DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2001, n.447
Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato.
GU n. 300 del 28-12-2001- Suppl. Ordinario n.282
testo in vigore dal 1-1-2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.
1214,  recante  norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di
stazioni di radioamatore;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale,  di  bancoposta  e  delle  telecomunicazioni,  approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 marzo 1973, n. 156, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l'Autorita'
per  le  garanzie nelle comunicazioni ed ha dettato norme sui sistemi
di telecomunicazioni e radiotelevisivo;
  Visto  l'articolo 20, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  recante  misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo;
  Visto  il  regolamento  delle  radiocomunicazioni,  che  integra la
costituzione   e  la  convenzione  dell'Unione  internazionale  delle
telecomunicazioni   (UIT),  adottate  a  Kyoto  il  14 ottobre  1994,
ratificate con legge 26 gennaio 1999, n. 26;
  Visto  l'articolo  2,  comma  2,  della legge 8 marzo 1999, n. 50 -
legge di semplificazione 1998;
  Visti   gli  articoli  32-bis  e  32-ter  del  decreto  legislativo
30 luglio   1999,   n.  300,  come  introdotti  dall'articolo  6  del
decreto-legge  12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Visto  il decreto ministeriale 28 febbraio 2000 che ha approvato il
piano  nazionale  di  ripartizione  delle  frequenze,  pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 65 del 18 marzo
2000;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerata   la   necessita'   di   adeguare  gli  istituti  della
concessione  e  dell'autorizzazione  ad uso privato di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 al nuovo regime delle
licenze   individuali  e  delle  autorizzazioni  generali  introdotto
dall'articolo 20, commi 4 e 5, della citata legge n. 448 del 1998;
  Sentito   il  Consiglio  superiore  tecnico  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Udito  il  parere  dell'Autorita'  garante  della concorrenza e del
mercato prot. n. 12809 del 10 febbraio 2000;
  Udito  il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
prot. 6718/00/NA del 21 aprile 2000;
  Vista  la  nota  della  Commissione  europea n. 4735 del 5 dicembre
2000;
  Udito   il   parere  del  Consiglio  di  Stato  n.  105/2001,  reso
nell'adunanza  della  sezione  consultiva  per gli atti normativi del
23 aprile 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 settembre 2001;
  Sulla  proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i
Ministri  per  le  politiche  comunitarie, degli affari esteri, della
difesa,  della  giustizia,  delle attivita' produttive, dell'interno,
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, dell'economia e
delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento si intendono
per:
    a)  "servizio di telecomunicazioni", un servizio la cui fornitura
consiste,    in    tutto   o   in   parte,   nella   trasmissione   e
nell'instradamento  di  segnali  su  reti  di  telecomunicazioni, ivi
compreso  qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti
audiovisivi,   esclusa   la   diffusione   circolare   dei  programmi
radiofonici e televisivi;
    b) "servizio di telecomunicazioni ad uso privato", un servizio di
telecomunicazioni  svolto  nell'interesse  proprio dal titolare o dai
contitolari  di  una  licenza  individuale  o  di  una autorizzazione
generale;
    c)   "licenza   individuale",  un  provvedimento  rilasciato  dal
Ministero  delle comunicazioni per lo svolgimento di una attivita' di
telecomunicazioni ad uso privato;
    d)   "autorizzazione   generale",  un'autorizzazione  a  svolgere
un'attivita' di telecomunicazioni ad uso privato che si consegue:
      1)  sulla  base  dell'istituto  del  silenzio-assenso  dopo  un
predeterminato   periodo   di  tempo  dalla  produzione  di  apposita
dichiarazione;
      2) contestualmente alla produzione della dichiarazione da parte
del soggetto interessato;
    e)  "libero  uso",  la  facolta'  di utilizzo di dispositivi o di
apparecchiature  terminali  di  telecomunicazioni senza necessita' di
licenza o di autorizzazione.

 

   Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 5 agosto
          1966,  n.  1214,  reca:  "Nuove  norme sulle concessioni di
          impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori".
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 29 marzo
          1973,  n.  156,  reca:  "Approvazione del testo unico delle
          disposizioni  legislative in materia postale, di bancoposta
          e di telecomunicazioni".
              - La  legge  31 luglio 1997, n. 249, reca: "Istituzione
          dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e norme
          sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".
              - Il  testo  dell'art.  20,  commi  5  e 6, della legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  recante:  "Misure  di finanza
          pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo"  e' il
          seguente:
              "5. Con  regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma  2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,  sono disciplinati i servizi di telecomunicazioni ad
          uso  privato attraverso l'introduzione degli istituti della
          licenza  individuale, della autorizzazione generale e della
          dichiarazione.
              6.  Con  decreto  del Ministro delle comunicazioni sono
          fissati   i   contributi   inerenti   alle   attivita'   di
          telecomunicazioni  ad  uso  privato  sulla base dei criteri
          stabiliti  nei  commi  20  e 21 dell'art. 6 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in
          misura  comunque non inferiore a quella dovuta per il 1998,
          aumentata  di  una  percentuale pari al tasso di inflazione
          programmato".
              - La  legge  26 gennaio 1999, n. 26, reca: "Ratifica ed
          esecuzione  degli  atti finali, con allegati adottati dalla
          Conferenza  dei  plenipotenziari dell'Unione internazionale
          delle    telecomunicazioni   (UIT),   tenutasi   a   Kyoto,
          19 settembre-14 ottobre 1994".
              - L'art.  2,  comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50,
          recante:   "Delegificazione   e   testi   unici   di  norme
          concernenti   procedimenti   amministrativi   -   legge  di
          semplificazione 1998", e' il seguente:
              "2. Dopo l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e'
          inserito il seguente:
              "Art.  20-bis. - 1.  I  regolamenti  di delegificazione
          possono  disciplinare  anche  i procedimenti amministrativi
          che   prevedono  obblighi  la  cui  violazione  costituisce
          illecito   amministrativo   e   possono,   in   tale  caso,
          alternativamente:
                a) eliminare  o  modificare  detti obblighi, ritenuti
          superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del
          procedimento;  detta  eliminazione  comporta  l'abrogazione
          della corrispondente sanzione amministrativa;
                b) riprodurre  i  predetti obblighi; in tale ipotesi,
          le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative
          si  applicano  alle  violazioni  delle corrispondenti norme
          delegificate,   secondo  apposite  disposizioni  di  rinvio
          contenute nei regolamenti di semplificazione. ".
              -  Il  testo degli articoli 32-bis e 32-ter del decreto
          legislativo   30 luglio   1999,  n.  300,  come  introdotti
          dall'art.  6  del  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001,
          n. 317, e' il seguente:
              "Art.     32-bis (Istituzione     del    Ministero    e
          attribuzioni). - 1.   E   istituito   il   Ministero  delle
          comunicazioni".
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti    allo    Stato    in    materia    di    poste,
          telecomunicazioni,    reti    multimediali,    informatica,
          telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie
          innovative  applicate al settore delle comunicazioni, ferme
          restando le competenze in materia di stampa ed editoria del
          Dipartimento   per   l'informazione   e   l'editoria  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri. Restano ferme le
          competenze    dell'Autorita    per    le   garanzie   nelle
          comunicazioni".
              "Art.   32-ter  (Aree  funzionali). - 1.  Il  Ministero
          svolge  in particolare le funzioni e i compiti di spettanza
          statale nelle seguenti aree funzionali:
                a) comunicazioni   e   tecnologie  dell'informazione:
          politiche  nel  settore  delle  comunicazioni,  adeguamento
          periodico  del servizio universale delle telecomunicazioni;
          piano  nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo
          coordinamento   internazionale,  radiodiffusione  sonora  e
          televisiva  e  telecomunicazioni,  con particolare riguardo
          alla  concessione  del servizio pubblico radiotelevisivo ed
          ai  rapporti  con  il  concessionario,  alla disciplina del
          settore   delle   telecomunicazioni,   al   rilascio  delle
          concessioni,  delle  autorizzazioni  e  delle licenze, alla
          verifica  degli obblighi di servizio universale nel settore
          delle  telecomunicazioni,  alla  vigilanza sulla osservanza
          delle    normative    di    settore   e   sulle   emissioni
          radioelettriche  ed  alla emanazione delle norme di impiego
          dei  relativi  apparati,  alla  sorveglianza  sul  mercato;
          servizi  postali  e bancoposta, con particolare riferimento
          alla   regolamentazione   del   settore,  ai  contratti  di
          programma  e  di  servizio  con  le  Poste  italiane,  alle
          concessioni  ed  autorizzazioni  nel  settore  dei  servizi
          postali,  alla emissione delle carte valori, alla vigilanza
          sul  settore  e  sul  rispetto  degli  obblighi di servizio
          universale;   produzioni   multimediali,   con  particolare
          riferimento  alle  iniziative  volte alla trasformazione su
          supporti   innovativi  e  con  tecniche  interattive  delle
          produzioni   tradizionali,  ferme  restando  le  competenze
          dell'Autorita'   per   le   garanzie  nelle  comunicazioni;
          tecnologie  dell'informazione,  con particolare riferimento
          alle  funzioni  di  normazione  tecnica, standardizzazione,
          accreditamento, certificazione ed omologazione nel settore,
          coordinamento  della  ricerca  applicata  per le tecnologie
          innovative   nel  settore  delle  telecomunicazioni  e  per
          l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard.".
              -  Il  comma  2  dell'art.  17  della legge n. 400/1998
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  siano  emanati  i regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinino le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              - Il   testo   dell'art.   20,  comma  4,  della  legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  recante:  "Misure  di finanza
          pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo"  e' il
          seguente:
              "4.  I  commi  2, 3, 4 e 5 dell'art. 21 del decreto del
          Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono
          abrogati  e sono annullati eventuali effetti intervenuti in
          attuazione delle disposizioni predette.
              5.  Con  regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma  2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,  sono disciplinati i servizi di telecomunicazioni ad
          uso  privato attraverso l'introduzione degli istituti della
          licenza  individuale, della autorizzazione generale e della
          dichiarazione".      
           
Art. 2.
                   Scopo ed ambito di applicazione

  1. Il presente capo:
    a)  individua  i servizi ed i sistemi di telecomunicazioni ad uso
privato  da  assoggettare  a  licenza individuale o ad autorizzazione
generale;   indica   altresi'   le  apparecchiature  terminali  ed  i
dispositivi di libero uso;
    b)  fissa  le  condizioni  per  le  licenze  individuali e per le
autorizzazioni  generali  ai  fini  dell'installazione  di impianti e
dell'esercizio di servizi di telecomunicazioni;
    c)  fissa  le  condizioni  per  l'adeguamento delle concessioni e
delle autorizzazioni ad uso privato gia' rilasciate alle disposizioni
di cui alla lettera b).        
    
      Art. 3.
  Amministrazioni dello Stato, organismi militari ed internazionali

  1.  Restano  in  vigore le disposizioni dettate dagli articoli 184,
commi  primo,  quarto  e  quinto,  e  316  del codice postale e delle
telecomunicazioni,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.


  

   Note all'art. 3:
              - Il  testo  degli  articoli 184, commi primo, quarto e
          quinto  e  316 del codice postale e delle telecomunicazioni
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          29 marzo  1973,  n.  156  recante:  "Approvazione del testo
          unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
          bancoposta e di telecomunicazioni" e' il seguente:
              "Art.   184   (Impianti   di   telecomunicazioni  delle
          amministrazioni dello Stato e di esercenti di mezzi adibiti
          al  pubblico servizio di trasporto di persone o cose). - Le
          amministrazioni    dello    Stato    possono    provvedere,
          nell'interesse   esclusivo   dei   propri   servizi,   alla
          costruzione     ed    all'esercizio    di    impianti    di
          telecomunicazioni,  previo  consenso  dell'amministrazione,
          alla  quale  spetta anche di autorizzare il collegamento di
          tali  impianti  alla  rete  urbana od a quella interurbana,
          alle condizioni stabilite nel regolamento.
              (Omissis).
              Il  consenso  dell'amministrazione non e' richiesto per
          le  necessita'  di  ordine  militare,  salvo  nei  casi  di
          interconnessione  con  altre reti. a' necessario, comunque,
          il coordinamento tecnico con la stessa amministrazione.
              La  norma  di  cui al precedente comma si applica anche
          agli  Organismi  internazionali di cui lo Stato italiano fa
          parte,  nonche' ai Paesi membri degli stessi organismi, nei
          limiti  in  cui  un  accordo  di  Governo abbia previsto la
          possibilita'  di  eseguire  ed  esercitare  nel  territorio
          italiano impianti di telecomunicazioni".
              "Art.  316 (Stazioni ad uso delle amministrazioni dello
          Stato). -   Per   l'impianto   e  l'esercizio  di  stazioni
          radioelettriche  da parte delle amministrazioni dello Stato
          il  consenso  di  cui  all'art.  184  e'  subordinato  alla
          accettazione  delle  caratteristiche tecniche stabilite per
          l'impianto e delle modalita' di svolgimento del traffico.".
            
Sezione 2
Categorie di attivita' di telecomunicazioni ad uso privato        

Art. 4.
                         Licenza individuale

  1.  Una licenza individuale e' necessaria nel caso di installazione
di  una  o  piu' stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di
collegamenti  di Terra e via satellite richiedenti un'assegnazione di
frequenza, con particolare riferimento a:
    a)  sistemi:  fissi,  mobili  terrestri, mobili marittimi, mobili
aeronautici;
    b) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
    c) sistemi di ricerca spaziale;
    d) sistemi di esplorazione della Terra;
    e) sistemi di operazioni spaziali;
    f) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
    g) sistemi di ausilio alla meteorologia;
    h) sistemi di radioastronomia.


Art. 5.
                       Autorizzazione generale

  1. Un'autorizzazione generale e' necessaria nel caso di:
    a)  installazione o esercizio di una rete di telecomunicazioni su
supporto  fisico,  ad  onde  convogliate  e  con  sistemi  ottici, ad
eccezione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera a);
    b)  installazione  o  esercizio di sistemi che impiegano bande di
frequenze di tipo collettivo:
      1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e
con  protezione  da  interferenze  provocate  da  stazioni  di  altri
servizi,  compatibilmente  con  gli  statuti dei servizi previsti dal
piano  nazionale  di  ripartizione  delle frequenze e dal regolamento
delle   radiocomunicazioni;   in   particolare  appartengono  a  tale
categoria  le  stazioni  di  radioamatore  nonche'  le stazioni e gli
impianti di cui all'articolo 41, comma 1;
      2)  senza  alcuna  protezione,  mediante  dispositivi di debole
potenza,    compresi    quelli   rispondenti   alla   raccomandazione
CEPT/ERC/REC  70-03. In particolare l'autorizzazione e' richiesta nel
caso:
        2.1) di installazione o esercizio di reti locali a tecnologia
DECT  o  UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 6, comma
1, lettera a);
        2.2)  di  installazione o esercizio di reti locali radiolan e
hiperlan,  ad  eccezione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1,
lettera b);
        2.3)  di  installazione  o  esercizio  di  apparecchiature in
ausilio  al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti
alla  sicurezza  ed  al  soccorso  sulle  strade,  alla vigilanza del
traffico,  ai  trasporti  a  fune,  al  controllo delle foreste, alla
disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;
        2.4)  di  installazione  o  esercizio  di  apparecchiature in
ausilio  ad  imprese  industriali, commerciali, artigiane ed agrarie,
comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione;
        2.5)  di  installazione  o  esercizio  di apparecchiature per
collegamenti  riguardanti  la  sicurezza  della vita umana in mare, o
comunque  l'emergenza,  fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate
presso  sedi  di  organizzazioni nautiche nonche' per collegamenti di
servizio fra diversi punti di una stessa nave;
        2.6)  di  installazione  o  esercizio  di  apparecchiature in
ausilio alle attivita' sportive ed agonistiche;
        2.7)  di  installazione o esercizio di apparecchi per ricerca
persone;
        2.8)  di  installazione  o  esercizio  di  apparecchiature in
ausilio  alle  attivita'  professionali  sanitarie  ed alle attivita'
direttamente ad esse collegate;
        2.9)  di  installazione  o  esercizio  di apparecchiature per
comunicazioni  a  breve  distanza di tipo diverso da quelle di cui ai
numeri  da 2.1) a 2.8), comprese le comunicazioni in "banda cittadina
- CB", sempre che per queste ultimmme risultino escluse la possibilita'
di  chiamata  selettiva  e  l'adozione  di  congegni e sistemi atti a
rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il
divieto  di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di
programmi o comunicati destinati alla generalita' degli ascoltatori.
  2.  Le  bande  di  frequenze  e  le  caratteristiche tecniche delle
apparecchiature sono definite a norma dell'articolo 20.


  

   Note all'art. 5:
              -   La   raccomandazione  CEPT/ERC/REC  70-03  concerne
          l'impiego di apparati a corto raggio, adottata a Tromso nel
          1997.        
            
Art. 6.
                             Libero uso

  1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di
tipo   collettivo,   senza  alcuna  protezione,  per  collegamenti  a
brevissima  distanza  con  apparati  a  corto raggio, compresi quelli
rispondenti  alla  raccomandazione  CEPT-ERC/REC  70-03, tra le quali
rientrano in particolare:
    a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai
sensi  dell'articolo  183,  comma secondo, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 156 del 1973;
    b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del fondo,
ai sensi dell'articolo 183, comma secondo, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  156  del  1973;  sono  disciplinate  ai  sensi
dell'articolo  5  le  reti  hiperlan  operanti  obbligatoriamente  in
ambienti chiusi o con vincoli specifici;
    c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
    d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
    e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
    f) telecomandi dilettantistici;
    g) applicazioni induttive;
    h)   radiomicrofoni   a   banda   stretta  e  radiomicrofoni  non
professionali;
    i) ausilii per handicappati;
    l) applicazioni medicali di debolissima potenza;
    m) applicazioni audio senza fili;
    n) apriporta;
    o) radiogiocattoli;
    p) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
    q) apparati non destinati ad impieghi specifici.
  2. Sono altresi' di libero uso:
    a)  i  collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con
sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 183, comma
secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973;
    b)   gli   apparati   radioelettrici  solo  riceventi,  anche  da
satellite,  per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e
protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente
alla ricezione del servizio di radiodiffusione.
  3.  Le  bande  di  frequenze  e  le  caratteristiche tecniche delle
apparecchiature sono definite a norma dell'articolo 20.


