D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 .
"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni ."



                         IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visto l'art. 87 della Costituzione;
      Visto l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970,  numero  775,  che
    delega il Governo a provvedere, entro il 31 dicembre 1973,  alla
    raccolta in testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle
    disposizioni  in  vigore   concernenti   le   singole   materie,
    apportando  ove  d'uopo  alle   stesse   le   modificazioni   ed
    integrazioni   necessarie   per   il   loro   coordinamento   ed
    ammodernamento  ai  fini  di  una   migliore   accessibilit…   e
    comprensibilit… delle norme medesime;
      Visto il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645,  che  approva
    il  codice  postale  e  delle  telecomunicazioni  e   successive
    modificazioni ed integrazioni;
      Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art.
    21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
      Sentito il Consiglio dei Ministri;
      Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
    concerto con i Ministri per la grazia e  la  giustizia,  per  il
    bilancio e la programmazione economica, per le finanze,  per  il
    tesoro, per la difesa, per i trasporti e l'aviazione civile, per
    le poste e le telecomunicazioni e per la marina mercantile;
                                Decreta:


    
      1. E' approvato il testo unico, allegato al presente  decreto,
    relativo alle disposizioni legislative in  materia  postale,  di
    bancoposta e di telecomunicazioni.


    
      2. Le norme di esecuzione del testo unico saranno emanate, con
    uno o pi— provvedimenti, entro un anno dalla data di entrata  in
    vigore del presente decreto. Fino all'emanazione di  tali  norme
    si applicano le vigenti  disposizioni  regolamentari  in  quanto
    compatibili.


    
      3. Le norme del  testo  unico  entrano  in  vigore  il  giorno
    successivo a quello della  pubblicazione  del  presente  decreto
    nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   italiana.   Sono
    abrogate le disposizioni incompatibili con quelle  dell'allegato
    testo unico.
                CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI


                                                               Artt.
    LIBRO I    - Norme generali:

    TITOLO I   - Disposizioni preliminari. . . . . . . .     1 -  13

    TITOLO II  - Norme  comuni  ai  servizi  postali, di
                 bancoposta e delle telecomunicazioni:
      Sez. I   - Disposizioni generali . . . . . . . . .    14
      Sez. II  - Esenzioni -   Riduzioni -  Agevolazioni
                 tariffarie - Divieto. . . . . . . . . .    15 -  19
      Sez. III - Delle azioni. . . . . . . . . . . . . .    20 -  22
      Sez. IV  - Turbativa - Tutela. . . . . . . . . . .    23 -  26

    LIBRO II   - Dei servizi postali:

    TITOLO I   - Parte generale. . . . . . . . . . . . .    27 -  38

    TITOLO II  - Corrispondenze e pacchi:
     Capo I    - Corrispondenze. . . . . . . . . . . . .    39 -  57
     Capo II   - Pacchi. . . . . . . . . . . . . . . . .    58 -  70
     Capo III  - Disposizioni comuni alla corrispondenza
                 e pacchi. . . . . . . . . . . . . . . .    71 -  99

    LIBRO III  - Dei servizi di bancoposta:

    TITOLO I   - Parte generale. . . . . . . . . . . . .   100 - 103
     Capo I    - Vaglia postali. . . . . . . . . . . . .   104 - 112
     Capo II   - Riscossioni di crediti. . . . . . . . .   113 - 119
     Capo III  - Conti correnti postali. . . . . . . . .   120 - 143
     Capo IV   - Disposizioni  comuni  ai vaglia e conti
                 correnti postali. . . . . . . . . . . .   144 - 145
     Capo V    - Libretti di risparmio . . . . . . . . .   146 - 170
     Capo VI   - Buoni postali fruttiferi. . . . . . . .   171 - 182

    LIBRO IV   - Dei servizi di telecomunicazioni:

    TITOLO I   - Parte generale:
     Capo I    - Disposizioni di carattere generale. . .   183 - 185
     Capo II   - Norme  comuni  alle  concessioni ad uso
                 pubblico e ad uso privato . . . . . . .   186 - 195
     Capo III  - Concessioni ad uso pubblico . . . . . .   196 - 212
     Capo IV   - Concessioni ad uso privato. . . . . . .   213 - 218
     Capo V    - Tutela  degli  impianti  sottomarini di
                 telecomunicazioni . . . . . . . . . . .   219 - 230
     Capo VI   - Limitazioni    legali   -    Servit—  -
                 Espropriazioni. . . . . . . . . . . . .   231 - 239
     Capo VII  - Polizia    e       protezione     delle
                 telecomunicazioni . . . . . . . . . . .   240 - 243

    TITOLO II  - Dei servizi telegrafici:
     Capo I    - Disposizioni di carattere generale. . .   244 - 250
     Capo II   - Servizio telex. . . . . . . . . . . . .   251 - 260
     Capo III  - Collegamenti   diretti     dalla   rete
                 pubblica  per   trasmissioni   di  tipo
                 telegrafico . . . . . . . . . . . . . .   261 - 271
     Capo IV   - Manutenzione. . . . . . . . . . . . . .   272 - 274

    TITOLO III - Dei servizi telefonici:
     Capo I    - Concessioni ad uso pubblico . . . . . .   275
     Capo II   - Concessioni ad uso privato. . . . . . .   276 - 280
     Capo III  - Servizio telefonico urbano. . . . . . .   281 - 290
     Capo IV   - Servizio telefonico interurbano . . . .   291 - 294
     Capo V    - Circuiti telefonici diretti . . . . . .   295 - 298
     Capo VI   - Servizi speciali. . . . . . . . . . . .   299 - 303
     Capo VII  - Tariffe telefoniche:
      Sez. I   - Tariffe per il servizio urbano. . . . .   304 - 305
      Sez. II  - Tariffe per il servizio interurbano . .   306 - 308
      Sez. III - Tariffe per i servizi speciali. . . . .   309 - 311
     Capo VIII - Disposizioni  speciali  a  favore degli
                 enti locali . . . . . . . . . . . . . .   312 - 313

    TITOLO IV  - Dei servizi radiolelettrici:
     Capo I    - Disposizioni di carattere generale. . .   314 - 321
     Capo II   - Concessione         di         stazioni
                 radiotelegrafiche ad uso privato. . . .   322 - 339
     Capo III  - Abilitazione  all'esercizio dei servizi
                 radioelettrici in qualit…  di operatore   340 - 351
     Capo IV   - Servizio      radioelettrico     mobile
                 marittimo . . . . . . . . . . . . . . .   352 - 372
     Capo V    - Servizio radioelettrico per  le navi da
                 pesca . . . . . . . . . . . . . . . . .   373 - 383
     Capo VI   - Servizio      radioelettrico     mobile
                 aeronautico . . . . . . . . . . . . . .   384 - 395
     Capo VII  - Protezione    dai      disturbi    alle
                 radiocomunicazioni    -    Disposizioni
                 penali. . . . . . . . . . . . . . . . .   396 - 406

     Disposizioni varie. . . . . . . . . . . . . . . . .   407 - 413


                              LIBRO PRIMO
                             Norme generali
                                TITOLO I
                        Disposizioni preliminari

        1.    Esclusivit…    dei    servizi    postali    e    delle
    telecomunicazioni. Ä Appartengono in esclusiva  allo  Stato  nei
    limiti previsti dal presente decreto:
        i servizi  di  raccolta,  trasporto  e  distribuzione  della
    corrispondenza epistolare;
        i servizi di trasporto di pacchi e colli;
        i servizi di telecomunicazioni, salvo  quelli  indicati  nel
    comma successivo.
      Sono soggetti ad autorizzazione l'installazione e  l'esercizio
    di:
          a) impianti  ripetitori  privati  di  programmi  sonori  e
    televisivi esteri e nazionali;
          b) impianti locali di diffusione sonora e  televisiva  via
    cavo .


    
      2.   Competenza   del   Ministero   delle   poste   e    delle
    telecomunicazioni. Ä Quando la legge non dispone diversamente, i
    provvedimenti  in  materia   postale,   di   bancoposta   e   di
    telecomunicazioni nella Repubblica  rientrano  nella  competenza
    del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.


    
      3.  Attribuzioni  esercitate  dalle  aziende  dipendenti   dal
    Ministero  delle  poste  e   delle   telecomunicazioni.   Ä   Le
    attribuzioni  spettanti  al  Ministero  delle  poste   e   delle
    telecomunicazioni  per  i  servizi   postali,   di   bancoposta,
    telegrafici, radioelettrici e telefonici sono  esercitate  dalle
    aziende dipendenti secondo l'ordinamento in vigore.
      Il Ministero presiede a  tutti  i  servizi,  assistito  da  un
    consiglio  di  amministrazione.  Il  parere  del  consiglio   di
    amministrazione  Š  obbligatorio  sia  nei  casi   espressamente
    indicati nel presente decreto, sia anche  negli  altri  previsti
    nel R.D.L. istitutivo del  23  aprile  1925,  n.  520  (3/a),  e
    successive     modificazioni,     riguardanti      l'ordinamento
    dell'Amministrazione delle poste e  delle  telecomunicazioni,  e
    nel R.D.L. 14 giugno 1925, n. 884 (3/a),  concernente  l'Azienda
    di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni ed
    integrazioni.


    
      4. Concessione dei servizi. Ä Ai servizi previsti dal presente
    decreto  l'Amministrazione   pu•   provvedere   anche   mediante
    concessioni.


    
      5. Sospensione o  limitazione  dei  servizi  -  Assunzione  di
    quelli dati in concessione. Ä Il Governo della  Repubblica,  per
    grave necessit… pubblica pu• disporre la sospensione dei servizi
    o limitare i servizi stessi da chiunque gestiti, ovvero assumere
    temporaneamente i servizi dati in concessione.
      Nessuna  indennit…  speciale  Š  dovuta  in   tali   casi   al
    concessionario, salva l'attribuzione di quanto  stabilito  negli
    atti di concessione.
      Il provvedimento Š emanato con decreto motivato del Presidente
    della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.


    
        6.   Esclusione   o   limitazione   di   responsabilit….   Ä
    L'Amministrazione  non  incontra  alcuna  responsabilit…  per  i
    servizi postali, di bancoposta e delle  telecomunicazioni  fuori
    dei casi e dei limiti espressamente, stabiliti dalla legge.
      La medesima norma Š applicabile ai concessionari  dei  servizi
    (3/b).


    
      7. Tariffe postali, di bancoposta e di  telecomunicazioni  per
    l'interno. Ä Salva la competenza del Ministro per le poste e  le
    telecomunicazioni nei casi previsti  dalla  presente  legge,  le
    tariffe  per   i   servizi   postali,   di   bancoposta   e   di
    telecomunicazioni, per l'interno, sono stabilite con decreto del
    Presidente della Repubblica, su proposta dello stesso  Ministro,
    di concerto, con quello per il tesoro, sentito il Consiglio  dei
    Ministri.
      Nella stessa forma, di cui al primo comma,  sono  stabiliti  i
    limiti di peso, dimensione, valore e  assegno  per  gli  oggetti
    affidati  all'Amministrazione  o  per  le  operazioni  ad   essa
    richieste.


    
      8.  Tariffe  per  i  servizi  postali,  di  bancoposta  e   di
    telecomunicazioni internazionali. Ä Le  tariffe  per  i  servizi
    postali  e  di  bancoposta  internazionali  sono  stabilite  dal
    Ministro per le poste e le telecomunicazioni,  di  concerto  con
    quello per il tesoro, in base alle convenzioni internazionali  o
    agli accordi con le amministrazioni estere interessate.
      Con uguale provvedimento  sono  stabilite  le  tariffe  per  i
    servizi internazionali di telecomunicazioni per  la  quota-parte
    terminale o di transito.


    
      9. Accordi internazionali. Ä Il Ministro per  le  poste  e  le
    telecomunicazioni,   indipendentemente   dalle    norme    della
    convenzione postale universale, della convenzione internazionale
    delle telecomunicazioni e degli accordi  internazionali,  ha  la
    facolt… di stipulare particolari convenzioni con amministrazioni
    estere   o   gestori   esteri   riconosciuti,   per    regolare,
    nell'interesse comune, i servizi previsti dal presente decreto.
      Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha  facolt…
    di  costituire  diritti  irrevocabili   di   uso,   secondo   le
    consuetudini   vigenti,   su   cavi    sottomarini    telefonici
    internazionali di propriet… dello Stato.
      Detta costituzione pu• avvenire soltanto:
        a) a favore di amministrazioni estere o di enti  pubblici  o
    privati   stranieri   esercenti   un   pubblico   servizio    di
    telecomunicazioni e per l'espletamento di traffico  di  transito
    attraverso il territorio italiano;
        b) a favore di societ… italiane concessionarie di servizi di
    telecomunicazioni   internazionali   ad   uso   pubblico,    per
    l'espletamento del traffico di loro competenza.
      I diritti irrevocabili di uso su cavi di cui al secondo  comma
    possono  avere  per  oggetto  soltanto  circuiti  eccedenti   il
    fabbisogno necessario per l'espletamento del servizio telefonico
    ad uso pubblico esercitato dall'Azienda di Stato per  i  servizi
    telefonici.
      Alla costituzione dei diritti irrevocabili di uso si  provvede
    con convenzioni soggette alla approvazione del Ministro  per  le
    poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il
    tesoro.
      In dette convenzioni devono essere indicate la quota parte del
    costo  capitale  del  circuito  e  la  quota  degli   oneri   di
    manutenzione da porsi a carico del titolare del diritto. In ogni
    caso le predette quote devono essere proporzionali  al  rapporto
    fra i circuiti oggetto del diritto  irrevocabile  di  uso  e  il
    totale dei circuiti realizzati sul cavo.
      Il diritto irrevocabile d'uso sui cavi telefonici di proprirt…
    statale non potr… essere ceduto a terzi da parte del titolare se
    non  previo  consenso  del  Ministero  delle   poste   e   delle
    telecomunicazioni, sentito il Ministero del tesoro.


    
        10.  Segretezza  della   corrispondenza   e   di   qualsiasi
    comunicazione od operazione postale e delle telecomunicazioni. Ä
    La libert… e la segretezza della corrispondenza e di ogni  altra
    forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione pu•
    avvenire soltanto per atto motivato dell'autorit… giudiziaria.
      I  funzionari  e  gli  agenti  dell'Amministrazione  ne   sono
    responsabili e vigilano  nell'ambito  della  propria  competenza
    perch‚ siano rigorosamente osservate.
      E'  vietato  alle  persone  addette  ai  servizi  postali,  di
    bancoposta e di telecomunicazioni,  gestiti  dallo  Stato  o  in
    concessione, di dare a  terzi  informazioni  scritte  o  verbali
    sull'esistenza   o   sul   contenuto   di   corrispondenze,   di
    comunicazioni o di messaggi nonch‚ sulle operazioni richieste od
    eseguite, tranne che nei casi previsti dalla legge.
      Nessuno  pu•  prendere  visione  od   ottenere   copia   della
    corrispondenza  in  genere,  ad  eccezione  del  mittente,   del
    destinatario, dei loro eredi e dei loro  rappresentanti  legali,
    nonch‚ delle altre persone indicate dalla legge.


    
      11. Comunicazioni postali e di  telecomunicazioni  vietate.  Ä
    Non  sono  ammessi  le  corrispondenze  postali,   telegrafiche,
    radiotelegrafiche e messaggi  che  possano  costituire  pericolo
    alla sicurezza dello Stato o recare danno alle persone  ed  alle
    cose o che costituiscano esse stesse reato punibile d'ufficio.
      Non sono altresŤ ammesse, salvo quanto disposto nei due ultimi
    commi  del  presente  articolo,  le  corrispondenze  di  cui  al
    precedente  comma,  che  siano  contrarie  al  buon  costume   o
    contengano  frasi,  parole,  disegni  ingiuriosi,   scurrili   o
    denigratori a chiunque riferiti.
      L'ufficio postale, ove nel testo delle corrispondenze  aperte,
    che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica,
    o  sull'involucro  delle  corrispondenze  chiuse  riscontri  gli
    elementi di cui al primo comma deve  inviare  immediatamente  la
    corrispondenza stessa al pretore  chiedendogli  di  pronunciarsi
    sull'inoltrabilit… della corrispondenza medesima.
      Il pretore, senza pregiudizio  dell'eventuale  azione  penale,
    decide entro 24 ore con decreto motivato  se  la  corrispondenza
    debba  avere  corso,  sentendo  il   mittente   ove   egli   sia
    identificabile e sempre che le circostanze lo consiglino.
      Il decreto del pretore deve  essere  notificato  nello  stesso
    giorno dell'emanazione  all'ufficio  postale  che  ha  inoltrato
    l'oggetto e al mittente che sia stato identificato.
      Avverso il  decreto  del  pretore  il  mittente  pu•  proporre
    ricorso al tribunale, che  decide  con  sentenza  in  camera  di
    consiglio, sentito il  pubblico  ministero  e  previe  deduzioni
    scritte  della  direzione  provinciale  delle  poste   e   delle
    telecomunicazioni competente per territorio o di un  funzionario
    da essa delegato.
      Nel caso che nel  testo  dei  telegrammi  si  riscontrino  gli
    elementi di cui al secondo comma, l'ufficio  postale  invita  il
    mittente  a  sottoscrivere  l'invio  di  cui   trattasi   previo
    accertamento dell'identit… personale  del  mittente  stesso.  In
    caso di rifiuto ad ottemperare a detto invito  si  applicano  le
    disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e  sesto  del
    presente articolo.


    
        12. Persone addette ai  servizi  postali,  di  bancoposta  e
    delle  telecomunicazioni.  Ä  Le  persone  addette  ai   servizi
    postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, anche se dati  in
    concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali
    od incaricati di pubblico  servizio,  secondo  la  natura  delle
    funzioni loro affidate, in conformit… degli articoli 357  e  358
    del codice penale.


    
      13.   Contravvenzioni   in    materia    postale    e    delle
    telecomunicazioni. Ä Per le contravvenzioni punibili con la sola
    pena dell'ammenda Š ammessa l'oblazione in  sede  amministrativa
    prima che sia iniziato il dibattimento, per somme non  inferiori
    al minimo dell'ammenda.
      La competenza a decidere sulla domanda  di  oblazione  spetta,
    rispettivamente, ai direttori provinciali delle  poste  e  delle
    telecomunicazioni per le contravvenzioni in materia  di  servizi
    postali, di bancoposta,  telegrafici  e  radioelettrici  e  agli
    ispettori di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
    in materia di servizi telefonici.

                               TITOLO II
    Norme  comuni  ai  servizi  postali,  di  bancoposta   e   delle
                           telecomunicazioni
                   Sezione I - Disposizioni generali

      14. Diritto del mittente nei confronti della  Amministrazione.
    Ä Nei confronti dell'Amministrazione e a tutti gli  effetti  del
    presente decreto le corrispondenze, i pacchi postali ed i vaglia
    si considerano di propriet… del mittente  fino  a  che  non  sia
    avvenuta la consegna al destinatario.

    Sezione II - Esenzioni - Riduzioni - Agevolazioni  tariffarie  -
                                Divieto

      15. Divieto di  accordare  esenzioni,  riduzioni  delle  tasse
    postali,  telegrafiche,  e  di  agevolazioni  tariffarie.  Ä  E'
    vietato accordare franchigie od esenzioni delle tasse postali  e
    telegrafiche, nonch‚ riduzioni delle  medesime  ed  agevolazioni
    tariffarie oltre i casi  ed  i  limiti  stabiliti  nel  presente
    decreto.


    
      16. Franchigia postale e telegrafica. Ä Spetta  al  Presidente
    della  Repubblica  la   franchigia   postale,   tanto   per   le
    corrispondenze in partenza quanto per quelle in arrivo.
      Spetta, altresŤ, la franchigia, sul percorso  interno,  per  i
    telegrammi spediti dal Presidente della Repubblica.


    
      17. Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni  in  applicazione  di
    accordi internazionali. Ä Sono concesse le esenzioni dalle tasse
    postali e di telecomunicazioni nonch‚ le riduzioni  delle  tasse
    medesime e le agevolazioni  tariffarie  previste  negli  accordi
    internazionali.


    
      18. Criteri e modalit… di  pagamento  delle  tasse  postali  e
    telegrafiche    delle     corrispondenze     ufficiali     delle
    amministrazioni dello Stato. Ä Con decreto del Presidente  della
    Repubblica  su  proposta  del  Ministro  per  le  poste   e   le
    telecomunicazioni, di concerto con il Ministro  per  il  tesoro,
    possono essere stabiliti  nei  confronti  delle  amministrazioni
    dello Stato particolari criteri  e  modalit…  per  il  pagamento
    all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni  delle
    tasse relative alle corrispondenze.


    
      19. Divieto di prestazioni gratuite. Ä Sono abrogate tutte  le
    norme  per  le  quali  l'Amministrazione  delle  poste  e  delle
    telecomunicazioni Š tenuta ad effettuare a titolo in tutto o  in
    parte gratuito prestazioni per conto  di  amministrazioni  dello
    Stato o di enti ed istituti.
      La  specificazione  dei  servizi  nei  cui   confronti   trova
    applicazione  il  disposto  del  precedente  comma,  nonch‚   la
    disciplina  dei  relativi   rapporti   ai   fini   anche   della
    determinazione dei corrispettivi  dovuti  dalle  amministrazioni
    statali  interessate,  saranno  effettuate   con   decreto   del
    Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro
    per le poste e per le  telecomunicazioni,  di  concerto  con  il
    Ministro per il tesoro.
      Per i servizi resi dall'Amministrazione delle  poste  e  delle
    telecomunicazioni   ad   enti   ed   istituti,    il    rimborso
    all'Amministrazione delle poste e  delle  telecomunicazioni  dei
    costi da essa sostenuti per le prestazioni stesse, sar… regolato
    in base a speciali convenzioni annuali con gli enti ed  istituti
    medesimi, rese esecutive mediante decreti del  Ministro  per  le
    poste e per le telecomunicazioni.
      Sui  problemi  relativi  alla  determinazione  dei  costi   da
    rimborsare ai sensi dei precedenti commi, Š sentito il parere di
    una  commissione  nominata  con  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  per  le  poste  e   le
    telecomunicazioni di concerto con quelli per il bilancio  e  per
    il tesoro, presieduta da un magistrato del Consiglio  di  Stato,
    designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e  composta
    di un funzionario del Ministero del bilancio, un funzionario del
    Ministero del tesoro e due funzionari del Ministero delle  poste
    e delle telecomunicazioni.
      Per le prestazioni rese  alle  amministrazioni  statali,  enti
    diversi e privati, quando per esse non siano stabiliti  appositi
    canoni, sono a  carico  dell'amministrazione,  ente  o  privato,
    oltre alle spese richieste dalle prestazioni  stesse,  anche  le
    quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali
    stabilite  con  decreto  del  Ministro  per  le   poste   e   le
    telecomunicazioni, sentito il consiglio di  amministrazione,  di
    concerto con il Ministro per il tesoro.

                      Sezione III - Delle azioni.

        20. Reclamo - Termini di decadenza - Azione  giudiziaria.  Ä
    Il reclamo per oggetti o somme  affidati  all'Amministrazione  o
    per ottenere le indennit… o i  rimborsi  previsti  dal  presente
    decreto deve essere presentato, sotto  pena  di  decadenza,  nel
    termine perentorio stabilito per i singoli servizi.
      Salvo  quanto  previsto  dal  successivo  art.  21,   l'azione
    giudiziaria contro l'Amministrazione per i servizi  postali,  di
    bancoposta e delle telecomunicazioni regolati  con  il  presente
    decreto  non  pu•  essere  proposta  se  prima  non  sia   stato
    presentato reclamo in  via  amministrativa  a  norma  del  comma
    precedente e non siano trascorsi sei mesi ove entro tale termine
    l'Amministrazione non abbia provveduto.
      L'azione stessa si prescrive in tre anni .


    
      21. Azione civile contro  l'Amministrazione.  Ä  Nel  caso  di
    procedimento  penale  concernente  una  operazione   che   abbia
    comunque attinenza coi servizi postali, di  bancoposta  e  delle
    telecomunicazioni, se dopo la pronunzia  della  sentenza  penale
    venga  esercitata  l'azione  civile  contro   l'Amministrazione,
    l'azione non pu•  essere  proposta  prima  che  siano  trascorsi
    sessanta  giorni  dal  passaggio  in  giudicato  della  sentenza
    pronunziata dal magistrato penale, salvo quanto  disposto  dagli
    articoli 31 e 103.


    
      22. Accertamento  delle  contravvenzioni.  Ä  Lo  accertamento
    delle contravvenzioni spetta, oltre che agli organi  di  polizia
    giudiziaria,  anche  agli  impiegati  ed  agenti  incaricati  di
    vigilare sull'osservanza delle  norme  e  modalit…  relative  ai
    servizi postali e delle telecomunicazioni, gestiti dalle aziende
    dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

                    Sezione IV - Turbative - Tutela

        23. Danneggiamento. Ä Chiunque esplichi attivit… che  rechi,
    in   qualsiasi   modo,   danno   ai   servizi   postali   e   di
    telecomunicazioni od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti
    Š punito ai sensi dell'art. 635, n. 3, del codice penale.


    
      24. Sequestro, pignoramento ed opposizione. Ä Gli oggetti e le
    somme  affidate  all'Amministrazione   delle   poste   e   delle
    telecomunicazioni,  ad  eccezione   delle   corrispondenze   non
    epistolari e dei pacchi, non sono soggetti  a  sequestro,  n‚  a
    pignoramento salvo i provvedimenti dell'autorit… giudiziaria.
      Nei casi di sequestro e di opposizione, ammessi  dal  presente
    decreto,  la  consegna  e  il  pagamento  non   possono   essere
    effettuati che alle persone indicate dall'autorit… giudiziaria.
      Per i falliti si applicano le  disposizioni  sulla  disciplina
    del fallimento, approvate con regio decreto 16  marzo  1942,  n.
    267 .
      I precedenti commi, in quanto compatibili, si applicano  anche
    ai telegrammi, messaggi e simili.


    
      25. Tutela degli  ambienti  di  lavoro  e  di  produzione  del
    pubblico servizio. Ä Chiunque distrugga, disperda,  deteriori  o
    renda, in tutto o  in  parte,  inservibili  oggetti  e  congegni
    destinati al scrvizio postale e delle telecomunicazioni Š punito
    ai sensi dell'art. 635, n. 3 del codice penale.
      Chiunque,  fuori  del  caso  previsto  dal  comma  precedente,
    deturpi o imbratti oggetti  e  congegni  destinati  al  servizio
    postale e delle telecomunicazioni, Š punito ai  sensi  dell'art.
    639 del codice penale, ma si procede d'ufficio.


    
      26. Impignorabilit… ed insequestrabilit… dei beni destinati ai
    servizi postali e delle telecomunicazioni. Ä Non possono  essere
    pignorati, n‚ sequestrati i mobili, i veicoli, gli strumenti, il
    denaro, le  carte-valori  ed  in  genere  gli  oggetti  comunque
    destinati   od   adibiti   ai   servizi    postali    e    delle
    telecomunicazioni  e  dell'Azienda  di  Stato  per   i   servizi
    telefonici.
      La norma si applica anche nei confronti  degli  assuntori  dei
    servizi postali eseguiti per  conto  dell'Amministrazione  delle
    poste e delle telecomunicazioni.

                             LIBRO SECONDO
                          Dei servizi postali
                                TITOLO I
                             Parte generale

      27.  Servizi   espletati   dall'Amministrazione   postale.   Ä
    L'Amministrazione esercita i seguenti servizi:
        a) raccolta, trasporto e distribuzione delle corrispondenze;
        b) trasporto e distribuzione dei pacchi.
      L'Amministrazione esercita anche i  servizi  accessori  e  gli
    altri indicati nel regolamento o che le siano affidati  mediante
    decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta   del
    Ministro per le poste e le telecomunicazioni,  di  concerto  con
    quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.


    
      28. Determinazione dell'indennit… per le corrispondenze  ed  i
    pacchi affidati alla posta. Ä L'ammontare dell'indennit… per  la
    corrispondenza e gli oggetti affidati alla posta,  nei  casi  in
    cui essa Š dovuta a norma del presente  decreto,  Š  determinato
    con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta  del
    Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il
    Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.


    
      29. Concessione di servizi postali. Ä Il direttore provinciale
    delle poste ha facolt…  di  dare  in  concessione,  nelle  forme
    stabilite dal regolamento, i seguenti servizi:
        1) accettazione e recapito (per espresso) di  corrispondenze
    epistolari entro i confini del comune di loro provenienza;
        2) recapito con mezzi propri, da  parte  di  banche,  ditte,
    istituti ed enti in genere e loro agenzie  o  succursali,  delle
    proprie corrispondenze epistolari entro i confini dei rispettivi
    comuni nei quali risiedono;
        3) recapito delle corrispondenze  ordinarie  e  raccomandate
    per espresso;
        4)  esercizio  dei  casellari,  aperti  o  chiusi,  per   la
    distribuzione delle corrispondenze;
        5) impianti di comunicazioni  dirette  pneumatiche  con  gli
    uffici postali  e  telegrafici  collegati  alla  rete  di  posta
    pneumatica dello Stato;
        6) trasporto di pacchi e colli, soggetti  alla  disposizione
    dell'art. 1 del presente decreto, di peso fino a 20 chilogrammi.
      La concessione per i servizi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e
    5) Š accordata con ordinanza  del  direttore  provinciale  delle
    poste in base ad appositi capitolati  preventivamente  approvati
    con decreto del Ministro per le poste  e  le  telecomunicazioni,
    sentito il consiglio di amministrazione.
      La concessione, di cui al n. 6), risulta da apposito attestato
    rilasciato dal direttore provinciale delle poste.
      Le concessioni non possono essere  cedute  a  terzi  senza  il
    consenso dell'Amministrazione.


    
      30.  Concessioni  postali  -  Inadempienza.  Ä  Il   direttore
    provinciale  delle  poste,  nell'ambito  della  sua   competenza
    territoriale, oltre che per  inadempienza  alle  clausole  della
    concessione, ha in ogni tempo facolt… di sospenderne l'esercizio
    o revocarla per ragioni di pubblico interesse o per mancanza  di
    fiducia.
      Il direttore provinciale determina se e in  quale  misura  sia
    dovuto un indennizzo.
      La  concessione  Š   revocata   quando   nei   confronti   del
    concessionario sia stata pronunciata dichiarazione di fallimento
    o  sentenza  di  condanna  che  importi   l'interdizione   anche
    temporanea  dai  pubblici  uffici  o  sia  stata   disposta   la
    cancellazione dal registro tenuto  dalla  camera  di  commercio,
    industria, agricoltura ed artigianato.


