STATUTO SOCIALE
Art. 1 - Costituzione e scopi
1. E’ costituita la Società Sportiva denominata BUDOKAN INSTITUTE civaturs.
2. La Società Sportiva ha sede in Bologna Via San Felice, 88 con palestra in
Via Ca Selvatica n° 9.
3. La Società Sportiva ha per oggetto l’esercizio e la promozione di attività sportiva, la gestione di Corsi e Centri di Avviamento allo Sport, l’organizzazione di manifestazioni e di tornei, la formazione e la preparazione di squadre di Lotta, Pesistica, di Judo e di Karate ed ogni altra attività sportiva in genere, con la finalità e con l’osservanza delle direttive della FILPJK.
La Società Sportiva accetta ed applica lo Statuto ed i Regolamenti della Federazione Italiana Lotta Pesi Judo Karate ed ogni disposizione emanata dai competenti Organi Federali.
4. La Società Sportiva non ha fini di lucro ed è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale.
Art. 2 - Soci
1. La Società Sportiva è costituita da un minimo di nove "Soci Effettivi". Qualora, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato dal Consiglio Direttivo nel termine massimo di un anno.
2. Ogni Socio, per consapevole accettazione, assume l’obbligo di osservare lo Statuto ed i Regolamenti Sociali e Federali e si impegna in particolare:
a) ad osservare, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo Sport;
b) a partecipare alle attività ed alle manifestazioni sociali;
c) a contribuire alle necessità economiche e sociali;
d)a non adire altre Autorità che non siano quelle Sociali o Federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all’attività espletata nell’ambito della Società Sportiva.
3. Il Socio può recedere dalla Società Sportiva, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto allo scadere dell’anno in corso, purché la comunicazione sia fatta almeno tre mesi prima.
4. L’esclusione di un Socio per gravi motivi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall’Assemblea dei Soci.
5. I Soci (in possesso dei requisiti previsti dallo Stato Federale, Art. 15, Ediz. 1995) si distinguono in:
a) "Soci Effettivi";
b) "Soci Aderenti";
c) "Soci Benemeriti".
6. Sono "Soci Effettivi" le persone che hanno partecipato alla costituzione della Società Sportiva e coloro ai quali successivamente il Consiglio Direttivo abbia attribuito tale qualifica.
7. Sono "Soci Aderenti" coloro che abbiano domandato di fare parte della Società Sportiva per svolgere un’attività sportiva e la cui domanda sia stata accettata da Consiglio Direttivo.
8. Sono "Soci Benemeriti" le persone nominate dal Consiglio Direttivo
per particolari benemerenze acquisite nel campo dello Sport, della Cultura,
e delle Attività pubbliche.
- 2 -
Art. 3 - Mezzi Economici
1. La Società Sportiva provvede al conseguimento dei suoi fini con i contributi dei Soci e di terzi e con le entrate delle manifestazioni e delle quote sociali.
2. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Il conto consuntivo, assieme alla relazione del Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci.
3. Gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota del fondo di riserva, dovranno essere destinati ad iniziative nel campo sportivo od assistenziale.
Art. 4 - Organi Sociali
1. Gli Organi Sociali sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo.
Art. 5 - Assemblea dei Soci
1. L’Assemblea dei Soci è il massimo Organo della Società Sportiva. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all’ordine del giorno in occasione della sua convocazione.
2. L’Assemblea dei Soci si riunisce, in seduta ordinaria, una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del conto consuntivo e della relazione del Consiglio Direttivo ed entro il trenta aprile del primo anno del quadriennio olimpico per eleggere il presidente ed almeno quattro consiglieri.
3. L’Assemblea dei Soci si riunisce, in seduta straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario, o per l’esame delle modifiche allo Statuto Sociale, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da un terzo dei "Soci Effettivi".
