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Gruppo Esperantista Bolognese "Achille Tellini 1912" |
Bolonja Esperanto Grupo "Achille Tellini 1912" |
Art. 1. Il Gruppo Esperantista Bolognese (GEB), fondato nel 1912, operante a Bologna sotto il nome di Gruppo Esperantista Bolognese "ACHILLE TELLINI 1912", è aderente alla Federazione Esperantista Italiana (FEI) e, di conseguenza, all'Universala Esperanto Asocio (UEA).
Art. 2. Suo scopo è collaborare alla diffusione della lingua internazionale Esperanto, quale è definita dal Fundamento de Esperanto di L. L. Zamenhof e dalle decisioni della Akademio de Esperanto.
Art. 3. Il GEB opera senza fini di lucro e persegue gli ideali di pace e di rispetto dei diritti umani, rimanendo neutrale nelle questioni politiche, partitiche e religiose.
Art. 4. L'anno sociale coincide con quello solare.
Art. 5. I soci del GEB si distinguono nelle seguenti categorie:
A) ONORARIO (vitalizio): chi, per particolari meriti, è proposto dal Consiglio Direttivo (CD) e approvato dalla FEI.
B) GARANTE: chi versa annualmente almeno dieci quote associative ordinarie.
C) SOSTENITORE: chi versa annualmente almeno tre quote.
D) ORDINARIO: chi ha già trent'anni o li compie nel corso dell'anno.
E) GIOVANE: chi non supera i trent'anni d'età. La quota dai venticinque anni in poi, salvo restando il godimento dei benefici previsti per la categoria, è però quella ordinaria.
F) FAMILIARE: chi è convivente di un socio delle categorie B, C e D (non ha diritto al ricevimento dei periodici).
G) ADERENTE: persona o ente che versa un contributo annuo libero (non acquisisce i diritti e i doveri dei soci delle restanti categorie).
Art. 6. Per entrare a far parte del GEB come socio delle categorie di cui all'art. 5 (escluse la A e la G) occorre presentare domanda scritta, pagare una quota d'iscrizione annua (ridotta per le categorie E ed F), nonché impegnarsi ad osservare lo Statuto ed ogni altra disposizione emessa dai suoi Organi. L'iscrizione decorre dal giorno 1gennaio precedente.
Art. 7. Le richieste d'iscrizione devono essere accettate dal CD; sono inaccettabili quelle di coloro che possono nuocere alle finalità sociali.
Art. 8. Ogni socio viene considerato reiscritto al GEB se non comunica le sue dimissioni per iscritto al CD entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello da cui vuole far cessare l'iscrizione.
Art. 9. Si cessa di far parte del GEB in caso di:
- dimissioni, presentate per iscritto;
- cancellazione, pronunciata dal CD (in caso di svolgimento di attività contrastanti con le finalità sociali o per ragioni di altro genere, che possano screditare il movimento esperantista);
- insolvenza, qualora un socio non provveda a regolarizzare la propria posizione entro il 30 giugno.
Art.10. Il socio dichiarato decaduto per insolvenza o dimissioni potrà reiscriversi solo seguendo la prassi di cui agli artt. precedenti.
Art.11. Il CD deve notificare le proprie decisioni motivate alla persona a cui viene respinta l'iscrizione e al socio dichiarato decaduto per cancellazione. Essi possono appellarsi al CD entro trenta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso in cui il CD confermi la propria decisione, l'interessato, in seconda istanza potrà appelarsi all'Assemblea Generale Ordinaria (AGO) in occasione della sua prima seduta.
Art. 12. La quota d'iscrizione comprende le spettanze della FEI, alla quale è necessario adeguarsi e di cui si è soci con pieno diritto ai servizi e alle agevolazioni, compreso lo status di aligita membro dell'UEA.
Art. 13. La parte spettante al GEB, pari almeno alla quota riservata dalla FEI ai gruppi, viene modificata dall'AGO, su proposta del CD. Essa deve essere notificata ai soci non presenti all'AGO che l'ha deliberata ed è operante dall'anno successivo.
Art. 14. La parte spettante al GEB delle quote dei soci Giovani va a formare una cassa autonoma, amministrata dalla categoria stessa.
Art. 15. Il GEB è diretto e amministrato da un CD di sette membri, compreso il rappresentante della Sezione Giovanile (SG; cfr. art. 36). I componenti del CD devono essere soci da almeno due anni di una delle categorie previste dall'art. 5 (esclusa la G), e di età superiore ai diciotto anni. Qualora la SG, all'atto delle votazioni non abbia espresso un candidato, il CD verrà interamente eletto dall'AGO. In caso di parità fra due candidati si procederà immediatamente al ballottaggio.
Art. 16. Il CD dura in carica tre anni, e i suoi membri sono sempre rieleggibili. La stessa persona non puù ricoprire l'incarico di Presidente per più di due mandati consecutivi.