    
      31. Oblazione amministrativa delle contravvenzioni.  Ä  Per  i
    reati preveduti dal presente decreto in materia postale e puniti
    con la sola pena dell'ammenda, i contravventori possono chiedere
    di esscre ammessi all'oblazione in sede amministrativa, entro il
    termine di dieci giorni da  quello  in  cui  il  reato  Š  stato
    contestato  ovvero  dalla  notificazione  dell'accertamento  del
    reato stesso.
      La domanda di  oblazione  deve  essere  diretta  al  direttore
    provinciale delle poste  e  delle  telecomunicazioni  nella  cui
    circoscrizione Š stata commessa la contravvenzione.
      Il   direttore   provinciale   ammette    il    contravventore
    all'oblazione, intimando  a  quest'ultimo  il  pagamento,  entro
    dieci giorni dalla notificazione della decisione, di  una  somma
    non inferiore alla  misura  minima  dell'ammenda  preveduta  per
    reato, oltre alle spese di notificazione ed altre  eventualmente
    occorse.


    
      32. Esclusivit… dello Stato per la fabbricazione  delle  carte
    valori. Ä E' riservata allo Stato la fabbricazione  della  carta
    per le cartevalori postali, delle carte-valori  medesime  e  dei
    punzoni per le macchine affrancatrici.
      Il valore e le caratteristiche delle carte-valori  medesime  e
    dei punzoni per le macchine affrancatrici.
      Il valore e le caratteristiche delle cartevalori postali  sono
    determinati con decreto emesso dal Ministro per le  poste  e  le
    telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito
    il consiglio di amministrazione, da pubblicarsi  nella  Gazzetta
    Ufficiale della Repubblica.


    
      33. Contraffazione di bolli, punzoni e  relative  impronte  ed
    uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. Tutela  penale  di
    francobolli di altri Stati. Ä  Le  disposizioni  degli  articoli
    468, 469, 470 e 471 del codice penale si applicano anche ove  si
    tratti di bolli o di  punzoni  delle  macchine  affrancatrici  e
    delle impronte relative.
      Agli effetti degli articoli 459 e seguenti del codice penale i
    francobolli di Stato esteri sono equiparati a quelli italiani.


    
      34. Limitazioni legali.  Ä  Per  l'appoggio  o  l'impianto  su
    propriet… private  di  cassette  di  impostazione,  distributori
    automatici, apparecchiature, antenne, sostegni,  cavi  ed  altri
    oggetti e congegni inerenti al servizio, o per l'attraversamento
    o l'occupazione, anche temporanei, del suolo  o  del  sottosuolo
    occorre il consenso del proprietario.
      L'indennizzo Š dovuto solo quando risulti impedito o  limitato
    l'uso normale del fondo o diminuito il reddito.
      Quando   l'appoggio,   l'occupazione    o    l'attraversamento
    interessino monumenti od opere pubbliche, piazze, vie  pubbliche
    o il sottosuolo di esse, si procede d'accordo  con  le  autorit…
    competenti, ma nessun compenso Š dovuto.


    
      35. Mancato consenso del proprietario - Decreto del  prefetto.
    Ä Se il proprietario nega il consenso, il prefetto,  sentite  le
    parti e  l'amministrazione  comunale,  autorizza  il  passaggio,
    l'appoggio o l'occupazione, prescrivendone le modalit… e, quando
    ne sia il caso, determina la misura dell'indennizzo.
      Contro il  decreto  del  prefetto  Š  ammesso  il  ricorso  al
    competente tribunale amministrativo  regionale,  salva  l'azione
    giudiziaria per quanto riguarda la misura della indennit….
      Il proprietario ha  sempre  facolt…  di  fare  sul  suo  fondo
    qualunque innovazione, ancorch‚ questa importi la rimozione o il
    diverso collocamento degli oggetti o congegni  postali,  n‚  per
    questo Š tenuto ad  alcuna  indennit…,  salvo  diversa  clausola
    risultante dall'atto di costituzione della servit—.


    
      36. Verifica doganale e di polizia.  Ä  Agli  impiegati  delle
    dogane ed agli ufficiali  ed  agenti  di  pubblica  sicurezza  Š
    consentito di intesa con gli  impiegati  postali,  nelle  visite
    delle vetture e degli oggetti trasportati dagli agenti  postali,
    aprire pacchi postali, pacchetti postali ed ogni altro plico che
    possa contenere merci.


    
      37.  Avviso  di  ricevimento.  Ä   I   mittenti   di   oggetti
    raccomandati od assicurati, di pacchi e di vaglia i  traenti  di
    assegni postali, i mittenti  di  telegrammi,  radiotelegrammi  e
    simili possono ottenere un avviso  di  ricevimento  mediante  il
    pagamento della relativa tassa.


    
      38.  Tessere  postali  di  riconoscimento.  Ä  Le  tessere  di
    riconoscimento in uso nel servizio  internazionale,  secondo  le
    vigenti norme della Convenzione postale universale, sono  valide
    nel servizio interno.
      Il regolamento determina le modalit… del rilascio  e  dell'uso
    delle tessere di riconoscimento.

                               TITOLO II
                        Corrispondenze e pacchi
                        Capo I - Corrispondenze

        39.  Contravvenzioni  all'esclusivit…  postale.  Ä  Chiunque
    faccia incetta, trasporti  o  distribuisca,  direttamente  od  a
    mezzo  di  terze  persone,  corrispondenze  in   contravvenzione
    all'art. 1  del  presente  decreto  Š  punito  con  la  sanzione
    amministrativa uguale a venti volte  l'importo  della  tassa  di
    francatura, col minimo di lire 10.000 .
      Alla stessa pena soggiace  chiunque  abitualmente  consegni  a
    terzi corrispondenze epistolari per il trasporto od il recapito.
      Quando la contravvenzione Š commessa da un agente  addetto  al
    servizio postale, nell'esercizio di esso, l'ammenda Š  aumentata
    di un terzo.
      Le  corrispondenze   trasportate   in   contravvenzione   sono
    sequestrate e consegnate immediatamente ad un  ufficio  postale,
    con la contemporanea elevazione del verbale di contravvenzione.


    
      40. Tutela dell'appellativo di ®postale¯. Ä Nessuna impresa di
    trasporti pu•  assumere  l'appellativo  di  ®postale¯  od  altro
    equivalente.  Il  contravventore  Š  punito  con   la   sanzione
    amministrativa da lire 16.000 a lire 400.000 .


    
      41. Eccezioni all'esclusivit…. Ä La disposizione dell'art.  39
    non si applica:
        a)  ai  privati,  i   quali   siano   latori   di   lettere,
    occasionalmente e senza fine di lucro;
        b)  alla  raccolta,  al  trasporto   ed   al   recapito   di
    corrispondenze epistolari, per le quali sia stato soddisfatto il
    diritto postale mediante impronte di  macchina  affrancatrice  o
    mediante francobolli debitamente annullati da un ufficio postale
    o direttamente dal mittente mediante apposizione con  inchiostro
    indelebile della data d'inizio del trasporto stesso;
        c) al trasporto ed al recapito di corrispondenze  epistolari
    che una persona invia eccezionalmente ad un'altra per  mezzo  di
    apposito incaricato;
        d)  alla  raccolta,  al  trasporto   ed   al   recapito   di
    corrispondenze epistolari nelle localit… e nei giorni in cui non
    funzionano i servizi  postali,  entro  i  limiti  stabiliti  dal
    regolamento;
        e) al trasporto di corrispondenze eseguito dalle imprese  di
    linee ferroviarie e tramviarie in servizio pubblico o  di  linee
    automobilistiche  o  di   navigazione   marittima,   od   aerea,
    sovvenzionate   dallo    Stato,    concernenti    esclusivamente
    l'amministrazione e  l'esercizio  delle  rispettive  linee,  nei
    limiti stabiliti dal regolamento.


    
      42. Corrispondenze ordinarie inesitate.  Ä  Le  corrispondenze
    ordinarie provenienti  dall'interno  della  Repubblica,  rimaste
    indistribuite per qualsiasi motivo, sono distrutte da funzionari
    appositamente delegati, nei termini e con le  modalit…  indicati
    nel regolamento.


    
      43. Corrispondenze inesitate. Apertura di quelle  raccomandate
    od assicurate. Ä Le corrispondenze  raccomandate  ed  assicurate
    provenienti dall'interno della  Repubblica,  che  non  si  siano
    potute recapitare o  restituire  ai  mittenti,  sono  aperte  da
    funzionari appositamente delegati, allo scopo  di  identificarne
    possibilmente i mittenti, o, in caso contrario,  di  estrarne  i
    valori eventualmente contenutivi.
      Le corrispondenze raccomandate ed assicurate ed i  valori,  di
    cui non sia stata possibile la restituzione, saranno custoditi a
    disposizione degli aventi diritto per il periodo di due anni dal
    giorno dell'impostazione.


    
      44.   Francatura   delle   corrispondenze.    Ä    Tutte    le
    corrispondenze, ad eccezione di quelle epistolari e delle  carte
    manoscritte, spedite in via ordinaria,  devono  essere  francate
    per intero dal mittente.
      Le corrispondenze epistolari e le carte  manoscritte,  spedite
    in via ordinaria, non francate  o  francate  insufficientemente,
    sono  assoggettate  ad  una  tassa  doppia  dell'importo   della
    francatura mancante, a carico del destinatario.
      Le altre corrispondenze non hanno corso.


    
      45. Tasse speciali.  Ä  Le  tasse  speciali  di  recapito  per
    espresso, di posta pneumatica e di trasporto aereo devono essere
    pagate sempre anticipatamente dal mittente.


    
      46. Indebita inclusione di comunicazioni epistolari in oggetti
    di corrispondenza non epistolare. Ä Salvo le eccezioni  previste
    dall'art. 65 e dal regolamento e salvo quanto Š stabilito per le
    stampe e per i  campioni,  gli  oggetti  di  corrispondenza  non
    epistolari, compresi i manoscritti, che contengono comunicazioni
    epistolari, sono tassati come lettere.
      L'aggiunta nelle stampe e nei campioni  di  qualsiasi  scritto
    non ammesso Š punita con  la  sanzione  amministrativa  da  lire
    10.000 a lire 16.000 .


