S T A T U T O                         Allegato "B"

                                                                                                                                                                    alla matrice n. 20125

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di  Bologna (BO) la Società cooperativa denominata “Centro Braille San Giacomo - Società Cooperativa Sociale”.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’Organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

 

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

 

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all’art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La cooperativa, di ispirazione cristiana, si propone quindi di favorire la crescita umana, cristiana, sociale e culturale, nonché di promuovere e realizzare interventi di aiuto ai minorati della vista e, laddove possibile, alle persone svantaggiate.

La cooperativa si ispira alle parole della Bibbia “Siate di quelli che mettono in pratica la Parola, e non soltanto ascoltatori” (Gc 1, 22).

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

 

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività culturali/educative/assistenziali nei confronti dei minorati della vista e dove possibile di soggetti svantaggiati:

a)     trascrizione e stampa in Braille, in formato ingrandito, o adattamento al supporto informatico, di testi di carattere religioso, scolastico, culturale e formativo.

b)     organizzazione in proprio o per conto terzi di attività di accompagnamento e/o assistenza domiciliare, di corsi di formazione o aggiornamento, di soggiorni di vacanza, indirizzati alle persone svantaggiate, in particolare a soggetti con minorazione visiva, o comunque a loro vantaggio.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d’appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci.

 

TITOLO III
SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1)     soci utenti che usufruiscano dell’attività della cooperativa;

2)     soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e che condividano le finalità della Cooperativa;

3)     soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività per il raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori o soci in genere coloro che, secondo la valutazione dell’Organo amministrativo, esercitino in proprio imprese che si trovino, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla dislocazione dell’impresa, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

 

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a)     l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b)     l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c)      l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d)     la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

L’Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l’attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo amministrativo, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L’Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

 

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a)     al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

b)     all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

 

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.

 

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a)     che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b)     che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.;

c)      che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l’attività di volontariato presso la stessa;

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L’Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l’Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 34 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, l’Organo amministrativo potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

 

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall’Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a)     che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;

b)     che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai  regolamenti ai sensi dell’art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l’attività di volontariato presso la cooperativa;

c)      che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d)     che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell’Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

e)     che, previa intimazione da parte dell’Organo amministrativo, non adempia entro 60 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f)       che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell’Organo amministrativo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 34 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell’Organo amministrativo.

 

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall’Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 34 e seguenti del presente statuto.

L’impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

 

Art. 12 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 17, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

 

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell’Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell’art. 12.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione della partecipazione già del socio defunto e quindi consenta che si creino più partecipazioni sociali, tante per quanti sono gli eredi in possesso dei requisiti, ed ammessi ai sensi dell’art 2534 2° comma. . La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall’art. 6.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell’art. 12.

 

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 2 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell’Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 10, lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

 

TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a)     dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge. Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;

b)     dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c)      dalla riserva straordinaria;

d)     da ogni altra riserva costituita dall’Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

e)     Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

 

Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

L’Organo Amministrativo nella prima seduta dell’anno solare delibera il valore della quote che possono essere sottoscritte.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell’Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all’Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative  al potenziale acquirente previste nel precedente art. 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

 

Art. 17 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società, segnalate dall’Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a)     a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;

b)     al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c)      ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d)     a riserva indivisibile.

 

Art. 18 (Ristorni)

L’Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.

L’Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

-        aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio;

-        erogazione diretta;

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, sulla base dei seguenti criteri.

Per i soci lavoratori il ristorno sarà proporzionato alle retribuzioni lorde complessive percepite dai soci lavoratori.

Per i soci fruitori in base al valore delle prestazioni ricevute dalla cooperativa.

Fermi restando tali principi generali, il regolamento interno potrà prevedere ulteriori criteri articolandone l’applicazione.

Per i soci fruitori il Consiglio di Amministrazione può prevedere la non attribuzione di ristorni qualora ritenga che, per le particolari condizioni di offerta dei servizi, sia già presente un intrinseco vantaggio mutualistico nelle prestazioni offerte dalla cooperativa ai soci fruitori.

 

TITOLO V
ORGANI SOCIALI

Art. 19 (Organi)

Sono organi della Società:

a)              l'Assemblea dei soci;

b)              l’Organo amministrativo;

c)               il Collegio dei sindaci, se nominato.

 

Art. 20 (Assemblea)

La convocazione dell’Assemblea deve effettuarsi, a cura dell’Organo amministrativo, mediante uno dei seguenti mezzi: lettera raccomandata A.R, raccomandata a mano, fax, messaggi di posta elettronica, o altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento. In particolare per i messaggi di posta elettronica, l’ avviso è da far pervenire all’indirizzo di posta elettronica notificato alla società dal socio. L’arrivo effettivo del messaggio nella casella di posta elettronica del destinatario deve essere attestato da apposito rapporto del gestore del servizio. La comunicazione deve essere inviata 8 giorni prima dell’adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto  e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Qualora gli amministratori e sindaci, se nominati, non partecipino personalmente all’Assemblea, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla cooperativa con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della cooperativa stessa, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare e che non si oppongono alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

 

Art. 21 (Funzioni dell’Assemblea)

L'Assemblea:

4.      approva il bilancio e destina gli utili;

5.      procede alla nomina dell’Organo amministrativo;

6.      procede alla eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio sindacale e dell’eventuale revisore contabile;

7.      determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;

8.      approva i regolamenti interni;

9.      delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

10.  provvede alle modifiche dell’Atto Costitutivo;

11.  delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

12.  delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l’Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell’Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.

L’Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all’art. 17.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l’Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre sessanta giorni dalla data della richiesta.

 

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

 

Art. 23 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà si procederà secondo le modalità legittimamente scelte dall’assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

 

Art. 24 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

 

Art. 25 (Presidenza dell’Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall’Amministratore unico o dal presidente dell’Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

 

Art. 26 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall’Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L’Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione  è scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, se non vi ha provveduto l’Assemblea.

 

Art. 27 (Competenze e poteri dell’Organo amministrativo)

Gli Amministratori o l’Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L’Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2375 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E’ nei compiti del Presidente convocare l’Organo amministrativo, fissare l’ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all’ordine del giorno.

 

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)

L’Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell’Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta s’intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

 

Art. 29 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale , se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall’assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell’Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell’Assemblea deve essere fatta d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l’Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l’Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

 

Art. 30 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all’Assemblea determinare i compensi dovuti all’Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all’Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

 

Art. 31 (Rappresentanza)

L’Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L’Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L’Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell’Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

 

Art. 32 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall’Assemblea.

Devono essere nominati dall’Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall’Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.

 

Art. 33 (Revisore)

L’Assemblea dei soci può affidare il controllo legale dei conti ad un revisore contabile o ad una società di revisione.

L’Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico pari a tre esercizi.

L’attività di controllo contabile è documentata dall’organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 2409 – bis, comma 3 del codice civile l’Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale se nominato.

 

TITOLO VI
CONTROVERSIE

Art. 34 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo articolo, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a)     tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b)     le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c)      le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L’accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

 

Art. 35 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a)     uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b)     tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell’Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all’art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.

 

Art. 36 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.

 

TITOLO VII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 37 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

 

Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

-        a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 17 lett. c);

-        al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

 

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 (Regolamenti)

L’Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 22.

 

Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

 

Art. 41 (Rinvio)