  

   Note all'art. 6:
              -  Per  la  raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03 v. nelle
          note all'art. 5.
              - L'art. 183, comma secondo, del decreto del Presidente
          della   Repubblica   29 marzo   1973,   n.   156,  recante:
          "Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative   in   materia  postale,  di  bancoposta  e  di
          telecomunicazioni" e' il seguente:
              "Tuttavia  e'  consentito  al privato di stabilire, per
          suo   uso  esclusivo,  impianti  di  telecomunicazioni  per
          collegamenti a filo nell'ambito del proprio fondo o di piu'
          fondi   di   sua   proprieta',   purche'  contigui,  ovvero
          nell'ambito  dello  stesso edificio per collegare una parte
          di  proprieta'  del  privato  con altra comune, purche' non
          connessi   alle   reti  di  telecomunicazione  destinate  a
          pubblico servizio.".
 
Sezione 3
Procedure           

Art. 7.
                  Procedura di licenza individuale

  1.  Nel  caso  di  richiesta  di  una  licenza  individuale  di cui
all'articolo  4,  il  soggetto  interessato e' tenuto a presentare al
Ministero  delle  comunicazioni  una  domanda,  conforme  al  modello
riportato  nell'allegato  A1,  contenente informazioni riguardanti il
richiedente  ed  una  dichiarazione di impegno ad osservare specifici
obblighi,  quali il pagamento del contributo annuo per l'attivita' di
vigilanza  e  controllo  ed  il  pagamento  del  contributo annuo per
l'impiego  delle  frequenze  assegnate  ai  fini  dell'esercizio  del
collegamento  nonche'  il  rispetto  delle  norme  di  sicurezza,  di
protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche.
  2.  Alla  domanda  di  cui  all'allegato  A1 deve essere acclusa la
documentazione seguente:
    a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in
conformita'  alle  normative  tecniche  vigenti,  finalizzato all'uso
ottimale  delle  risorse  spettrali  con particolare riferimento, fra
l'altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla
larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto e'
elaborato   secondo  i  modelli  di  cui  agli  allegati  A2  ed  A3,
sottoscritto  da soggetto abilitato. Tale progetto deve contenere una
descrizione  tecnica  particolareggiata  del  sistema  che si intende
gestire. In particolare, esso deve indicare:
      1)  il  tipo,  l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle
stazioni   radioelettriche,   tenendo   presente   che  per  stazione
radioelettrica  si  intende  una  stazione  costituita  da uno o piu'
trasmettitori  o  ricevitori  o  da  un  complesso di trasmettitori e
ricevitori   nonche'   dagli   apparecchi   accessori  necessari  per
effettuare un servizio di radiocomunicazioni in un determinato punto;
      2)  le  frequenze,  comprese  nelle bande attribuite al tipo di
servizio che si intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione;
      3)  il  numero  delle  stazioni radioelettriche previste per il
collegamento;
    b)  la  dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' conforme
all'allegato   D   per  i  soggetti  per  i  quali  va  acquisita  la
documentazione  antimafia,  ai sensi del decreto legislativo 8 agosto
1994,  n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252;
    c) l'attestato dell'avvenuto versamento del contributo iniziale a
titolo    di   rimborso   delle   spese   riguardanti   l'istruttoria
amministrativa.
  3.  Il  Ministero  delle  comunicazioni,  entro  dieci  giorni  dal
ricevimento   della   domanda,   comunica  l'avvio  del  procedimento
istruttorio.
  4. Il Ministero delle comunicazioni rilascia la licenza individuale
entro  quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in
casi  particolari  e sulla base di adeguata motivazione da comunicare
all'interessato, entro centoventi giorni.
  5.  Se  in  corso  d'esame la domanda risulta carente rispetto agli
elementi informativi da considerare essenziali ed ai dati di cui agli
allegati  al  presente  regolamento, il Ministero delle comunicazioni
richiede,  non  oltre  trenta  giorni  dal  ricevimento della domanda
stessa,  le  integrazioni  necessarie  che  l'interessato e' tenuto a
fornire entro trenta giorni dalla richiesta.
  6.  Il  Ministero  delle comunicazioni, nei casi di cui al comma 5,
rilascia la licenza entro quarantacinque giorni dal ricevimento della
documentazione  integrativa  richiesta ovvero entro centoventi giorni
in casi particolari; qualora la documentazione non sia presentata nei
termini,  il Ministero comunica all'interessato l'archiviazione della
domanda.
  7.  Ogni  variazione  degli  elementi  di  cui alla domanda ed alla
relativa  documentazione, che si intenda apportare successivamente al
rilascio   della  licenza  individuale,  deve  essere  comunicata  al
Ministero   il  quale,  entro  quarantacinque  giorni,  autorizza  la
variazione o comunica all'interessato la necessita' di presentare una
nuova domanda di licenza.
  8. L'installazione o l'esercizio di una stazione radioelettrica non
possono   avvenire   prima   del   rilascio  della  relativa  licenza
individuale.
  9.  Allo  scopo  di  garantire  una gestione efficace della risorsa
spettrale,  dalla  licenza individuale non discende al titolare alcun
diritto di uso in esclusiva delle frequenze assegnate.
  10.  Una  licenza individuale non puo' essere ceduta a terzi, anche
parzialmente  e  sotto qualsiasi forma, senza l'assenso del Ministero
delle comunicazioni.
          


   Note all'art. 7:
              - Il  decreto  legislativo 8 agosto 1994, n. 490, reca:
          "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47,
          in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla
          normativa antimafia".
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 3 giugno
          1998,  n.  252,  reca:  "Regolamento  recante  norme per la
          semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
          comunicazioni e delle informazioni antimafia".
 
Art. 8.
                Procedura di autorizzazione generale

  1. Il soggetto che intende conseguire unautorizzazione generale, e'
tenuto  ad inviare al Ministero delle comunicazioni una dichiarazione
conforme  al  modello  riportato  nell'allegato  B1,  nel caso di cui
all'articolo  5,  comma  1,  lettera  a),  e  B2 per l'ipotesi di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), fermo restando quanto
previsto dall'articolo 37.
  2.   La   dichiarazione   contiene   le   informazioni  riguardanti
l'interessato,  le  indicazioni  circa le caratteristiche dei sistemi
radioelettrici  da  impiegare, ove previsti, e l'impegno ad osservare
specifici  obblighi  quali  quello del pagamento del contributo annuo
per   l'attivita'   di   vigilanza   e   controllo   nonche'   quello
dell'osservanza  delle  norme di sicurezza, di protezione ambientale,
di  salute della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve
essere allegata la documentazione seguente:
    a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione
ed  esercizio di una rete di telecomunicazioni su supporto fisico, ad
onde  convogliate  e  su  sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto
abilitato;
    b)  la  dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' conforme
all'allegato   D   per  i  soggetti  per  i  quali  va  acquisita  la
documentazione  antimafia,  ai sensi del decreto legislativo 8 agosto
1994,  n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252;
    c) gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo
di  rimborso  delle  spese riguardanti l'istruttoria amministrativa e
del  contributo  per l'attivita' di vigilanza e controllo relativo al
primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.
  3. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili,
l'interessato,  sulla  scorta del verbale di collaudo della stazione,
se  prescritto,  richiede al Ministero delle comunicazioni la licenza
di stazione; questa tiene luogo dell'autorizzazione generale.
  4.   Qualora   il   Ministero   non  comunichi  all'interessato  un
provvedimento   negativo   entro  quattro  settimane  dalla  data  di
ricezione  della  dichiarazione,  di cui al comma 1, l'autorizzazione
generale   si   intende   acquisita   sulla  base  dell'istituto  del
silenzio-assenso.
  5.  Se l'attivita' non puo' essere avviata, a seguito di intervento
del  Ministero  delle  comunicazioni,  l'interessato  ha  diritto  al
rimborso del contributo versato per verifiche e controlli.
  6.  Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2),
il  soggetto  e'  tenuto  ad  inviare una dichiarazione contenente le
informazioni  di  cui  al  modello  riportato  nell'allegato C, fermo
restando  quanto previsto dall'articolo 45. Per la compilazione della
dichiarazione si applicano le disposizioni dettate dal comma 2, fatta
eccezione  per  la  lettera a). La produzione della dichiarazione da'
titolo  ad  avviare  contestualmente l'attivita' di telecomunicazioni
oggetto della dichiarazione stessa.
  7.  Il titolare dell'autorizzazione generale e' tenuto a conservare
copia della dichiarazione di cui ai commi 1 e 6.
  8. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla
relativa documentazione deve essere comunicata al Ministero il quale,
entro  trenta  giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso,
comunica  all'interessato  la  necessita'  di  presentare  una  nuova
dichiarazione.
  9.  La  cessione  dell'autorizzazione  generale  e'  comunicata  al
Ministero   delle   comunicazioni,   il   quale   formula   eventuali
osservazioni entro trenta giorni.
            


