Ensemble Cantilena Antiqua

Statuto




COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

Fra i seguenti signori, tutti cittadini italiani:

si conviene la costituzione di una associazione culturale senza scopo di lucro denominata "ENSEMBLE CANTILENA ANTIQUA " e regolata dal seguente statuto .

STATUTO DELLA "ENSEMBLE CANTILENA ANTIQUA" CON SEDE IN BOLOGNA.

DENOMINAZIONE

ART. 1
E’ costituita una associazione culturale senza scopo di lucro denominata "Ensemble Cantilena Antiqua".
L’associazione ha durata illimitata.
L’associazione non ha carattere politico, nè commerciale, nè speculativo, nè sindacale, ma ha esclusivamente carattere culturale.

SEDE

ART. 2
L’associazione ha sede in Bologna e può eventualmente istituire centri in altre zone d’Italia e della CEE
Il trasferimento della sede non può avvenire fuori dall’Italia. Deve essere proposto dal Presidente e deliberato dall’assemblea dei soci.

SCOPO

ART. 3
Scopo della associazione è studiare, approfondire e divulgare la disciplina musicale in genere.
In particolare l’associazione intende farsi promotrice delle seguenti attivita’:

PATRIMONIO

ART. 4
Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote annuali associative e da altri contributi versati dai soci, da donazioni, lasciti e da ogni altra eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, purché accettata dal Consiglio direttivo.
L’associazione risponde di fronte a terzi solo con il proprio patrimonio.
I singoli Soci non possono chiedere la divisione del patrimonio, nè pretendere alcuna quota in caso di recesso.

QUOTE ASSOCIATIVE

ART. 5
La quota associativa annua dovrà essere versata da tutti i soci.
La quota associativa è valida per l’anno solare in corso e scade il 31 dicembre.
Hanno diritto di voto solo i soci che hanno già versato la quota associativa per l’anno solare in corso.
Al momento dell’iscrizione il nuovo socio deve firmare una dichiarazione dalla quale risulta che è a conoscenza dello Statuto e che si impegna a rispettarne le norme. Il socio che non si metterà in regola con la quota associativa entro il 31 marzo, oltre che dalla qualifica di socio decade anche da tutte le cariche eventualmente ricoperte nell’ambito dell’associazione. Potrà essere reintegrato solo dopo aver pagato tutte le quote scadute.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 6
Gli organi dell’associazione sono:
L’Assemblea generale dei soci
Il Consiglio direttivo
Il Presidente

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ART. 7
L’assemblea generale dei soci è composta da tutti i soci in regola con la quota associativa.
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, allo statuto, obbligano tutti i soci.
Ogni socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare, a mezzo delega scritta, da un altro socio in regola con la quota associativa.
Ogni socio non può rappresentare più di un altro socio.

ART. 8
L’Assemblea generale dei soci ha i seguenti compiti:

ART. 9
L’Assemblea generale dei soci deve essere convocata ogni anno nei termini statutari per l’approvazione del bilancio.

ART. 10
L’Assemblea generale dei soci è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all’anno e comunque ogni volta che il Consiglio direttivo lo reputa opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei soci.
L’avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i soci risultanti dal libro soci e in regola con il versamento della quota associativa.
Si reputa regolarmente effettuato un avviso di convocazione inviato all’indirizzo risultante dal libro dei soci.
La convocazione viene fatta con avviso spedito ai soci a mezzo lettera raccomandata, consegnata all’ufficio postale o a mano, almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza oppure mediante avviso affisso presso la sede sociale almeno 15 gg. prima dell’adunanza.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e degli argomenti da trattare.
In mancanza delle formalità suddette l’Assemblea generale dei soci si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i soci che ne hanno diritto e l’intero Consiglio direttivo.

ART. 11
Le assemblee generale dei soci, sono presiedute dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal socio piu’ anziano in ordine di età o da persona designata, fra i soci, dell’assemblea stessa.
Il Presidente nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, sceglie, tra gli intervenuti all’assemblea, due scrutatori.

ART. 12
Le assemblee, in prima convocazione, sono valide quando è presente, anche per delega, almeno la metà dei soci aventi diritto. In seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.
Per la modifica dello statuto e del regolamento, compreso il trasferimento della sede (per il quale caso si rimanda a quanto disposto nell’art. 2 del presente statuto), è necessaria la presenza (anche per delega) dei due terzi dei soci attivi aventi diritto con deliberazione a maggioranza assoluta dei presenti. Per deliberare lo scioglimento o la messa in liquidazione dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci attivi aventi diritto, anche per delega, con maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 13
Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Direttore Artistico e dal Segretario, e fino a un massimo di cinque consiglieri.
Tutti i componenti del Consiglio direttivo debbono essere scelti tra i soci e restano in carica per cinque esercizi e sono rinnovabili.
In caso di decesso o di dimissioni di un componente il consiglio, l’Assemblea dei soci deve procedere alla sua sostituzione mediante una elezione suppletiva.

