IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, numero 775, che delega il Governo a provvedere, entro il 31 dicembre 1973, alla raccolta in testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle disposizioni in vigore concernenti le singole materie, apportando ove d'uopo alle stesse le modificazioni ed integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed ammodernamento ai fini di una migliore accessibilit… e comprensibilit… delle norme medesime; Visto il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il codice postale e delle telecomunicazioni e successive modificazioni ed integrazioni; Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per i trasporti e l'aviazione civile, per le poste e le telecomunicazioni e per la marina mercantile; Decreta: 1. E' approvato il testo unico, allegato al presente decreto, relativo alle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni. 2. Le norme di esecuzione del testo unico saranno emanate, con uno o pi— provvedimenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione di tali norme si applicano le vigenti disposizioni regolamentari in quanto compatibili. 3. Le norme del testo unico entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle dell'allegato testo unico. CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Artt. LIBRO I - Norme generali: TITOLO I - Disposizioni preliminari. . . . . . . . 1 - 13 TITOLO II - Norme comuni ai servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni: Sez. I - Disposizioni generali . . . . . . . . . 14 Sez. II - Esenzioni - Riduzioni - Agevolazioni tariffarie - Divieto. . . . . . . . . . 15 - 19 Sez. III - Delle azioni. . . . . . . . . . . . . . 20 - 22 Sez. IV - Turbativa - Tutela. . . . . . . . . . . 23 - 26 LIBRO II - Dei servizi postali: TITOLO I - Parte generale. . . . . . . . . . . . . 27 - 38 TITOLO II - Corrispondenze e pacchi: Capo I - Corrispondenze. . . . . . . . . . . . . 39 - 57 Capo II - Pacchi. . . . . . . . . . . . . . . . . 58 - 70 Capo III - Disposizioni comuni alla corrispondenza e pacchi. . . . . . . . . . . . . . . . 71 - 99 LIBRO III - Dei servizi di bancoposta: TITOLO I - Parte generale. . . . . . . . . . . . . 100 - 103 Capo I - Vaglia postali. . . . . . . . . . . . . 104 - 112 Capo II - Riscossioni di crediti. . . . . . . . . 113 - 119 Capo III - Conti correnti postali. . . . . . . . . 120 - 143 Capo IV - Disposizioni comuni ai vaglia e conti correnti postali. . . . . . . . . . . . 144 - 145 Capo V - Libretti di risparmio . . . . . . . . . 146 - 170 Capo VI - Buoni postali fruttiferi. . . . . . . . 171 - 182 LIBRO IV - Dei servizi di telecomunicazioni: TITOLO I - Parte generale: Capo I - Disposizioni di carattere generale. . . 183 - 185 Capo II - Norme comuni alle concessioni ad uso pubblico e ad uso privato . . . . . . . 186 - 195 Capo III - Concessioni ad uso pubblico . . . . . . 196 - 212 Capo IV - Concessioni ad uso privato. . . . . . . 213 - 218 Capo V - Tutela degli impianti sottomarini di telecomunicazioni . . . . . . . . . . . 219 - 230 Capo VI - Limitazioni legali - Servit— - Espropriazioni. . . . . . . . . . . . . 231 - 239 Capo VII - Polizia e protezione delle telecomunicazioni . . . . . . . . . . . 240 - 243 TITOLO II - Dei servizi telegrafici: Capo I - Disposizioni di carattere generale. . . 244 - 250 Capo II - Servizio telex. . . . . . . . . . . . . 251 - 260 Capo III - Collegamenti diretti dalla rete pubblica per trasmissioni di tipo telegrafico . . . . . . . . . . . . . . 261 - 271 Capo IV - Manutenzione. . . . . . . . . . . . . . 272 - 274 TITOLO III - Dei servizi telefonici: Capo I - Concessioni ad uso pubblico . . . . . . 275 Capo II - Concessioni ad uso privato. . . . . . . 276 - 280 Capo III - Servizio telefonico urbano. . . . . . . 281 - 290 Capo IV - Servizio telefonico interurbano . . . . 291 - 294 Capo V - Circuiti telefonici diretti . . . . . . 295 - 298 Capo VI - Servizi speciali. . . . . . . . . . . . 299 - 303 Capo VII - Tariffe telefoniche: Sez. I - Tariffe per il servizio urbano. . . . . 304 - 305 Sez. II - Tariffe per il servizio interurbano . . 306 - 308 Sez. III - Tariffe per i servizi speciali. . . . . 309 - 311 Capo VIII - Disposizioni speciali a favore degli enti locali . . . . . . . . . . . . . . 312 - 313 TITOLO IV - Dei servizi radiolelettrici: Capo I - Disposizioni di carattere generale. . . 314 - 321 Capo II - Concessione di stazioni radiotelegrafiche ad uso privato. . . . 322 - 339 Capo III - Abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici in qualit… di operatore 340 - 351 Capo IV - Servizio radioelettrico mobile marittimo . . . . . . . . . . . . . . . 352 - 372 Capo V - Servizio radioelettrico per le navi da pesca . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 - 383 Capo VI - Servizio radioelettrico mobile aeronautico . . . . . . . . . . . . . . 384 - 395 Capo VII - Protezione dai disturbi alle radiocomunicazioni - Disposizioni penali. . . . . . . . . . . . . . . . . 396 - 406 Disposizioni varie. . . . . . . . . . . . . . . . . 407 - 413 LIBRO PRIMO Norme generali TITOLO I Disposizioni preliminari 1. Esclusivit… dei servizi postali e delle telecomunicazioni. Ä Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti dal presente decreto: i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare; i servizi di trasporto di pacchi e colli; i servizi di telecomunicazioni, salvo quelli indicati nel comma successivo. Sono soggetti ad autorizzazione l'installazione e l'esercizio di: a) impianti ripetitori privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali; b) impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo . 2. Competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Ä Quando la legge non dispone diversamente, i provvedimenti in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni nella Repubblica rientrano nella competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 3. Attribuzioni esercitate dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Ä Le attribuzioni spettanti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per i servizi postali, di bancoposta, telegrafici, radioelettrici e telefonici sono esercitate dalle aziende dipendenti secondo l'ordinamento in vigore. Il Ministero presiede a tutti i servizi, assistito da un consiglio di amministrazione. Il parere del consiglio di amministrazione Š obbligatorio sia nei casi espressamente indicati nel presente decreto, sia anche negli altri previsti nel R.D.L. istitutivo del 23 aprile 1925, n. 520 (3/a), e successive modificazioni, riguardanti l'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e nel R.D.L. 14 giugno 1925, n. 884 (3/a), concernente l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Concessione dei servizi. Ä Ai servizi previsti dal presente decreto l'Amministrazione pu• provvedere anche mediante concessioni. 5. Sospensione o limitazione dei servizi - Assunzione di quelli dati in concessione. Ä Il Governo della Repubblica, per grave necessit… pubblica pu• disporre la sospensione dei servizi o limitare i servizi stessi da chiunque gestiti, ovvero assumere temporaneamente i servizi dati in concessione. Nessuna indennit… speciale Š dovuta in tali casi al concessionario, salva l'attribuzione di quanto stabilito negli atti di concessione. Il provvedimento Š emanato con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri. 6. Esclusione o limitazione di responsabilit…. Ä L'Amministrazione non incontra alcuna responsabilit… per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente, stabiliti dalla legge. La medesima norma Š applicabile ai concessionari dei servizi (3/b). 7. Tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni per l'interno. Ä Salva la competenza del Ministro per le poste e le telecomunicazioni nei casi previsti dalla presente legge, le tariffe per i servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, per l'interno, sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dello stesso Ministro, di concerto, con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri. Nella stessa forma, di cui al primo comma, sono stabiliti i limiti di peso, dimensione, valore e assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione o per le operazioni ad essa richieste. 8. Tariffe per i servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni internazionali. Ä Le tariffe per i servizi postali e di bancoposta internazionali sono stabilite dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, in base alle convenzioni internazionali o agli accordi con le amministrazioni estere interessate. Con uguale provvedimento sono stabilite le tariffe per i servizi internazionali di telecomunicazioni per la quota-parte terminale o di transito. 9. Accordi internazionali. Ä Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, indipendentemente dalle norme della convenzione postale universale, della convenzione internazionale delle telecomunicazioni e degli accordi internazionali, ha la facolt… di stipulare particolari convenzioni con amministrazioni estere o gestori esteri riconosciuti, per regolare, nell'interesse comune, i servizi previsti dal presente decreto. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facolt… di costituire diritti irrevocabili di uso, secondo le consuetudini vigenti, su cavi sottomarini telefonici internazionali di propriet… dello Stato. Detta costituzione pu• avvenire soltanto: a) a favore di amministrazioni estere o di enti pubblici o privati stranieri esercenti un pubblico servizio di telecomunicazioni e per l'espletamento di traffico di transito attraverso il territorio italiano; b) a favore di societ… italiane concessionarie di servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico, per l'espletamento del traffico di loro competenza. I diritti irrevocabili di uso su cavi di cui al secondo comma possono avere per oggetto soltanto circuiti eccedenti il fabbisogno necessario per l'espletamento del servizio telefonico ad uso pubblico esercitato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Alla costituzione dei diritti irrevocabili di uso si provvede con convenzioni soggette alla approvazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro. In dette convenzioni devono essere indicate la quota parte del costo capitale del circuito e la quota degli oneri di manutenzione da porsi a carico del titolare del diritto. In ogni caso le predette quote devono essere proporzionali al rapporto fra i circuiti oggetto del diritto irrevocabile di uso e il totale dei circuiti realizzati sul cavo. Il diritto irrevocabile d'uso sui cavi telefonici di proprirt… statale non potr… essere ceduto a terzi da parte del titolare se non previo consenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Ministero del tesoro. 10. Segretezza della corrispondenza e di qualsiasi comunicazione od operazione postale e delle telecomunicazioni. Ä La libert… e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione pu• avvenire soltanto per atto motivato dell'autorit… giudiziaria. I funzionari e gli agenti dell'Amministrazione ne sono responsabili e vigilano nell'ambito della propria competenza perch‚ siano rigorosamente osservate. E' vietato alle persone addette ai servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, gestiti dallo Stato o in concessione, di dare a terzi informazioni scritte o verbali sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenze, di comunicazioni o di messaggi nonch‚ sulle operazioni richieste od eseguite, tranne che nei casi previsti dalla legge. Nessuno pu• prendere visione od ottenere copia della corrispondenza in genere, ad eccezione del mittente, del destinatario, dei loro eredi e dei loro rappresentanti legali, nonch‚ delle altre persone indicate dalla legge. 11. Comunicazioni postali e di telecomunicazioni vietate. Ä Non sono ammessi le corrispondenze postali, telegrafiche, radiotelegrafiche e messaggi che possano costituire pericolo alla sicurezza dello Stato o recare danno alle persone ed alle cose o che costituiscano esse stesse reato punibile d'ufficio. Non sono altresŤ ammesse, salvo quanto disposto nei due ultimi commi del presente articolo, le corrispondenze di cui al precedente comma, che siano contrarie al buon costume o contengano frasi, parole, disegni ingiuriosi, scurrili o denigratori a chiunque riferiti. L'ufficio postale, ove nel testo delle corrispondenze aperte, che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica, o sull'involucro delle corrispondenze chiuse riscontri gli elementi di cui al primo comma deve inviare immediatamente la corrispondenza stessa al pretore chiedendogli di pronunciarsi sull'inoltrabilit… della corrispondenza medesima. Il pretore, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale, decide entro 24 ore con decreto motivato se la corrispondenza debba avere corso, sentendo il mittente ove egli sia identificabile e sempre che le circostanze lo consiglino. Il decreto del pretore deve essere notificato nello stesso giorno dell'emanazione all'ufficio postale che ha inoltrato l'oggetto e al mittente che sia stato identificato. Avverso il decreto del pretore il mittente pu• proporre ricorso al tribunale, che decide con sentenza in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e previe deduzioni scritte della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni competente per territorio o di un funzionario da essa delegato. Nel caso che nel testo dei telegrammi si riscontrino gli elementi di cui al secondo comma, l'ufficio postale invita il mittente a sottoscrivere l'invio di cui trattasi previo accertamento dell'identit… personale del mittente stesso. In caso di rifiuto ad ottemperare a detto invito si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo. 12. Persone addette ai servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni. Ä Le persone addette ai servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, anche se dati in concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformit… degli articoli 357 e 358 del codice penale. 13. Contravvenzioni in materia postale e delle telecomunicazioni. Ä Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda Š ammessa l'oblazione in sede amministrativa prima che sia iniziato il dibattimento, per somme non inferiori al minimo dell'ammenda. La competenza a decidere sulla domanda di oblazione spetta, rispettivamente, ai direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni per le contravvenzioni in materia di servizi postali, di bancoposta, telegrafici e radioelettrici e agli ispettori di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in materia di servizi telefonici. TITOLO II Norme comuni ai servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni Sezione I - Disposizioni generali 14. Diritto del mittente nei confronti della Amministrazione. Ä Nei confronti dell'Amministrazione e a tutti gli effetti del presente decreto le corrispondenze, i pacchi postali ed i vaglia si considerano di propriet… del mittente fino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario. Sezione II - Esenzioni - Riduzioni - Agevolazioni tariffarie - Divieto 15. Divieto di accordare esenzioni, riduzioni delle tasse postali, telegrafiche, e di agevolazioni tariffarie. Ä E' vietato accordare franchigie od esenzioni delle tasse postali e telegrafiche, nonch‚ riduzioni delle medesime ed agevolazioni tariffarie oltre i casi ed i limiti stabiliti nel presente decreto. 16. Franchigia postale e telegrafica. Ä Spetta al Presidente della Repubblica la franchigia postale, tanto per le corrispondenze in partenza quanto per quelle in arrivo. Spetta, altresŤ, la franchigia, sul percorso interno, per i telegrammi spediti dal Presidente della Repubblica. 17. Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni in applicazione di accordi internazionali. Ä Sono concesse le esenzioni dalle tasse postali e di telecomunicazioni nonch‚ le riduzioni delle tasse medesime e le agevolazioni tariffarie previste negli accordi internazionali. 18. Criteri e modalit… di pagamento delle tasse postali e telegrafiche delle corrispondenze ufficiali delle amministrazioni dello Stato. Ä Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono essere stabiliti nei confronti delle amministrazioni dello Stato particolari criteri e modalit… per il pagamento all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delle tasse relative alle corrispondenze. 19. Divieto di prestazioni gratuite. Ä Sono abrogate tutte le norme per le quali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Š tenuta ad effettuare a titolo in tutto o in parte gratuito prestazioni per conto di amministrazioni dello Stato o di enti ed istituti. La specificazione dei servizi nei cui confronti trova applicazione il disposto del precedente comma, nonch‚ la disciplina dei relativi rapporti ai fini anche della determinazione dei corrispettivi dovuti dalle amministrazioni statali interessate, saranno effettuate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro. Per i servizi resi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad enti ed istituti, il rimborso all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei costi da essa sostenuti per le prestazioni stesse, sar… regolato in base a speciali convenzioni annuali con gli enti ed istituti medesimi, rese esecutive mediante decreti del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni. Sui problemi relativi alla determinazione dei costi da rimborsare ai sensi dei precedenti commi, Š sentito il parere di una commissione nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quelli per il bilancio e per il tesoro, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta di un funzionario del Ministero del bilancio, un funzionario del Ministero del tesoro e due funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Per le prestazioni rese alle amministrazioni statali, enti diversi e privati, quando per esse non siano stabiliti appositi canoni, sono a carico dell'amministrazione, ente o privato, oltre alle spese richieste dalle prestazioni stesse, anche le quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro. Sezione III - Delle azioni. 20. Reclamo - Termini di decadenza - Azione giudiziaria. Ä Il reclamo per oggetti o somme affidati all'Amministrazione o per ottenere le indennit… o i rimborsi previsti dal presente decreto deve essere presentato, sotto pena di decadenza, nel termine perentorio stabilito per i singoli servizi. Salvo quanto previsto dal successivo art. 21, l'azione giudiziaria contro l'Amministrazione per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni regolati con il presente decreto non pu• essere proposta se prima non sia stato presentato reclamo in via amministrativa a norma del comma precedente e non siano trascorsi sei mesi ove entro tale termine l'Amministrazione non abbia provveduto. L'azione stessa si prescrive in tre anni . 21. Azione civile contro l'Amministrazione. Ä Nel caso di procedimento penale concernente una operazione che abbia comunque attinenza coi servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni, se dopo la pronunzia della sentenza penale venga esercitata l'azione civile contro l'Amministrazione, l'azione non pu• essere proposta prima che siano trascorsi sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunziata dal magistrato penale, salvo quanto disposto dagli articoli 31 e 103. 22. Accertamento delle contravvenzioni. Ä Lo accertamento delle contravvenzioni spetta, oltre che agli organi di polizia giudiziaria, anche agli impiegati ed agenti incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme e modalit… relative ai servizi postali e delle telecomunicazioni, gestiti dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Sezione IV - Turbative - Tutela 23. Danneggiamento. Ä Chiunque esplichi attivit… che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali e di telecomunicazioni od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti Š punito ai sensi dell'art. 635, n. 3, del codice penale. 24. Sequestro, pignoramento ed opposizione. Ä Gli oggetti e le somme affidate all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ad eccezione delle corrispondenze non epistolari e dei pacchi, non sono soggetti a sequestro, n‚ a pignoramento salvo i provvedimenti dell'autorit… giudiziaria. Nei casi di sequestro e di opposizione, ammessi dal presente decreto, la consegna e il pagamento non possono essere effettuati che alle persone indicate dall'autorit… giudiziaria. Per i falliti si applicano le disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 . I precedenti commi, in quanto compatibili, si applicano anche ai telegrammi, messaggi e simili. 25. Tutela degli ambienti di lavoro e di produzione del pubblico servizio. Ä Chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili oggetti e congegni destinati al scrvizio postale e delle telecomunicazioni Š punito ai sensi dell'art. 635, n. 3 del codice penale. Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente, deturpi o imbratti oggetti e congegni destinati al servizio postale e delle telecomunicazioni, Š punito ai sensi dell'art. 639 del codice penale, ma si procede d'ufficio. 26. Impignorabilit… ed insequestrabilit… dei beni destinati ai servizi postali e delle telecomunicazioni. Ä Non possono essere pignorati, n‚ sequestrati i mobili, i veicoli, gli strumenti, il denaro, le carte-valori ed in genere gli oggetti comunque destinati od adibiti ai servizi postali e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. La norma si applica anche nei confronti degli assuntori dei servizi postali eseguiti per conto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. LIBRO SECONDO Dei servizi postali TITOLO I Parte generale 27. Servizi espletati dall'Amministrazione postale. Ä L'Amministrazione esercita i seguenti servizi: a) raccolta, trasporto e distribuzione delle corrispondenze; b) trasporto e distribuzione dei pacchi. L'Amministrazione esercita anche i servizi accessori e gli altri indicati nel regolamento o che le siano affidati mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri. 28. Determinazione dell'indennit… per le corrispondenze ed i pacchi affidati alla posta. Ä L'ammontare dell'indennit… per la corrispondenza e gli oggetti affidati alla posta, nei casi in cui essa Š dovuta a norma del presente decreto, Š determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri. 29. Concessione di servizi postali. Ä Il direttore provinciale delle poste ha facolt… di dare in concessione, nelle forme stabilite dal regolamento, i seguenti servizi: 1) accettazione e recapito (per espresso) di corrispondenze epistolari entro i confini del comune di loro provenienza; 2) recapito con mezzi propri, da parte di banche, ditte, istituti ed enti in genere e loro agenzie o succursali, delle proprie corrispondenze epistolari entro i confini dei rispettivi comuni nei quali risiedono; 3) recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate per espresso; 4) esercizio dei casellari, aperti o chiusi, per la distribuzione delle corrispondenze; 5) impianti di comunicazioni dirette pneumatiche con gli uffici postali e telegrafici collegati alla rete di posta pneumatica dello Stato; 6) trasporto di pacchi e colli, soggetti alla disposizione dell'art. 1 del presente decreto, di peso fino a 20 chilogrammi. La concessione per i servizi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) Š accordata con ordinanza del direttore provinciale delle poste in base ad appositi capitolati preventivamente approvati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. La concessione, di cui al n. 6), risulta da apposito attestato rilasciato dal direttore provinciale delle poste. Le concessioni non possono essere cedute a terzi senza il consenso dell'Amministrazione. 30. Concessioni postali - Inadempienza. Ä Il direttore provinciale delle poste, nell'ambito della sua competenza territoriale, oltre che per inadempienza alle clausole della concessione, ha in ogni tempo facolt… di sospenderne l'esercizio o revocarla per ragioni di pubblico interesse o per mancanza di fiducia. Il direttore provinciale determina se e in quale misura sia dovuto un indennizzo. La concessione Š revocata quando nei confronti del concessionario sia stata pronunciata dichiarazione di fallimento o sentenza di condanna che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o sia stata disposta la cancellazione dal registro tenuto dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato. 31. Oblazione amministrativa delle contravvenzioni. Ä Per i reati preveduti dal presente decreto in materia postale e puniti con la sola pena dell'ammenda, i contravventori possono chiedere di esscre ammessi all'oblazione in sede amministrativa, entro il termine di dieci giorni da quello in cui il reato Š stato contestato ovvero dalla notificazione dell'accertamento del reato stesso. La domanda di oblazione deve essere diretta al direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni nella cui circoscrizione Š stata commessa la contravvenzione. Il direttore provinciale ammette il contravventore all'oblazione, intimando a quest'ultimo il pagamento, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione, di una somma non inferiore alla misura minima dell'ammenda preveduta per reato, oltre alle spese di notificazione ed altre eventualmente occorse. 32. Esclusivit… dello Stato per la fabbricazione delle carte valori. Ä E' riservata allo Stato la fabbricazione della carta per le cartevalori postali, delle carte-valori medesime e dei punzoni per le macchine affrancatrici. Il valore e le caratteristiche delle carte-valori medesime e dei punzoni per le macchine affrancatrici. Il valore e le caratteristiche delle cartevalori postali sono determinati con decreto emesso dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 33. Contraffazione di bolli, punzoni e relative impronte ed uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. Tutela penale di francobolli di altri Stati. Ä Le disposizioni degli articoli 468, 469, 470 e 471 del codice penale si applicano anche ove si tratti di bolli o di punzoni delle macchine affrancatrici e delle impronte relative. Agli effetti degli articoli 459 e seguenti del codice penale i francobolli di Stato esteri sono equiparati a quelli italiani. 34. Limitazioni legali. Ä Per l'appoggio o l'impianto su propriet… private di cassette di impostazione, distributori automatici, apparecchiature, antenne, sostegni, cavi ed altri oggetti e congegni inerenti al servizio, o per l'attraversamento o l'occupazione, anche temporanei, del suolo o del sottosuolo occorre il consenso del proprietario. L'indennizzo Š dovuto solo quando risulti impedito o limitato l'uso normale del fondo o diminuito il reddito. Quando l'appoggio, l'occupazione o l'attraversamento interessino monumenti od opere pubbliche, piazze, vie pubbliche o il sottosuolo di esse, si procede d'accordo con le autorit… competenti, ma nessun compenso Š dovuto. 35. Mancato consenso del proprietario - Decreto del prefetto. Ä Se il proprietario nega il consenso, il prefetto, sentite le parti e l'amministrazione comunale, autorizza il passaggio, l'appoggio o l'occupazione, prescrivendone le modalit… e, quando ne sia il caso, determina la misura dell'indennizzo. Contro il decreto del prefetto Š ammesso il ricorso al competente tribunale amministrativo regionale, salva l'azione giudiziaria per quanto riguarda la misura della indennit…. Il proprietario ha sempre facolt… di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorch‚ questa importi la rimozione o il diverso collocamento degli oggetti o congegni postali, n‚ per questo Š tenuto ad alcuna indennit…, salvo diversa clausola risultante dall'atto di costituzione della servit—. 36. Verifica doganale e di polizia. Ä Agli impiegati delle dogane ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza Š consentito di intesa con gli impiegati postali, nelle visite delle vetture e degli oggetti trasportati dagli agenti postali, aprire pacchi postali, pacchetti postali ed ogni altro plico che possa contenere merci. 37. Avviso di ricevimento. Ä I mittenti di oggetti raccomandati od assicurati, di pacchi e di vaglia i traenti di assegni postali, i mittenti di telegrammi, radiotelegrammi e simili possono ottenere un avviso di ricevimento mediante il pagamento della relativa tassa. 38. Tessere postali di riconoscimento. Ä Le tessere di riconoscimento in uso nel servizio internazionale, secondo le vigenti norme della Convenzione postale universale, sono valide nel servizio interno. Il regolamento determina le modalit… del rilascio e dell'uso delle tessere di riconoscimento. TITOLO II Corrispondenze e pacchi Capo I - Corrispondenze 39. Contravvenzioni all'esclusivit… postale. Ä Chiunque faccia incetta, trasporti o distribuisca, direttamente od a mezzo di terze persone, corrispondenze in contravvenzione all'art. 1 del presente decreto Š punito con la sanzione amministrativa uguale a venti volte l'importo della tassa di francatura, col minimo di lire 10.000 . Alla stessa pena soggiace chiunque abitualmente consegni a terzi corrispondenze epistolari per il trasporto od il recapito. Quando la contravvenzione Š commessa da un agente addetto al servizio postale, nell'esercizio di esso, l'ammenda Š aumentata di un terzo. Le corrispondenze trasportate in contravvenzione sono sequestrate e consegnate immediatamente ad un ufficio postale, con la contemporanea elevazione del verbale di contravvenzione. 40. Tutela dell'appellativo di ®postale¯. Ä Nessuna impresa di trasporti pu• assumere l'appellativo di ®postale¯ od altro equivalente. Il contravventore Š punito con la sanzione amministrativa da lire 16.000 a lire 400.000 . 41. Eccezioni all'esclusivit…. Ä La disposizione dell'art. 39 non si applica: a) ai privati, i quali siano latori di lettere, occasionalmente e senza fine di lucro; b) alla raccolta, al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari, per le quali sia stato soddisfatto il diritto postale mediante impronte di macchina affrancatrice o mediante francobolli debitamente annullati da un ufficio postale o direttamente dal mittente mediante apposizione con inchiostro indelebile della data d'inizio del trasporto stesso; c) al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari che una persona invia eccezionalmente ad un'altra per mezzo di apposito incaricato; d) alla raccolta, al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari nelle localit… e nei giorni in cui non funzionano i servizi postali, entro i limiti stabiliti dal regolamento; e) al trasporto di corrispondenze eseguito dalle imprese di linee ferroviarie e tramviarie in servizio pubblico o di linee automobilistiche o di navigazione marittima, od aerea, sovvenzionate dallo Stato, concernenti esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio delle rispettive linee, nei limiti stabiliti dal regolamento. 42. Corrispondenze ordinarie inesitate. Ä Le corrispondenze ordinarie provenienti dall'interno della Repubblica, rimaste indistribuite per qualsiasi motivo, sono distrutte da funzionari appositamente delegati, nei termini e con le modalit… indicati nel regolamento. 43. Corrispondenze inesitate. Apertura di quelle raccomandate od assicurate. Ä Le corrispondenze raccomandate ed assicurate provenienti dall'interno della Repubblica, che non si siano potute recapitare o restituire ai mittenti, sono aperte da funzionari appositamente delegati, allo scopo di identificarne possibilmente i mittenti, o, in caso contrario, di estrarne i valori eventualmente contenutivi. Le corrispondenze raccomandate ed assicurate ed i valori, di cui non sia stata possibile la restituzione, saranno custoditi a disposizione degli aventi diritto per il periodo di due anni dal giorno dell'impostazione. 44. Francatura delle corrispondenze. Ä Tutte le corrispondenze, ad eccezione di quelle epistolari e delle carte manoscritte, spedite in via ordinaria, devono essere francate per intero dal mittente. Le corrispondenze epistolari e le carte manoscritte, spedite in via ordinaria, non francate o francate insufficientemente, sono assoggettate ad una tassa doppia dell'importo della francatura mancante, a carico del destinatario. Le altre corrispondenze non hanno corso. 45. Tasse speciali. Ä Le tasse speciali di recapito per espresso, di posta pneumatica e di trasporto aereo devono essere pagate sempre anticipatamente dal mittente. 46. Indebita inclusione di comunicazioni epistolari in oggetti di corrispondenza non epistolare. Ä Salvo le eccezioni previste dall'art. 65 e dal regolamento e salvo quanto Š stabilito per le stampe e per i campioni, gli oggetti di corrispondenza non epistolari, compresi i manoscritti, che contengono comunicazioni epistolari, sono tassati come lettere. L'aggiunta nelle stampe e nei campioni di qualsiasi scritto non ammesso Š punita con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 16.000 . 47. Spedizione di raccomandate. Pagamento anticipato delle tasse postali. Ä Le corrispondenze di qualsiasi specie possono essere spedite in raccomandazione, mediante il pagamento di un diritto fisso, oltre la tassa di francatura ordinaria. Salvo la disposizione dell'art. 54, la francatura ed il diritto di raccomandazione devono essere pagati anticipatamente dai mittenti. 48. Perdita di raccomandate - Indennit…. Ä In caso di perdita totale di una corrispondenza raccomandata, il mittente ha diritto, salvo le previste eccezioni dall'art. 96, alla indennit… stabilita nella misura indicata dal decreto previsto dall'art. 28. Non compete indennit… per lo smarrimento di corrispondenze ufficiali raccomandate, il cui pagamento della tassa Š effettuato secondo i criteri e le modalit… previsti dall'art. 18 del presente decreto e di invii con tassa a carico del destinatario. 49. Indennit…. Ä Nel caso di perdita, manomissione ed avaria di una lettera assicurata, il mittente ha diritto, salvo le eccezioni dell'art. 96, ad una indennit… corrispondente all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione e dell'avaria, entro i limiti del valore dichiarato e sotto deduzione dei valori esistenti e non avariati. Per gli invii con assicurazione convenzionale l'indennizzo, salvo le eccezioni previste dall'art. 96, viene corrisposto nella misura del valore dichiarato, nel caso di smarrimento o di perdita totale del contenuto. Nel caso di perdita parziale, non compete alcun indennizzo. Nel caso di perdita, vengono restituite anche le tasse di spedizione, salvo i diritti di assicurazione. Non compete indennit… per lo smarrimento, manomissione od avaria di corrispondenze ufficiali delle amministrazioni dello Stato spedite in assicurazione, il cui pagamento della tassa postale Š effettuato secondo i criteri e le modalit… previste nell'art. 18 del presente decreto o di invii con tassa a carico del destinatario. 50. Contrassegno ufficiale. Ä Le corrispondenze ufficiali scambiate fra gli uffici statali, le cui spese siano a totale carico del bilancio dello Stato, hanno corso mediante il pagamento della tassa secondo i criteri e le modalit… sanciti nell'art. 18 del presente decreto, purch‚ portino un contrassegno che ne indichi la provenienza. 51. Tassazione della corrispondenza ufficiale delle amministrazioni dello Stato - Reclami - Esenzione. Ä Hanno pure corso mediante il pagamento delle tasse postali determinate secondo i criteri e le modalit… sanciti nell'art. 18 purch‚ debitamente contrassegnate: a) le corrispondenze ufficiali spedite in via ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione ai sindaci e viceversa dagli uffici indicati nell'articolo precedente, purch‚ trattisi di atti riguardanti i sindaci nella loro esclusiva qualit… di ufficiali di Governo; b) gli avvisi aperti, compilati su speciali stampati riempiti a mano, che gli uffici di cui all'art. 50 spediscono in via ordinaria ai contribuenti e ai creditori, o debitori verso lo Stato; c) gli avvisi aperti, che gli uffici del registro e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto spediscono in via ordinaria all'indirizzo di privati per presentazione di denunzie, dichiarazioni di valore e simili; d) le corrispondenze ufficiali che le prefetture, le intendenze di finanza, gli uffici statali del genio civile e gli uffici distrettuali delle imposte indirizzano alle esattorie comunali e consorziali, sia in via ordinaria che in raccomandazione o in assicurazione; e) i biglietti falsi sequestrati costituenti corpi di reato, che le procure della Repubblica spediscono in assicurazione, per la custodia, all'amministrazione centrale della Banca di Italia; f) le denunzie dei casi di aborto, fatte in assicurazione per il valore convenzionale di lire cento dagli esercenti la professione di medico chirurgo all'indirizzo dei medici provinciali; g) i campioni senza valore raccomandati contenenti materiale patologico da sottoporre ad accertamento batteriologico, spediti da medici provinciali e comunali all'indirizzo dei laboratori batteriologici universitari e di quelli regionali, provinciali e comunali incaricati dei servizi di diagnosi di malattie infettive nei casi di epidemia; h) le corrispondenze ufficiali che l'Accademia dei Lincei indirizza agli istituti indicati nel regolamento, in via ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione; i) i vaglia cambiari della Banca d'Italia, spediti dalle tesorerie dello Stato all'indirizzo dei creditori verso lo Stato, ai sensi della legge 23 ottobre 1962 n. 1575; l) i servizi di scorta riguardanti le spedizioni di valori bollati e di pieghi valori del tesoro rispettivamente effettuate dal Ministero delle finanze e dal Ministero del tesoro; m) le corrispondenze spedite ai sensi del successivo art. 54 non potute recapitare e restituite ai mittenti. Hanno corso in esenzione di tassa i reclami concernenti il servizio postale e telegrafico, indirizzati dagli utenti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in via ordinaria o in raccomandazione, e le corrispondenze concernenti il servizio, inviate dall'amministrazione agli utenti. 52. Servizi accessori. Ä Il pagamento della tassa da parte delle amministrazioni dello Stato, secondo i criteri e le modalit… previsti dall'art. 18 del presente decreto, Š esteso a tutti i servizi accessori, tranne a quelli di espresso, avvisi di ricevimento, posta pneumatica e posta aerea. 53. Contenuto dei pieghi. Ä La corrispondenza ufficiale, per la quale il pagamento delle tasse Š effettuato secondo i criteri e le modalit… previsti dall'art. 18 del presente decreto, non pu• comprendere oggetti materiali non cartacei, n‚ provviste di stampe ed oggetti di cancelleria, salvo le eccezioni indicate nel regolamento. 54. Tassa a carico del destinatario. Ä Le corrispondenze ufficiali debitamente contrassegnate, spedite dagli uffici statali a totale carico del bilancio dello Stato in via ordinaria, in raccomandazione e in assicurazione, anche se accompagnate con avviso di ricevimento, all'indirizzo di privati o di enti, sono sottoposte a carico dei destinatari alle tasse pari a quelle che avrebbero dovuto essere pagate dal mittente. Il trattamento previsto dal precedente comma Š esteso alle corrispondenze ufficiali spedite dai sindaci nella loro esclusiva qualit… di ufficiali di governo, purch‚ sugli invii sia apposto un contrassegno che ne attesti la provenienza con l'esplicita dichiarazione che trattasi di atti del sindaco nella sua qualit… di ufficiale di governo. Sono ammessi allo stesso trattamento i certificati riguardanti gli infortuni sul lavoro in agricoltura, trasmessi in raccomandazione dai medici agli istituti assicuratori ed all'autorit… di pubblica sicurezza. 55. Corrispondenze dirette a militari di truppa o spedite dai militari alle rispettive famiglie. Ä La tassa delle lettere e delle cartoline con corrispondenze epistolari, spedite in via ordinaria all'indirizzo di soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate dello Stato in servizio effettivo, Š ridotta alla met… di quella ordinaria. Le lettere non francate, spedite dai militari indicati nel comma precedente, alle rispettive famiglie, sono sottoposte, a carico dei destinatari, ad una tassa pari a quella che avrebbe dovuto essere pagata per la loro francatura. 56. Spedizione di stampe periodiche. Ä 1. Per la spedizione di stampe periodiche in abbonamento postale effettuata direttamente dagli amministratori e dagli editori si applica una tariffa unica fissata indipendentemente dalla periodicit…, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro . 2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 dovranno essere stabiliti sconti per la spedizione di stampe periodiche che non abbiano carattere postulatorio e che non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area superiore al cinquanta per cento di quella dell'intero stampato. Tali sconti saranno stabiliti in misura direttamente proporzionale alla quantit… di oggetti spediti, tranne che per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le ventimila copie, alle quali sar… comunque applicato lo sconto nella misura massima. Le stampe periodiche possono contenere inserti cartacei redazionali e pubblicitari, ovvero, come parti integranti, incisioni foniche su nastro, disco o filo od altro idoneo strumento tecnico, strettamente attinenti alla parte redazionale. 3. Gli inserti cartacei sono compresi nel peso dell'invio, mentre quelli non cartacei sono considerati come campioni di merce e scontano la relativa tariffa nella stessa misura percentuale riconosciuta al periodico cui sono allegati. 