   Note all'art. 8:
              -  Per  il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e
          il  decreto  del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
          n. 252, v. nelle note all'art. 7.
           
Sezione 4
Disposizioni comuni alle attivita' di telecomunicazioni ad uso
privato




Art. 9.
                              Validita'

  1.  Le  licenze  individuali  e  le  autorizzazioni  generali hanno
validita' non superiore a dieci anni e sono rinnovabili.
  2.  La  validita' delle licenze individuali e' indicata nei singoli
provvedimenti  dal Ministero delle comunicazioni, tenendo anche conto
dell'eventuale   richiesta  dell'interessato;  nel  provvedimento  e'
stabilito  anche  il periodo entro il quale deve essere presentata la
domanda di rinnovo, di norma sei mesi prima della scadenza.
  3.  Per le autorizzazioni generali l'interessato puo' fissare nella
dichiarazione,  rispetto  a  quanto  previsto nel comma 1, un periodo
inferiore,  fermo  restando che il Ministero delle comunicazioni puo'
intervenire  al  riguardo  in  sede  di istruttoria della pratica; il
rinnovo  deve  essere  richiesto  con  sessanta  giorni  di  anticipo
rispetto alla scadenza.
  4.  La  scadenza della validita' deve coincidere con il 31 dicembre
dell'ultimo anno di validita'.
  5.  L'interessato  puo'  richiedere,  motivandolo,  il  rilascio di
licenze  individuali  temporanee:  sono  tali  quelle  con  validita'
inferiore   all'anno;   ugualmente  l'interessato  puo'  fissare  una
validita'   temporanea,   inferiore   all'anno,  nella  dichiarazione
finalizzata   al  conseguimento  delle  autorizzazioni  generali.  Le
licenze  e le autorizzazioni temporanee sono assoggettate a specifici
contributi.


                Art. 10.
                       Domande e dichiarazioni

  1.  Le  domande  di licenza individuale e le dichiarazioni inerenti
alle  autorizzazioni  generali possono essere consegnate direttamente
all'ufficio  competente  ovvero trasmesse mediante invio raccomandato
con avviso di ricevimento.
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 8, comma 4, la
dichiarazione,  di  cui  al  medesimo  articolo  8, tiene luogo della
licenza di stazione.
  3.  Nel caso in cui la domanda o la dichiarazione di cui al comma 1
sia  prodotta  da  piu' soggetti, deve essere designato tra questi il
rappresentante  abilitato  a tenere i rapporti con il Ministero delle
comunicazioni.

Art. 11.
                              Requisiti

  1.  Le  licenze  individuali  e  le  autorizzazioni generali, salvo
quanto previsto nelle sezioni 7u' e 8u', possono essere conseguite da
cittadini  o da persone giuridiche dell'Unione europea e dello Spazio
economico europeo o di Stato appartenente all'Organizzazione mondiale
del  commercio  (OMC), a condizione che, relativamente all'OMC, siano
state  ratificate  le  inerenti disposizioni, ovvero di Stato con cui
siano  intervenuti  accordi  di  reciprocita',  fermo restando quanto
disposto  dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
  2.  Non  puo' conseguire il titolo chi abbia riportato condanna per
delitti  non  colposi  a pena restrittiva superiore a due anni ovvero
sia  stato  sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finche'
durano gli effetti dei provvedimenti e sempreche' non sia intervenuta
sentenza di riabilitazione.
                  


   Note all'art. 11:
              - L'art.  2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio
          1998,  n.  286,  recante:  "Testo  unico delle disposizioni
          concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla
          condizione dello straniero" e' il seguente:
              "2.   Lo   straniero   regolarmente   soggiornante  nel
          territorio  dello  Stato gode dei diritti in materia civile
          attribuiti  al cittadino italiano, salvo che le convenzioni
          internazionali  in  vigore per l'Italia e il presente testo
          unico  dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente
          testo  unico  o  le convenzioni internazionali prevedano la
          condizione  di  reciprocita',  essa  e' accertata secondo i
          criteri   e   le  modalita'  previste  dal  regolamento  di
          attuazione.".                  
           
Art. 12.
                              Obblighi

  1.  Il titolare di licenza individuale e di autorizzazione generale
e'  tenuto, nel corso di validita' del titolo, ad ottemperare a norme
adottate  nell'interesse  della  collettivita'  o  per  l'adeguamento
all'ordinamento    internazionale   con   specifico   riguardo   alla
sostituzione  o  all'adattamento  delle  apparecchiature  nonche'  al
cambio delle frequenze.
  2.   Il   soggetto,   che  ha  titolo  ad  esplicare  attivita'  di
telecomunicazioni   ad   uso  privato,  e'  tenuto  a  rispettare  le
disposizioni  vigenti  in  materia  di  sicurezza,  di  salute  della
popolazione,  di protezione ambientale, nonche' le norme urbanistiche
e  quelle  dettate  dai  regolamenti  comunali  in  tema  di  assetto
territoriale.
  3.   Ai   fini  dell'installazione  o  dell'esercizio  di  stazioni
ricetrasmittenti  negli  aeroporti  civili  e  nelle  aree  adiacenti
soggette alle relative servitu', l'interessato e' tenuto ad acquisire
preventivamente  il  benestare  di competenza dell'Ente nazionale per
l'aviazione   civile   relativamente   agli   aspetti   di  sicurezza
aeronautici.                   


Art. 13.
                  Sospensione - revoca - decadenza

  1.  In  caso  di  inosservanza degli obblighi previsti dal presente
regolamento,  ivi  compreso  quello  del  versamento  dei contributi,
previa  diffida,  la  licenza individuale e l'autorizzazione generale
possono essere sospese fino a trenta giorni.
  2.  Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione
del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.
  3.  La decadenza dalla licenza o dall'autorizzazione e' pronunciata
quando   venga   meno   uno   dei  requisiti  previsti  dal  presente
regolamento.


                      Art. 14.
                             Contributi

  1.  La  disciplina dei contributi inerenti alle licenze individuali
ed  alle  autorizzazioni generali e' dettata dal decreto del Ministro
delle  comunicazioni  di  cui  all'articolo  20, comma 6, della legge
23 dicembre 1998, n. 448.


   Note all'art. 14:
              - Per l'art. 20, comma 6, della legge 23 dicembre 1998,
          n. 448, si veda nelle note alle premesse.
          

 
Art. 15.
                             Adeguamento

  1.  In  sede  di  prima  applicazione  del presente regolamento, le
concessioni  e  le  autorizzazioni  in  atto  alla data di entrata in
vigore  del  regolamento  stesso  si  convertono  automaticamente  in
licenza  individuale  ed  in autorizzazioni generali sulla base delle
disposizioni recate dagli articoli 4 e 5.
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano
di  avere  validita'  le  concessioni e le autorizzazioni concernenti
l'utilizzo  di apparecchiature terminali e di dispositivi per i quali
l'articolo 6 prevede il libero uso.
  3.  Alla  data  di  entrata  in  vigore del presente regolamento le
licenze  individuali  e  le autorizzazioni generali di cui al comma 1
acquisiscono  una  validita'  di  dieci  anni  a decorrere dalla data
originaria  della  concessione  o  della  autorizzazione  o da quella
dell'ultimo  rinnovo:  ai  titolari  e' consentito di rinunciare alla
licenza o all'autorizzazione entro il 31 dicembre 2001.


                      Art. 16.
                        Verifiche e controlli

  1.  Il titolare di licenza individuale e di autorizzazione generale
e'  tenuto  a  consentire  le  verifiche  ed  i  controlli  necessari
all'accertamento  della  regolarita' dello svolgimento della inerente
attivita' di telecomunicazioni.
  2.  I  competenti  uffici  del  Ministero delle comunicazioni hanno
facolta'  di  effettuare  detti  controlli e verifiche presso le sedi
degli interessati, che sono tenuti a fare accedere i funzionari.
  3.  L'accertamento  delle  violazioni delle disposizioni recate dal
presente  regolamento  e'  svolto, ferme restando le competenze degli
organi  di  polizia,  dagli  uffici  periferici  del  Ministero delle
comunicazioni ai quali compete l'applicazione delle previste sanzioni
amministrative.

                      Art. 17.
                              Rinuncia

  1.  Gli  interessati possono rinunciare alla licenza individuale ed
alla  autorizzazione  generale  entro il 30 novembre di ciascun anno,
indipendentemente   dalla  durata  della  validita'  del  titolo.  La
rinuncia  ha effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo. Le relative
comunicazioni    possono   essere   consegnate   anche   direttamente
all'ufficio competente del Ministero delle comunicazioni.


                      Art. 18.
                   Requisiti delle apparecchiature

  1.  Le  apparecchiature  impiegate  per  le  attivita'  di cui agli
articoli  4,  5  e  6,  se  non  disciplinate dal decreto legislativo
9 maggio  2001,  n.  269,  devono  essere rispondenti alle specifiche
stabilite in materia di compatibilita' elettromagnetica, di sicurezza
elettrica  e  di  altri  requisiti essenziali nonche' alle specifiche
previste in materia di conformita' tecnica.


  



      Note all'art. 18:
              - Il  decreto  legislativo 9 maggio 2001, n. 269, reca:
          "Attuazione   della   direttiva  1999/5/CE  riguardante  le
          apparecchiature  radio,  le  apparecchiature  terminali  di
          telecomunicazioni ed il reciproco riconoscimento della loro
          conformita'".
          
 
Art. 19.
                              Frequenze

  1.  L'utilizzazione delle frequenze deve conformarsi alla normativa
in vigore nell'ordinamento italiano.


                      Art. 20.
                    Bande collettive di frequenze

  1.   Con  provvedimenti  del  Ministero  delle  comunicazioni  sono
definite:
    a)  le bande di frequenze di tipo collettivo la cui utilizzazione
e' prevista dagli articoli 5 e 6;
    b)  le  interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dalla
direttiva 1999/5/CE;
    c)  le  caratteristiche  tecniche e le modalita' di funzionamento
delle   apparecchiature  indicate  negli  articoli  5  e  6,  se  non
disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE;
    d)   le  integrazioni  necessarie  per  adeguare  l'elenco  delle
apparecchiature di cui agli articoli 5 e 6.

  
  

   Note all'art. 20:
              - La  direttiva  1999/5/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature
          radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e
          il  reciproco  riconoscimento  della  loro  conformita', e'
          pubblicata in G.U.C.E. n. L 091 del 7 aprile 1999.


 
Art. 21.
         Collegamento alle reti pubbliche e interconnessione

  1. E consentito alle reti ed ai sistemi di telecomunicazione ad uso
privato,  previo  consenso  del  Ministero  delle  comunicazioni,  di
collegarsi  alle  reti  pubbliche  di telecomunicazioni per motivi di
emergenza  e  per  il  conseguimento  delle  finalita'  proprie della
relativa  licenza  e  delle  autorizzazioni  generali  nonche'  delle
finalita'  ammesse  in caso di esercizio di apparecchiature in libero
uso.
  2. E consentita l'interconnessione fra reti di telecomunicazione ad
uso  privato per motivi di pubblica utilita' inerenti alla sicurezza,
alla  salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del
territorio,  quali  i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti,
gasdotti  fra loro collegati e le attivita' di protezione civile e di
difesa  dell'ambiente  e  del  territorio  nonche' la sicurezza della
navigazione  in ambito portuale. Le condizioni per l'interconnessione
sono   valutate   dal  Ministero  delle  comunicazioni  al  quale  e'
presentata  apposita  domanda  dalle  parti interessate corredata dal
relativo progetto tecnico.

                        Art. 22.
                           Sperimentazione

  1.  E consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature
di   radiocomunicazione,   previo  rilascio  di  licenza  individuale
temporanea  o conseguimento di autorizzazione generale temporanea. La
licenza  e  l'autorizzazione  hanno  validita' massima di centottanta
giorni,  rinnovabile  previa  ulteriore  domanda  o  dichiarazione al
Ministero  delle  comunicazioni,  il  quale si riserva di valutare le
motivazioni addotte, anche sulla base dei risultati conseguiti, entro
sessanta giorni.

                     Art. 23.
                        Servizi via satellite

  1.  Il rilascio delle licenze individuali ed il conseguimento delle
autorizzazioni generali riguardanti i servizi di rete ed i servizi di
comunicazione  via  satellite  per  uso privato sono disciplinati dal
presente  regolamento  sulla  scorta  delle  disposizioni dettate dal
decreto  legislativo  11 febbraio  1997,  n.  55,  ed  in particolare
dall'articolo 11, comma 3.
                     


   Note all'art. 23:
              - L'art.   11,   comma   3,   del  decreto  legislativo
          11 febbraio   1997,   n.  55,  recante:  "Attuazione  della
          direttiva  94/46/CE  che modifica le direttive 88/301/CEE e
          90/388/CEE  nella  parte  relativa  alle  comunicazioni via
          satellite" e' il seguente:
              "3.   a'   tenuto   a  richiedere  l'autorizzazione  al
          Ministero  delle  poste  e delle telecomunicazioni anche il
          soggetto   che   intende   gestire  per  le  sue  esigenze,
          separatamente  o  congiuntamente, servizi di rete e servizi
          di comunicazione via satellite".
    
 
Sezione 5
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche richiedenti
un'assegnazione di frequenze

                       Art. 24.
                 Rilascio delle licenze individuali

  1. Le licenze individuali sono rilasciate fino ad esaurimento delle
frequenze riservate.
  2.  Nel  rilascio  delle  licenze individuali si ha riguardo in via
prioritaria alle esigenze di natura pubblica.
  3.  Il  rilascio  a  soggetti privati delle licenze individuali per
l'impianto  o l'esercizio di stazioni radioelettriche e' consentito a
sussidio di attivita' industriali, commerciali, artigianali, agricole
e rientranti nel settore del terziario.

                   Art. 25.
             Stazione radioelettrica 
               
 1. Ogni stazionione radioelettrica che operi su frequenza 
assegnata deve essere munita di apposito documento di esercizio,
rilasciato dal Ministero delle comunicazioni, contenente
gli elementi riguardanti la relativa licenza individuale
nonche' i dati significativi della stazione stessa.
                      
                      
                           Art. 26.
                          Risorsa spettrale

  1. Nel caso in cui la risorsa spettrale assegnata risulti eccessiva
rispetto  alle  esigenze  del  soggetto  interessato  ovvero  non sia
impiegata,  in  tutto  o  in parte, dal soggetto stesso, il Ministero
delle  comunicazioni,  previa  comunicazione  o  diffida,  provvede a
modificare  la  licenza  individuale  e, se necessario, a revocare la
licenza stessa.


Art. 27.
                          Emittenza privata
1.  Per  i  collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i
collegamenti  temporanei, di cui all'articolo 1, comma 8, della legge
30 aprile  1998,  n.  122,  le emittenti utilizzano esclusivamente le
frequenze  comprese  nelle  bande  destinate  allo  scopo  dal  piano
nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.


          Note all'art. 27:
              - L'art.  1,  comma  8,  della legge 30 aprile 1998, n.
          122, recante: "Differimento di termini previsti dalla legge
          31 luglio  1997,  n.  249,  relativi  all'Autorita'  per le
          garanzie  nelle  comunicazioni, nonche' norme in materia di
          programmazione  e di interruzioni pubblicitarie televisive"
          e' il seguente:
              "8. Il comma 17 dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997,
          n. 249, e' sostituito dal seguente:
              "17.  Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva
          operanti  in  ambito locale e le imprese di radiodiffusione
          sonora  operanti  in  ambito  nazionale  possono effettuare
          collegamenti  in  diretta  sia attraverso ponti mobili, sia
          attraverso  collegamenti temporanei funzionanti su base non
          interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio,
          in   occasione   di   avvenimenti   di  cronaca,  politica,
          spettacolo, cultura, sport e attualita'. Le stesse imprese,
          durante   la   diffusione  dei  programmi  e  sulle  stesse
          frequenze    assegnate,    possono   trasmettere   dati   e
          informazioni  all'utenza. La concessione costituisce titolo
          per  l'utilizzazione  dei  ponti  mobili e dei collegamenti
          temporanei,  nonche'  per  trasmettere  dati e informazioni
          all'utenza ".
Sezione 6
Servizio radiomobile professionale autogestito

Art. 28. O g g e t t o 1. Il servizio radiomobile professionale, per il quale e' richiesta la licenza individuale, e' un servizio di radiocomunicazioni ad uso professionale tra stazioni di base e stazioni mobili terrestri e tra queste ultime. Esso permette di effettuare comunicazioni di fonia, di dati, di messaggi precodificati, includendo prestazioni specifiche di chiamata di gruppo, di chiamata prioritaria e di chiamata di emergenza. 2. Il sistema analogico o numerico in tecnica multiaccesso e' un sistema che consente, attraverso una o piu' stazioni di base, di accedere ad un gruppo comune di frequenze. 3. La presente sezione: a) disciplina il servizio radiomobile professionale analogico e numerico autogestito in tecnica multiaccesso; b) individua gruppi distinti di frequenze per i servizi radiomobili professionali analogici e numerici autogestiti. 4. Il servizio radiomobile professionale numerico autogestito utilizza, in prima applicazione, la tecnologia TETRA (terrestrial trunked radio), cosi' come definita dall'ETSI (european telecommunication standard institute). 5. L'impiego di standard diversi dal TETRA con l'individuazione delle necessarie frequenze e' disciplinato da apposito regolamento.
Art. 29.
Frequenze   previste   per   il  servizio  radiomobile  professionale
            analogico in tecnica multiaccesso autogestito

  1.  Le  coppie di frequenza in banda VHF elencate nell'allegato E e
le  coppie di frequenza in banda UHF elencate nell'allegato F possono
essere utilizzate per il servizio radiomobile professionale analogico
autogestito  sia  in  tecnica  multiaccesso che in tecnica ad accesso
singolo.  I  sistemi  radiomobili  professionali analogici in tecnica
multiaccesso possono essere realizzati utilizzando anche le frequenze
libere  in  banda  VHF  e UHF gia' attribuite al servizio radiomobile
professionale non in tecnica multiaccesso.
  2.  Il  numero  delle  coppie  di frequenze, da assegnare a ciascun
sistema  radiomobile  professionale analogico in tecnica multiaccesso
autogestito,  comprendente  anche le frequenze di servizio necessarie
al funzionamento del sistema stesso, e' stabilito secondo le fasce di
cui all'allegato G.
  3.  Rimangono  valide  le assegnazioni in numero maggiore di coppie
effettuate  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del presente
regolamento,  fino  alla  relativa  scadenza,  non  oltre comunque il
periodo previsto dall'articolo 31.


