| |
|
|
|
|
||
![]() |
![]() |
|
||||
| |
|
|
||||
| |
||||||
| La
Consigliera di Fiducia ISTITUZIONE E istituita la figura del/della Consigliere/a di Fiducia per la trattazione dei casi che si configurano come lesivi della dignità della persona dipendente del Comune di Bologna, compresi i casi di molestie sessuali sul luogo di lavoro. NOMINA Il/la consigliere/a di fiducia, preferibilmente di sesso femminile, è nominato dal Sindaco Fra persone, interne o esterne allEnte, che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti o per funzioni svolte, sentito il/la Presidente del Comitato Pari Opportunità. Resta in carica per 4 anni, svolgendo comunque le funzioni fino alla nomina del/della successore. Può essere riconfermato/a. Il/la Consigliere/a di Fiducia può essere revocato/a per inadempienza o per inosservanza dellobbligo alla riservatezza. ATTIVAZIONE Il/la lavoratore/lavoratrice, avendo subito un atto discriminatorio, giudicato lesivo della sua dignità, può rivolgersi al/alla Consigliere/a di Fiducia, ai fini di una eventuale attivazione di procedura, che può essere di natura informale o formale, come descritte nei successivi articoli 4 e 5. COMPITI a) La figura del/della Consigliere/a di Fiducia, riveste una funzione propria ed autonoma di tutela della parte che si ritenga lesa da un atto di discriminazione. Allo scopo, la funzione può avere connessione con lazione disciplinare, ovvero addirittura provocarla, ma non porta ad identificare il/la Consigliere/a di Fiducia quale titolare dellazione stessa che rimane di competenza del/della Direttore/Direttrice del Settore/Quartiere di appartenenza. b) Il/la Consigliere/a di Fiducia per lo svolgimento della propria funzione ha a disposizione mezzi e strumenti e si può avvalere delle necessarie collaborazioni, facendo attenzione al genere. c) Il/la Consigliere/a di Fiducia, nella cura della fase informale della denuncia, ha libero accesso agli atti amministrativi in conformità con la normativa in vigore e ha la facoltà di contattare i/le dipendenti dellEnte per lo svolgimento dei propri compiti istruttori. d) Il/la Consigliere/a di Fiducia, su richiesta dellinteressato/a, esamina il caso, e gli/le fornisce tutti gli strumenti informativi atti ad orientarlo/a e ad individuare la modalità più idonea ad affrontare la problematica, nel rispetto dei diritti sia della persona discriminata che di quella indicata come responsabile della discriminazione. e) Il/la Consigliere/a di Fiducia può assistere, a richiesta, la parte lesa, nelleventuale colloquio con il/la Direttore/Direttrice di Settore/Quartiere durante la fase preliminare della procedura formale. La parte lesa può delegare formalmente il/la Consigliere/a di Fiducia a rappresentarla per lo svolgimento di tale colloquio preliminare. f) Il/la Consigliere/a di Fiducia può proporre la mobilità dei soggetti coinvolti (parte lesa responsabile della discriminazione) a seguito degli accertamenti di sua competenza. g) Il/la Consigliere/a di Fiducia svolge altresì i compiti descritti nei seguenti artt. 4, 5 e 7. > Codice per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Bologna (formato DOC) |
||||||
| |
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
| |
||||||
|
|
|
|||||
| |
||||||
![]() |
||||||
| |
||||||
|
|
||||||
| |
||||||
![]() |
||||||
| |
||||||
![]() |
||||||
| |
||||||
|
|
||||||
| |
|
|
||||