    
      47. Spedizione di  raccomandate.  Pagamento  anticipato  delle
    tasse postali. Ä Le corrispondenze di qualsiasi  specie  possono
    essere spedite in raccomandazione, mediante il pagamento  di  un
    diritto fisso, oltre la tassa di francatura ordinaria.
      Salvo la  disposizione  dell'art.  54,  la  francatura  ed  il
    diritto di raccomandazione devono essere pagati  anticipatamente
    dai mittenti.


    
      48. Perdita di raccomandate - Indennit…. Ä In caso di  perdita
    totale  di  una  corrispondenza  raccomandata,  il  mittente  ha
    diritto,  salvo  le  previste  eccezioni  dall'art.   96,   alla
    indennit… stabilita nella misura indicata dal  decreto  previsto
    dall'art. 28.
      Non compete indennit… per  lo  smarrimento  di  corrispondenze
    ufficiali  raccomandate,  il  cui  pagamento   della   tassa   Š
    effettuato secondo i criteri e le modalit… previsti dall'art. 18
    del  presente  decreto  e  di  invii  con  tassa  a  carico  del
    destinatario.


    
      49. Indennit…. Ä Nel caso di perdita, manomissione  ed  avaria
    di una lettera assicurata, il  mittente  ha  diritto,  salvo  le
    eccezioni  dell'art.  96,  ad   una   indennit…   corrispondente
    all'ammontare effettivo  della  perdita,  della  manomissione  e
    dell'avaria, entro  i  limiti  del  valore  dichiarato  e  sotto
    deduzione dei valori esistenti e non avariati.
      Per gli invii con  assicurazione  convenzionale  l'indennizzo,
    salvo le eccezioni  previste  dall'art.  96,  viene  corrisposto
    nella misura del valore dichiarato, nel caso di smarrimento o di
    perdita totale del contenuto. Nel caso di perdita parziale,  non
    compete alcun indennizzo.
      Nel caso di perdita, vengono  restituite  anche  le  tasse  di
    spedizione, salvo i diritti di assicurazione.
      Non compete indennit…  per  lo  smarrimento,  manomissione  od
    avaria di corrispondenze ufficiali delle  amministrazioni  dello
    Stato spedite in assicurazione, il  cui  pagamento  della  tassa
    postale Š effettuato secondo i criteri e  le  modalit…  previste
    nell'art. 18 del presente decreto o di invii con tassa a  carico
    del destinatario.


    
      50. Contrassegno  ufficiale.  Ä  Le  corrispondenze  ufficiali
    scambiate fra gli uffici statali, le cui spese  siano  a  totale
    carico  del  bilancio  dello  Stato,  hanno  corso  mediante  il
    pagamento della tassa secondo i criteri e  le  modalit…  sanciti
    nell'art.  18  del   presente   decreto,   purch‚   portino   un
    contrassegno che ne indichi la provenienza.


    
      51.   Tassazione   della   corrispondenza   ufficiale    delle
    amministrazioni dello Stato - Reclami - Esenzione. Ä Hanno  pure
    corso mediante il  pagamento  delle  tasse  postali  determinate
    secondo i criteri e le  modalit…  sanciti  nell'art.  18  purch‚
    debitamente contrassegnate:
        a) le corrispondenze ufficiali spedite in via ordinaria,  in
    raccomandazione o in assicurazione ai sindaci e viceversa  dagli
    uffici indicati nell'articolo  precedente,  purch‚  trattisi  di
    atti riguardanti i  sindaci  nella  loro  esclusiva  qualit…  di
    ufficiali di Governo;
        b)  gli  avvisi  aperti,  compilati  su  speciali   stampati
    riempiti a mano, che gli uffici di cui all'art. 50 spediscono in
    via ordinaria ai contribuenti e ai creditori, o  debitori  verso
    lo Stato;
        c) gli avvisi aperti, che gli  uffici  del  registro  e  gli
    uffici  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  spediscono  in  via
    ordinaria  all'indirizzo  di  privati   per   presentazione   di
    denunzie, dichiarazioni di valore e simili;
        d)  le  corrispondenze  ufficiali  che  le  prefetture,   le
    intendenze di finanza, gli uffici statali del genio civile e gli
    uffici distrettuali delle  imposte  indirizzano  alle  esattorie
    comunali  e  consorziali,  sia   in   via   ordinaria   che   in
    raccomandazione o in assicurazione;
        e) i biglietti falsi sequestrati costituenti corpi di reato,
    che le procure della Repubblica spediscono in assicurazione, per
    la custodia, all'amministrazione centrale della Banca di Italia;
        f) le denunzie dei casi di aborto,  fatte  in  assicurazione
    per il valore convenzionale di lire  cento  dagli  esercenti  la
    professione  di  medico  chirurgo   all'indirizzo   dei   medici
    provinciali;
        g) i campioni senza valore raccomandati contenenti materiale
    patologico da sottoporre ad accertamento batteriologico, spediti
    da medici provinciali e comunali  all'indirizzo  dei  laboratori
    batteriologici universitari e di quelli regionali, provinciali e
    comunali  incaricati  dei  servizi  di  diagnosi   di   malattie
    infettive nei casi di epidemia;
        h) le corrispondenze ufficiali che  l'Accademia  dei  Lincei
    indirizza  agli  istituti  indicati  nel  regolamento,  in   via
    ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione;
        i) i vaglia cambiari della  Banca  d'Italia,  spediti  dalle
    tesorerie dello  Stato  all'indirizzo  dei  creditori  verso  lo
    Stato, ai sensi della legge 23 ottobre 1962 n. 1575;
        l) i servizi di scorta riguardanti le spedizioni  di  valori
    bollati e di pieghi valori del tesoro rispettivamente effettuate
    dal Ministero delle finanze e dal Ministero del tesoro;
        m) le corrispondenze spedite ai sensi del successivo art. 54
    non potute recapitare e restituite ai mittenti.
      Hanno corso in esenzione di tassa  i  reclami  concernenti  il
    servizio  postale  e  telegrafico,  indirizzati   dagli   utenti
    all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in via
    ordinaria o in raccomandazione, e le corrispondenze  concernenti
    il servizio, inviate dall'amministrazione agli utenti.


    
      52. Servizi accessori. Ä Il pagamento  della  tassa  da  parte
    delle amministrazioni  dello  Stato,  secondo  i  criteri  e  le
    modalit… previsti dall'art. 18 del presente decreto, Š esteso  a
    tutti i servizi accessori, tranne a quelli di  espresso,  avvisi
    di ricevimento, posta pneumatica e posta aerea.


    
      53. Contenuto dei pieghi. Ä La corrispondenza  ufficiale,  per
    la quale il pagamento delle tasse Š effettuato secondo i criteri
    e le modalit… previsti dall'art. 18 del  presente  decreto,  non
    pu• comprendere oggetti materiali non cartacei, n‚ provviste  di
    stampe ed oggetti di cancelleria, salvo  le  eccezioni  indicate
    nel regolamento.


    
      54. Tassa a  carico  del  destinatario.  Ä  Le  corrispondenze
    ufficiali  debitamente  contrassegnate,  spedite  dagli   uffici
    statali  a  totale  carico  del  bilancio  dello  Stato  in  via
    ordinaria, in  raccomandazione  e  in  assicurazione,  anche  se
    accompagnate con avviso di ricevimento, all'indirizzo di privati
    o di enti, sono sottoposte a carico dei destinatari  alle  tasse
    pari a quelle che avrebbero dovuto essere pagate dal mittente.
      Il trattamento previsto dal precedente  comma  Š  esteso  alle
    corrispondenze  ufficiali  spedite  dai   sindaci   nella   loro
    esclusiva qualit… di ufficiali di governo,  purch‚  sugli  invii
    sia apposto un contrassegno che ne attesti  la  provenienza  con
    l'esplicita dichiarazione che trattasi di atti del sindaco nella
    sua qualit… di ufficiale di governo.
      Sono ammessi allo stesso trattamento i certificati riguardanti
    gli  infortuni  sul  lavoro   in   agricoltura,   trasmessi   in
    raccomandazione  dai  medici  agli  istituti   assicuratori   ed
    all'autorit… di pubblica sicurezza.


    
      55. Corrispondenze dirette a militari di truppa o spedite  dai
    militari alle rispettive famiglie. Ä La tassa  delle  lettere  e
    delle cartoline con corrispondenze epistolari,  spedite  in  via
    ordinaria all'indirizzo di soldati, caporali e caporali maggiori
    dell'esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate dello
    Stato in servizio effettivo,  Š  ridotta  alla  met…  di  quella
    ordinaria.
      Le lettere non francate, spedite  dai  militari  indicati  nel
    comma precedente, alle rispettive famiglie, sono  sottoposte,  a
    carico dei destinatari, ad una tassa pari a quella  che  avrebbe
    dovuto essere pagata per la loro francatura.


    
        56. Spedizione di stampe periodiche. Ä 1. Per la  spedizione
    di  stampe  periodiche   in   abbonamento   postale   effettuata
    direttamente dagli amministratori e dagli editori si applica una
    tariffa unica fissata indipendentemente dalla  periodicit…,  con
    decreto del Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni,  di
    concerto con il Ministro del tesoro .
      2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1  dovranno  essere
    stabiliti sconti per la spedizione di stampe periodiche che  non
    abbiano carattere postulatorio e che non  contengano  inserzioni
    pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area  superiore
    al cinquanta per cento  di  quella  dell'intero  stampato.  Tali
    sconti saranno stabiliti in  misura  direttamente  proporzionale
    alla quantit… di oggetti spediti, tranne che per  le  spedizioni
    di stampe periodiche la cui  tiratura  per  singolo  numero  non
    superi le ventimila copie, alle quali sar… comunque applicato lo
    sconto  nella  misura  massima.  Le  stampe  periodiche  possono
    contenere inserti cartacei redazionali e  pubblicitari,  ovvero,
    come parti integranti, incisioni foniche su nastro, disco o filo
    od altro idoneo strumento tecnico, strettamente  attinenti  alla
    parte redazionale.
      3. Gli inserti cartacei sono  compresi  nel  peso  dell'invio,
    mentre quelli non cartacei sono  considerati  come  campioni  di
    merce  e  scontano  la  relativa  tariffa  nella  stessa  misura
    percentuale riconosciuta al periodico cui sono allegati.
      4. Per i cataloghi relativi alle  vendite  per  corrispondenza
    dovranno essere previste singole voci di tariffa .


