"PER LA SCUOLA DELLA REPUBBLICA

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Il primo collegio dei docenti: Un primo e forte impegno nelle scuole per la democrazia

Nei prossimi giorni si riuniranno i collegi dei docenti per i consueti adempimenti per l’inizio dell’anno scolastico; dalle prime dichiarazioni della Ministra e dalle stesse disposizioni impartite dal Ministero sembra che, pur non essendo stata approvata la nuova legge volta a ridimensionare il ruolo e le competenze degli OO.CC., il Ministero voglia anticiparne di fatto i principi ispiratori.

Riteniamo pertanto opportuno richiamare all’attenzione del personale della scuola le competenze che, in base alla normativa vigente, hanno gli OO.CC. in merito alle prossime scadenze; deve essere chiaro che gli atti adottati in contrasto con la normativa vigente sono illegittimi e che pertanto possono essere impugnati.

1. Elezione dei collaboratori del dirigente scolastico e del vicario.

L’art. 7, comma 2 lett. b) del T.U. n. 297/94 stabilisce: "il collegio dei docenti elegge ….i docenti incaricati di collaborare con il direttore didattico o col preside; ma degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento".

La successiva normativa (D.Lgs. n. 59/98, ora art. 25, comma 5 D.Lgs. n. 165/02) che ha introdotto nella scuola la figura del Dirigente scolastico, nell’intento di rafforzare il potere manageriale di tale nuova figura al comma 5, ha previsto: "nello svolgimento delle proprie funzioni il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti.."

Lo stesso D.Lgs. n. 59/98 precisa anche che "nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.".

Senza dubbio la normativa istitutiva della dirigenza scolastica è palesemente contraddittoria e riflette il pressappochismo che ha caratterizzato in genere la politica scolastica del centro-sinistra, ma pur con tutte le sue contraddizioni rimane fermo che tale normativa non solo non ha abrogato la disciplina vigente degli organi collegiali, ma l’ha esplicitamente confermata.

Difatti non c’è dubbio che per quanto sia stato rafforzato il ruolo del dirigente scolastico, pur tuttavia anche nella nuova normativa rimangono ferme le competenze degli organi collegiali ("nel rispetto delle competenze degli organi collegiali"); peraltro il principio della supremazia del ruolo degli organi collegiali, inteso come garanzia dell’autonomia professionale, trova fondamento nell’art. 33 della Cost. laddove afferma il principio fondamentale della libertà di insegnamento; tale principio comporta di conseguenza quello dell’autogoverno. In nessun modo la nuova figura del dirigente scolastico può erodere competenze degli organi collegiali.

La norma che attribuisce al collegio dei docenti la competenza ad eleggere i collaboratori del dirigente scolastico tra i quali deve essere scelto il vicario, è quindi in vigore e non può ritenersi abrogata dall’art. 25 bis comma 5 del D.Lgs n. 59/98 (ora 25 D.Lgs 165/01) che peraltro attribuisce al Dirigente Scolastico la facoltà ("può") di avvalersi anche di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti.

Si tratta difatti di due figure diverse con ruoli diversi; i collaboratori previsti dal D.Lgs n. 297/94 sono figure istituzionali che devono ("e non "possono") essere eletti all’inizio di ogni anno scolastico e rappresentano la partecipazione concreta e continuativa della componente docente nel governo della scuola; gli incaricati del dirigente scolastico non hanno un ruolo istituzionalizzato; difatti possono essere nominati oppure no; il dirigente scolastico può difatti limitarsi ad avvalersi dell’apporto dei soli collaboratori.

Inoltre mentre i collaboratori sono eletti all’inizio dell’anno e durano in carica per l’intero anno scolastico, gli incaricati del dirigente scolastico possono avere un incarico per l’intero anno oppure per un tempo determinato e per compiti specifici, ecc.

