DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008, n. 137

 

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'. (GU n. 204 del 1-9-2008 )

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  attivare
percorsi  di  istruzione  di insegnamenti relativi alla cultura della
legalita' ed al rispetto dei principi costituzionali, disciplinare le
attivita'  connesse  alla  valutazione  complessiva del comportamento
degli  studenti  nell'ambito della comunita' scolastica, reintrodurre
la  valutazione  con  voto  numerico  del rendimento scolastico degli
studenti,   adeguare   la  normativa  regolamentare  all'introduzione
dell'insegnante  unico  nella  scuola primaria, prolungare i tempi di
utilizzazione  dei  libri  di  testo adottati, ripristinare il valore
abilitante  dell'esame  finale  del  corso di laurea in scienze della
formazione  primaria  e semplificare e razionalizzare le procedure di
accesso alle scuole di specializzazione medica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 agosto 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze e per la
pubblica amministrazione e l'innovazione;
 
                              E m a n a
 
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1.
                     Cittadinanza e Costituzione
 
  1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad
una  sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate
azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
all'acquisizione  nel  primo  e nel secondo ciclo di istruzione delle
conoscenze   e   delle   competenze   relative   a   «Cittadinanza  e
Costituzione»,    nell'ambito   delle   aree   storico-geografica   e
storico-sociale  e  del monte ore complessivo previsto per le stesse.
Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.
  2.  All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti
delle   risorse   umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.
 
Art. 2.
            Valutazione del comportamento degli studenti
 
  1.  Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica  24 giugno  1998,  n.  249, e successive modificazioni, in
materia  di  diritti,  doveri  e  sistema disciplinare degli studenti
nelle  scuole  secondarie  di  primo  e  di secondo grado, in sede di
scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni
studente   durante   tutto   il  periodo  di  permanenza  nella  sede
scolastica,  anche in relazione alla partecipazione alle attivita' ed
agli  interventi  educativi  realizzati dalle istituzioni scolastiche
anche fuori della propria sede.
  2.  A  decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del
comportamento e' espressa in decimi.
  3.  La  votazione  sul  comportamento  degli  studenti,  attribuita
collegialmente  dal  consiglio  di  classe, concorre alla valutazione
complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la
non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del
ciclo.  Ferma  l'applicazione della presente disposizione dall'inizio
dell'anno  scolastico  di  cui  al  comma 2, con decreto del Ministro
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca sono specificati i
criteri  per  correlare  la  particolare  e  oggettiva  gravita'  del
comportamento  al  voto  insufficiente,  nonche'  eventuali modalita'
applicative del presente articolo.
 
Art. 3.
        Valutazione del rendimento scolastico degli studenti
 
  1.   Dall'anno  scolastico  2008/2009,  nella  scuola  primaria  la
valutazione  periodica  ed annuale degli apprendimenti degli alunni e
la  certificazione  delle competenze da essi acquisite e' espressa in
decimi  ed  illustrata  con giudizio analitico sul livello globale di
maturazione raggiunto dall'alunno.
  2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo
grado  la  valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli
alunni  e  la  certificazione  delle  competenze da essi acquisite e'
espressa in decimi.
  3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a
conclusione  del  ciclo,  gli studenti che hanno ottenuto un voto non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
  4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n.  226,  e'  abrogato  e  all'articolo 177  del  decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;
    b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite
le seguenti: «, espressa in decimi,»;
    c) al  comma 4,  le  parole:  «giudizi analitici e la valutazione
sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;
    d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta
sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 5;
    e) e' altresi' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con
la  valutazione  del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di
voto numerico espresso in decimi.
  5.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, si provvede al
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e
sono stabilite eventuali ulteriori modalita' applicative del presente
articolo.
 
Omissis artt 4,5,5,7………………………..
 
Art. 8.
                            Norme finali
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 1° settembre 2008
 
                             NAPOLITANO
 
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Gelmini,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Brunetta,   Ministro  per  la  pubblica
                              amministrazione e l'innovazione
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano