Norme sulla
valutazione della religione cattolica
Le norme in vigore
sono:
1) l’art.309 del
T.U. della legislazione scolastica (D.Lgs. 297/94), riprendendo la Legge
824/1930 stabilisce con chiarezza che "Per l'insegnamento religioso, in
luogo di voti ed esami, viene redatta a
cura dell'insegnante una speciale nota,
da inserire nella pagella, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue
l'insegnamento e il profitto che ne ritrae";
2) L'intesa del 13
giugno 1990, che inserisce nell'intesa CEI, Ministero P.I.(DPR 751/1985) il
punto 2.7. "Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale
preveda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso
dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato
scritto a verbale"
3) La mozione
parlamentare di maggioranza del 16 gennaio 1986, impegna il Governo ..."6)
a predisporre apposito modulo, distinto dalla pagella, per la valutazione del
profitto sia per quanto riguarda l'insegnamento religioso, sia per le attività
alternative"
In ogni caso la
possibilità dell'uscita da scuola in concomitanza con l'IRC, stabilita dalla
Corte Costituzionale, rende chiara la piena facoltatività di tale insegnamento
e il suo carattere particolare. La presenza di libere attività per i non
avvalentisi non crea un regime di opzionalità, cioè di obbligatorietà dell'una
o l'altra possibilità, perchè, come chiarito dalla Corte Costituzionale nelle
sue sentenze al riguardo (vedi n.13/91, ma già la n. 203/89):
"il valore
finalistico dello stato di non obbligo è di non rendere equivalenti ed
alternativi l'insegnamento di religione cattolica ed altro impegno scolastico,
per non condizionare dall'esterno della coscienza individuale l'esercizio di
una libertà costituzionale, come quella religiosa, coinvolgente l'integrità
della persona" (punto 4., n13/91).
La diffusione, da
parte del Ministero, di un modello di pagella allegato alla C.M. 85, che
contiene anche la religione cattolica, non può indurre le Istituzioni
scolastiche a violare le norme in vigore.
Tale modello infatti
non ha alcun valore legale nè normativo.
In ogni caso la
responsabilità attiene all'istituzione, per cui qualunque insegnante o genitore
può fare ricorso contro la delibera dell’organo collegiale, impugnando nel
contempo la circolare.
Per completare le
informazioni potete reperire il testo delle sentenze della Corte Costituzionale
nel nostro sito sotto la voce IRC e diritti.
Bruno Moretto, segretario del Comitato bolognese Scuola e Costituzione