Dobbiamo però segnalare che il Ministero con l’ormai consueto pressappochismo che lo caratterizza, dopo avere sollecitato con la nota 369 del 20 giugno 2002 la convocazione dei collegi dei docenti per l’elezione dei collaboratori e quindi la designazione del docente vicario, con successiva nota n. 1733 del 3 luglio 2002 ha suggerito una diversa procedura, peraltro palesemente contraddittoria ed incomprensibile.

Sembrerebbe di capire che, secondo il Ministero, il vicario debba essere scelto dal dirigente scolastico e quindi non tra i docenti eletti dal collegio dei docenti; il collegio dovrebbe però dare un contributo di collaborazione!

Che cosa sia tale contributo, non si sa; anche perché la normativa vigente prevede che il vicario deve essere scelto dal dirigente tra i collaboratori eletti dal collegio dei docenti; ogni altra procedura è illegittima.

2. Formazione delle classi, dell’orario ed assegnazione di docenti alle classi.

L’art. 396 comma 2 del D.Lgs n. 297/94 stabilisce: "al personale direttivo (ora dirigente scolastico) spetta: …… procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto e della proposta del collegio dei docenti".

Quindi per la formazione delle classi, per l’assegnazione ad esse dei docenti e per la formulazione dell’orario delle lezioni si deve osservare il seguente procedimento:

a) definizione dei criteri generali da parte del consiglio di Circolo o di Istituto;

b) formulazione delle proposte (ovviamente nell’ambito dei criteri definiti dal consiglio di Circolo o di Istituto) da parte del collegio dei docenti;

c) provvedimento del dirigente scolastico che non può, però, senza un’adeguata motivazione, disattendere i criteri e le proposte degli OO.CC.

La giurisprudenza ha costantemente affermato l’obbligatorietà di tale procedimento e la conseguente illegittimità dei provvedimenti adottati dai dirigenti scolastici senza l’osservanza di tale procedimento od in difformità (non adeguatamente motivata) rispetto ai criteri ed alle proposte degli OO.CC.

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Nel momento in cui l’attuale maggioranza intende approvare una legge volta a ridimensionare il ruolo degli OO.CC. e quindi gli spazi di partecipazione democratica nelle scuole, il personale della scuola, i genitori, gli studenti devono rivendicare con fermezza il rispetto delle competenze degli OO.CC. e dare in tal modo un segnale concreto di opposizione ad ogni forma di ridimensionamento del ruolo degli OO.CC.

Cosa fare?

I collegi dei docenti devono rivendicare il diritto ad eleggere i collaboratori del dirigente, tra i quali deve essere scelto il collaboratore vicario.

Se qualche dirigente, basandosi sulla nota ministeriale n. 1773 del 3 luglio, non riconosce tale diritto e pretende di nominare il collaboratore vicario al di fuori dei collaboratori eletti dal collegio dei docenti, adotta un atto illegittimo; qualsiasi docente può contestare tale illegittima pretesa, rivolgendosi anche alla magistratura.

Nel contempo genitori, studenti e personale della scuola devono contestare orari, formazione delle classi, assegnazione dei docenti disposti eventualmente dal dirigente scolastico, prescindendo dai poteri degli OO.CC

Non si possono riformare gli organi collegiali in modo surrettizio con suggerimenti apparentemente contraddittori, ma chiaramente rivolti ad esautorare di fatto il ruolo degli OO.CC. o con prassi dirigistiche, purtroppo molto spesso tollerate. L’Associazione "Per la scuola della Repubblica" ritiene che la democrazia scolastica sia una precondizione necessaria per la garanzia della libertà di insegnamento; l’Associazione si impegna a garantire la propria collaborazione ed assistenza per la tutela delle prerogative degli OO.CC. e della democrazia scolastica; nel contempo invita il mondo della scuola, le RSU, le Associazioni professionali e sindacali ad unirsi per un impegno comune, anche rispetto all’iter parlamentare della cd riforma degli OO.CC.

Comitato " Per la Scuola della Repubblica "Ass. ONLUs

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