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Statuto dell'Associazione

STATUTO ISREBO

approvato dall'Assemblea dei soci del 3.2.1999, modificato il 16.5.2008

    • 1) E' costituito, con sede a Bologna, l'Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea nella provincia di Bologna “Luciano Bergonzini” (ISREBO). La denominazione abbreviata dell’Istituto è Istituto storico della Resistenza Bologna (ISREBO)
    • 2) L'Istituto è associato all'Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione in Italia; svolge la sua attività in collaborazione con la rete degli Istituti storici della Resistenza, con le istituzioni scientifiche, scolastiche e culturali, con gli Enti locali territoriali e con ogni altro soggetto pubblico e privato che ne condivida le finalità statutarie.
    • 3) L'Istituto si propone di favorire il reperimento e la salvaguardia delle fonti documentarie, nonché di promuovere la ricerca storica, l'attività didattica e quella culturale allo scopo di approfondire la conoscenza della società contemporanea, con particolare riguardo alle vicende legate all'opposizione al fascismo, alla lotta di Liberazione e all'età repubblicana che hanno avuto luogo nel bolognese.
    • 4) Per il raggiungimento di questi obiettivi l'Istituto indirizza la propria attività verso: a) il reperimento, l'acquisizione e la classificazione di materiale documentario inerente le proprie finalità; b) la promozione e il coordinamento di ricerche, manifestazioni, convegni, iniziative scientifiche e divulgative, esposizioni e pubblicazioni anche periodiche; c) la predisposizione e l'attuazione di programmi didattici e di aggiornamento tesi a diffondere nelle scuole la conoscenza della storia contemporanea; d) la partecipazione a iniziative assunte anche da altri enti o da privati che rispondano agli scopi istituzionali. E' facoltà dell'Istituto, per le suddette finalità, ricorrere a convenzioni con Enti locali territoriali, associazioni e istituzioni culturali.
    • 5) L'Istituto è costituito su base associativa e volontaria ed è aperto a tutti coloro che si riconoscono nel patrimonio etico-civile da cui ebbe origine la lotta di Liberazione e che è divenuto parte integrante della Costituzione.
    • 6) Possono essere soci dell'Istituto le persone fisiche, le associazioni o gli Enti che condividono le finalità contenute nel presente Statuto; le quote minime di associazione sono definite dal Consiglio direttivo per ogni singolo anno sociale.
    • 7) I soci debbono osservare il presente Statuto e le deliberazioni che, in base allo stesso, vengono prese dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio direttivo; sono tenuti al pagamento delle quote associative. La qualità di associato dà diritto a intervenire ed esprimere il proprio voto nelle assemblee dell'Istituto, nonché di partecipare a tutte le diverse attività promosse dallo stesso.
    • 8) L'associato cessa di essere tale per i seguenti motivi: a) dimissioni, che debbono essere comunicate per iscritto al Consiglio direttivo; b) espulsione sancita dal Consiglio direttivo per comportamento tale da arrecare danni morali o patrimoniali all'Istituto. Contro questa decisione ci si potrà appellare, per iscritto, all'Assemblea dei soci.
    • 9) Sono organi dell'Istituto:
    1. l'Assemblea dei soci;
    2. il Consiglio direttivo;
    3. il Presidente;
    4. il Collegio dei revisori dei conti.
    • 10) Sono compiti dell'Assemblea dei soci: approvare il programma di attività; eleggere il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori dei conti; approvare i bilanci consuntivo e preventivo; ratificare i regolamenti interni, le ammissioni o le esclusioni dei soci deliberati dal Consiglio direttivo; approvare le modifiche dello Statuto. Ha, inoltre, facoltà di nominare un Presidente onorario dell'Associazione. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è organo sovrano della stessa; le Associazioni e gli Enti aderenti sono rappresentati dal legale rappresentante o da un suo delegato. L'Assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo; può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei soci. L'invito agli associati, comprensivo dell'ordine del giorno, deve essere spedito per posta ordinaria almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Per la validità della seduta è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o dal membro più anziano del Consiglio direttivo; le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Ogni aderente all'associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega scritta ad un altro socio che, comunque, non potrà essere portatore di più di una delega. Delle sedute dell'Assemblea dei soci verrà steso apposito verbale che sarà conservato agli atti dell'Istituto.
    • 11) Sono compiti del Consiglio direttivo: eleggere il Presidente, il vicepresidente e il responsabile amministrativo; sovrintendere all'esecuzione delle delibere assembleari e alla politica ordinaria dell'Istituto nel rispetto e nell'esecuzione del presente Statuto; deliberare sui regolamenti interni; provvedere alla stesura dei programmi di attività sociale; elaborare il bilancio consuntivo e la proposta del bilancio preventivo; deliberare in ordine all'ammissione e all'esclusione dei soci dalle attività dell'Istituto. Il Consiglio direttivo resta in carica 3 anni ed è composto da un numero di membri non inferiore a 13 e non superiore a 25; nel corso del triennio possono essere deliberate dall'Assemblea dei soci integrazioni entro il numero minimo e massimo stabiliti. In ogni caso i componenti del Consiglio direttivo durano in carica fino al termine del mandato dell'organo in cui sono eletti, a prescindere dalla data della loro nomina. Al di fuori di questi membri, il Consiglio direttivo nomina il direttore che cura e coordina l'attività scientifica, didattica e culturale dell'Istituto rispondendone al Consiglio direttivo; il direttore può essere coadiuvato da responsabili di settore, in particolare per l'attività didattica, nominati a loro volta dal Consiglio direttivo. Direttore e responsabili di settore partecipano alle attività del direttivo con voto consultivo. Le riunioni del direttivo (di cui sarà tenuto verbale a cura di un segretario verbalizzante nominato all'inizio dell'incontro) sono valide alla presenza di almeno un terzo dei consiglieri e sono presiedute dal Presidente; le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni e si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte all'anno. Può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno quattro consiglieri. Il Consiglio direttivo può, inoltre, istituire su indicazione del Presidente Commissioni di lavoro incaricate di dare attuazione ai progetti scientifici, culturali e didattici deliberati dall'Assemblea dei soci; esse sono di norma presiedute da un responsabile membro del Consiglio direttivo che rappresenta il tramite tra i due organismi.
    • 12) Il Presidente è il rappresentante legale dell'Istituto; convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci; cura l'esecuzione delle loro delibere; sovrintende alla gestione economica e amministrativa dell'Istituto; firma gli atti ufficiali e gli atti contabili. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal vicepresidente. Il Presidente, a supporto della sua attività, può avvalersi di un Ufficio di presidenza nel quale figurano di diritto il vicepresidente e il direttore.
    • 13) Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri (che nominano al loro interno un Presidente) e resta in carica tre anni dalla nomina. Il Collegio accerta la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili; effettua i riscontri di cassa; relaziona all'Assemblea sui bilanci preventivo e consuntivo. Gli atti del Collegio sono validi con la firma di almeno due componenti, tra cui quella del Presidente.
    • 14) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione. Tali libri sono visibili da chiunque ne faccia richiesta, nel rispetto del diritto alla tutela dei dati personali e della riservatezza prevista dalla legge.
    • 15) Il patrimonio dell'Istituto è costituito: a) dalle quote sociali; b) da contributi e donazioni ricevute e accettate da persone e Enti vari; c) da eventuali proventi derivanti dall'attività sociale; d) dal materiale inventariabile di cui si terrà un elenco aggiornato.
    • 16) Lo Statuto potrà essere modificato con voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti all'Assemblea ordinaria o straordinaria. Le proposte di modifica devono essere portate a conoscenza dei soci con l'avviso di convocazione dell'Assemblea.
    • 17) All'Istituto è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale derivante dalla sua attività a meno che ciò non sia disposto dalla legge o sia effettuato a favore di Enti o Associazioni aventi finalità non lucrative. E' obbligo dell'Istituto impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
    • 18) All'atto del suo scioglimento (deliberato con voto a maggioranza dei tre quarti dei soci) l'Istituto devolverà il suo patrimonio attivo (di cui al precedente articolo 15) all'Istituto regionale o, in mancanza di questo, all'Istituto nazionale.

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