Associazione Italiana Contro l'Epilessia

 

Problematiche integrative e Normativa di riferimento

per la definizione ed individuazione, prevenzione, cura e riabilitazione, integrazione, diritto alla mobilita' agevolazioni e partecipazione degli handicappati e con particolare riferimento ai portatori di epilessia.

Attenzione ! Ricordati che queste succinte informazioni sulle Epilessie possono non essere accurate, complete o adatte al tuo caso individuale. Tutti coloro che hanno necessita' d' informazioni dirette o indirette sull' Epilessie consultino il proprio medico.

Norme

Barriere architettoniche

Gioco e Sport

Invalidita' civile

Riconoscimento percentuale d' invalidita relativo a tipo e frequenza delle crisi.

Lavoro: adattabilita' al tipo di lavoro scelto

Lavoro: destinato ai soggetti con epilessia

Lavoro: destinato ai datori di lavoro pubblici e privati

Lavoro destinato alle organizzazioni sindacali

Minori in tenera eta' ed indennita' di accompagnamento

Norme a favore dei lavoratori portatori di handicap

Patente di Guida

Prestazioni economiche per gli invalidi civili

Quadro riassuntivo delle agevolazioni sul lavoro per i disabili o per la loro assistenza.

Pubblico impiego: facilitazioni

Scuola

Servizio militare

Patente di Guida

Chi e' affetto da epilessia puo' ottenere il rilascio della patente di guida per le sole categorie A e B, purché non abbia avuto alcuna crisi da almeno due (2) anni. E' irrilevante il fatto che l' interessato stia assumendo farmaci antiepilettici oppure no. Il nullaosta sanitario necessario ad ottenere la patente viene rilasciato dalla Commissione Medica Locale per le Patenti di Guida di riferimento di ogni singola provincia (Legge 18.3.1988, n. 111 - D.M. Trasporti n. 286/1991). La validita' della patente non puo' essere superiore a due anni. La patente di guida delle categorie C-D-E non puo' essere rilasciata ne' confermata ai candidati o conducenti in atto, affetti da epilessia. In caso d' incidente stradale, la copertura assicurativa e' comunque garantita, anche se il sinistro e' stato causato dalla perdita di controllo del proprio veicolo per la comparsa improvvisa di una crisi. Adempimenti per ottenere il rilascio o la conferma della validita' della patente di guida. Il rilascio di nuova o la conferma della validita' della patente di guida e' soggetta, dal 1 ottobre 1995, alle norme sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi (D.P.R. 575/94"). In base ai nuovi procedimenti rimane a carico dell' utente solo l' effettuazione della visita medica presso la Commissione Medica Locale. E' stato abolito il certificato anamnestico del medico curante. L' utente, al momento della visita, deve essere in possesso: 1) Codice Fiscale 2) Ricevuta dei versamenti in c.c. postale alla Direzione Generale della Motorizzazione Civile.  (torna all'indice)

Servizio militare

Il giovane in eta' di leva, affetto da epilessia, puo' essere riformato. Dopo un periodo di revidibilita' di un anno, il giovane viene dichiarato non idoneo al servizio militare. In Italia l' epilessia rientra fra le malattie che rendono inabili al servizio militare ( Legge n° 496 del 28.5.1964). Per fruire del diritto di esonero dal servizio di leva e' necessario esibire al medico militare una documentazione sanitari che attesti la propria malattia A coloro che sono esonerati da servizio militare perché affetti da epilessia viene rilasciato un foglio di congedo nel quale non viene fatto menzione del nome della malattia. Questo diritto e' garantito da una disposizione in vigore gia' dal 1977 (Legge n° 890 del 22.11.1977). I fogli di congedo rilasciati in epoca anteriore al 1977 possono essere sostituiti, su richiesta dell' interessato, con altri redatti secondo le nuove normative. Le motivazioni dell' esonero sono riportate nel foglio di congedo originale, la cui copia puo' essere rilasciata solo dietro consenso scritto dell' interessato.  (torna all'indice)

Epilessia e Scuola

L' inserimento scolastico del bambino affetto da epilessia puo' andare incontro ad alcune difficolta' anche in considerazione dell' eta' d' esordio della malattia che si manifesta nel 70% dei casi in eta' prescolare e nel 30% in eta' scolare. A volte, quando si tratta di assenze il disturbo puo' essere segnalato, per la prima volta, dall' insegnante. Vanno considerati inoltre gli aspetti psicologici, comportamentali e di rendimento scolastico in rapporto all' assunzione dei farmaci. L' integrazione del bambino spesso e' complicata dal pregiudizio dell' insegnante dovuto alla scarsa informazione da cui deriva l' ansia del rapportarsi con il bambino e da un rifiuto, piu' o meno palese, con la conseguente emarginazione del bambino stesso ( casi individuali a prescindere dal grado di socializzazione). Proprio per questo, molti genitori, preferiscono non segnalare il disturbo del loro bambino. In questi casi consigliamo i genitori di sollecitare le Associazioni regionali ad organizzare corsi di aggiornamento per gli insegnanti sia a livello provinciale che nelle singole scuole. I corsi devono essere tenuti da epilettologi, pedagogisti, psicologi ed insegnanti con esperienza in materia. Dal punto di vista burocratico, premesse le certificazioni da parte dello specialista della diagnosi, terapia e considerazioni particolari sul bambino affetto da epilessia, con deficit associati, l' Amministrazione scolastica prevede un insegnante di sostegno disponibile per un numero di ore in rapporto alla gravita' del caso. Per coloro che sono affetti da epilessia senza altre complicazioni non e' previsto alcun aiuto, salvo il caso in cui venga accertato che l' assunzione della terapia comporti disturbi della concentrazione, memoria e comprensione. Ad ogni modo sia che siano previste delle ore di sostegno per loro come per tutti gli allievi della scuola dell' obbligo, va programmato dai docenti un insegnamento individualizzato con obiettivi realmente raggiungibili da svolgere all' interno della classe o meno, a seconda di quanto concordato dal consiglio di classe. Per quanto riguarda l' assunzione dei farmaci a scuola, la posologia e le scadenze dell' assunzione deve essere certificata dallo specialista e consegnata al medico scolastico che autorizzera' per iscritto gli insegnanti a far assumere le terapia al bambino. Per ogni alunno in situazione di handicap opera collegialmente il Gruppo operativo interprofessionale previsto dalla CM n° 258/83, costituito dal Direttore Didattico o Preside, dagli specialisti dell' USL, dagli operatori educativo-assistenziali e/o tecnici dell' Ente Locale. Il Gruppo si riunisce in date prestabilite almeno tre volte l' anno. Ai sensi dell' art. 6 del DPR 24.2.94, alla stesura ed alla verifica del Profilo dinamico funzionale e del Progetto educativo personalizzato e' prevista la partecipazione della famiglia. Per ogni Circolo o Istituto e' costituito il Gruppo di lavoro previsto dall' art. 15, punto 2, della L. 104/92, con il compito di stimolare e coordinare i progetti e le azioni positive messe in atto da ogni unita' scolastica per favorire l' integrazione. Tale gruppo e' composto da: Direttore Didattico o Preside che lo presiede, 1 rappresentante dell' USL, 1 rapp. dell' Ente Locale, 1 rapp. dei docenti, 1 rapp. degli studenti ( scuole medie di II grado), 1 rapp. dei genitori di alunni con handicap o rapp. di Associazione da loro indicato e 1 rapp. dei genitori eletto nel Consiglio di Circolo.  (torna all'indice)

 

Lavoro: destinato ai soggetti con epilessia

Con l'introduzione della nuova Legge n.68/99 per il collocamento delle persone invalide sono cambiate parecchie cose e sono ancora in corso l'emanazione di direttive per la sua completa applicazione. Attendiamo il perfezionamento di questi atti per ridefinire questo tema.