4. L’Assemblea dei Soci è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente. La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella Sede Sociale almeno venti giorni prima della data fissata e deve contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento e l’ordine del giorno dei lavori. Copia della convocazione dell’Assemblea dei Soci elettiva deve essere inviata al Comitato Regionale competente per l’eventuale designazione di un osservatore.
5. All’Assemblea dei Soci partecipano di diritto: il Presidente, il Consiglio Direttivo ed i "Soci Effettivi". Possono assistere, senza diritto di voto, i "Soci Aderenti" ed i "Soci Benemeriti".
Tutti i "Soci Effettivi" hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro "Socio Effettivo".
Ciascun Socio non può rappresentare più di due Soci. Non possono partecipare all’Assemblea dei Soci coloro che risultino colpiti da sanzioni (federali o sociali) ancora in corso di esecuzione o che non siano in regola con le quote sociali.
6. L’Assemblea dei Soci é valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei "Soci Effettivi". In seconda convocazione, un’ora dopo, qualunque sia il numero dei "Soci Effettivi" presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti.
Per deliberare lo scioglimento della Società Sportiva occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei "Soci Effettivi".
Per deliberare le modifiche dello Statuto Sociale è necessaria la presenza di almeno i 3/4 dei "Soci Effettivi" ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3 -
Per le elezioni alle cariche sociali é sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti nelle elezioni, si procederà mediante ballottaggio..
7. La Commissione di Verifica dei Poteri e di scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio Direttivo, il quale stabilirà anche le norme per la presentazione delle candidature alle cariche sociali.
8. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i "Soci Effettivi" in possesso dei requisiti in possesso dello Statuto Federale (Art. 15, Ediz. 1995).
9. Il Presidente dell’Assemblea è il Presidente della Società Sportiva, che verrà assistito da un segretario da lui designato.
Art. 6 - Il Presidente
1. Il Presidente rappresenta legalmente la Società Sportiva nei rapporti con i terzi e presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.
2. Egli provvede alla direzione e gestione della Società Sportiva in conformità alle delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
3. In caso di estrema urgenza o necessità, il Presidente può provvedere in materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio nella prima successiva riunione e comunque non oltre novanta giorni dalla emissione dei provvedimenti.
4. In caso di assenza temporanea, il Presidente può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni ed i suoi poteri al Vice Presidente.
Art. 7 - Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto del Presidente che lo presiede, del Vice Presidente e di almeno tre Consiglieri.
Il Vice Presidente è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce la Società Sportiva, delibera sulle domande di ammissione o di dimissione dei Soci, delibera sull’attività da svolgere e sui programmi da realizzare, procede alla formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, amministra il patrimonio e le rendite sociali, stabilisce la quota sociale, approva i Regolamenti Sociali e può nominare Commissioni e Commissari e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali. Ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di estrema urgenza e necessità dal presidente.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno quattro volte all’anno oppure, su richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.
4. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
5. Qualora nel Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il Consigliere venuto a mancare. Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci.
6. Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria, dell’Assemblea dei Soci. Detta Assemblea dei Soci deve essere convocata entro sessanta giorni e deve avere luogo nei successivi trenta giorni. Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente.
- 4 -
Art. 8 - Sanzioni Disciplinari
1. A carico dei Soci che vengano meno nei doveri verso la Società Sportiva e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:
a) la deplorazione;
b) la sospensione;
c) la radiazione.
2. Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall’Assemblea dei Soci.
3. Tutte le sanzioni disciplinari devono essere comunicate alla Federazione tramite il Comitato Regionale competente.
Art. 9 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto Sociale vigono,
se applicabili, le norme stabilite dal CONI e dalla FILPJK.
Approvato dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 21.03.95
Il Segretario dell’Assemblea Il Presidente dell’Assemblea
Dott. Emanuele Bellio Sig. Franco Tarantino
----------------------------------
Bologna, li 21.03.96
Il Presidente della Società Sportiva
Ing. Francesco Di Feliciantonio
-----------------------------------