    
      57. Sanzioni. Ä  1.  Gli  amministratori  e  gli  editori  che
    dichiarino  nella  spedizione  di  stampe  periodiche   quantit…
    diverse da quelle vere perdono per la spedizione il titolo  allo
    sconto quantit…, ove previsto, sono puniti,  in  solido  con  il
    personale  delle  poste  e   delle   telecomunicazioni   addetto
    all'accettazione,  con  l'ammenda  stabilita  dall'articolo   82
    .

                            Capo II - Pacchi

        58. Trasporto  dei  pacchi  non  soggetti  alla  esclusivit…
    postale. Ä Non sono soggetti alle disposizioni dell'art.  1  del
    presente decreto:
      1) il trasporto di pacchi e colli, che superino il peso di  20
    chilogrammi;
      2) il trasporto di pacchi e colli effettuato  nell'ambito  del
    territorio di uno stesso comune o dalla localit… di origine alla
    stazione ferroviaria cui essa fa capo;
      3) il trasporto di pacchi e colli affidato dai mittenti:
        a) direttamente alle ferrovie dello Stato;
        b) alle societ… od imprese di trasporto su linee  terrestri,
    acquee od aeree, in qualsiasi modo  sovvenzionate  o  sussidiate
    dallo Stato o che eseguono, il  servizio  postale  su  tutta  la
    linea percorsa o su parte di essa;
        c) ai privati che, occasionalmente e senza fini di  lucro  o
    per speciale incarico, eseguono il trasporto, purch‚  non  siano
    vettori  di  professione,  n‚  siano  addetti  ad   imprese   di
    trasporto.


    
      59. Mancato od incompleto pagamento  dei  diritti  dovuti  dai
    concessionari all'Amministrazione. Ä Il trasporto  di  pacchi  e
    colli, del quale  l'Amministrazione  abbia  la  esclusivit…,  ai
    sensi  dell'art.  1   del   presente   decreto,   eseguito   dai
    concessionari senza il completo pagamento dei diritti dovuti,  Š
    punito con la sanzione amministrativa  variabile da  cinque
    a quindici volte l'ammontare dei diritti non pagati.
      L'Amministrazione pu• inoltre sospendere la concessione per un
    periodo non superiore a sei mesi o anche, in caso  di  recidiva,
    revocarla, senza che il concessionario abbia diritto  ad  alcuna
    indennit….


    
      60. Pagamento del diritto postale per il trasporto  di  pacchi
    eseguito da successivi vettori.  Ä  [Per  il  trasporto  di  uno
    stesso pacco o collo, soggetto alla esclusivit… di cui  all'art.
    1, anche se eseguito da pi— vettori, il diritto postale Š dovuto
    una sola volta.
      Il  pagamento  deve  essere  effettuato  dal   primo   vettore
    concessionario che accetta il pacco.
      In   caso   di   inadempienza   e   di   mancata   transazione
    amministrativa della contravvenzione ai sensi dell'art.  31,  si
    applica a carico di tutti i  vettori  intervenuti  nello  stesso
    trasporto  la  sanzione  amministrativa     prevista   dal
    precedente articolo] .


    
      61. Trasporto di pacchi e colli senza concessione. Ä Salvo  le
    eccezioni previste dall'art. 58,  chiunque  trasporti  pacchi  o
    colli senza averne ottenuta  la  concessione  Š  punito  con  la
    sanzione amministrativa pari al triplo di quella  prevista
    dall'art. 59 anche se  siano  stati  corrisposti  i  diritti  in
    favore dell'Amministrazione.


    
      62.  Categorie  di  pacchi  postali.  Ä  I  pacchi  accettati,
    trasportati e distribuiti a cura dell'Amministrazione,  soggetti
    alle formalit… stabilite dal regolamento, assumono  il  nome  di
    ®pacchi postali¯.
      Essi possono essere con o senza valore dichiarato:  nel  primo
    caso vengono qualificati ®assicurati¯, nel secondo ®ordinari¯.
      In ambedue i casi possono essere gravati di ®assegno¯.
      I pacchi postali possono, inoltre, a richiesta  dei  mittenti,
    essere trasportati con  i  pi—  rapidi  mezzi  adottati  per  la
    corrispondenza o a mezzo di linee  aeree  ed  assumono  in  tali
    casi, rispettivamente, le denominazioni di ®pacchi urgenti¯ e di
    ®pacchi aerei¯.
      Per  ciascuna  delle  categorie  di  pacchi  sopra  in  dicati
    (ordinari, assicurati, urgenti, aerei) Š stabilita una  speciale
    tassa.


    
      63. Francatura dei pacchi postali. Ä La francatura dei  pacchi
    postali Š obbligatoria.


    
      64. Tariffe speciali per alcune categorie di  pacchi.  Ä  Sono
    stabilite tariffe speciali per i pacchi postali ordinari e senza
    assegno contenenti abiti borghesi, spediti dalle reclute  e  dai
    richiamati alle armi alle loro famiglie.


    
      65. Dichiarazione del contenuto del pacco. Ä Il contenuto  dei
    pacchi postali deve essere esattamente dichiarato per qualit…  e
    quantit….
      E' consentito di  includere  nei  pacchi  una  fattura  od  un
    semplice elenco degli oggetti contenuti in essi.
      E' consentito,  altresŤ,  includere  una  lettera  nei  pacchi
    postali diretti all'interno indirizzata allo stesso destinatario
    del pacco a condizione che questo sia interamente  francato  con
    l'aggiunta della tassa relativa alla lettera e che sul  pacco  e
    sull'etichetta di spedizione sia  scritta  l'indicazione  ®pacco
    con lettera di accompagnamento¯.
      I contravventori a tale divieto sono puniti  con  la  sanzione
    amministrativa  eguale a venti volte l'importo della  tassa
    di francatura delle corrispondenze incluse, col minimo  di  lire
    ottocento.


    
      66. Facolt… di aprire i pacchi postali  -  Applicazione  delle
    imposte. Ä L'Amministrazione  ha  facolt…  di  aprire  i  pacchi
    postali, con le modalit… stabilite dal regolamento per accertare
    l'esattezza della dichiarazione del contenuto o le deficienze od
    avarie e per l'applicazione di imposte che gravino  sulla  merce
    in essi contenuta.
      L'Amministrazione postale, d'intesa con quella  doganale,  pu•
    procedere, altresŤ, all'apertura dei pacchi  postali  di  estera
    provenienza   per   verificarne    il    contenuto    al    fine
    dell'applicazione dei  diritti  doganali  e  dell'osservanza  di
    norme e condizioni richieste per l'importazione  di  particolari
    merci.


    
      67. Tassa di custodia. Ä I pacchi  postali  non  ritirati  nel
    termine di tre giorni, esclusi i giorni festivi, dalla data  del
    recapito dell'avviso di arrivo ai destinatari,  od  ai  mittenti
    quando si tratti di pacchi rinviati sono sottoposti ad una tassa
    di custodia.


    
      68. Rispedizione dei pacchi - Rinvio dei pacchi all'origine. Ä
    I pacchi postali rispediti,  a  richiesta  dei  mittenti  o  dei
    destinatari, da una ad  altra  localit…  della  Repubblica  sono
    soggetti ad una nuova tassa di spedizione  ed  eventualmente  di
    assicurazione, da pagarsi all'atto della richiesta.
      Sono esenti da tale tassa i pacchi diretti a militari.
      A eguale tassa sono soggetti, in caso di rinvio al mittente, i
    pacchi  di  cui  non  sia  stata  possibile   la   consegna   al
    destinatario.
      I pacchi urgenti od  aerei  sono  rispediti  o  rinviati  come
    ordinari,  salvo  contrarie  disposizioni  del  mittente  o  del
    destinatario.


    
      69. Vendita o distruzione di pacchi. Ä Possono essere  venduti
    senza  preavviso  e  formalit…  giudiziarie  i  pacchi   postali
    contenenti merci che presentino segni di deterioramento.
      Sono soggetti allo stesso  trattamento,  dopo  un  periodo  di
    giacenza di tre mesi dal giorno della loro spedizione, i  pacchi
    rifiutati dal destinatario e dal mittente e quelli  che  non  si
    siano potuti recapitare, n‚ restituire al mittente.
      Le operazioni di vendita o di distruzione di pacchi,  previste
    nei commi precedenti, rientrano nella competenza della Direzione
    provinciale  delle  poste  presso  i  cui  dipendenti  uffici  Š
    giacente il pacco.
      Al mittente spetta  solo  l'importo  ricavato  dalla  vendita,
    anche nel caso di pacchi gravati di assegno o con  dichiarazione
    di valore. Tale importo, detratte le spese ed  imposte  gravanti
    sul pacco, resta a disposizione del mittente per due anni  dalla
    data della vendita.
      Trascorso  il  suddetto  termine  l'importo  Š  devoluto  alla
    Amministrazione.
      I pacchi, che, per qualsiasi ragione, non possono essere messi
    in vendita o che siano rimasti invenduti, sono distrutti,  salvo
    che l'Amministrazione ritenga di disporre altrimenti.
      In  ogni  caso  spetta  all'Amministrazione,  a   carico   dei
    mittenti, il rimborso di tutti i diritti gravanti sui pacchi.
      Per la vendita o la distruzione di merci contenute  in  pacchi
    postali  di  estera  provenienza  saranno  osservate  le   norme
    previste dalla legge doganale per le merci abbandonate.