Contattaci direttamente: Assaice@iperbole.bologna.it

La maggior parte dei soggetti epilettici esistenti in ogni parte del mondo non necessitano di particolari aiuti per diventare economicamente attivi. Qualche volta, tuttavia, l' epilessia causa problemi di una certa entita' nel trovare e, successivamente, mantenere il posto di lavoro. Nel nostro Paese, al contrario di altri paesi europei, manca una legislazione sulla epilessia, che aiuti e favorisca l' inserimento sociale e lavorativo, del soggetto con epilessia. In Italia esistono due tipi di collocamento: 1) il collocamento ordinario, con iscrizione della persona in cerca di lavoro presso gli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione. 2) il collocamento obbligatorio in base alla L. 68/99 (ex L. 482/68) (invalidita' civile); Possono iscriversi al collocamento obbligatorio gli invalidi civili con una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45% (D.L. n° 509/88 art. 7); L' obbligo di assunzione riguarda i datori di lavoro privati, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti Pubblici con piu' di 35 dipendenti. Il collocamento avviene tramite l' Ufficio Provinciale del Lavoro sez. Invalidi Civili. La richiesta d' iscrizione deve essere presentata al citato ufficio dagli interessati.  (torna all'indice)

La G.U. n. 43 del 1992 pubblica la tabella che definisce, in relazione alle diverse forme di epilessia e delle frequenza delle manifestazioni cliniche, il riconoscimento di percentuali di invalidita'.

Epilessia generalizzata con crisi annuali in trattamento 20% fisso
Epilessia generalizzata con crisi mensili in trattamento 46% fisso
Epilessia generalizzata con crisi plurisettimanali/quotiniane in trattamento 100% fisso
Epilessia localizzata con crisi in trattamento 10% fisso
Epilessia localizzata con crisi mensili in trattamento 41% fisso
Epilessia con crisi plurisettimanali/quotidiane in trattamento da 91 a 100%

Non basta certo il rapporto tra tipo e numero di crisi per definire lo stato invalidante e la possibilita' di accesso al collocamento obbligatorio. Risulta evidente nella definizione di questa tabella il mancato coinvolgimento sia dell' Associazione sia della Lega Italiana contro l' Epilessia. Certamente necessita una sua revisione. (torna all'indice)

Lavoro destinato ai datori di lavoro pubblici e privati

Nella valutazione di un dipendente o in quella di un soggetto in cerca di lavoro, il datore di lavoro deve essere a conoscenza dei punti fondamentali riguardo l' epilessia ed il suo possibile impatto sull' esercizio del lavoro assegnato. I punti principali sono cosi' riassunti:

1) le crisi possono assumere diverse forme e molte persone subiscono solamente una crisi in tutta la loro esistenza, in tali situazioni l' epilessia non viene solitamente diagnosticata;

2) quando un soggetto e' colpito dalla prima crisi, possono aversi effetti negativi in termini di fiducia in sé stesso e la persona necessitare di un supporto psicologico e di un' istruzione riguardo l' epilessia;

3) in molti casi le crisi che si verificano con una certa frequenza possono essere completamente controllate attraverso un' appropriata terapia. Questa e' comunemente costituita dalla somministrazione di anti-epilettici (regolarmente e spesso per sempre);

4) gli anti-epilettici se propriamente prescritti non producono alcun effetto secondario comportante particolari conseguenze sulle prestazioni lavorative;

5) solamente in una minoranza di casi potranno presentarsi crisi sul lavoro o avere peggioramenti qualitativi delle prestazioni lavorative dovuti agli anti-epilettici;

6) in questi casi la valutazione di un medico esperto in epilessia potra' spesso portare miglioramenti nel controllo delle crisi e ridurre notevolmente questo tipo di problemi;

9) malattie, assenze ed incidenti sul lavoro non risultano essere piu' frequenti in soggetti epilettici che in altri lavoratori;

8) i lavoratori affetti da epilessia non necessitano di un particolare tipo di assicurazione.   (torna all'indice)

 

Epilessia e Lavoro:

destinato alle Organizzazioni Sindacali: Adattabilita' al tipo di lavoro scelto

La maggior parte dei lavori puo' venire esercitata anche da soggetti epilettici. Quando una persona affetta da epilessia possiede i giusti requisiti e la necessaria esperienza, l' adattabilita' al lavoro dovrebbe normalmente essere scontata. Seguendo le linee indicate di seguito si dovrebbe riuscire ad assicurare che nessuna ingiusta restrizione sia imposta:

a) qualora sia richiesto un parere medico circa l' adattabilita' di particolari lavori a soggetti epilettici, dovrebbe essere tenute in considerazione le caratteristiche del lavoro ed i fatti conosciti riguardo la malattia ed il verificarsi delle crisi;

b) proibizioni senza valide motivazioni dovrebbero essere evitate;

c) per quei lavori in cui e' risaputo esservi un rischio elevato a livello fisico per il lavoratore o per terze persone, le organizzazioni competenti dovrebbero essere sentite per riuscire a portare questo rischio potenziale ad un livello accettabile.

