Comitato bolognese Scuola e Costituzione

www.scuolaecostituzione.it

 

Martedì 13 gennaio 2009 la Corte Costituzionale si pronuncerà sulla legittimità dei  finanziamenti pubblici alle scuole private.

Il TAR Emilia Romagna, con ordinanza n. 10 del 10 marzo 2008,  ha dichiarato “rilevante e non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale della Legge della regione Emilia Romagna n. 52/95” “in relazione agli artt. 33, c.1,2,3, e 117 della Costituzione” e “ordinato la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale”.

Il TAR ha affermato che ogni finanziamento diretto alle scuole private è incostituzionale sotto diversi profili:

1)      “la previsione di un sostegno finanziario direttamente a favore delle scuole dell’infanzia private per contributi di spesa corrente e di investimento ..appare in contrasto con il divieto costituzionale di oneri finanziari in materia a carico del bilancio pubblico”;

2)      “ogni contribuzione pubblica – ove rivolta direttamente a favore della gestione di scuole ed istituti di educazione privati – contiene il rischio elevato di una ingerenza sull’organizzazione della scuola stessa”.

La legge n. 52 del 1995 si può ben considerare la “madre” di tutte le leggi regionali e nazionali di parità. Essa fu approvata nel 1995 sotto la Presidenza Bersani. A questa seguirono la Legge E.R. detta “Rivola” del 1999 e quelle di altre regioni.  Nel 2000 fu il riferimento della Legge n. 62 (di parità) approvata dal Governo D’Alema, con Ministro Berlinguer.

Il Ministro Fioroni con il suo decreto dell’8 agosto 2007 ha esteso i finanziamenti, fino ad allora destinati alle scuole materne ed elementari che svolgono una funzione assistenziale di supplenza a tutte le scuole private, dalle materne alle superiori, riconoscendo loro “una funzione pubblica”.

La Corte ha poi dichiarato illegittima tale norma con sentenza n. 50/2008. Nonostante ciò il Ministro Gelmini ha continuato a finanziare le scuole paritarie private.

L’insieme di questi provvedimenti in essere ha creato una situazione per cui le scuole private, a partire da quelle paritarie dell’infanzia, ricevono finanziamenti da tre canali: nazionale, regionale e comunale.

Si può stimare che i contributi pubblici di Stato, regioni e comuni alle scuole private superino ampiamente il miliardo di euro all’anno.

Addirittura la finanziaria del 2009 ha tagliato di 8 miliardi i fondi per la scuola statale, ma azzerato i tagli previsti inizialmente per le scuole private (120 milioni).

La questione del finanziamento pubblico alle scuole private vietato dall’art. 33, c.2 della Costituzione (Enti e privati possono istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato) è ancora in discussione sia dal punto di vista giuridico, vista la sua rilevanza costituzionale, sia da quello politico: il mondo della scuola si oppone alla crescente mancanza di attenzione della classe politica verso la scuola statale e ai continui favori a quella privata.

Il compito di assicurare a tutti i cittadini un’istruzione di qualità per formare i cittadini della Repubblica è assegnato dalla nostra Costituzione alla scuola statale. Nessun altro Ente o Istituto privato può svolgere tale funzione di uguaglianza e libertà.

Il nostro impegno per la scuola della Repubblica statale laica e pluralista continua con rinnovato impegno.E’ necessario che la Corte si esprima nel merito dell’applicazione dell’art. 33 per mettere fine al continuo tentativo di erosione dei principi costituzionali.

I promotori del ricorso sono: Chiesa evangelica metodista di Bologna, Chiesa cristiana avventista di Bologna, Comitato bolognese scuola e Costituzione, Comunità ebraica di Bologna.

Gli avv.ti difensori sono: Prof. Federico Sorrentino, Prof. Massimo Lucani, Avv.to Corrado Maceri.

 

Il testo del ricorso e dell’ordinanza del TAR sono reperibili all’indirizzo

http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/TAR_10mar08/tar.htm