    
      70.  Perdita,  manomissione  od  avaria  di  pacco  postale  -
    Indennit…. Ä Nel caso di perdita manomissione od  avaria  di  un
    pacco  postale,  il  mittente  ha  diritto  ad   una   indennit…
    corrispondente  all'ammontare  effettivo  della  perdita,  della
    manomissione o  della  avaria,  entro  i  limiti  dell'indennit…
    stabilita  dal  decreto  previsto  dall'art.  28  per  i  pacchi
    ordinari o per quelli contenenti abiti borghesi  dei  richiamati
    alle armi, e del valore dichiarato per i pacchi assicurati.
      Per i pacchi con assicurazione convenzionale l'indennit… viene
    corrisposta nella misura  del  valore  dichiarato  nel  caso  di
    smarrimento, perdita od avaria totale del contenuto.
      Nel caso di perdita od avaria  parziale,  compete  l'indennit…
    stabilita per i pacchi ordinari.
      Nel caso di smarrimento di  pacchi  o  di  perdita  od  avaria
    totale del loro  contenuto,  i  mittenti,  oltre  all'indennit…,
    hanno  diritto  al  rimborso  delle  tasse  di   spedizione   ed
    accessorie, escluse quelle di assicurazione.

      Capo III - Disposizioni comuni alle corrispondenze e pacchi
              Sezione I - Trasporto degli effetti postali

      71.  Trasporto  obbligatorio   di   effetti   postali.   Ä   I
    concessionari  e  gli  intraprenditori  di  trasporti  terrestri
    acquei ed aerei in servizio pubblico, siano o  no  sovvenzionati
    dallo Stato, hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali.
      Il trasporto ha  luogo  senza  compenso,  salve  le  eccezioni
    stabilite dal regolamento.
      L'Amministrazione ha facolt… di collocare a proprie spese  sui
    mezzi di trasporto di servizio pubblico apposite cassette mobili
    per l'impostazione della corrispondenza lungo  la  linea,  senza
    l'obbligo di corrispondere alcun compenso agli esercenti.
      L'Amministrazione cura il ritiro della corrispondenza ai punti
    di fermata stabiliti.


    
      72. Responsabilit… degli obbligati al trasporto degli  effetti
    postali - Limiti. Ä Gli obbligati  al  trasporto  degli  effetti
    postali, indipendentemente da quanto dispone il successivo  art.
    73, assumono verso l'Amministrazione, anche  per  il  fatto  dei
    propri agenti, la stessa  responsabilit…  che  l'Amministrazione
    assume verso i suoi utenti.
      Non cessa la responsabilit… verso l'Amministrazione  nel  caso
    di abbandono della nave previsto nel codice della navigazione.


    
      73. Sanzioni contro gli obbligati al trasporto  degli  effetti
    postali. Ä Gli obbligati al trasporto degli effetti  postali,  i
    quali si rifiutino di accettarli, trasportarli o  consegnarli  o
    che non  notifichino  in  tempo  utile  all'Amministrazione  gli
    itinerari e gli orari dei viaggi sono  puniti  con  la  sanzione
    amministrativa estensibile a lire 240.000,  salvo  che  il
    fatto costituisca reato punito con pena pi— grave.

             Sezione II - Trasporti postali automobilistici

        74. Disciplina  del  trasporto  obbligatorio  degli  effetti
    postali sulle autolinee in concessione alle industrie private  -
    Canone  postale  -  Cartella  d'oneri.  Ä   L'accettazione,   il
    trasporto e la  consegna  degli  effetti  postali  da  parte  di
    ciascun concessionario dei servizi pubblici automobilistici  per
    viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di  qualunque
    natura e durata sono disciplinati a mezzo di  apposita  cartella
    di  oneri,  da  approvarsi  con  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica, su proposta del Ministro  per  le  poste  e  per  le
    telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per i trasporti e
    l'aviazione civile, sentito il parere del Consiglio di Stato.
      I canoni da  corrispondere  per  il  trasporto  degli  effetti
    postali  sono  stabiliti  in  ragione  di  L.  9000  annue   per
    chilometro di linea autorizzata per il trasporto stesso.
      Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle  poste
    e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per  un
    tratto non superiore a chilometri 15 o  per  pi—  di  due  corse
    giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico  Š
    elevato a L. 18.000.
      La misura dei canoni di cui ai  commi  precedenti  pu•  essere
    aggiornata annualmente con decreto del Ministro  delle  poste  e
    delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del  tesoro
  .


    
      75. Trasporto  gratuito  dei  dispacci  postali  -  Limiti.  Ä
    L'Amministrazione delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  pu•
    fruire dei servizi automobilistici  a  titolo  gratuito  per  il
    trasporto di dispacci ordinari entro il limite  di  kg.  40  per
    ogni  viaggio  di  andata  e  ritorno  da  e  per  i  luoghi  di
    destinazione e da e per le localit… lungo la linea.


    
      76. Trasporto e scambio degli effetti postali sulle  autolinee
    in concessione nei limiti stabiliti nella cartella d'oneri. Ä Il
    trasporto e lo scambio degli effetti postali saranno  effettuati
    nei limiti di peso e di numero stabiliti nella cartella  d'oneri
    qualunque ne sia l'origine o la  destinazione  e  con  tutte  le
    corse, autorizzate  dalla  competente  amministrazione,  che  il
    Ministero  delle  poste  e   delle   telecomunicazioni   riterr…
    opportuno di utilizzare.


    
      77. Precedenza del trasporto degli effetti postali su  vetture
    di  servizi  pubblici  automobilistici.  Ä  Il  trasporto  degli
    effetti postali  ha  la  precedenza  sul  trasporto  dei  pacchi
    agricoli e delle merci con facolt… all'Amministrazione di fruire
    anche dell'eccedenza di disponibilit… di  portata  e  di  spazio
    degli automezzi risultante dopo il carico del  bagaglio  privato
    strettamente  indispensabile.  In  ogni  caso  i   dispacci   di
    corrispondenze e di valori hanno sempre preferenza.


    
      78. Ritiro, consegna e scambio degli effetti postali - Obbligo
    delle imprese dei servizi pubblici automobilistici. Ä Le imprese
    concessionarie  dei  servizi  pubblici   automobilistici   hanno
    l'obbligo di far accedere le autovetture  agli  uffici  postali,
    sia estremi che intermedi, per il trasporto e lo  scambio  degli
    effetti postali.
      Qualora vi ostino condizioni stradali o altri  impedimenti  di
    qualsiasi genere, che  rendano  comunque  impossibile  l'accesso
    delle  autovetture  ai  predetti  uffici  postali,  le   imprese
    esercenti provvederanno  al  trasporto  ed  allo  scambio  degli
    effetti postali  presso  gli  uffici  estremi  o  intermedi  con
    qualsiasi altro mezzo idoneo e con proprio personale.
      Gli obblighi di cui ai precedenti commi  sussistono  a  carico
    delle imprese esercenti, sempre che le  distanze  delle  fermate
    intermedie e di quelle terminali dagli uffici postali non  siano
    rispettivamente superiori a metri  150  e  a  metri  500,  fatta
    eccezione per i casi di obiettiva impossibilit…, da riconoscersi
    con ordinanza del direttore compartimentale delle poste e  delle
    telecomunicazioni, sentito il competente  direttore  provinciale
    .
      Qualora l'Amministrazione riconosca che l'esercente  la  linea
    automobilistica non Š in  grado  di  assicurare  il  ritiro,  il
    trasporto, la consegna  e  lo  scambio  degli  effetti  postali,
    l'Amministrazione stessa pu• assumere direttamente  la  gestione
    dei servizi citati.


    
      79.  Inadempienze   degli   esercenti   i   servizi   pubblici
    automobilistici  -  Sanzioni.  Ä   Gli   esercenti   i   servizi
    automobilistici, i quali si rifiutino di accettare,  trasportare
    e scambiare gli effetti postali o che abbandonino il servizio  o
    che non notifichino in  tempo  utile  all'Amministrazione  delle
    poste e delle telecomunicazioni gli itinerari e  gli  orari  dei
    viaggi, sono puniti, salvo che il fatto costituisca un pi— grave
    reato, con la sanzione amministrativa  da  lire  10.000  a  lire
    600.000.


    
      80. Altre disposizioni. Ä Oltre alle disposizioni di cui  alla
    presente sezione, restano  ferme  tutte  le  altre  disposizioni
    inerenti al servizio postale di cui alla L. 28  settembre  1939,
    n. 1822 .

                   Sezione III - Disposizioni comuni

      81. Divieto di spedizione di oggetti postali - Sanzioni. Ä  E'
    proibito  spedire  oggetti  che  possano   cagionare   danno   o
    costituire pericolo per le persone e per le cose o  che  possano
    imbrattare o deteriore altri invii  postali,  e  quelli  la  cui
    circolazione sia contraria alle leggi, all'ordine  pubblico,  al
    buon costume.
      Il mittente Š punito con la sanzione  amministrativa  da  lire
    10.000 a lire 160.000, salvo che il fatto non costituisca  reato
    punito con pena pi— grave.


    
      82. Falsa od incompleta  dichiarazione  del  contenuto  -  Uso
    indebito di contrassegno. Ä La falsa dichiarazione del contenuto
    e l'uso indebito di contrassegni o di indicazione comprovanti il
    diritto all'esenzione od alla riduzione delle  tasse  postali  o
    l'avvenuta corresponsione di esse sono puniti  con  la  sanzione
    amministrativa da lire 10.000 a lire 160.000, salvo che il fatto
    costituisca reato punito con pena pi— grave .


    
      83. Divieto di includere valori nelle corrispondenze ordinarie
    e raccomandate. Ä E' vietato  d'includere  nelle  corrispondenze
    ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari  denaro,
    oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore.
      Le  corrispondenze  ed  i  pacchi,  riconosciuti,  per   segni
    esterni, in contravvenzione  a  tale  divieto,  sono  sottoposti
    d'ufficio, a carico del destinatario, al doppio della  tassa  di
    raccomandazione e di quella minima di assicurazione, se trattisi
    di corrispondenze ordinarie, od al doppio della tassa minima  di
    assicurazione se trattisi di corrispondenze  raccomandate  e  di
    pacchi.
      I destinatari saranno esonerati dal pagamento  di  tali  tasse
    se, prima di ritirare le  corrispondenze  o  i  pacchi,  faranno
    constatare l'inesistenza di valori.
      Per le corrispondenze ed i pacchi spediti  in  contravvenzione
    al divieto del presente articolo, anche se assicurati d'ufficio,
    non compete nessuna indennit… nei casi di smarrimento, avaria  o
    manomissione.