4. Per i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza dovranno essere previste singole voci di tariffa . 57. Sanzioni. Ä 1. Gli amministratori e gli editori che dichiarino nella spedizione di stampe periodiche quantit… diverse da quelle vere perdono per la spedizione il titolo allo sconto quantit…, ove previsto, sono puniti, in solido con il personale delle poste e delle telecomunicazioni addetto all'accettazione, con l'ammenda stabilita dall'articolo 82 . Capo II - Pacchi 58. Trasporto dei pacchi non soggetti alla esclusivit… postale. Ä Non sono soggetti alle disposizioni dell'art. 1 del presente decreto: 1) il trasporto di pacchi e colli, che superino il peso di 20 chilogrammi; 2) il trasporto di pacchi e colli effettuato nell'ambito del territorio di uno stesso comune o dalla localit… di origine alla stazione ferroviaria cui essa fa capo; 3) il trasporto di pacchi e colli affidato dai mittenti: a) direttamente alle ferrovie dello Stato; b) alle societ… od imprese di trasporto su linee terrestri, acquee od aeree, in qualsiasi modo sovvenzionate o sussidiate dallo Stato o che eseguono, il servizio postale su tutta la linea percorsa o su parte di essa; c) ai privati che, occasionalmente e senza fini di lucro o per speciale incarico, eseguono il trasporto, purch‚ non siano vettori di professione, n‚ siano addetti ad imprese di trasporto. 59. Mancato od incompleto pagamento dei diritti dovuti dai concessionari all'Amministrazione. Ä Il trasporto di pacchi e colli, del quale l'Amministrazione abbia la esclusivit…, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, eseguito dai concessionari senza il completo pagamento dei diritti dovuti, Š punito con la sanzione amministrativa variabile da cinque a quindici volte l'ammontare dei diritti non pagati. L'Amministrazione pu• inoltre sospendere la concessione per un periodo non superiore a sei mesi o anche, in caso di recidiva, revocarla, senza che il concessionario abbia diritto ad alcuna indennit…. 60. Pagamento del diritto postale per il trasporto di pacchi eseguito da successivi vettori. Ä [Per il trasporto di uno stesso pacco o collo, soggetto alla esclusivit… di cui all'art. 1, anche se eseguito da pi— vettori, il diritto postale Š dovuto una sola volta. Il pagamento deve essere effettuato dal primo vettore concessionario che accetta il pacco. In caso di inadempienza e di mancata transazione amministrativa della contravvenzione ai sensi dell'art. 31, si applica a carico di tutti i vettori intervenuti nello stesso trasporto la sanzione amministrativa prevista dal precedente articolo] . 61. Trasporto di pacchi e colli senza concessione. Ä Salvo le eccezioni previste dall'art. 58, chiunque trasporti pacchi o colli senza averne ottenuta la concessione Š punito con la sanzione amministrativa pari al triplo di quella prevista dall'art. 59 anche se siano stati corrisposti i diritti in favore dell'Amministrazione. 62. Categorie di pacchi postali. Ä I pacchi accettati, trasportati e distribuiti a cura dell'Amministrazione, soggetti alle formalit… stabilite dal regolamento, assumono il nome di ®pacchi postali¯. Essi possono essere con o senza valore dichiarato: nel primo caso vengono qualificati ®assicurati¯, nel secondo ®ordinari¯. In ambedue i casi possono essere gravati di ®assegno¯. I pacchi postali possono, inoltre, a richiesta dei mittenti, essere trasportati con i pi— rapidi mezzi adottati per la corrispondenza o a mezzo di linee aeree ed assumono in tali casi, rispettivamente, le denominazioni di ®pacchi urgenti¯ e di ®pacchi aerei¯. Per ciascuna delle categorie di pacchi sopra in dicati (ordinari, assicurati, urgenti, aerei) Š stabilita una speciale tassa. 63. Francatura dei pacchi postali. Ä La francatura dei pacchi postali Š obbligatoria. 64. Tariffe speciali per alcune categorie di pacchi. Ä Sono stabilite tariffe speciali per i pacchi postali ordinari e senza assegno contenenti abiti borghesi, spediti dalle reclute e dai richiamati alle armi alle loro famiglie. 65. Dichiarazione del contenuto del pacco. Ä Il contenuto dei pacchi postali deve essere esattamente dichiarato per qualit… e quantit…. E' consentito di includere nei pacchi una fattura od un semplice elenco degli oggetti contenuti in essi. E' consentito, altresŤ, includere una lettera nei pacchi postali diretti all'interno indirizzata allo stesso destinatario del pacco a condizione che questo sia interamente francato con l'aggiunta della tassa relativa alla lettera e che sul pacco e sull'etichetta di spedizione sia scritta l'indicazione ®pacco con lettera di accompagnamento¯. I contravventori a tale divieto sono puniti con la sanzione amministrativa eguale a venti volte l'importo della tassa di francatura delle corrispondenze incluse, col minimo di lire ottocento. 66. Facolt… di aprire i pacchi postali - Applicazione delle imposte. Ä L'Amministrazione ha facolt… di aprire i pacchi postali, con le modalit… stabilite dal regolamento per accertare l'esattezza della dichiarazione del contenuto o le deficienze od avarie e per l'applicazione di imposte che gravino sulla merce in essi contenuta. L'Amministrazione postale, d'intesa con quella doganale, pu• procedere, altresŤ, all'apertura dei pacchi postali di estera provenienza per verificarne il contenuto al fine dell'applicazione dei diritti doganali e dell'osservanza di norme e condizioni richieste per l'importazione di particolari merci. 67. Tassa di custodia. Ä I pacchi postali non ritirati nel termine di tre giorni, esclusi i giorni festivi, dalla data del recapito dell'avviso di arrivo ai destinatari, od ai mittenti quando si tratti di pacchi rinviati sono sottoposti ad una tassa di custodia. 68. Rispedizione dei pacchi - Rinvio dei pacchi all'origine. Ä I pacchi postali rispediti, a richiesta dei mittenti o dei destinatari, da una ad altra localit… della Repubblica sono soggetti ad una nuova tassa di spedizione ed eventualmente di assicurazione, da pagarsi all'atto della richiesta. Sono esenti da tale tassa i pacchi diretti a militari. A eguale tassa sono soggetti, in caso di rinvio al mittente, i pacchi di cui non sia stata possibile la consegna al destinatario. I pacchi urgenti od aerei sono rispediti o rinviati come ordinari, salvo contrarie disposizioni del mittente o del destinatario. 69. Vendita o distruzione di pacchi. Ä Possono essere venduti senza preavviso e formalit… giudiziarie i pacchi postali contenenti merci che presentino segni di deterioramento. Sono soggetti allo stesso trattamento, dopo un periodo di giacenza di tre mesi dal giorno della loro spedizione, i pacchi rifiutati dal destinatario e dal mittente e quelli che non si siano potuti recapitare, n‚ restituire al mittente. Le operazioni di vendita o di distruzione di pacchi, previste nei commi precedenti, rientrano nella competenza della Direzione provinciale delle poste presso i cui dipendenti uffici Š giacente il pacco. Al mittente spetta solo l'importo ricavato dalla vendita, anche nel caso di pacchi gravati di assegno o con dichiarazione di valore. Tale importo, detratte le spese ed imposte gravanti sul pacco, resta a disposizione del mittente per due anni dalla data della vendita. Trascorso il suddetto termine l'importo Š devoluto alla Amministrazione. I pacchi, che, per qualsiasi ragione, non possono essere messi in vendita o che siano rimasti invenduti, sono distrutti, salvo che l'Amministrazione ritenga di disporre altrimenti. In ogni caso spetta all'Amministrazione, a carico dei mittenti, il rimborso di tutti i diritti gravanti sui pacchi. Per la vendita o la distruzione di merci contenute in pacchi postali di estera provenienza saranno osservate le norme previste dalla legge doganale per le merci abbandonate. 