Art. 30.
Frequenze  riservate  al  servizio radiomobile professionale numerico
                          TETRA autogestito

  1.  Sono  riservate  al servizio radiomobile professionale numerico
TETRA  autogestito,  di  cui  all'articolo 28,  le frequenze indicate
nell'allegato H.
  2.  Ulteriori  coppie  di  frequenze  possono  essere riservate con
provvedimento  ministeriale  al sistema di cui al comma 1 da reperire
nelle  bande  di  frequenze  previste per tali applicazioni dal piano
nazionale di ripartizione delle frequenze in accordo con la decisione
CEPT ERC/DEC (96)04.


   Note all'art. 30:
              La  decisione  CEPT  ERC/DEC/(96)04  del  7 marzo  1996
          concerne   le   bande   di   frequenze   da  designare  per
          l'introduzione del sistema radiomobile numerico TETRA.

       
Art. 31.
                  Adeguamento dei sistemi esistenti

  1.  I sistemi radiomobili professionali in tecnica multiaccesso, in
esercizio  alla  data  di entrata in vigore del presente regolamento,
devono  adeguarsi  alle disposizioni in esso contenute entro tre anni
dalla suddetta data.



Sezione 7
Radioamatori

                              Art. 32.
                             Definizione

  1.  L'attivita'  di  radioamatore  consiste nell'espletamento di un
servizio,  svolto,  in  linguaggio  chiaro  o  con  l'uso  di  codici
internazionalmente  ammessi,  esclusivamente  su mezzo radioelettrico
anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione
e  di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la
relativa  autorizzazione  generale e che si interessano della tecnica
della radioelettricita' a titolo esclusivamente personale senza alcun
interesse di natura economica.
  2.  L'attivita'  di  radioamatore  puo'  essere svolta, al di fuori
della  sede  dell'impianto,  con  apparato  portatile  anche su mezzo
mobile, escluso quello aereo.
  
  
Art. 33.
                            P a t e n t e

  1.  Per  conseguire  l'autorizzazione  generale  per  l'impianto  o
l'esercizio   di  stazione  di  radioamatore  e'  necessario  che  il
richiedente  sia  in possesso della relativa patente di operatore, di
classe A o di classe B, di cui all'articolo 34.
  2.  Per  il  conseguimento  delle  patenti di cui al comma 1 devono
essere superate le relative prove di esame
Art. 34.
                       Tipi di autorizzazione

  1.  L'autorizzazione  generale  per  l'impianto  o  l'esercizio  di
stazione  di  radioamatore  e'  di  due  tipi:  classe  A e classe B,
corrispondenti,  rispettivamente,  alle  classi  1 e 2 previste dalla
raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro delle
poste  e  delle  telecomunicazioni 1º dicembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991.
  2.  Il titolare di autorizzazione generale di classe A e' abilitato
all'impiego  di  tutte  le  bande  di  frequenze attribuite dal piano
nazionale   di  ripartizione  delle  radiofrequenze  al  servizio  di
radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza
massima di 500 Watt.
  3.  Il titolare di autorizzazione generale di classe B e' abilitato
all'impiego  delle  stesse  bande  di  frequenza  di  cui al comma 2,
limitatamente  a  quelle  uguali  o  superiori  a  30 MHz con potenza
massima di 10 Watt.


          Note all'art. 34:
              Le   classi   1  e  2  previste  dalla  raccomandazione
          CEPT/TR/61-0l  attuata con decreto del Ministro delle poste
          e   delle   telecomunicazioni  1º dicembre  1990,  recante:
          "Riconoscimento   della   licenza   di  radioamatore  CEPT"
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991
          sono:
                la classe 1 che corrisponde alla licenza ordinaria;
                la classe 2 che corrisponde alla licenza speciale.
Art. 35.
                              Requisiti

  1.  L'impianto  o  l'esercizio  della stazione di radioamatore sono
consentiti a chi:
    a) abbia  la  cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi
accordi di reciprocita', fermo restando quanto disposto dall'articolo
2,  comma  2,  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero
sia residente in Italia;
    b) abbia eta' non inferiore a sedici anni;
    c) sia in possesso della relativa patente;
    d) non  abbia  riportato  condanne per delitti non colposi a pena
restrittiva  superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure
di  sicurezza  e  di  prevenzione  finche'  durano  gli  effetti  dei
provvedimenti   e   sempreche'   non   sia  intervenuta  sentenza  di
riabilitazione.


          Note all'art. 35:
              Per   l'art.   2,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          25 luglio   1998,  n.  286,  recante:  "Testo  unico  delle
          disposizioni  concernenti la disciplina dell'immigrazione e
          norme  sulla  condizione  dello  straniero"  v.  nelle note
          all'art. 11.

Art. 36.
                            Dichiarazione

  1. La dichiarazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, riguarda:
    a) cognome,  nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio
dell'interessato;
    b) indicazione della sede dell'impianto;
    c) gli estremi della patente di operatore;
    d) il  numero ed i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e
portatili;
    e) il  nominativo gia' acquisito, come disposto dall'articolo 37,
comma 2;
    f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 35.
  2. Alla dichiarazione sono allegate:
    a)  l'attestazione  del  versamento  dei  contributi  dovuti  per
istruttoria e per verifiche e controlli;
    b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e
di  assunzione  delle responsabilita' civili da parte di chi esercita
la patria potesta' o la tutela.
Art. 37.
                             Nominativo

  1.  A  ciascuna stazione di radioamatore e' assegnato dal Ministero
delle  comunicazioni un nominativo, che non puo' essere modificato se
non dal Ministero stesso.
  2. Il nominativo deve essere acquisito dall'interessato prima della
presentazione   della   dichiarazione  di  cui  all'articolo  36,  da
inoltrare   entro  trenta  giorni  dall'assegnazione  del  nominativo
stesso.
Art. 38.
                Attivita' di radioamatore all'estero

  1.  I cittadini di Stati appartenenti alla Conferenza europea delle
amministrazioni  delle  poste  e  delle telecomunicazioni (CEPT), che
siano  in  possesso  della licenza rilasciata ai sensi della relativa
raccomandazione,  sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei,
ad  esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o
installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalita' ma
nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
  2.  I  soggetti  di  cui  all'articolo 35, comma 1, lettera a), che
intendano   soggiornare   nei   Paesi  aderenti  alla  CEPT,  possono
richiedere  all'organo  competente  del Ministero delle comunicazioni
l'attestazione  della  rispondenza della autorizzazione generale alle
prescrizioni  dettate  con  decreto  del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni   1º dicembre   1990,   pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991.
  3.  L'impianto  o  l'esercizio  della  stazione di radioamatore, in
occasione  di  soggiorno  temporaneo  in  Paese  estero,  e' soggetto
all'osservanza    delle    disposizioni    del    regolamento   delle
radiocomunicazioni,  delle  raccomandazioni  della CEPT e delle norme
vigenti nel Paese visitato.


   Note all'art. 38:
              - Per  il  decreto  del  Ministro  delle  poste e delle
          telecomunicazioni  1º dicembre 1990, v. nelle note all'art.
          34.

   
     
                                 Art. 39.
                 Calamita' - contingenze particolari

  1. L'Autorita' competente puo', in caso di pubblica calamita' o per
contingenze   particolari   di  interesse  pubblico,  autorizzare  le
stazioni  di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i
limiti stabiliti dall'articolo 32.


       Art. 40.
                             Assistenza

  1.  Puo' essere consentita ai radioamatori di svolgere attivita' di
radioassistenza  in  occasione  di  manifestazioni  sportive,  previa
tempestiva   comunicazione   al  Ministero  delle  comunicazioni  del
nominativo  dei  radioamatori  partecipanti,  della  localita', della
durata e dell'orario dell'avvenimento.
Art. 41.
                        Stazioni ripetitrici

  1.   Le   associazioni   a  carattere  nazionale  dei  radioamatori
legalmente   costituite   possono   conseguire,  nel  rispetto  delle
disposizioni   recate   dall'articolo   8,   commi   1,   2,   e  38,
l'autorizzazione generale per l'installazione o l'esercizio:
    a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
    b) di   impianti   automatici   di   ricezione,   memorizzazione,
ritrasmissione o instradamento di messaggi;
    c) di impianti destinati ad uso collettivo.
  2.  L'installazione  o  l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso
amatoriale  sono  soggetti  a  comunicazione; la stazione deve essere
identificata  dal  nominativo  di  cui  all'articolo  37  relativo al
radioamatore  installatore  seguito  dalla lettera B preceduta da una
sbarra.
Art. 42.
                       Autorizzazioni speciali

  1.  Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale
per  l'impianto o l'esercizio di stazione di radioamatore puo' essere
conseguita da:
    a) universita';
    b) scuole  ed  istituti  di  istruzione  di  ogni ordine e grado,
statali   e   legalmente  riconosciuti,  ad  eccezione  delle  scuole
elementari;  la  relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite
il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che
deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto;
    c) scuole   e   corsi   d'istruzione  militare  per  i  quali  la
dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;
    d) sezioni   delle   associazioni   nazionali   dei  radioamatori
legalmente costituite;
    e) enti  pubblici  territoriali per finalita' concernenti le loro
attivita' istituzionali.
  2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata
ad  operatori  nominativamente  indicati nella dichiarazione, di eta'
non inferiore ad anni 18, muniti di patente e dei requisiti richiesti
dall'articolo  35  per  il conseguimento dell'autorizzazione generale
connessa all'impianto od all'esercizio di stazione di radioamatore.
Art. 43.
                               Ascolto

  1.  E  libera  l'attivita' di solo ascolto sulla gamma di frequenze
attribuite al servizio di radioamatore.

    
       Sezione 8
    
              Art. 44.
                         Banda cittadina-CB

  1.  Le  comunicazioni in "banda cittadina", previa la dichiarazione
di  cui all'articolo 8, comma 6, sono consentite ai cittadini di eta'
non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio
economico  europeo  ovvero  dei  Paesi  con  i quali siano intercorsi
accordi di reciprocita', fermo restando quanto disposto dall'articolo
2,  comma  2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche'
ai soggetti residenti in Italia.
  2.  Non  e'  consentita  l'attivita'  di cui al comma 1 a chi abbia
riportato  condanna  per  delitti  non  colposi  a  pena  restrittiva
superiore  a  due  anni  ovvero  sia  stato  sottoposto  a  misure di
sicurezza   e   di   prevenzione,  finche'  durano  gli  effetti  dei
provvedimenti   e   sempreche'   non   sia  intervenuta  sentenza  di
riabilitazione.
  3. La dichiarazione riguarda:
    a) cognome,  nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio
dell'interessato;
    b) indicazione della sede dell'impianto;
    c) il  numero  ed i tipi di apparati che si intendono utilizzare,
fissi, mobili e portatili;
    d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.
  4. Alla dichiarazione sono allegate:
    a) l'attestazione   del  versamento  dei  contributi  dovuti  per
l'istruttoria e per verifiche e controlli;
    b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e
di  assunzione  delle responsabilita' civili da parte di chi esercita
la patria potesta' o la tutela.
  5.  In  caso  di  calamita'  coloro che effettuano comunicazioni in
"banda  cittadina" possono partecipare alle operazioni di soccorso su
richiesta delle autorita' competenti.


          Note all'art. 44:
              - Per  l'art.  2,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          25 luglio   1998,  n.  286,  recante:  "Testo  unico  delle
          disposizioni  concernenti la disciplina dell'immigrazione e
          norme  sulla  condizione  dello  straniero"  v.  nelle note
          all'art. 11.

Capo II
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 45
                             Estensione

  1.  Ai sensi dell'articolo 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59,
le  disposizioni  degli  articoli  217, 218, 240, 398, 399, 401, 402,
403,  404  e  405  del  codice  postale  e  delle  telecomunicazioni,
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n.  156, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese alle
corrispondenti  fattispecie disciplinate dal presente regolamento per
le  quali  e'  richiesta  la  licenza  individuale o l'autorizzazione
generale.

      

   Note all'art. 45:
              - L'art.  20-bis  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59,
          recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni
          e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa" e' il seguente:
              "20-bis. - 1.  I regolamenti di delegificazione possono
          disciplinare   anche   i  procedimenti  amministrativi  che
          prevedono  obblighi  la cui violazione costituisce illecito
          amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:
                a) eliminare  o  modificare  detti obblighi, ritenuti
          superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del
          procedimento;  detta  eliminazione  comporta  l'abrogazione
          della corrispondente sanzione amministrativa;
                b) riprodurre  i  predetti obblighi; in tale ipotesi,
          le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative
          si  applicano  alle  violazioni  delle corrispondenti norme
          delegificate,   secondo  apposite  disposizioni  di  rinvio
          contenute nei regolamenti di semplificazione".
              - Il testo degli articoli 217, 218, 240, 398, 399, 401,
          402,  403,  404,  405  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29 marzo  1973,  n. 156, recante: "Approvazione
          del  testo  unico delle disposizioni legislative in materia
          postale,  di  bancoposta  e  di  telecomunicazioni"  e'  il
          seguente:
              "Art.   217 (Traffico   ammesso   -   Trasgressioni   -
          Sanzioni). - Il titolare di concessione ad uso privato puo'
          utilizzare i mezzi di telecomunicazioni cui si riferisce la
          concessione  stessa,  soltanto per trasmissioni riguardanti
          attivita'  di pertinenza propria, con divieto di effettuare
          traffico per conto terzi. Nei casi di calamita' naturali od
          in  analoghe  situazioni  di  pubblica emergenza, a seguito
          delle  quali  risultino interrotte le normali comunicazioni
          telegrafiche    o   telefoniche,   l'amministrazione   puo'
          affidare, per la durata dell'emergenza, ai concessionari di
          telecomunicazioni   ad   uso  privato,  lo  svolgimento  di
          traffico   di   servizio   dell'amministrazione  stessa,  o
          comunque  inerente  alle  operazioni  di  soccorso  ed alle
          comunicazioni  sullo  stato e sulla ricerca di persone e di
          cose.
              Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di
          cui  al  comma  precedente, saranno emanate con decreto del
          Ministro  per  le  poste e le telecomunicazioni, sentito il
          consiglio di amministrazione.
              "Art.  218  (Violazione degli obblighi). - Salvo che il
          fatto  costituisca  reato  punibile  con  pena  piu' grave,
          chiunque     stabilisce    od    esercita    impianti    di
          telecomunicazioni  per finalita' o con modalita' diverse da
          quelle indicate negli atti di concessione, e' punito con la
          sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000.
              I  contravventori  che,  per  effetto  della infrazione
          commessa,  si  sono  sottratti  al  pagamento di un maggior
          canone,  sono  tenuti  a  corrispondere  una  somma pari al
          doppio  del  corrispettivo  a  cui  si sono sottratti; tale
          somma non potra' essere inferiore a L. 20.000.
              Per   ogni   altra   violazione   di   obblighi   della
          concessione, l'amministrazione puo' imporre il pagamento di
          una   penale   nella  misura  prevista  dal  regolamento  o
          nell'atto di concessione.
              a'  fatta  salva,  in  ogni  caso,  la  facolta'  della
          amministrazione di disporre la sospensione in via cautelare
          e di pronunciare la decadenza della concessione".
              "Art.      240     (Turbative     ai     servizi     di
          telecomunicazioni). - Fermo    restando   quanto   previsto
          dall'art.  23  del  presente  decreto,  e' vietato arrecare
          disturbi  o  causare interferenze alle telecomunicazioni ed
          alle opere ad esse inerenti.
              Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente,
          in  via  amministrativa,  i  direttori  dei  circoli  delle
          costruzioni  telegrafiche  e  telefoniche,  ed i capi degli
          ispettorati  di  zona  della Azienda di Stato per i servizi
          telefonici, competenti per territorio".
              "Art.  398  (Prevenzione  ed  eliminazione dei disturbi
          alle   radiotrasmissioni   ed   alle  radioricezioni). - a'
          vietato  costruire od importare nel territorio nazionale, a
          scopo  di  commercio,  usare  od  esercitare,  a  qualsiasi
          titolo,  apparati  od  impianti elettrici, radioelettrici o
          linee  di trasmissione di energia elettrica non rispondenti
          alle   norme   stabilite   per  la  prevenzione  e  per  la
          eliminazione  dei  disturbi  alle radiotrasmissioni ed alle
          radioricezioni.
              All'emanazione di dette norme, che determinano anche il
          metodo  da seguire per l'accertamento della rispondenza, si
          provvede  con  decreto  del  Ministro  delle  poste e delle
          telecomunicazioni,    di    concerto    con   il   Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  in
          conformita' alle direttive delle Comunita' europee.
              L'immissione  in  commercio e l'importazione a scopo di
          commercio  dei  materiali  indicati  nel  primo  comma sono
          subordinate  al  rilascio  di  una  certificazione,  di  un
          contrassegno,  di  una  attestazione  di rispondenza ovvero
          alla  presentazione di una dichiarazione di rispondenza nei
          modi da stabilire con il decreto di cui al secondo comma.
              Con   decreto   del   Ministro   delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni,    di    concerto    con   il   Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  e'
          effettuata  la  designazione degli organismi o dei soggetti
          che   rilasciano   i   contrassegni   o  gli  attestati  di
          rispondenza previsti dal precedente comma".
              "Art.   399  (Sanzioni). - Chiunque  contravvenga  alle
          disposizioni  di  cui  al precedente art. 398 e' punito con
          sanzione amministrativa da lire 15.000 a lire 300.000.
              Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei
          costruttori  o  degli  importatori  di  apparati o impianti
          elettrici   o   radioelettrici,   si  applica  la  sanzione
          amministrativa  da  lire  50.000 a lire 100.000, oltre alla
          confisca  dei prodotti e delle apparecchiature non conformi
          alla  certificazione  di  rispondenza  di cui al precedente
          art. 398".
              "Art.  401  (Esecuzione  di impianti radioelettrici non
          autorizzati). - Chiunque esegua impianti radioelettrici per
          conto  di  chi  non sia munito di concessione quando questa
          sia  richiesta ai sensi del presente decreto, e' punito con
          la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000".
              "Art.  402  (Costruzione,  uso ed esercizio di impianti
          radioelettrici.  Norme  applicabili). - Le  norme di cui ai
          precedenti  articoli  398, 399 e 400 si applicano anche nel
          caso di costruzione, uso ed esercizio di apparati, impianti
          ed   apparecchi   radioelettrici  che  producano,  o  siano
          predisposti  per  produrre,  emissioni  su  frequenze o con
          potenze diverse da quelle ammesse, per il servizio cui sono
          destinati,   dai   regolamenti   internazionali   e   dalle
          disposizioni nazionali o dagli atti di concessione".
              "Art.    403    (Detenzione   abusiva   di   apparecchi
          radiotrasmittenti). - Chiunque      detenga      apparecchi
          radiotrasmittenti  senza  averne  fatta preventiva denuncia
          all'autorita'    locale    di    pubblica    sicurezza    e
          all'amministrazione  delle poste e delle telecomunicazioni,
          e'  punito  con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a
          lire 200.000.
              L'obbligo  della  denuncia  non incombe sui titolari di
          concessioni rilasciate ai sensi del presente decreto".
              "Art.  404  (Uso  di  nominativi  falsi  o  alterati. -
          Sanzioni). - Chiunque, anche se munito di regolare licenza,
          usi  nelle  radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o
          soprannomi  non  dichiarati,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa  da  lire  20.000 a lire 400.000 se il fatto
          non costituisca reato piu' grave.
              Alla  stessa  pena  e'  sottoposto  chiunque  usi nelle
          stazioni  radioelettriche  una  potenza  superiore a quella
          autorizzata   dalla   licenza   od   ometta   la  tenuta  e
          l'aggiornamento del registro di stazione".
              "Art.  405  (Impianti  od  apparecchi  radiotelegrafici
          installati  nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza di
          norme  -  Sanzioni). - Le  sanzioni previste dai precedenti
          articoli  403  e  404  si  applicano anche se i fatti siano
          commessi a bordo di navi o aerei nazionali.
              Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione
          delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  puo'  provvedere
          direttamente,  a  spese  del  contravventore,  a  rimuovere
          l'impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi".
              - L'art.  5,  comma 1, del decreto del Presidente della
          Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, concernente: "Regolamento
          recante  norme  per  la  semplificazione  dei  procedimenti
          relativi   al   rilascio   delle   comunicazioni   e  delle
          informazioni antimafia" e' il seguente:
              "1. Fuori dei casi previsti dall'art. 10, i contratti e
          subcontratti  relativi  a  lavori  o  forniture  dichiarati
          urgenti   ed  i  provvedimenti  di  rinnovo  conseguenti  a
          provvedimenti  gia' disposti, sono stipulati, autorizzati o
          adottati  previa acquisizione di apposita dichiarazione con
          la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non
          sussistono   le   cause  di  divieto,  di  decadenza  o  di
          sospensione  di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965,
          n.  575.  La sottoscrizione della dichiarazione deve essere
          autenticata  con  le  modalita'  dell'art.  20  della legge
          4 gennaio 1968, n. 15".
              - L'art.   10  della  legge  31 maggio  1965,  n.  575,
          recante: "Disposizioni contro la mafia" e' il seguente:
              "Art.   10. - 1.   Le  persone  alle  quali  sia  stata
          applicata   con  provvedimento  definitivo  una  misura  di
          prevenzione non possono ottenere:
                a) licenze   o   autorizzazioni   di   polizia  e  di
          commercio;
                b) concessioni  di  acque pubbliche e diritti ad esse
          inerenti  nonche'  concessioni  di beni demaniali allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali;
                c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione
          e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione
          e concessioni di servizi pubblici;
                d) iscrizioni   negli   albi   di  appaltatori  o  di
          fornitori  di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
          amministrazione  e nell'albo nazionale dei costruttori, nei
          registri  della  camera  di  commercio  per l'esercizio del
          commercio  all'ingrosso  e  nei  registri  di commissionari
          astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
                e) altre   iscrizioni  o  provvedimenti  a  contenuto
          autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento    di   attivita'   imprenditoriali,   comunque
          denominati;
                f) contributi,  finanziamenti  o  mutui  agevolati ed
          altre  erogazioni  dello  stesso tipo, comunque denominate,
          concessi  o  erogati  da  parte  dello Stato, di altri enti
          pubblici  o  delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
          attivita' imprenditoriali.
              2.  Il  provvedimento  definitivo di applicazione della
          misura  di  prevenzione  determina  la decadenza di diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          abilitazioni  ed  erogazioni  di cui al comma 1, nonche' il
          divieto  di  concludere  contratti  di  appalto, di cottimo
          fiduciario,   di   fornitura   di  opere,  beni  o  servizi
          riguardanti   la   pubblica   amministrazione   e  relativi
          subcontratti,  compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli
          a  caldo  e  le forniture con posa in opera. Le licenze, le
          autorizzazioni   e   le  concessioni  sono  ritirate  e  le
          iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
              3.  Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale,  se  sussistono  motivi di particolare gravita',
          puo'  disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
          1  e  2  e  sospendere  l'efficacia delle iscrizioni, delle
          erogazioni  e  degli  altri provvedimenti ed atti di cui ai
          medesimi  commi, Il provvedimento del tribunale puo' essere
          in  qualunque  momento  revocato  dal  giudice procedente e
          perde  efficacia  se  non  e' confermato con il decreto che
          applica la misura di prevenzione.
              4.  Il  tribunale  dispone che i divieti e le decadenze
          previsti  dai  commi  1  e 2 operino anche nei confronti di
          chiunque  conviva  con la persona sottoposta alla misura di
          prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
          societa'  e  consorzi di cui la persona sottoposta a misura
          di  prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
          modo  scelte  e  indirizzi.  In  tal  caso  i  divieti sono
          efficaci per un periodo di cinque anni.
              5.  Per  le  licenze  ed  autorizzazioni di polizia, ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi,  e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
          le  decadenze  e  i  divieti previsti dal presente articolo
          possono  essere  esclusi  dal  giudice  nel caso in cui per
          effetto  degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia.
              5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati  dalla  pubblica  amministrazione, le licenze, le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni  e  le  iscrizioni  indicate  nel  comma 1 non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti  o  subcontratti  indicati  nel  comma 2 non puo'
          essere  consentita a favore di persone nei cui confronti e'
          in  corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
          preventiva  comunicazione  al  giudice competente, il quale
          puo'  disporre,  ricorrendone i presupposti, i divieti e le
          sospensioni previsti a norma del comma 3.
              A  tal  fine,  i  relativi  procedimenti amministrativi
          restano  sospesi  fino  a quando il giudice non provvede e,
          comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla
          data  in  cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla
          comunicazione.
              5-ter.  Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
          anche  nei  confronti delle persone condannate con sentenza
          definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
          di  appello,  per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma
          3-bis, del codice di procedura penale.".
              -  Per il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, v.
          nelle note all'art. 7.
          
        

         Art. 46.
                             Abrogazione

  1.  Sono  abrogati gli articoli 189, 192, 215, 337 e 409 del codice
postale   e   delle  telecomunicazioni,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
  2.  La  restituzione  della  cauzione,  dopo  l'accertamento  della
regolarita'   dei   pagamenti,  e'  effettuata  dal  Ministero  delle
comunicazioni  entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore del
presente regolamento.
  


              Art. 47.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  regolamento  entra  in vigore il 1º gennaio 2002,
salvo  per  cio'  che  concerne il servizio radiomobile professionale
numerico  TETRA  autogestito  o  per quanto diversamente previsto dal
presente regolamento.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. a' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2001

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Gasparri, Ministro delle comunicazioni
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Ruggiero, Ministro degli affari esteri
                              Martino, Ministro della difesa
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Scajola, Ministro dell'interno
                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2001
  Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri  delle attivita' produttive,
registro n. 7 Comunicazioni, foglio n. 209




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