ASSOCIAZIONE MUSICALE “CONOSCERE LA MUSICA - Mario Pellegrini”
STATUTO
Articolo 1 - Costituzione
È costituita l’associazione musicale “CONOSCERE LA MUSICA - Mario Pellegrini” con sede in Bologna – via Frassinago, 49 e con durata a tempo indeterminato. L’Associazione è retta e disciplinata dal presente statuto nonché dalle vigenti norme di legge in materia.
Articolo 2 - Scopi
L’associazione musicale non ha scopi di lucro ed è una associazione civile, libera ed apolitica.
L’assenza di fini di lucro è intesa anche come divieto di ripartire i proventi fra gli Associati in forme indirette o differite. L’Associazione musicale si propone il raggiungimento dei seguenti scopi:
1) - promuovere ed organizzare manifestazioni musicali e concertistiche atte a valorizzare giovani Artisti portandoli alla ribalta, nello spirito che animò lo scomparso benemerito cittadino bolognese MARIO PELLEGRINI particolarmente attivo in tale settore;
2) - promuovere ed organizzare un Concorso per Giovani Musicisti intendendo mantenere il ricordo e continuare l’opera appassionata di Mario Pellegrini;
3) - promuovere ed organizzare incontri, mostre e conferenze, in materia musicale, per la crescita culturale in particolare dei giovani;
4) - sviluppare azione di propaganda, sia a mezzo stampa e sia con riunioni e convegni, per una più dettagliata e completa conoscenza, da parte dei giovani, della musica;
5) - svolgere infine qualsiasi altra attività rispondente, per affinità, alle predette finalità.
Articolo 3 - Soci
L’associazione “CONOSCERE LA MUSICA - Mario Pellegrini” è costituita da Soci secondo la seguente tipologia:
-a) - Soci fondatori;
-b) - Soci onorari;
-c) - Soci sostenitori;
-d) - Soci effettivi (od ordinari);
-e) - Soci collaboratori;
a) Sono Soci fondatori i partecipanti all’atto costitutivo ed in particolare:
.............omissis..........
I Soci fondatori sono tenuti al pagamento di una quota sociale stabilita di anno in anno dalla Giunta Esecutiva e sono chiamati, come per tutte le altre tipologie di Soci, a fare parte degli Organi amministrativi dell’associazione.
I Soci fondatori sono tenuti a prestare la loro opera, compatibilmente alle loro disponibilità professionali e temporali, gratuitamente e seguendo i piani varati dalla Giunta esecutiva. I Soci fondatori conservano la qualità di Socio onorario per tutta la durata dell’Associazione.
b) I Soci onorari sono coloro che, per particolari benemerenze o munificenza, sono nominati tali dalla Giunta Esecutiva. Anche i Soci onorari possono fare parte degli Organi amministrativi dell’Associazione.
c) I Soci sostenitori sono coloro i quali concorrono al rafforzamento del fondo sociale con il versamento di una quota pari a quella stabilita dalla Giunta esecutiva per i Soci fondatori. ISoci sostenitori sono considerati a tutti gli effetti Soci Fondatori proprio in virtù del fatto che, aderendo all’Associazione, pagano la quota sociale come prevista per i Soci fondatori. Anche i Soci sostenitori possono fare parte degli Organi amministrativi dell’Associazione. I Soci sostenitori sono tenuti a prestare la loro opera, compatibilmente alle loro disponibilità professionali e temporali, gratuitamente e seguendo i piani varati dalla Giunta esecutiva.
d) I Soci effettivi (od ordinari) sono coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera e fornire il loro contributo col pagamento di una quota sociale annuale ridotta rispetto alle tipologie precedenti (50%), nell’ottica delle finalità dell’Associazione. Anche i Soci effettivi possono fare parte degli Organi amministrativi dell’Associazione, acquisendo pertanto pari diritti dei Soci fondatori, sostenitori, onorari, collaboratori, immediatamente all’atto dell’iscrizione. I Soci effettivi, finché tali, verseranno una quota pari al 50% di quella dei Soci fondatori.
e) I Soci collaboratori sono coloro che, esercitando professionalmente l’attività di Artista - Musicista, intendono prestare essenzialmente la loro opera e fornire il loro contributo col pagamento di una quota sociale annuale simbolica, ridotta a pochi euro (deliberata dalla Giunta Esecutiva di anno in anno), nell’ottica delle finalità dell’Associazione. I Soci collaboratori pertanto si esibiscono in qualità di Artisti – Musicisti in occasione di iniziative dell’Associazione senza pretendere e percepire alcun compenso, fatti salvi i rimborsi spese per trasferte e missioni, legate alla esibizione stessa.
Anche i Soci collaboratori possono fare parte degli Organi amministrativi dell’Associazione, acquisendo pertanto pari diritti dei Soci fondatori, sostenitori, effettivi (od ordinari), onorari, immediatamente all’atto dell’iscrizione.
Articolo 3.1) – Disposizioni per i Soci
Le quote annue sociali di iscrizione devono essere versate entro il mese di gennaio dell’anno per il quale si chiede l’iscrizione in qualità di Socio. La quota sociale, strettamente legata allo status di Socio, è intrasmissibile e non rivalutabile per qualsivoglia negozio.
Coloro che intendono candidarsi a Socio, a prescindere dal tipo, devono:
- ottenere la presentazione di un Socio, non importa il tipo;
- all’atto dell’iscrizione pagare la quota stabilita;
- fornire tutti i dati personali in conformità alle norme vigenti;
- firmare per “presa visione” una copia del presente statuto.
Articolo 4) - Voto
I Soci fondatori, onorari, sostenitori, effettivi (od ordinari) ecollaboratori hanno diritto di voto nell’Assemblea Generale e possono esercitare tale diritto direttamente o per delega, anche apposta in calce all’avviso di convocazione, rilasciata ad altro Socio. Ogni delegato non potrà rappresentare più di cinque Soci. I Soci, a prescindere dal tipo, non potranno esercitare il loro diritto di voto qualora non siano in regola con i versamenti delle quote sociali.
Articolo 5) - Recesso ed Esclusione
Viene meno la qualità di Socio unicamente nei seguenti casi:
- per dimissioni espresse per iscritto;
- per mancato rinnovo delle quote;
- per radiazione a causa di azioni contrarie all’interesse dell’Associazione, nei modi e nei tempi che la Giunta esecutiva indicherà.
Articolo 6) - Organi Sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
1) - l’Assemblea Generale dei Soci (Articolo 7);
2) - la Giunta Esecutiva (Articolo 8) di cui le funzioni/cariche sono:
a) - Il Presidente;
b) - Il Vice Presidente;
c) - Il Tesoriere;
d) - Il Comitato Artistico;
e) - Il Segretario Generale Organizzativo;
f) - I Consiglieri.
3) - I Revisori dei conti;
Ogni carica ha durata triennale, riconfermabile.
Articolo 7) - Assemblea
L’Assemblea Generale dei Soci è il massimo Organo deliberante dell’Associazione. Detta Assemblea si tiene come indicato nel successivo Art.7.1). All’Assemblea Generale partecipano di diritto, e con diritto di voto, i Soci fondatori, onorari, sostenitori, effettivi e collaboratori. I Soci dispongono ciascuno di un voto che viene esercitato in conformità all’Art.4).
Le deliberazioni dell’Assemblea Generale, poste in essere in conformità del presente Statuto, vincolano anche i Soci assenti oppure dissenzienti ed in minoranza. All’Assemblea Generale spetta:
a) - provvedere all’elezione dei membri della Giunta Esecutiva;
b) - discutere ed approvare la relazione annuale della Giunta Esecutiva, quella dei Revisori ed il Bilancio consuntivo del precedente esercizio che si chiude al 31 dicembre di ogni anno;
c) - deliberare su ogni argomento che non rientri nelle competenze della Giunta Esecutiva.
Nessun argomento potrà essere discusso dall’Assemblea se non preventivamente indicato nell’ordine del giorno.
Articolo 7.1) - Convocazione dell’Assemblea Generale
L’Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente così:
- IN VIA ORDINARIA: di diritto una volta all’anno nel primo semestre dell’esercizio.
- OGNI VOLTA ne venga fatta domanda, contenente il motivo per cui si chiede la convocazione, da parte di almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto ed in regola con i versamenti delle quote. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea Generale entro 30 giorni solari da quello in cui è pervenuta la specifica richiesta.
- IN VIA STRAORDINARIA: come ed in conformità all ‘Articolo 7.l.l).
Articolo 7.1.1) - Convocazione dell’Assemblea Generale in via straordinaria
La convocazione in via STRAORDINARIA potrà avvenire:
- tutte le volte che la Giunta Esecutiva stimerà opportuno di convocarla;
- ogni volta ne venga fatta domanda, contenente il motivo per cui si chiede la convocazione, da parte di almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto ed in regola con i versamenti delle quote. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea Generale entro 60 giorni solari da quello in cui è pervenuta la specifica richiesta.
Articolo 7.2) - Modalità per la convocazione
L’Assemblea Generale dei Soci, ordinaria e straordinaria, viene convocata mediante avviso inviato:
con lettera raccomandata diretta a ciascun Socio (nel caso in cui il Socio intenda ricevere la convocazione espressamente con raccomandata);
con comunicazione via e-mail (nel caso in cui il Socio intenda ricevere la convocazione espressamente con comunicazione e-mail);
con lettera per posta ordinaria.
In mancanza di espressa indicazione da parte del Socio per le modalità a) e b), L’Associazione è legittimata ad inviare la convocazione con lettera per posta ordinaria.
Nella lettera di convocazione oltre ad essere riportato l’ordine del giorno, dovrà essere indicata la data della seconda convocazione, nel caso che la prima andasse deserta, fissandola non prima di 24 ore e non dopo 48 ore dalla prima.
Le Assemblee Generali dei Soci sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale quello del Presidente, mentre in quelle segrete la parità impone il rinnovo della proposta oggetto di votazione, in una successiva Assemblea. La votazione segreta potrà essere richiesta da almeno cinque dei Soci presenti. L’Assemblea Generale dei Soci sarà presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci. Il Presidente sarà assistito da un Segretario nominato di volta in volta dal Presidente stesso scegliendolo tra i Soci presenti. Ogni seduta sarà oggetto di registrazione a mezzo apparecchiature audio - riproduttive.
Sarà tenuto anche un apposito libro per raccogliere i verbali di seduta e un libro per raccogliere le deliberazioni della Giunta Esecutiva. Tutti i verbali saranno sottoscritti dal Presidente, dal Segretario designato e da almeno due Soci designati all’inizio della seduta.
Articolo 8) - La Giunta Esecutiva
La Giunta Esecutiva è composta da undici membri, tra questi sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere, quattro Consiglieri ed i tre membri che costituiscono il Comitato Artistico. La Giunta Esecutiva mette in atto il programma stabilito dall’Assemblea dei Soci edelibera la nomina dei Soci Onorari. La Giunta Esecutiva è investita di ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Per la validità delle delibere della Giunta Esecutiva è richiesto il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Suoi componenti presenti alla riunione. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente (o da chi ne fa le veci)almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine può ridursi a due giorni. I membri della Giunta Esecutiva vengono eletti dall’Assemblea Generale tra i Soci, indipendentemente dal tipo di Socio, purché in regola con il versamento della quota stabilita. Alle riunioni della Giunta Esecutiva possono assistere i Soci che lo richiedono.
Articolo 8.1) - Il Presidente
Il Presidente presiede e dirige l’Associazione, mette in atto il programma, ha la rappresentanza legale e sociale dell’Associazione; ha la firma di tutte le operazioni sociali, ordinarie e speciali. Ha inoltre il compito di convocare la Giunta Esecutiva. Tutte o parte delle sue competenze possono essere delegate per iscritto ad altro componente della Giunta Esecutiva. Il Presidente e il Vice Presidente vengono nominati dalla Giunta Esecutiva fra i suoi membri. Il Presidente è il legale rappresentante ed ha la firma sociale. In caso di sua assenza o di impedimento dette mansioni saranno assunte dal Vice Presidente o dal Consigliere delegato.
Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:
a) - è l’immediato e diretto esecutore delle delibere della Giunta Esecutiva;
b) - ha facoltà di compiere o di autorizzare qualsiasi operazione presso tutte le banche e presso ogni ufficio o amministrazione pubblica o privata, di delegare poteri a tal fine;
c) - è autorizzato infine ad assumere tutte quelle decisioni che egli riterrà opportune nell’interesse dell’Associazione;
d) - ha la rappresentanza in giudizio;
e) - ha compiti di pubbliche relazioni e di rappresentanza.
Articolo 8.2) - Il Vicepresidente
Il Vice Presidente nominato assume i poteri, diritti e doveri del Presidente quando questi risulti assente od impedito.
Il Vice Presidente potrà espletare le funzioni del Presidente qualora quest’ultimo gli dia specifica delega.
Articolo 8.3) - Il Tesoriere
Il Tesoriere viene nominato dalla Giunta Esecutiva nell’ambito dei Soci aventi diritto e viene cooptato nella Giunta stessa. Il Tesoriere nominato ha l’incarico di amministrare i fondi di cui l’Associazione potrà disporre.
Articolo 8.4) - Il Comitato Artistico e relativa funzione
Tre membri, degli undici membri della Giunta Esecutiva, designati a seguito delibera degli undici, formano il Comitato Artistico. La relativa composizione è:
- dal Direttore Artistico;
- dai Collaboratori Artistici
Alla luce di questo aspetto, i requisiti personali dei componenti il Comitato Artistico saranno essenzialmente due: possedere adeguata cultura musicale ed essere eletti a seguito di delibera della Giunta Esecutiva, nel corso della prima riunione formale post elezioni, post verifica della regolarità del pagamento delle quote sociali.Dal lavoro congiunto del Direttore Artistico e Collaboratori Artistici, usciranno i programmi artistici dell’Associazione il cui costo dovrà essere in eccellente sintonia con il flusso delle quote sociali, delle varie sovvenzioni e dei ricavi da botteghino. Il numero di componenti del Comitato Artistico potrà variare ad ogni rinnovo delle cariche, a seconda delle esigenze dell’Associazione, fermo restando che il numero dei componenti rimanga sempre dispari. I componenti del Comitato Artistico, durante il loro mandato triennale, non potranno figurare quali interpreti nel cartellone delle attività concertistiche dell’Associazione. In via del tutto eccezionale, la Giunta Esecutiva potrà chiedere loro di esibirsi. Qualora insorga tra i componentimanifestodisaccordo sui programmi e/o indirizzi artistici, prevarrà l’indicazione del Presidente.A cura del Comitato Artistico dovrà essere redatto un verbale circa le deliberazioni attuate, verbale che dovrà essere trascritto nell’apposito libro e firmato da tutti i componenti del Comitato Artistico in particolare per quanto attiene la programmazione della stagione di Concerti.