70. Perdita, manomissione od avaria di pacco postale - Indennit…. Ä Nel caso di perdita manomissione od avaria di un pacco postale, il mittente ha diritto ad una indennit… corrispondente all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione o della avaria, entro i limiti dell'indennit… stabilita dal decreto previsto dall'art. 28 per i pacchi ordinari o per quelli contenenti abiti borghesi dei richiamati alle armi, e del valore dichiarato per i pacchi assicurati. Per i pacchi con assicurazione convenzionale l'indennit… viene corrisposta nella misura del valore dichiarato nel caso di smarrimento, perdita od avaria totale del contenuto. Nel caso di perdita od avaria parziale, compete l'indennit… stabilita per i pacchi ordinari. Nel caso di smarrimento di pacchi o di perdita od avaria totale del loro contenuto, i mittenti, oltre all'indennit…, hanno diritto al rimborso delle tasse di spedizione ed accessorie, escluse quelle di assicurazione. Capo III - Disposizioni comuni alle corrispondenze e pacchi Sezione I - Trasporto degli effetti postali 71. Trasporto obbligatorio di effetti postali. Ä I concessionari e gli intraprenditori di trasporti terrestri acquei ed aerei in servizio pubblico, siano o no sovvenzionati dallo Stato, hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali. Il trasporto ha luogo senza compenso, salve le eccezioni stabilite dal regolamento. L'Amministrazione ha facolt… di collocare a proprie spese sui mezzi di trasporto di servizio pubblico apposite cassette mobili per l'impostazione della corrispondenza lungo la linea, senza l'obbligo di corrispondere alcun compenso agli esercenti. L'Amministrazione cura il ritiro della corrispondenza ai punti di fermata stabiliti. 72. Responsabilit… degli obbligati al trasporto degli effetti postali - Limiti. Ä Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, indipendentemente da quanto dispone il successivo art. 73, assumono verso l'Amministrazione, anche per il fatto dei propri agenti, la stessa responsabilit… che l'Amministrazione assume verso i suoi utenti. Non cessa la responsabilit… verso l'Amministrazione nel caso di abbandono della nave previsto nel codice della navigazione. 73. Sanzioni contro gli obbligati al trasporto degli effetti postali. Ä Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, i quali si rifiutino di accettarli, trasportarli o consegnarli o che non notifichino in tempo utile all'Amministrazione gli itinerari e gli orari dei viaggi sono puniti con la sanzione amministrativa estensibile a lire 240.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena pi— grave. Sezione II - Trasporti postali automobilistici 74. Disciplina del trasporto obbligatorio degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private - Canone postale - Cartella d'oneri. Ä L'accettazione, il trasporto e la consegna degli effetti postali da parte di ciascun concessionario dei servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata sono disciplinati a mezzo di apposita cartella di oneri, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il parere del Consiglio di Stato. I canoni da corrispondere per il trasporto degli effetti postali sono stabiliti in ragione di L. 9000 annue per chilometro di linea autorizzata per il trasporto stesso. Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 o per pi— di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico Š elevato a L. 18.000. La misura dei canoni di cui ai commi precedenti pu• essere aggiornata annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro . 75. Trasporto gratuito dei dispacci postali - Limiti. Ä L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni pu• fruire dei servizi automobilistici a titolo gratuito per il trasporto di dispacci ordinari entro il limite di kg. 40 per ogni viaggio di andata e ritorno da e per i luoghi di destinazione e da e per le localit… lungo la linea. 76. Trasporto e scambio degli effetti postali sulle autolinee in concessione nei limiti stabiliti nella cartella d'oneri. Ä Il trasporto e lo scambio degli effetti postali saranno effettuati nei limiti di peso e di numero stabiliti nella cartella d'oneri qualunque ne sia l'origine o la destinazione e con tutte le corse, autorizzate dalla competente amministrazione, che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni riterr… opportuno di utilizzare. 77. Precedenza del trasporto degli effetti postali su vetture di servizi pubblici automobilistici. Ä Il trasporto degli effetti postali ha la precedenza sul trasporto dei pacchi agricoli e delle merci con facolt… all'Amministrazione di fruire anche dell'eccedenza di disponibilit… di portata e di spazio degli automezzi risultante dopo il carico del bagaglio privato strettamente indispensabile. In ogni caso i dispacci di corrispondenze e di valori hanno sempre preferenza. 78. Ritiro, consegna e scambio degli effetti postali - Obbligo delle imprese dei servizi pubblici automobilistici. Ä Le imprese concessionarie dei servizi pubblici automobilistici hanno l'obbligo di far accedere le autovetture agli uffici postali, sia estremi che intermedi, per il trasporto e lo scambio degli effetti postali. Qualora vi ostino condizioni stradali o altri impedimenti di qualsiasi genere, che rendano comunque impossibile l'accesso delle autovetture ai predetti uffici postali, le imprese esercenti provvederanno al trasporto ed allo scambio degli effetti postali presso gli uffici estremi o intermedi con qualsiasi altro mezzo idoneo e con proprio personale. Gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono a carico delle imprese esercenti, sempre che le distanze delle fermate intermedie e di quelle terminali dagli uffici postali non siano rispettivamente superiori a metri 150 e a metri 500, fatta eccezione per i casi di obiettiva impossibilit…, da riconoscersi con ordinanza del direttore compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il competente direttore provinciale . Qualora l'Amministrazione riconosca che l'esercente la linea automobilistica non Š in grado di assicurare il ritiro, il trasporto, la consegna e lo scambio degli effetti postali, l'Amministrazione stessa pu• assumere direttamente la gestione dei servizi citati. 79. Inadempienze degli esercenti i servizi pubblici automobilistici - Sanzioni. Ä Gli esercenti i servizi automobilistici, i quali si rifiutino di accettare, trasportare e scambiare gli effetti postali o che abbandonino il servizio o che non notifichino in tempo utile all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni gli itinerari e gli orari dei viaggi, sono puniti, salvo che il fatto costituisca un pi— grave reato, con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 600.000. 80. Altre disposizioni. Ä Oltre alle disposizioni di cui alla presente sezione, restano ferme tutte le altre disposizioni inerenti al servizio postale di cui alla L. 28 settembre 1939, n. 1822 . Sezione III - Disposizioni comuni 81. Divieto di spedizione di oggetti postali - Sanzioni. Ä E' proibito spedire oggetti che possano cagionare danno o costituire pericolo per le persone e per le cose o che possano imbrattare o deteriore altri invii postali, e quelli la cui circolazione sia contraria alle leggi, all'ordine pubblico, al buon costume. Il mittente Š punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 160.000, salvo che il fatto non costituisca reato punito con pena pi— grave. 82. Falsa od incompleta dichiarazione del contenuto - Uso indebito di contrassegno. Ä La falsa dichiarazione del contenuto e l'uso indebito di contrassegni o di indicazione comprovanti il diritto all'esenzione od alla riduzione delle tasse postali o l'avvenuta corresponsione di esse sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 160.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena pi— grave . 83. Divieto di includere valori nelle corrispondenze ordinarie e raccomandate. Ä E' vietato d'includere nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore. Le corrispondenze ed i pacchi, riconosciuti, per segni esterni, in contravvenzione a tale divieto, sono sottoposti d'ufficio, a carico del destinatario, al doppio della tassa di raccomandazione e di quella minima di assicurazione, se trattisi di corrispondenze ordinarie, od al doppio della tassa minima di assicurazione se trattisi di corrispondenze raccomandate e di pacchi. I destinatari saranno esonerati dal pagamento di tali tasse se, prima di ritirare le corrispondenze o i pacchi, faranno constatare l'inesistenza di valori. Per le corrispondenze ed i pacchi spediti in contravvenzione al divieto del presente articolo, anche se assicurati d'ufficio, non compete nessuna indennit… nei casi di smarrimento, avaria o manomissione. 