L�autonomia
delle Istituzioni scolastiche. DPR. N. 275/99
CAPO
II
AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO
Art. 3
Piano dell'offerta formativa
1. Ogni istituzione scolastica predispone,
con la partecipazione di tutte le sue componenti, il
Piano dell'offerta formativa. Il Piano � il documento fondamentale costitutivo
dell'identit� culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole
scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
2. Il Piano dell'offerta formativa �
coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei
diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma
dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed
economico della realt� locale, tenendo conto della programmazione territoriale
dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e
valorizza le corrispondenti professionalit�.
3. Il Piano dell'offerta formativa �
elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le
attivit� della scuola e delle scelte generali di gestione e di
amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto
conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle
associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori,
degli studenti. Il Piano � adottato dal consiglio di circolo o di istituto.
4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente
scolastico attiva i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse
realt� istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.
5. Il Piano dell'offerta formativa � reso
pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.
CAPO
III
CURRICOLO NELL'AUTONOMIA
Art. 8
Definizione dei curricoli
1. Il Ministro della Pubblica Istruzione,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli
indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:
a) gli obiettivi generali del processo
formativo;
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi
alle competenze degli alunni;
c) le discipline e le attivit� costituenti la quota nazionale dei curricoli e
il relativo monte ore annuale;
d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della
quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle
istituzioni scolastiche;
e) i limiti di flessibilit� temporale per realizzare compensazioni tra
discipline e attivit� della quota nazionale del curricolo;
f) gli standard relativi alla qualit� del servizio;
g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento
dei crediti e dei debiti formativi;
h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati
all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel
sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza
unificata Stato-regioni-citt� ed autonomie locali.
2. Le istituzioni scolastiche determinano,
nel Piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni
in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello
nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attivit�
da esse liberamente scelte. Nella determinazione del
curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di
flessibilit� previste dal comma 1, lettera e).
3. Nell'integrazione tra la quota nazionale
del curricolo e quella riservata alle scuole � garantito il carattere unitario
del sistema di istruzione ed � valorizzato il
pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalit� della
scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.
4. La determinazione del curricolo tiene
conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate,
della necessit� di garantire efficaci azioni di continuit� e di
orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie,
dagli Enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio.
Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilit� di opzione.
5. Il curricolo della singola istituzione
scolastica, definito anche attraverso un'integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali,
negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 pu� essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o
accordi internazionali.
6. L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte
gi� effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in
rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto.