La Consigliera di Fiducia



ISTITUZIONE

E’ istituita la figura del/della Consigliere/a di Fiducia per la trattazione dei casi che si configurano come lesivi della dignità della persona dipendente del Comune di Bologna, compresi i casi di molestie sessuali sul luogo di lavoro.

NOMINA

Il/la consigliere/a di fiducia, preferibilmente di sesso femminile, è nominato dal Sindaco
Fra persone, interne o esterne all’Ente, che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti o per funzioni svolte, sentito il/la Presidente del Comitato Pari Opportunità. Resta in carica per 4 anni, svolgendo comunque le funzioni fino alla nomina del/della successore. Può essere riconfermato/a.
Il/la Consigliere/a di Fiducia può essere revocato/a per inadempienza o per inosservanza dell’obbligo alla riservatezza.

ATTIVAZIONE
Il/la lavoratore/lavoratrice, avendo subito un atto discriminatorio, giudicato lesivo della sua dignità, può rivolgersi al/alla Consigliere/a di Fiducia, ai fini di una eventuale attivazione di procedura, che può essere di natura informale o formale, come descritte nei successivi articoli 4 e 5.

COMPITI
a) La figura del/della Consigliere/a di Fiducia, riveste una funzione propria ed autonoma di tutela della parte che si ritenga lesa da un atto di discriminazione. Allo scopo, la funzione può avere connessione con l’azione disciplinare, ovvero addirittura provocarla, ma non porta ad identificare il/la Consigliere/a di Fiducia quale titolare dell’azione stessa che rimane di competenza del/della Direttore/Direttrice del Settore/Quartiere di appartenenza.
b) Il/la Consigliere/a di Fiducia per lo svolgimento della propria funzione ha a disposizione mezzi e strumenti e si può avvalere delle necessarie collaborazioni, facendo attenzione al genere.
c) Il/la Consigliere/a di Fiducia, nella cura della fase informale della denuncia, ha libero accesso agli atti amministrativi in conformità con la normativa in vigore e ha la facoltà di contattare i/le dipendenti dell’Ente per lo svolgimento dei propri compiti istruttori.
d) Il/la Consigliere/a di Fiducia, su richiesta dell’interessato/a, esamina il caso, e gli/le fornisce tutti gli strumenti informativi atti ad orientarlo/a e ad individuare la modalità più idonea ad affrontare la problematica, nel rispetto dei diritti sia della persona discriminata che di quella indicata come responsabile della discriminazione.
e) Il/la Consigliere/a di Fiducia può assistere, a richiesta, la parte lesa, nell’eventuale colloquio con il/la Direttore/Direttrice di Settore/Quartiere durante la fase preliminare della procedura formale. La parte lesa può delegare formalmente il/la Consigliere/a di Fiducia a rappresentarla per lo svolgimento di tale colloquio preliminare.
f) Il/la Consigliere/a di Fiducia può proporre la mobilità dei soggetti coinvolti (parte lesa – responsabile della discriminazione) a seguito degli accertamenti di sua competenza.
g) Il/la Consigliere/a di Fiducia svolge altresì i compiti descritti nei seguenti artt. 4, 5 e 7.



> Codice per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Bologna (formato DOC)