Approvate alla Camera le norme liberticide sul disciplinare degli insegnanti

 

Con la seduta d’aula del 3 ottobre 2007 si è conclusa alla Camera la discussione sul DDL avente per oggetto la conversione in legge del decreto n. 147 del 7/09/07 “Norme urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2007/08”.

L’art. 2 di tale decreto riguarda la modifica delle norme riguardanti i provvedimenti disciplinari nei confronti dei docenti, contenute nel Testo unico, Dlvo 297/94. (artt. 503, 506, 468, 469).

La maggioranza, prima in Commissione e poi in aula, ha operato alcune correzioni al testo originario, attenuando i poteri discrezionali del dirigente scolastico di chiara impostazione autoritaria e reazionaria, ma non ne ha modificato la lettera e lo spirito.

Le norme in vigore risalgono al 1974 (decreti delegati) e si ispiravano alla tutela della “libertà di insegnamento” posta dall’art. 33 comma 1 della Costituzione a fondamento del nostro sistema scolastico, “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”.

Le norme generali del Testo unico definiscono lo stretto collegamento fra libertà di insegnamento e funzione della scuola statale, laica e pluralista, posta a garanzia della libertà degli alunni. Il comma 2 afferma infatti che “L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.” (vedi artt 2, 3, 33, 34 della Costituzione).

La tutela della libertà di insegnamento è affidata al controllo degli atti dell’amministrazione da parte degli organi collegiali elettivi.

Non è un caso che le uniche istituzioni che prevedono pareri vincolanti di tali organi per poter procedere a provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti siano la scuola e la magistratura, nella quale questi sono decisi dal consiglio di disciplina del C.S.M.

Ciò è diretta conseguenza dell’impostazione costituzionale che ha voluto salvaguardare la “libertà di insegnamento” dal controllo politico, cioè la libertà culturale dell’insegnante da ogni condizionamento, come la libertà di esercizio della funzione dei giudici, che “sono soggetti soltanto alla legge” (art. 101).        

Il motivo di tali norme di libertà e autonomia dei magistrati e degli insegnanti deriva dall’esperienza fascista, dall’espulsione dalle scuole e dagli organismi giudicanti dei dissidenti politici e degli ebrei.

Il provvedimento approvato alla Camera consiste nell’eliminazione del parere “vincolante” dei consigli di disciplina del Consiglio scolastico provinciale (per i docenti delle scuole materne, elementare e media)  e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (per i docenti) della scuola superiore, per quanto riguarda i provvedimenti di “sospensione dall’insegnamento e destituzione” (art. 503, Dlvo 297/94) e di “trasferimento per incompatibilità ambientale (art. 469). Elimina inoltre il parere del Collegio docenti sulla “sospensione cautelare per effetto di condanna penale” (art. 506), che può essere disposta dal Dirigente “in casi di particolare urgenza”.

Viene poi modificato l’art 468 sull’incompatibilità ambientale. La nuova norma prevede che “qualora vi siano ragioni di urgenza”, dovute a  “gravi fattori di turbamento dell’ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l’istituzione e le famiglie, …”, “il dirigente può adottare il provvedimento di sospensione (durante l’anno scolastico) senza sentire il collegio dei docenti.”

L’esautoramento degli organi collegiali dai poteri di controllo sugli atti dell’amministrazione nei confronti dei docenti, lede la “libertà di insegnamento” e mette di fatto i docenti sotto il controllo diretto dell’amministrazione, in modo da trasformarli in lavoratori subordinati. Ai Dirigenti scolastici vengono riconosciuto poteri discrezionali, sottoposti al solo controllo del Dirigente regionale. Non bisogna dimenticare che la dirigenza scolastica è, in seguito al decreto istitutivo della stessa, già direttamente subordinata gerarchicamente alla Direzione regionale, che provvede alle nomine e alle revoche, con criteri totalmente discrezionali.

L’esautoramento degli organi collegiali propone una visione autoritaria del governo della scuola, che limita la libertà e l’uguaglianza dei giovani e l’autonomia professionale dei docenti.

Essa mette in discussione la funzione della scuola statale, laica e pluralista, posta a garanzia della libertà dei giovani.

 

Bruno Moretto, Comitato bolognese Scuola e Costituzione