ART. 14
Il Consiglio direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione, essendo ad esso demandato tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo alle assemblee.
Il Consiglio direttivo ha la facoltà di delegare al Presidente o a uno dei suoi membri tutte o parte delle attribuzioni che gli competono, limitatamente alla ordinaria amministrazione.
Può altresì nominare procuratori anche non soci per determinati atti o categorie di atti.
Il Consiglio direttivo può accettare o meno le richieste di iscrizione di nuovi soci.
Il Consiglio direttivo avrà anche il compito di valutare eventuali infrazioni da parte di soci e di deferirle all’assemblea dei soci.

ART. 15
Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputa necessario e quando ne sia fatta domanda da almeno tre dei suoi membri.
La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso spedito ai membri del consiglio a mezzo lettera raccomandata, consegnata all’ufficio postale o a mano, o via fax, almeno otto giorni prima dell’udienza.
In caso di particolare urgenza la convocazione può essere fatta via fax o con un telegramma spedito almeno tre giorni prima dell’adunanza.
La riunione del Consiglio direttivo è valida si vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.
Non sono ammesse le deleghe.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I verbali delle adunanze verranno firmati dal Presidente e dal Segretario.
Le cariche elettive dell’associazione sono gratuite tuttavia il Consiglio direttivo potrà deliberare dei rimborsi spese.

PRESIDENTE

ART. 16
Il Presidente dell’associazione e, in caso di sua assenza o impedimento il socio piu’ anziano in ordine di età, del Consiglio Direttivo, rappresenta l’associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere, previa autorizzazione del consiglio direttivo, azioni e ricorsi in qualsiasi grado e sede di giurisdizione nominando avvocati, procuratori alle liti e difensori in genere.
Si occupa dell’organizzazione delle manifestazioni culturali in genere , nell’ambito delle linee preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo e puo’ assumere la carica di Direttore Artistico.
E’ autorizzato ad aprire ed utilizzare conti correnti e conti in genere, sia bancari che postali.

DIRETTORE ARTISTICO

ART. 17
Promuove ed organizza le manifestazioni artistiche e fissa gli argomenti di ricerca e le iniziative da intraprendere.

SEGRETARIO

ART. 18
Affianca il Presidente nell’organizzazione culturale ordinaria e straordinaria dell’associazione.
Redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo , tiene aggiornata la lista dei soci , è custode di tutti i verbali dell’associazione e ne registra ogni atto.

ART. 19
Per risolvere questioni di particolare importanza ed urgenza il Presidente potrà indire votazioni "ad referendum" tra tutti i membri del consiglio direttivo o tra tutti i soci.
Il Presidente diramerà a mezzo raccomandata una circolare contenente i quesiti proposti e le modalità mediante le quali esprimere il voto stesso.
Saranno validi i risultati che avranno ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei membri.

BILANCIO

ART. 20
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo, al termine di ogni esercizio, predispone il bilancio consuntivo con rendiconto patrimoniale ed economico. Il bilancio consuntivo deve fedelmente rispecchiare la gestione economica e finanziaria della associazione e deve essere corredato da una relazione del consiglio direttivo dell’andamento della gestione.
Copia del bilancio e della relazione saranno depositati in sede, a disposizione dei soci, 15 giorni prima della data dell’assemblea.

LIQUIDAZIONE

ART. 21
Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualunque tempo alla liquidazione della associazione, l’Assemblea dei soci attivi determinerà le modalità della liquidazione e la devoluzione dei beni se si abbia un residuo fondi e nominerà uno o più liquidatori.

CLAUSOLA RESIDUALE

ART. 22
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in vigore.
Per tutte le controversie che dovessero nascere per l’interpretazione del presente statuto sarà competente il Foro di Bologna.
I sottoscritti ,visto l’art. 13 dello Statuto, nominano per il quinquiennio 1995-1999 , quale componenti del Consiglio Direttivo, i signori:
Albarello Stefano con la qualifica di Presidente e Direttore Artistico, Faldi Paolo con la qualifica di Segretario.




VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE
"ENSEMBLE CANTILENA ANTIQUA"

Oggi Sabato 27 Giugno millenovecentonovantotto alle ore 10,00 in Bologna via L.Silvagni n. 12 si è riunita l’assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE del GIORNO
Modifiche statutarie in applicazione del D.Lgs 4.12.1997 n. 460

Assume la presidenza a norma di statuto il signor Stefano Albarello che chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale il signor Paolo Faldi.
Il Presidente dopo aver constatato la regolarità della presente assemblea per essere presenti l’intero Consiglio Direttivo e tutti i soci, la dichiara valida per le deliberazioni all’O.d.G. e passa all’esame dell’unico argomento dell’o.d.g.
Dopo aver illustrato le modifiche che occorre apportare allo statuto, ai sensi del D.Lgs. 460/97 , invita alla discussione.
L’assemblea dopo ampia e qualificata discussione all’unanimità delibera di approvare le modifiche statutarie adottando il seguente nuovo statuto : STATUTO DELLA "ENSEMBLE CANTILENA ANTIQUA" CON SEDE IN BOLOGNA.

DENOMINAZIONE

ART. 1
E’ costituita una associazione culturale senza scopo di lucro denominata "Ensemble Cantilena Antiqua".
L’associazione ha durata illimitata.
L’associazione non ha carattere politico, nè commerciale, nè speculativo, nè sindacale, ma ha esclusivamente carattere culturale.

SEDE

ART. 2
L’associazione ha sede in Bologna e può eventualmente istituire centri in altre zone d’Italia e della CEE.
Il trasferimento della sede non può avvenire fuori dall’Italia. Deve essere proposto dal Presidente e deliberato dall’assemblea dei soci.

SCOPO

ART. 3
Scopo della associazione è studiare, approfondire e divulgare la disciplina musicale in genere.
In particolare l’associazione intende farsi promotrice delle seguenti attivita’:

PATRIMONIO

ART. 4
Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote annuali associative e da altri contributi versati dai soci, da donazioni, lasciti e da ogni altra eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, purché accettata dal Consiglio direttivo.
L’associazione risponde di fronte a terzi solo con il proprio patrimonio.
I singoli Soci non possono chiedere la divisione del patrimonio, nè pretendere alcuna quota in caso di recesso.

QUOTE ASSOCIATIVE

ART. 5
La quota associativa annua dovrà essere versata da tutti i soci. Essa è intrasmissibile salvo il trasferimento "mortis causa".
La quota associativa è valida per l’anno solare in corso e scade il 31 dicembre.
Hanno diritto di voto solo i soci che hanno già versato la quota associativa per l’anno solare in corso.
Al momento dell’iscrizione il nuovo socio deve firmare una dichiarazione dalla quale risulta che è a conoscenza dello Statuto e che si impegna a rispettarne le norme. Il socio che non si metterà in regola con la quota associativa entro il 31 marzo, oltre che dalla qualifica di socio decade anche da tutte le cariche eventualmente ricoperte nell’ambito dell’associazione. Potrà essere reintegrato solo dopo aver pagato tutte le quote scadute.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 6
Gli organi dell’associazione sono:
L’Assemblea generale dei soci
Il Consiglio direttivo
Il Presidente

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ART. 7
L’assemblea generale dei soci è composta da tutti i soci in regola con la quota associativa.
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, allo statuto, obbligano tutti i soci.
Ogni socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare, a mezzo delega scritta, da un altro socio in regola con la quota associativa.
Ogni socio non può rappresentare più di un altro socio.

ART. 8
L’Assemblea generale dei soci ha i seguenti compiti:

ART. 9
L’Assemblea generale dei soci deve essere convocata ogni anno nei termini statutari per l’approvazione del bilancio.

ART. 10
L’Assemblea generale dei soci è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all’anno e comunque ogni volta che il Consiglio direttivo lo reputa opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei soci.
L’avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i soci risultanti dal libro soci e in regola con il versamento della quota associativa.
Si reputa regolarmente effettuato un avviso di convocazione inviato all’indirizzo risultante dal libro dei soci.
La convocazione viene fatta con avviso spedito ai soci a mezzo lettera raccomandata, consegnata all’ufficio postale o a mano, almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza oppure mediante avviso affisso presso la sede sociale almeno 15 gg. prima dell’adunanza.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e degli argomenti da trattare.
In mancanza delle formalità suddette l’Assemblea generale dei soci si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i soci che ne hanno diritto e l’intero Consiglio direttivo.

ART. 11
Le assemblee generale dei soci, sono presiedute dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal socio piu’ anziano in ordine di età o da persona designata, fra i soci, dell’assemblea stessa.
Il Presidente nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, sceglie, tra gli intervenuti all’assemblea, due scrutatori.

