Può essere utile ricordare alla vigilia delle iscrizioni le norme relative al diritto di avvalesi/non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Trasmettiamo pertanto una scheda informativa

AVVALERSI E NON AVVALERSI

Informazioni di base

Premessa L’attuale disciplina dell’insegnamento della religione cattolica discende dal Concordato fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica (L.121/1985) e dalle Intese fra lo Stato italiano e le diverse confessioni religiose ( L.449/1994 , 516 e 517/1988, 101/1989, 116 e 520/1995 con valdesi e metodisti, avventisti, pentecostali, ebrei, battisti e luterani; sono state siglate e devono essere convertite in legge le Intese con Testimoni di Geova e buddisti) e, per gli aspetti organizzativi, dalle successive Intese fra il Ministero della P.I. e la Conferenza episcopale italiana (Dpr 751/1985 modificato dal Dpr 202/1990).

Gli aspetti organizzativi sono stati oggetto di numerose circolari. Sulla materia vi sono state anche diverse sentenze del Tar e della Corte costituzionale.

All’insegnamento della religione cattolica e agli aspetti connessi sono dedicati gli articoli 309, 310 e 311 del Testo Unico (Decreto legislativo 297/1994).

Il quadro che emerge dal complesso delle norme e delle sentenze può essere così riassunto:

· La scelta di frequentare o non frequentare l’insegnamento di religione cattolica è libera e non può dare luogo a discriminazioni.

· Chi non sceglie l’insegnamento di religione cattolica non ha alcun obbligo.

· La scuola ha l’obbligo di garantire la parità di diritti fra coloro che seguono l’insegnamento di religione cattolica e coloro che non lo seguono.

La scelta. Scegliere se frequentare o no l'insegnamento di religione cattolica è un diritto, fondato sulla libertà di pensiero, deve avvenire liberamente, non deve comportare discriminazioni di alcun genere, ognuno è tenuto a dare e a pretendere il rispetto dovuto alle questioni di coscienza.

I genitori per i propri figli, e gli studenti, se maggiori di 14 anni, devono effettuare la scelta all'atto dell'iscrizione; là dove l’iscrizione avviene d’ufficio, la scuola deve comunque ogni anno fornire un'adeguata informazione e garantire la possibilità di modificare o confermare la scelta (T.U. art.310).

I moduli devono essere consegnati ai genitori e agli studenti insieme ai moduli per l'iscrizione; se la scuola non provvedesse a consegnarli possono essere richiesti in qualunque momento, anche all'inizio dell'anno scolastico o ad anno scolastico già iniziato.

I moduli devono contenere la chiara indicazione delle quattro possibilità per gli allievi che non frequentano l’insegnamento confessionale:

· attività didattiche e formative

· studio individuale assistito

· studio individuale non assistito

· non presenza nei locali scolastici.

Queste possibilità sono la traduzione in termini pratici della sentenza della Corte costituzionale (n.13/1991) che dichiara che chi non segue l insegnamento della religione cattolica è in uno stato di non obbligo ; nello stesso tempo la scuola è tenuta a garantire parità di diritti ed è comunque responsabile degli allievi presenti nei locali scolastici.

Le attività didattiche e formative ( materia alternativa ). Se vi sono richieste la scuola è tenuta ad organizzarle e non può sottrarsi per nessun motivo (C.M.368/1985). Sono deliberate dal collegio dei docenti e sono finanziabili con i fondi della scuola nel quadro degli artt.4 e 7 della legge n.517/1977

(C.M.302/1986).

Lo studio individuale: la scuola deve individuare locali idonei ed assicurare adeguata assistenza didattica.

Studio individuale non assistito: è un modo di dire paradossale; vuol dire che chi non frequenta l insegnamento di religione cattolica non è tenuto a dichiarare come impiegherà il suo tempo.La scuola è comunque tenuta a garantire la sicurezza e la vigilanza.

Non presenza nei locali scolastici: poiché chi non frequenta l’ora di religione cattolica non ha alcun obbligo, non è tenuto ad essere presente a scuola. Naturalmente i genitori degli allievi minorenni devono dichiarare per iscritto che consentono ai figli di assentarsi dalla scuola in quelle ore: ciò è necessario nel caso di una collocazione oraria dell’irc nel mezzo dell’orario o alla fine delle lezioni: non è invece necessaria in caso di entrata alla seconda ora, perché la scuola in quel caso non ha alcun dovere di vigilanza sull’allievo (C.M.9/1991).