Solamente in quelle situazioni nelle quali questo non puo' essere effettuato, restrizioni nell' assunzione possono essere giustificate.  (torna all'indice)

Gioco e Sport

Bambini e ragazzi affetti da epilessia possono praticare liberamente gran parte dei giochi e delle attivita' sportive. Le uniche limitazioni riguardano, ovviamente, quelle attivita' (es. alpinismo, paracadutismo) in cui un' eventuale crisi improvvisa potrebbe mettere a repentaglio la vita. Altri sport ( come ad esempio il nuoto e lo sci) possono essere praticati, purché cio' avvenga sotto la diretta sorveglianza dell' adulto. Per gli adulti la possibilita' di praticare attivita' sportive e' condizionata, ovviamente, dal tipo di epilessia, dalla persistenza o meno delle crisi e dalla presenza di eventuali fattori che possono scatenarle. Certi sport possono comportare un pericolo grave se la crisi compare durante il loro svolgimento. Una certa prudenza - ad esempio nuotare o sciare insieme ad altre persone s' impone. Alpinismo e paracadutismo sono sconsigliati per tutti. L' attivita' agonistica nel suo insieme non e' permessa alle persone affette da epilessia (D.M. 18.2.1982). E' bene che chi vuole provi ad ottenere l' idoneita', facendo anche ricorso alla Commissione Regionale per le Attivita' Agonistica.  (torna all'indice)

Invalidita' civile

Definizione di invalido civile:

Si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite od acquisite, fisiche e/o psichiche e sensoriali, che comportano un danno funzionale permanente o, se minori di 18 anni, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere compiti e le funzioni proprie della loro eta' (L. n° 118/71, art. 2)  (torna all'indice)

Prestazioni economiche Prestazioni economiche per gli invalidi civili

1) Assegno mensile:
l' invalidita' parziale superiore o pari al 74% da diritto ai soggetti, di eta' compresa tra i 18 e i 65 anni, sempre che sussistano le condizioni di reddito, ad un assegno mensile di assistenza di 13 mensilita'. L' assegno puo' essere revocato, su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che il beneficiario non accede a posti di lavoro idonei alle sue condizioni fisiche (il cosiddetto requisito di incollocamento, art. 13, L. 118/71).

2) Pensione:
L' invalidita' totale da diritto, solo ai soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 65 anni e sempre che sussistono le condizioni di reddito, ad una pensione di inabilita' di 13 mensilita' (D.L.) 509/88, art. 8).

3) Indennita' di accompagnamento:
Gli invalidi che siano incapaci di deambulare senza l' aiuto permanente di un accompagnatore o non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ricevono una indennita' di accompagnamento di 12 mensilita', a prescindere dalla loro condizione reddituale (Cassazione 4641/92 e 8390/91) purché non siano ricoverati gratuitamente in un istituto con onere a totale carico delle strutture pubbliche.

Hanno diritto alla prestazione anche i minori di 18 anni e gli ultrasessantacinquenni. L' indennita' non e' incompatibile con lo svolgimento di attivita' lavorativa.  (torna all'indice)

Minori in tenera eta' e indennita' di accompagnamento

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11329 del 24 ottobre 1991, hanno risolto positivamente la questione della concessione dell' indennita' di accompagnamento a bambini in tenera eta'.

4) Indennita' di frequenza:
I minori di anni 18, ai quali siano state riconosciute difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria eta', hanno diritto ad un' indennita' di frequenza mensile.

La concessione di tale indennita' e' subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati convenzionati; che operino a scopo terapeutico, riabilitativo o di recupero dei soggetti con handicap; oppure e' richiesta la frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, di centri di formazione e addestramento professionali finalizzati al reinserimento sociale.