Articolo 8.5) - Segretario Generale Organizzativo
Alla Costituzione il Segretario Generale Organizzativo è nominato dall’Assemblea dei Soci fondatori. Il Segretario Generale Organizzativo ha il compito di concretizzare le attività dell’Associazione, in conformità alle deliberazioni della Giunta Esecutiva. Il Segretario Generale Organizzativo potrà avvalersi della collaborazione di un Addetto alla Segreteria da esso scelto tra tutti i Soci, in accordo con la Giunta Esecutiva. Qualora il lavoro da svolgere richieda il contributo di altre persone e/o di altre funzioni dell’Associazione, il Segretario Generale Organizzativo potrà, sempre in accordo con la Giunta Esecutiva, coinvolgere altre persone scegliendole tra tutti i Soci.
Articolo 9) - Revisori dei conti
I Revisori dei conti hanno l’incarico di accertare la regolarità dei fatti amministrativi e contabili inerenti le finanze dell’Associazione. Essi vengono scelti tra Professionisti non Soci e vengonoeletti dall’Assemblea dei Soci fra persone non iscritte all’Associazione stessa, indipendentemente dall’eventuale rapporto di parentela con i Soci fondatori.
Articolo 10) - Bilancio e utili
L’Esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 1995. Alla fine di ogni esercizio la Giunta esecutiva procederà alla formazione del bilancio. Il bilancio dovrà essere depositato quindici giorni prima dell’Assemblea Generale per l’approvazione, nella sede sociale a disposizione dei Soci, unitamente alle relazioni della Giunta Esecutiva e dei Revisori. Gli eventuali utili netti, che risulteranno alla fine di ogni esercizio, dovranno essere destinati per il 50% al fondo riserva. Il residuo potrà essere destinato in beneficenza e/o in promozione dell’Associazione e/o ulteriore incremento del fondo riserva sulla base di quanto delibererà l’Assemblea dei Soci. Gli utili netti, a nessun titolo, potranno essere ripartiti tra i Soci anche nelle forme indirette e differite.
Articolo 11) - Disposizioni Generali
Il presente statuto potrà essere modificato solo con deliberazione dei Soci riuniti in Assemblea Generale convocata in via straordinaria.
Le modificazioni dovranno essere proposte dalla Giunta Esecutiva oppure dai 3/5 dei Soci (nel cui novero devono intendersi esclusi i Soci collaboratori) in regola con il versamento delle quote. Gli articoli da modificare ed il nuovo testo dovranno essere indicati nell’ordine del giorno proposto dalla Giunta Esecutiva per l’Assemblea Generale Straordinaria. In deroga all’art.7.1.1), del presente statuto le modificazioni da apportare potranno essere effettuate soltanto a maggioranza dei 2/3 dei voti tanto in prima quanto in seconda Convocazione.
Articolo 12) - Finanziamenti
Il finanziamento dell’Associazione avviene mediante le quote di iscrizione dei Soci ed i contributi volontari di persone, Enti, Società, Istituzioni pubbliche e private.
Articolo 13) - Scioglimento dell’Associazione
In caso di scioglimento dell’Associazione, che dovrà essere deliberata da almeno i 3/5 dei Soci (nel cui novero devono intendersi esclusi i Soci collaboratori), il patrimonio sarà devoluto all’ANT (Associazione Nazionale Tumori Solidi), essendo esclusa ogni sua ripartizione tra i Soci.
Articolo 14) - Formalità per la costituzione
I Soci fondatori eleggeranno i membri della Giunta Esecutiva contestualmente alla stesura notarile dell’atto costitutivo dell’Associazione. La Giunta Esecutiva, eletta dai Soci fondatori, eleggerà nel Suo seno il Presidente, il Vice Presidente e le altre cariche dell’Associazione.
Articolo 15) - Nuove adesioni
La Giunta Esecutiva, oltre a provvedere all’amministrazione dell’Associazione, avrà il compito precipuo di reperire nuove adesioni di Soci sostenitori, effettivi e collaboratori. Il compito di reperire nuove adesioni spetterà anche a tutti i componenti dell'Assemblea dei Soci.
Bologna, li 25 marzo 1995