Osservazioni sulla Legge n. 41/2001

L'analisi della legge va compiuta sotto due aspetti:
1) le sue finalità
2) la sua rispondenza al quesito referendario.

1) Le finalità della nuova legge ricalcano fondamentalmente quelle della Legge n. 10/99:
a) la legge pone fra le sue finalità all'art. 1, comma 4 "il principio della partecipazione delle istituzioni scolastiche statali, paritarie e degli Enti locali, degli enti di formazione professionale" aggiungendo incredibilmente fra i soggetti della programmazione degli interventi l'associazionismo e le parti sociali;
b) la legge ripropone i due livelli di intervento della precedente:
· interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza delle attività scolastiche e formative. Sono quelli relativi alle persone (fornitura libri di testo, servizi di mensa, borse di studio..) di certa competenza regionale.
· "progetti volti a garantire e a migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa". La Regione si assegna competenze dirette sul sistema scolastico, che non le appartengono.

La legge riconferma la logica "paritaria" di ogni intervento in materia e l'ambizione di voler intervenire sull'istruzione. Da una parte essa delimita in modo incostituzionale i soggetti dell'intervento ai soli frequentanti le scuole statali, paritarie e degli Enti locali, escludendo, come la Rivola, da ogni beneficio individuale gli studenti delle scuole non paritarie, dall'altra interviene, sempre incostituzionalmente sul sistema scolastico con la riconfermata ambizione di incidere sulla qualità dell'offerta, attraverso il sostegno a progetti di sperimentazione didattica e alla formazione del personale, al di fuori di ogni sua competenza.
Vengono riconfermati i benefici economici a favore delle scuole private attraverso l'assegnazione di supporti didattici e strumentali, in particolare computer, alle scuole di ogni ordine e grado, e attraverso interventi per la qualificazione delle scuole materne private e del personale in servizio.
Viene riconfermata ed aggravata la politica del diritto allo studio "fai da te" della legge precedente, tagliando fuori le scuole dall'interazione con gli studenti bisognosi.
Viene ampliata la platea delle famiglie coinvolta dall'erogazione, alzando il tetto massimo a 60 milioni ISE, contro i 52 netti precedenti.
Le borse di studio sono di pari importo, ma indipendenti dalla relativa documentazione di spesa solo per i redditi sotto i 30 milioni. Per i redditi da 30 a 60 sarà necessaria la documentazione di spesa, senza specificare quali voci sono documentabili (ci saranno presumibilmente anche le rette delle private).

2) Rimando alla relazione svolta in Commissione del Consiglio regionale, visto che il testo definitivo non modifica la sostanza del testo oggetto dell'intervento.

Bologna 30 luglio 2001