Comitato bolognese Scuola e Costituzione

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La Regione Emilia Romagna al giudizio della Corte Costituzionale.

Il TAR Emilia Romagna, con ordinanza n. 10 del 10 marzo 2008,  dichiara “rilevante e non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale della L.R. n. 52/95” “in relazione agli artt. 33, c.1,2,3, e 117 della Costituzione” e “ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale”.

 

Avevamo ragione noi.

Ogni finanziamento diretto alle scuole private è incostituzionale sotto diversi profili:

1)      “violazione del principio della libertà di insegnamento e della libertà di istituzione di scuole ed  istituti di educazione senza oneri per lo Stato”;

2)      “la previsione di un sostegno finanziario direttamente a favore delle scuole dell’infanzia private per contributi di spesa corrente e di investimento ..appare in contrasto con il divieto costituzionale di oneri finanziari in materia a carico del bilancio pubblico”;

3)      “ogni contribuzione pubblica – ove rivolta direttamente a favore della gestione di scuole ed istituti di educazione privati – contiene il rischio elevato di una ingerenza sull’organizzazione della scuola stessa”.

La legge n. 52 del 1995 si può ben considerare la “madre” di tutte le leggi regionali e nazionali di parità. Essa fu approvata nel 1995 sotto la Presidenza Bersani.

A questa seguirono la Legge “Rivola” del 1999 e quelle di altre regioni.

Nel 2000 fu il riferimento della Legge 62 approvata dal Governo D’Alema, con Ministro Berlinguer.

 

L’insieme di questi provvedimenti ha creato una situazione per cui le scuole private, a partire da quelle dell’infanzia, ricevono finanziamenti da tre canali: nazionale, regionale e comunale.

Per fare un esempio a Bologna una sezione di scuola materna privata paritaria riceve, in seguito a convenzione comunale, circa 14.000 euro. Inoltre riceve 3.000 euro come contributo di miglioramento previsto dalla Legge regionale 26/2001. Il contributo statale è di circa 16.000 euro. Il totale fa 33.000 euro per classe (sezione).

Si può stimare che i contributi pubblici di Stato, regioni e comuni alle scuole private raggiungano un miliardo di euro l’anno.

Addirittura la finanziaria del 2007 ha tagliato 4 miliardi di euro alla scuola statale, ma ha incrementato di 150 milioni il finanziamento alle scuole private.

 

Altrettanto grave è stato il declassamento della scuola da istituzione a servizio erogabile a piacimento da scuole pubbliche gratuite o private a pagamento.

L’art. 33 della Costituzione afferma infatti che “La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.”

Pertanto il compito di assicurare a tutti i cittadini un’istruzione di qualità per formare i cittadini della Repubblica è assegnato alla scuola statale. Nessun altro Ente o Istituto può svolgere tale funzione di uguaglianza e libertà.

Nelle scuole private non c’è libertà di insegnamento, nel senso che il docente viene reclutato in base alla sua adesione al progetto culturale della scuola stessa, e libertà di accesso, visto che lo studente deve aderire ad una precisa impostazione religiosa o filosofica.

 

Il testo del ricorso e dell’ordinanza sono reperibili all’indirizzo

http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/TAR_10mar08/tar.htm