I genitori e gli studenti che non richiedono l’insegnamento religioso cattolico ricordino che:

·non chiedono facilitazioni o privilegi, ma rivendicano diritti tutelati dalla Costituzione e dalla legge;

·la scuola non deve in alcun modo interferire con le loro scelte religiose: quindi niente insegnamento diffuso della religione cattolica, niente atti di culto e immagini religiose;

·chi non frequenta le lezioni di religione cattolica ha diritto di non essere presente a scuola, ma ha anche diritto, se lo desidera, ad attività e locali adeguati;

·la scuola decide su eventuali "attività alternative" solo dopo aver sentito il parere di genitori e studenti;

·la legge 241/1990 sulla "trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione" dà diritto a i genitori e agli studenti maggiorenni di ottenere informazioni scritte su tutte le decisioni che riguardano bambini e ragazzi e la gestione della scuola;

·l'iscrizione è valida anche se non si riconsegna il modulo per la scelta; infatti chi non richiede l'insegnamento di religione cattolica non è tenuto a dare alcuna spiegazione né a restituire il modulo. Comunque bisogna rispondere all'eventuale richiesta della scuola su come si intende trascorrere il tempo corrispondente all'insegnamento confessionale;

·per legge la scelta si intende valida per tutto l'anno scolastico; tuttavia, trattandosi di un insegnamento che coinvolge la libertà religiosa e di coscienza, nessuno può obbligare un bambino o un ragazzo a frequentarlo contro la volontà sua e dei genitori.

Riferimenti normativi

· L.121/1985 (di applicazione del Concordato);

· L.449/1984, 516 e 517/1988, 116 e 520/1995 di applicazione delle Intese fra lo Stato e le minoranze religiose;

· Dl 297/1994: Testo Unico

· Dpr 751/1985 Intesa Ministero P.I.- CEI

· Dpr 202/1990 (modifiche)

· Sentenze Corte Costituzionale203/1989; 13/1991

· C:M: 128, 129, 130, 131/1986 regolano l organizzazione dell’irc nei vari ordini di scuole; 9/1991 (applicativa della sentenza 13/91 della Corte Costituzionale)

Le sentenze della Corte, quella del TAR E.R. che proibisce gli atti di culto e quella della Corte di Cassazione che elimina l’obbligo di esposizione del crocifisso sono disponibili nel nostro sito www.comune.bologna.it/iperbole/coscost, rubrica IRC e diritti

Al riguardo occorre fare riferimento prima di tutto al dettato costituzionale e alle sentenze che la Corte Costituzionale ha emesso sulla questione: n. 203/1989, n. 13/1991, n. 290/1992, i cui principi fondamentali si possono così sintetizzare:

Tali sentenze, introducendo il principio di facoltatività, hanno modificato profondamente l’impostazione data dal M.P.I. con le sue circolari degli anni 1985-1987, che si muovevano in un’ottica di "opzionalità", cioè di scelta alternativa e obbligatoria fra due attività equivalenti:

Alcune ulteriori precisazioni sono:

  1. deve essere garantita a tutti gli alunni non avvalentisi l’attività che i loro genitori hanno scelto liberamente sul modulo a loro consegnato. Le attività didattiche e formative devono avere la stessa dignità di ogni altra attività organizzata dalla scuola. Non è legittimo aggregare gli alunni a quelli di altre classi, che svolgono le normali attività didattiche;
  2. la scelta non può condizionare la libertà di religione e dalla religione: pertanto non può essere precluso il cambiamento di avvalersi o meno, durante l’anno scolastico, se dovuto a problemi di coscienza; a maggior ragione se questo avviene da un anno all’altro;
  3. la C.M. 368/85, prevede comunque, anche nei casi in cui è prevista la iscrizione d’ufficio, "il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi" e precisa che "il capo d’istituto è tenuto a far pervenire agli aventi diritto il modulo prescritto;
  4. le attività per i non avvalentisi non possono essere condizionate in alcun modo (la Corte non pone preclusioni e fa riferimento esplicito alle richieste dei genitori): l’esclusione di attività attinenti a materie curricolari, a corsi di informatica o inglese, a corsi di sostegno o recupero, ecc. è illegittima. Le circolari del 1985-86 sono totalmente superate dal regime di piena facoltatività dell’IRC. L’attività di chi non si avvale non ha nulla a che fare con quella di chi ha scelto l’IRC, "quando, dinanzi a questo insegnamento si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà ed impegnatività di coscienza, ad opzioni fra equivalenti discipline scolastiche";
  5. la collocazione oraria dovrà permettere a chi non si avvale l’uscita dalla scuola, anche nella materna ed elementare ( non si capisce quale differenza faccia per chi si avvale la collocazione alle prime o ultime ore);
  6. l’intesa M.P.I.-C.E.I. di cui al DPR 202/90 e alla C.M. n. 9/1991 precisa che "nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di RC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale";
  7. le attività di tutti gli alunni devono essere organizzate dalle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge e del regolamento sull’autonomia didattica e organizzativa, con l’obbligo di evitare ogni discriminazione, tenendo presente che l’insegnamento della RC "sarà impartito nel quadro delle finalità della scuola, vale a dire con modalità compatibili con le altre discipline scolastiche.";

Comitato bolognese Scuola e Costituzione

Via Marconi 69, 40122, Bologna,

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