Art. 17. Il CD elegge nel suo seno, facendo riferimento alle proposte assembleari:
a. il PRESIDENTE: egli rappresenta il GEB, ne tutela il prestigio, ne sorveglia l'andamento e cura l'osservanza dello Statuto, del Regolamento Generale (RG) e delle deliberazioni del CD; coordina l'attività didattica del GEB in collegamento con la Cattedra Bolognese dell'Istituto Italiano di Esperanto, ed è responsabile di ogni comunicazione scritta ai soci e all'esterno, che dovrà pertanto ottenere il suo assenso prima di essere divulgata. Il Presidente può delegare alcuni suoi compiti al Vice-Presidente.
b. Il VICEPRESIDENTE sostituisce il Presidente assumendone le attribuzioni in caso di necessità.
c. Il SEGRETARIO: redige i verbali delle Assemblee Generali, delle sedute del CD (di cui invia una copia ai consiglieri e ai sindaci) e del CP, provvede all'ordinaria amministrazione secondo le delibere del CD. Cura inoltre l'archivio dei documenti e della corrispondenza del GEB.
d. l'AMMINISTRATORE CASSIERE: provvede all'amministrazione finanziaria, secondo le delibere del CD, e alla stesura dei bilanci consuntivo e preventivo.
e. il REDATTORE: coordina la raccolta del materiale per la stampa del bollettino d'informazione del GEB, delle altre comunicazioni ai soci e di ogni altra pubblicazione del GEB.
f. l'ADDETTO ALLE MANIFESTAZIONI: cura l'organizzazione delle manifestazioni, ne allestisce i temi e i programi, secondo le delibere del CD, coordinando l'opera di chi collabora con lui.
g. il BIBLIOTECARIO ARCHIVISTA: cura l'organizzazione e il buon funzionamento della Biblioteca e della raccolta di riviste.
Viene costituito nell'ambito del CD un Consiglio di Presidenza (CP) formato dal Presidente, dal Vice-presidente e dal Segretario, abilitato ad adottare decisioni esecutive di carattere urgente, che dovranno essere ratificate dal CD alla sua prima riunione successiva. Il CP non può prendere decisioni esecutive di carattere urgente, che dovranno essere ratificate dal CD alla sua prima riunione successiva. Il CP non può prendere decisioni contrastanti con le linee d'indirizzo precedentemente stabilite dal CD o dall'Assemblea Generale, né disporre di risorse finanziarie e umane del gruppo senza l'approvazione preventiva del CD e/o l'esplicito consenso degli interessati.
Art. 18. Per raggiungere particolari fini il CD può conferire specifici incarichi a singoli soci o costituire apposite commissioni, precisandone i compiti e i limiti. Chi riceve un incarico deve relazionarne al CD.
Art. 19. Il CD si riunisce almeno una volta al bimestre, secondo le modalità previste dal RG. Esso può anche essere convocato dal Presidente, dietro sua iniziativa, o in seguito a richiesta scritta di tre consiglieri, o due sindaci, e due consiglieri della SG.
Art. 20. L'OdG è predisposto dal Presidente che decide circa la priorità da dare agli argomenti da trattare.
Art. 21. Ogni socio può disporre per iscritto argomenti all'OdG, dandone comunicazione al Presidente almeno 5 giorni prima della data della riunione.
Art. 22. Ordinariamente, gli argomenti non inseriti all'OdG non devono essere trattati, se non in fine di seduta e in seguito a preliminare decisione votata dal CD; può essere fatta eccezione solo nei casi della massima importanza e/o urgenza.
Art. 23. Se un argomento è sottoscritto da almeno sette soci, o tre consiglieri, o due sindaci, esso viene inserito di diritto nell'OdG, seguendo la prassi solita.
Art. 24.I consiglieri e i sindaci devono essere avvisati per iscritto dell'OdG e di ogni altra notizia relativa alla seduta almeno cinque giorni prima, a meno che non si tratti di un aggiornamento di seduta precedente, nel qual caso gli avvisi sono inviati solo agli assenti in tale seduta.
Art. 25. Le sedute del CD sono valide quando vi partecipano almeno cinque componenti.
Art. 26. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità decide il voto del Presidente.
Art. 27. Se durante il suo mandato un membro del CD non è presente in quattro riunioni consecutive nei primi dodici mesi, esso viene considerato decaduto da consigliere e sostituito dal socio che ha più voti tra i non eletti. La deliberazione è subito presa dal CD e il Segretario è incaricato di darne comunicazione agli interessati. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.
Art. 28. Sono ammesse motivate dimissioni scritte da una delle cariche sociali. Spetta allo stesso CD decidere se il dimissionario potrà essere inserito nelle liste delle più prossime elezioni.
Art. 29. Il controllo dell'amministrazione del GEB spetta a tre Sindaci. Essi sono eletti dall'AGO ogni tre anni, con proprie liste, insieme con i consiglieri, con i criteri validi per questi.
