Norme sulla valutazione della religione cattolica

 

Le norme in vigore sono:

1) l’art.309 del T.U. della legislazione scolastica (D.Lgs. 297/94), riprendendo la Legge 824/1930 stabilisce con chiarezza che "Per l'insegnamento religioso, in luogo di voti ed esami, viene redatta  a cura dell'insegnante una  speciale nota, da inserire nella pagella, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae";

2) L'intesa del 13 giugno 1990, che inserisce nell'intesa CEI, Ministero P.I.(DPR 751/1985) il punto 2.7. "Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale preveda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato scritto a verbale"

3) La mozione parlamentare di maggioranza del 16 gennaio 1986, impegna il Governo ..."6) a predisporre apposito modulo, distinto dalla pagella, per la valutazione del profitto sia per quanto riguarda l'insegnamento religioso, sia per le attività alternative"

 

In ogni caso la possibilità dell'uscita da scuola in concomitanza con l'IRC, stabilita dalla Corte Costituzionale, rende chiara la piena facoltatività di tale insegnamento e il suo carattere particolare. La presenza di libere attività per i non avvalentisi non crea un regime di opzionalità, cioè di obbligatorietà dell'una o l'altra possibilità, perchè, come chiarito dalla Corte Costituzionale nelle sue sentenze al riguardo (vedi n.13/91, ma già la n. 203/89):

"il valore finalistico dello stato di non obbligo è di non rendere equivalenti ed alternativi l'insegnamento di religione cattolica ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall'esterno della coscienza individuale l'esercizio di una libertà costituzionale, come quella religiosa, coinvolgente l'integrità della persona" (punto 4., n13/91).

 

La diffusione, da parte del Ministero, di un modello di pagella allegato alla C.M. 85, che contiene anche la religione cattolica, non può indurre le Istituzioni scolastiche a violare le norme in vigore.

Tale modello infatti non ha alcun valore legale nè normativo.

In ogni caso la responsabilità attiene all'istituzione, per cui qualunque insegnante o genitore può fare ricorso contro la delibera dell’organo collegiale, impugnando nel contempo la circolare.

 

Per completare le informazioni potete reperire il testo delle sentenze della Corte Costituzionale nel nostro sito sotto la voce IRC e diritti.

 

 

Bruno Moretto, segretario del Comitato bolognese Scuola e Costituzione