    
      84. Assicurazione obbligatoria.  Ä  Le  lettere  ed  i  pacchi
    contenenti denaro, oggetti preziosi o carte di valore  esigibili
    al portatore debbono essere assicurati.
      La dichiarazione di valore non pu• essere superiore al  valore
    reale del contenuto, ma Š consentito  di  dichiarare  un  valore
    inferiore.
      E' ammessa l'assicurazione anche per i casi di forza maggiore.
      E' ammessa,  altresŤ,  l'assicurazione  convenzionale  per  la
    spedizione di documenti, carte ed oggetti di speciale importanza
    e di valori non esigibili al portatore.
      Per ciascuna di tali forme di assicurazione il mittente, salvo
    il disposto dell'art. 54, Š tenuto a pagare  anticipatamente  la
    relativa tassa.


    
        85.  Oggetti  gravati  di  assegno.  Ä   Le   corrispondenze
    raccomandate od assicurate  ed  i  pacchi  postali  ordinari  od
    assicurati  possono  essere  gravati  di  assegno,  mediante  il
    pagamento di un supplemento di tassa, alle  condizioni  indicate
    nel regolamento.
      L'Amministrazione Š responsabile  dell'ammontare  dell'assegno
    soltanto dopo la consegna dell'oggetto relativo.
      In caso di perdita di una raccomandata, e di perdita, avaria o
    manomissione di  una  assicurata  o  di  un  pacco,  gravati  di
    assegno, il mittente ha diritto  ad  una  indennit…  nei  limiti
    stabiliti per un oggetto della  stessa  specie  non  gravato  di
    assegno.


    
      86. Opposizione al rimborso dell'assegno  al  mittente.  Ä  Il
    destinatario di un oggetto  gravato  di  assegno  pu•,  ritirato
    l'oggetto, fare  opposizione  alla  trasmissione  dell'ammontare
    dell'assegno al mittente,  purch‚  la  faccia  seguire  da  atto
    giudiziale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.


    
      87. Corrispondenze e pacchi da recapitarsi per espresso. Ä  E'
    ammesso l'invio di corrispondenze e di pacchi da recapitarsi per
    espresso, entro i limiti stabiliti dal regolamento, mediante  il
    pagamento da parte del mittente di una sopratassa.


    
      88. Oggetti diretti ad omonimi. Ä Nel caso di corrispondenze o
    di pacchi con indirizzo che all'ufficio  risulti  comune  a  pi—
    persone, gli oggetti vengono trattenuti per  essere  poi  aperti
    alla presenza delle persone medesime, all'uopo  invitate,  salvo
    che chi li  domanda  sappia  dare  elementi  inequivoci  atti  a
    stabilire che sono di sua spettanza.
      Quando  taluna  delle  persone  invitate  non   si   presenti,
    l'apertura pu• essere eseguita col solo concorso di quella o  di
    quelle che si siano presentate.


    
      89. Pagamento delle somme gravanti i pacchi.  Ä  All'atto  del
    ritiro della corrispondenza e dei pacchi il destinatario e,  nel
    caso di oggetti rinviati,  i  mittenti  debbono  pagare  i  dazi
    doganali e tutte le altre imposte nonch‚ le tasse  e  sopratasse
    di cui gli oggetti stessi siano eventualmente gravati.
      I  mittenti  hanno  facolt…  di  assumere  a  loro  carico  il
    pagamento di  tutte  le  somme  gravanti  gli  oggetti  da  loro
    spediti. Il regolamento determina le modalit…  e  le  condizioni
    per l'esercizio di tale facolt….


    
        90. Tassazione e pagamento delle tasse. Ä  Qualora  dopo  la
    consegna delle corrispondenze e dei pacchi emergano errori nella
    riscossione delle tasse o degli  assegni,  i  destinatari,  o  i
    mittenti sono tenuti a pagare quanto abbiano versato in meno  ed
    hanno diritto al rimborso di quanto abbiano versato di pi—.


    
      91. Termine per la presentazione del reclamo. Ä I reclami  per
    le corrispondenze raccomandate ed  assicurate  e  per  i  pacchi
    devono  essere  presentati  entro  sei  mesi   dalla   data   di
    impostazione.
      Per il rimborso delle somme riscosse dalla Amministrazione per
    conto dei mittenti di oggetti gravati di assegno, il termine per
    il reclamo Š di sei mesi dalla  data  d'impostazione,  salva  la
    osservanza delle norme stabilite dal  presente  decreto  per  il
    servizio   dei   vaglia   e   dei   conti    correnti,    quando
    l'Amministrazione abbia provveduto al rimborso con tali mezzi.


    
      92. Indennit…. Ä Le indennit… previste dagli articoli 48,  49,
    70 e 85 potranno essere corrisposte ai destinatari in seguito  a
    consenso scritto del mittente.


    
      93. Indennit… - Limiti. Ä Oltre all'indennit…  prevista  dagli
    articoli 48,  49,  70  e  85,  l'Amministrazione,  nei  casi  di
    perdita, manomissione od avaria di oggetti ad essa affidati, non
    Š tenuta ad altro risarcimento.
      I casi di perdita, manomissione od avaria di merci allo  stato
    estero saranno  sottoposti  all'esame  della  commissione  mista
    poste-dogane, ai sensi dell'art. 345 del decreto del  Presidente
    della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 .


    
      94.  Diritto  di  surrogazione  dell'Amministrazione.  Ä   Col
    pagamento dell'indennit…, e sino a concorrenza del suo  importo,
    l'Amministrazione subentrer… in tutti i diritti ed  azioni  alla
    persona che l'ha ricevuta.
      Il mittente e il  destinatario  sono  obbligati  a  cederle  i
    relativi  titoli  e  a  fornirle  le  notizie   necessarie   per
    l'esercizio dei diritti in cui l'Amministrazione Š subentrata.


    
      95.  Consegna  o  restituzione  di  oggetti  -  Cessazione  di
    responsabilit…. Ä La responsabilit…  dell'Amministrazione  cessa
    con  la  consegna  ai  destinatari  o,  quando  questa  non  sia
    possibile,  con  la  restituzione  ai  mittenti  degli   oggetti
    assicurati o dei pacchi in stato di perfetta integrit… esterna.


    
        96.   Dirimenti   di   responsabilit…   nei    servizi    di
    corrispondenze e pacchi. Ä L'Amministrazione Š liberata da  ogni
    responsabilit… per la perdita, manomissione od avaria di oggetti
    raccomandati od assicurati e di pacchi:
        a) in caso di forza maggiore, salvo che  l'oggetto  non  sia
    stato assicurato anche contro i rischi di forza maggiore;
        b)  quando  non  possa  rendere  conto  degli   oggetti   in
    conseguenza della  distruzione  dei  documenti  di  servizio  da
    attribuirsi ad un caso di forza maggiore;
        c) quando il danno sia causato dalla natura  dell'oggetto  o
    dal fatto del mittente;
        d)  quando  trattisi  di  invii  non  consentiti  ai   sensi
    dell'articolo 81;
        e) nei casi di dichiarazione fraudolenta di valore superiore
    a quello reale ai sensi dell'art. 84;
        f) quando il  mittente  non  abbia  presentato  reclamo  nei
    termini previsti dall'art. 91;
        g) nel caso di consegna ad omonimi, eseguita con le modalit…
    stabilite dal regolamento.


    
      97. Facolt… di ritirare gli oggetti rinvenuti. Ä Nel  caso  di
    rinvenimento di corrispondenze o di pacchi smarriti, per i quali
    sia  stata  gi…  corrisposta  l'indennit…  dovuta  agli   aventi
    diritto,  costoro  hanno  facolt…  di  ritirare   gli   oggetti,
    restituendo l'indennit… stessa.
      Per le corrispondenze  e  per  i  pacchi  assicurati,  il  cui
    contenuto si riconosca di valore inferiore a quello  dichiarato,
    la  Amministrazione  ha  il  diritto  di   riavere   l'indennit…
    corrisposta, consegnando gli oggetti stessi,  senza  pregiudizio
    delle pene in cui si pu• incorrere secondo le leggi  penali  per
    le dichiarazioni fraudolente di valore.


    
      98. Tariffa speciale per i libri spediti da editori e  librai.
    Ä  E'  data  facolt…   al   Ministro   per   le   poste   e   le
    telecomunicazioni di concerto  con  quello  per  il  tesoro,  di
    accordare una riduzione non superiore  al  50  per  cento  sulle
    tariffe normali per le spedizioni di  libri  fatte  direttamente
    dalle case editrici o librarie.


    
        99. Agevolazioni tariffarie per la spedizione di pacchi e di
    pieghi  voluminosi.  Ä  Il  Ministro   per   le   poste   e   le
    telecomunicazioni sentito il consiglio di amministrazione  e  di
    concerto con il Ministro per il tesoro, pu• accordare riduzioni,
    nel limite massimo del 30 per cento, sulle tariffe  normali  per
    la spedizione nel servizio interno da parte di singoli utenti di
    notevoli quantitativi di pacchi postali e di pieghi  voluminosi.
    Sono escluse da tale riduzione  le  tasse  relative  ai  servizi
    accessori.
      Il regolamento stabilisce i limiti  e  le  condizioni  per  la
    concessione delle facilitazioni tariffarie di cui al  precedente
    comma, in modo  che  all'Amministrazione  delle  poste  e  delle
    telecomunicazioni  ne  derivi  una  riduzione   dei   costi   di
    esercizio.
      Tale  agevolazione  tariffaria  non  Š  cumulabile  con  altre
    riduzioni tariffarie.

                              LIBRO TERZO
                       Dei servizi di bancoposta
                                TITOLO I
                             Parte generale

      100.  Servizi  di   bancoposta.   Ä   I   servizi   esercitati
    dall'Amministrazione sono i seguenti:
        a) emissione e pagamento dei vaglia;
        b) riscossione di crediti;
        c) conti correnti;
        d) libretti di risparmio;
        e) buoni postali fruttiferi.
      Sono estese ai  servizi  di  bancoposta  le  disposizioni  del
    secondo comma dell'art. 27.


    
      101. Capacit… del minore di eseguire operazioni nei servizi di
    bancoposta. Ä I minori che abbiano compiuto il 18ø anno  di  et…
    sono considerati  pienamente  capaci  per  tutte  le  operazioni
    relative  ai  servizi  di  bancoposta,   salvo   che   non   sia
    diversamente stabilito nel presente decreto.
      Ai minori degli anni 18 si applicano nei servizi di bancoposta
    il terzo, il quarto ed il quinto comma dell'art. 159