Art. 30. Alla prima riunione essi eleggono un Primo Sindaco, con funzioni di coordinamento.
Art. 31. I Sindaci devono esaminare la contabilità e controllare la cassa, ogni volta che lo ritengono opportuno e comunque almeno tre volte all'anno. Di tali visite devono dare notizia al CD e presentare all'AGO una dettagliata relazione scritta, da far pervenire al CD entro il 20 gennaio di ogni anno.
Art. 32. Essi possono partecipare, anche individualmente e senza diritto di voto alle riunioni del CD, con funzione consultiva.
Art. 33. In seno al GEB è costituita la Sezione Giovanile (SG), di cui fanno parte i soci della categoria E dell'art. 5.
Art. 34. La SG ha lo scopo di diffondere, con opportune iniziative, la lingua Esperanto nell'ambiente giovanile.
Art. 35. La SG è diretta da un proprio CD, eletto dai soci Giovani, composto da quattro membri. Per l'elezione e il funzionamento di esso valgono le norme del presente Statuto e quelle del Regolamento della categoria stessa.
Art.36. Il CD della SG elegge nel suo seno:
a. il Presidente;
b. il Vicepresidente;
c. il Segretario;
d. l'Amministratore Cassiere.
Quest'ultimo amministra la cassa autonoma della SG, sempre controllabile dai Sindaci. I compiti dei consiglieri di cui ai punti a., b. e c. del presente articolo sono gli stessi dei corrispondenti dell'art. 17. Il CD della SG elegge inoltre il proprio rappresentante di cui all'art. 15
Art. 37. L'AGO dei soci è convocata di regola ogni anno nel mese di marzo. Compito dell'AGO è eleggere il CD e discutere e votare la relazione morale e i bilanci consuntivo e preventivo del GEB.
Art. 38. Il CD è tenuto a far conoscere ai soci, almeno quindici giorni prima della data di convocazione, l'OdG, la relazione morale del Presidente, la relazione dei Sindaci, lo Stato patrimoniale con i bilanci consuntivo e preventivo e la lista dei candidati da eleggere. I membri del CD non partecipano alle votazioni sulla relazione morale e i bilanci. Qualora la relazione morale e/o il bilancio non vengano approvati, il CD decade. In tal caso l'AGO viene riconvocata, non oltre 60 giorni, per procedere a nuove elezioni.
Art. 39. Hanno diritto di voto nell'AGO i soci delle varie categorie dell'art.5 (esclusa la G) di età non inferiore ai sedici anni, iscritti almeno dall'anno precedente e in regola con quanto previsto dal presente Statuto. È possibile votare mediante delega, sottoscritta e conferita a socio con diritto di voto, per un massimo di tre deleghe per socio.
Art. 40. L'AGO è valida se vi partecipano almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto, deleghe comprese, in prima convocazione, e con qualunque numero nella seconda.
Art. 41. Riguardo all'OdG dell'AGO vale quanto previsto dagli artt. 20, 21, 22, 23 del presente Statuto.
Art. 42. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.
Art. 43. L'AGS, convocabile d'iniziativa del CD o dietro richiesta scritta di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, viene indetta in caso si debbano trattare argomenti di straordinaria amministrazione o di particolare importanza e/o urgenza.
Art. 44. Per l'AGS valgono le norme stabilite per l'AGO, salvo che le deliberazioni devono essere prese dai due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto e che il preavviso di essa va comunicato almeno 20 giorni prima della data della seduta.
Art. 45. Per lo scioglimento del GEB deve provvedere l'AGS. Dopo la liquidazione l'attivo netto verrà erogato alla FEI o a ente suo eventuale successore ed è comunque esclusa la divisione tra i soci.
Art. 46. Per le modifiche del presente Statuto deve provvedere l'AGS.
Art. 47. Per una più pratica applicazione del presente Statuto il CD emanerà un RG dallo stesso modificabile, da considerarsi parte integrante di esso.
Art. 48. Quanto previsto dall'Art. 16 avrà decorrenza dall'elezione del CD successiva alla modifica dello Statuto. I restanti articoli si intendono validi dall'approvazione dello Statuto stesso.
Art. 49. Le quote degli associati, i beni provenienti da lasciti, donazioni od acquisti ed ogni alto provento costituiscono il patrimonio dell'Associazione. Il presente Statuto è in vigore dal 01/04/1979 ed è stato modificato in data 13/01/1996
GEB= Gruppo Esperantista Bolognese
FEI= Federazione Esperantista Italiana
UEA= Universala Esperanto Asocio
CD= Consiglio Direttivo
CP= Consiglio di Presidenza
AGO= Assemblea Generale Ordinaria
AGS= Assemblea Generale Straordinaria
OdG=Ordine del Giorno
SG= Sezione Giovanile
RG= Regolamento Generale
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Gruppo Esperantista Bolognese