Norme sulla
valutazione della religione cattolica
Le norme in vigore
sono:
1) l�art.309 del
T.U. della legislazione scolastica (D.Lgs. 297/94), riprendendo la Legge
824/1930 stabilisce con chiarezza che "Per l'insegnamento religioso, in
luogo di voti ed esami, viene redatta� a
cura dell'insegnante una� speciale nota,
da inserire nella pagella, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue
l'insegnamento e il profitto che ne ritrae";
2) L'intesa del 13
giugno 1990, che inserisce nell'intesa CEI, Ministero P.I.(DPR 751/1985) il
punto 2.7. "Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale
preveda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso
dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato
scritto a verbale"
3) La mozione
parlamentare di maggioranza del 16 gennaio 1986, impegna il Governo ..."6)
a predisporre apposito modulo, distinto dalla pagella, per la valutazione del
profitto sia per quanto riguarda l'insegnamento religioso, sia per le attivit�
alternative"
In ogni caso la
possibilit� dell'uscita da scuola in concomitanza con l'IRC, stabilita dalla
Corte Costituzionale, rende chiara la piena facoltativit� di tale insegnamento
e il suo carattere particolare. La presenza di libere attivit� per i non
avvalentisi non crea un regime di opzionalit�, cio� di obbligatoriet� dell'una
o l'altra possibilit�, perch�, come chiarito dalla Corte Costituzionale nelle
sue sentenze al riguardo (vedi n.13/91, ma gi� la n. 203/89):
"il valore
finalistico dello stato di non obbligo � di non rendere equivalenti ed
alternativi l'insegnamento di religione cattolica ed altro impegno scolastico,
per non condizionare dall'esterno della coscienza individuale l'esercizio di
una libert� costituzionale, come quella religiosa, coinvolgente l'integrit�
della persona" (punto 4., n13/91).
La diffusione, da
parte del Ministero, di un modello di pagella allegato alla C.M. 85, che
contiene anche la religione cattolica, non pu� indurre le Istituzioni
scolastiche a violare le norme in vigore.
Tale modello infatti
non ha alcun valore legale n� normativo.
In ogni caso la
responsabilit� attiene all'istituzione, per cui qualunque insegnante o genitore
pu� fare ricorso contro la delibera dell�organo collegiale, impugnando nel
contempo la circolare.
Per completare le
informazioni potete reperire il testo delle sentenze della Corte Costituzionale
nel nostro sito sotto la voce IRC e diritti.
Bruno Moretto, segretario del Comitato bolognese Scuola e Costituzione