84. Assicurazione obbligatoria. Ä Le lettere ed i pacchi contenenti denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore debbono essere assicurati. La dichiarazione di valore non pu• essere superiore al valore reale del contenuto, ma Š consentito di dichiarare un valore inferiore. E' ammessa l'assicurazione anche per i casi di forza maggiore. E' ammessa, altresŤ, l'assicurazione convenzionale per la spedizione di documenti, carte ed oggetti di speciale importanza e di valori non esigibili al portatore. Per ciascuna di tali forme di assicurazione il mittente, salvo il disposto dell'art. 54, Š tenuto a pagare anticipatamente la relativa tassa. 85. Oggetti gravati di assegno. Ä Le corrispondenze raccomandate od assicurate ed i pacchi postali ordinari od assicurati possono essere gravati di assegno, mediante il pagamento di un supplemento di tassa, alle condizioni indicate nel regolamento. L'Amministrazione Š responsabile dell'ammontare dell'assegno soltanto dopo la consegna dell'oggetto relativo. In caso di perdita di una raccomandata, e di perdita, avaria o manomissione di una assicurata o di un pacco, gravati di assegno, il mittente ha diritto ad una indennit… nei limiti stabiliti per un oggetto della stessa specie non gravato di assegno. 86. Opposizione al rimborso dell'assegno al mittente. Ä Il destinatario di un oggetto gravato di assegno pu•, ritirato l'oggetto, fare opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente, purch‚ la faccia seguire da atto giudiziale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento. 87. Corrispondenze e pacchi da recapitarsi per espresso. Ä E' ammesso l'invio di corrispondenze e di pacchi da recapitarsi per espresso, entro i limiti stabiliti dal regolamento, mediante il pagamento da parte del mittente di una sopratassa. 88. Oggetti diretti ad omonimi. Ä Nel caso di corrispondenze o di pacchi con indirizzo che all'ufficio risulti comune a pi— persone, gli oggetti vengono trattenuti per essere poi aperti alla presenza delle persone medesime, all'uopo invitate, salvo che chi li domanda sappia dare elementi inequivoci atti a stabilire che sono di sua spettanza. Quando taluna delle persone invitate non si presenti, l'apertura pu• essere eseguita col solo concorso di quella o di quelle che si siano presentate. 89. Pagamento delle somme gravanti i pacchi. Ä All'atto del ritiro della corrispondenza e dei pacchi il destinatario e, nel caso di oggetti rinviati, i mittenti debbono pagare i dazi doganali e tutte le altre imposte nonch‚ le tasse e sopratasse di cui gli oggetti stessi siano eventualmente gravati. I mittenti hanno facolt… di assumere a loro carico il pagamento di tutte le somme gravanti gli oggetti da loro spediti. Il regolamento determina le modalit… e le condizioni per l'esercizio di tale facolt…. 90. Tassazione e pagamento delle tasse. Ä Qualora dopo la consegna delle corrispondenze e dei pacchi emergano errori nella riscossione delle tasse o degli assegni, i destinatari, o i mittenti sono tenuti a pagare quanto abbiano versato in meno ed hanno diritto al rimborso di quanto abbiano versato di pi—. 91. Termine per la presentazione del reclamo. Ä I reclami per le corrispondenze raccomandate ed assicurate e per i pacchi devono essere presentati entro sei mesi dalla data di impostazione. Per il rimborso delle somme riscosse dalla Amministrazione per conto dei mittenti di oggetti gravati di assegno, il termine per il reclamo Š di sei mesi dalla data d'impostazione, salva la osservanza delle norme stabilite dal presente decreto per il servizio dei vaglia e dei conti correnti, quando l'Amministrazione abbia provveduto al rimborso con tali mezzi. 92. Indennit…. Ä Le indennit… previste dagli articoli 48, 49, 70 e 85 potranno essere corrisposte ai destinatari in seguito a consenso scritto del mittente. 93. Indennit… - Limiti. Ä Oltre all'indennit… prevista dagli articoli 48, 49, 70 e 85, l'Amministrazione, nei casi di perdita, manomissione od avaria di oggetti ad essa affidati, non Š tenuta ad altro risarcimento. I casi di perdita, manomissione od avaria di merci allo stato estero saranno sottoposti all'esame della commissione mista poste-dogane, ai sensi dell'art. 345 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 . 94. Diritto di surrogazione dell'Amministrazione. Ä Col pagamento dell'indennit…, e sino a concorrenza del suo importo, l'Amministrazione subentrer… in tutti i diritti ed azioni alla persona che l'ha ricevuta. Il mittente e il destinatario sono obbligati a cederle i relativi titoli e a fornirle le notizie necessarie per l'esercizio dei diritti in cui l'Amministrazione Š subentrata. 95. Consegna o restituzione di oggetti - Cessazione di responsabilit…. Ä La responsabilit… dell'Amministrazione cessa con la consegna ai destinatari o, quando questa non sia possibile, con la restituzione ai mittenti degli oggetti assicurati o dei pacchi in stato di perfetta integrit… esterna. 96. Dirimenti di responsabilit… nei servizi di corrispondenze e pacchi. Ä L'Amministrazione Š liberata da ogni responsabilit… per la perdita, manomissione od avaria di oggetti raccomandati od assicurati e di pacchi: a) in caso di forza maggiore, salvo che l'oggetto non sia stato assicurato anche contro i rischi di forza maggiore; b) quando non possa rendere conto degli oggetti in conseguenza della distruzione dei documenti di servizio da attribuirsi ad un caso di forza maggiore; c) quando il danno sia causato dalla natura dell'oggetto o dal fatto del mittente; d) quando trattisi di invii non consentiti ai sensi dell'articolo 81; e) nei casi di dichiarazione fraudolenta di valore superiore a quello reale ai sensi dell'art. 84; f) quando il mittente non abbia presentato reclamo nei termini previsti dall'art. 91; g) nel caso di consegna ad omonimi, eseguita con le modalit… stabilite dal regolamento. 97. Facolt… di ritirare gli oggetti rinvenuti. Ä Nel caso di rinvenimento di corrispondenze o di pacchi smarriti, per i quali sia stata gi… corrisposta l'indennit… dovuta agli aventi diritto, costoro hanno facolt… di ritirare gli oggetti, restituendo l'indennit… stessa. Per le corrispondenze e per i pacchi assicurati, il cui contenuto si riconosca di valore inferiore a quello dichiarato, la Amministrazione ha il diritto di riavere l'indennit… corrisposta, consegnando gli oggetti stessi, senza pregiudizio delle pene in cui si pu• incorrere secondo le leggi penali per le dichiarazioni fraudolente di valore. 98. Tariffa speciale per i libri spediti da editori e librai. Ä E' data facolt… al Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro, di accordare una riduzione non superiore al 50 per cento sulle tariffe normali per le spedizioni di libri fatte direttamente dalle case editrici o librarie. 99. Agevolazioni tariffarie per la spedizione di pacchi e di pieghi voluminosi. Ä Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni sentito il consiglio di amministrazione e di concerto con il Ministro per il tesoro, pu• accordare riduzioni, nel limite massimo del 30 per cento, sulle tariffe normali per la spedizione nel servizio interno da parte di singoli utenti di notevoli quantitativi di pacchi postali e di pieghi voluminosi. Sono escluse da tale riduzione le tasse relative ai servizi accessori. Il regolamento stabilisce i limiti e le condizioni per la concessione delle facilitazioni tariffarie di cui al precedente comma, in modo che all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ne derivi una riduzione dei costi di esercizio. Tale agevolazione tariffaria non Š cumulabile con altre riduzioni tariffarie. LIBRO TERZO Dei servizi di bancoposta TITOLO I Parte generale 100. Servizi di bancoposta. Ä I servizi esercitati dall'Amministrazione sono i seguenti: a) emissione e pagamento dei vaglia; b) riscossione di crediti; c) conti correnti; d) libretti di risparmio; e) buoni postali fruttiferi. Sono estese ai servizi di bancoposta le disposizioni del secondo comma dell'art. 27. 101. Capacit… del minore di eseguire operazioni nei servizi di bancoposta. Ä I minori che abbiano compiuto il 18ø anno di et… sono considerati pienamente capaci per tutte le operazioni relative ai servizi di bancoposta, salvo che non sia diversamente stabilito nel presente decreto. Ai minori degli anni 18 si applicano nei servizi di bancoposta il terzo, il quarto ed il quinto comma dell'art. 159