ART. 12
Le assemblee, in prima convocazione, sono valide quando è presente, anche per delega, almeno la metà dei soci aventi diritto. In seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.
Per la modifica dello statuto e del regolamento, compreso il trasferimento della sede (per il quale caso si rimanda a quanto disposto nell’art. 2 del presente statuto), è necessaria la presenza (anche per delega) dei due terzi dei soci aventi diritto con deliberazione a maggioranza assoluta dei presenti. Per deliberare lo scioglimento o la messa in liquidazione dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto, anche per delega, con maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 13
Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Direttore Artistico e dal Segretario, e fino a un massimo di cinque consiglieri.
Tutti i componenti del Consiglio direttivo debbono essere scelti tra i soci e restano in carica per cinque esercizi e sono rinnovabili.
In caso di decesso o di dimissioni di un componente il consiglio, l’Assemblea dei soci deve procedere alla sua sostituzione mediante una elezione suppletiva.

ART. 14
Il Consiglio direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione, essendo ad esso demandato tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo alle assemblee.
Il Consiglio direttivo ha la facoltà di delegare al Presidente o a uno dei suoi membri tutte o parte delle attribuzioni che gli competono, limitatamente alla ordinaria amministrazione.
Può altresì nominare procuratori anche non soci per determinati atti o categorie di atti.
Il Consiglio direttivo può accettare o meno le richieste di iscrizione di nuovi soci.
Il Consiglio direttivo avrà anche il compito di valutare eventuali infrazioni da parte di soci e di deferirle all’assemblea dei soci.

ART. 15
Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputa necessario e quando ne sia fatta domanda da almeno tre dei suoi membri.
La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso spedito ai membri del consiglio a mezzo lettera raccomandata, consegnata all’ufficio postale o a mano, o via fax, almeno otto giorni prima dell’udienza.
In caso di particolare urgenza la convocazione può essere fatta via fax o con un telegramma spedito almeno tre giorni prima dell’adunanza.
La riunione del Consiglio direttivo è valida si vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.
Non sono ammesse le deleghe.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I verbali delle adunanze verranno firmati dal Presidente e dal Segretario.
Le cariche elettive dell’associazione sono gratuite tuttavia il Consiglio direttivo potrà deliberare dei rimborsi spese.

PRESIDENTE

ART. 16
Il Presidente dell’associazione e, in caso di sua assenza o impedimento il socio piu’ anziano in ordine di età, del Consiglio Direttivo, rappresenta l’associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere, previa autorizzazione del consiglio direttivo, azioni e ricorsi in qualsiasi grado e sede di giurisdizione nominando avvocati, procuratori alle liti e difensori in genere.
Si occupa dell’organizzazione delle manifestazioni culturali in genere, nell’ambito delle linee preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo e puo’ assumere la carica di Direttore Artistico.
E’ autorizzato ad aprire ed utilizzare conti correnti e conti in genere, sia bancari che postali.

DIRETTORE ARTISTICO

ART. 17
Promuove ed organizza le manifestazioni artistiche e fissa gli argomenti di ricerca e le iniziative da intraprendere.

SEGRETARIO

ART. 18
Affianca il Presidente nell’organizzazione culturale ordinaria e straordinaria dell’associazione.
Redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo , tiene aggiornata la lista dei soci , è custode di tutti i verbali dell’associazione e ne registra ogni atto.

ART. 19
Per risolvere questioni di particolare importanza ed urgenza il Presidente potrà indire votazioni "ad referendum" tra tutti i membri del consiglio direttivo o tra tutti i soci.
Il Presidente diramerà a mezzo raccomandata una circolare contenente i quesiti proposti e le modalità mediante le quali esprimere il voto stesso.
Saranno validi i risultati che avranno ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei membri.

BILANCIO

ART. 20
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo, al termine di ogni esercizio e non oltre il 30 marzo, predispone il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. Il rendiconto deve fedelmente rispecchiare la gestione economica e finanziaria della associazione e deve essere corredato da una relazione del consiglio direttivo dell’andamento della gestione.
Copia del rendiconto e della relazione saranno depositati in sede, a disposizione dei soci, 15 giorni prima della data dell’assemblea.

AVANZI DI GESTIONE

ART. 21
All’associazione è vietato distribuire , anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione comunque denominati nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa salvo i dispositivi di legge.

LIQUIDAZIONE

ART. 22
Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualunque tempo allo scioglimento della associazione, l’Assemblea dei soci ha l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe alle proprie o comunque ad altra associazione culturale.

CLAUSOLA RESIDUALE

ART. 23
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in vigore.
Per tutte le controversie che dovessero nascere per l’interpretazione del presente statuto sarà competente il Foro di Bologna.

*.*.*.*.*.*:

Alle ore 12,15 null’altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l’assemblea previa stesura , lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il PresidenteIl Segretario
( Stefano Albarello )( Paolo Faldi )



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Data creazione: 10/12/99. Ultimo aggiornamento: 10/12/99.