La concessione dell' indennita' e' inoltre subordinata, a differenza di tutte le altre indennita', al possesso del requisito reddituale riferito al reddito personale del minore e viene limitata al periodo di effettiva frequenza. Tale indennita' e' incompatibile con qualsiasi forma di ricovero continuativo e permanente (L. 289/90, art. 3; M. Interno circ. n. 12 del 31/10/1990).  (torna all'indice)

Adempimenti amministrativi

Per essere riconosciuti invalidi civili al fine di ottenere le prestazioni economiche e gli altri benefici previsti per tale categoria, (collocamento obbligatorio L. 482/68, esenzione ticket, protesi, etc.) e' necessario presentare:

Cosa e' bene inserire nella domanda!

Nella domanda rivolta ad ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile e' indispensabile apporre la corretta indicazione dell' oggetto della domanda e decorrenza. Il D.M. 20 luglio 1989, n° 292 sottolinea l' opportunita' che nella domanda d' invalidita' civile venga richiesto il beneficio economico piu' favorevole in quanto l' Amministrazione si limita a pronunciarsi solo sull' oggetto della domanda. Nel certificato medico che si allega alla domanda rivolta ad ottenere: la pensione per invalidita' civile deve attestare la natura dell' infermita' invalidanti e le relative diagnosi. La diagnosi deve essere espressa con chiarezza e precisione. nella domanda intesa ad ottenere l' indennita' di accompagnamento, il certificato medico, oltre ad esprimere con chiarezza e precisione la diagnosi della malattia invalidante, deve anche contenere la dicitura " Persona impossibilitata a deambulare senza l' aiuto permanente di un accompagnatore", oppure "Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" nella domanda intesa ad ottenere l' indennita' di frequenza per invalidi civili minori di anni 18, il certificato medico, oltre ad esprimere con chiarezza e precisione la diagnosi della malattia invalidante, deve contenere la dicitura "Minore con difficolta' persistenti a svolgere compiti e funzioni della propria eta'"

Deve essere altresi' allegata l' iscrizione e/o l' eventuale frequenza del minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento professionale.  (torna all'indice)

Facilitazioni nel pubblico impiego

Il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, all' art. 18, prevede questi facilitazioni a favore dei dipendenti pubblici con handicap, che abbisognino di trattamenti terapeutici riabilitativi come comprovato da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata:

Il dipendente, pubblico, che sia parente (entro il secondo o, in mancanza, entro il terzo grado) a persona con handicap in trattamento riabilitativo, puo' ottenere periodi di aspettativa per motivi di famiglia.
Benefici per i lavoratori dipendenti nella legge quadro sull' handicap
La legge quadro sull' handicap 5 febbraio 1992, n. 104, attribuisce, tra l' altro, alcuni diritti ai lavoratori dipendenti che si trovino in particolari situazioni.
In particolare sono destinatari delle norme in questione i lavoratori dipendenti che siano:


L' art. 3 della L. 104/92 definisce il concetto di persona handicappata ai fini dell' applicazione delle norme in essa contenute e al 3° comma cosi' precisa il concetto di "situazione di gravita'": "Qualora la minoranza, singola o plurima, abbia ridotto l' autonomia personale, correlata all' eta' (postilla sulla sentenza), in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'".
Il successivo art. 4 stabilisce che la situazione di gravita' sia accertata dalla Unita' Sanitaria Locale competente che ne rilascia la dovuta certificazione. Norme a favore di lavoratori genitori di bambini portatori di handicap.
A) Ai sensi dell' art. 33, primo e secondo comma, della legge 104/92, la lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore, anche adottivi o affidatari, di bambino portatore di handicap in situazione di gravita'-accertata ai sensi del menzionato art. 4 della stessa legge - hanno diritto, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, al prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all' art. 7 1° comma della L. 1204/71.
In alternativa al prolungamento dell' astensione facoltativa, la norma prevede due ore di permesso giornaliero retribuito, fino al compimento del terzo anno di eta' del bambino stesso.
Per fruire di tali permessi, l' interessata/o deve produrre:


nel caso di prolungamento della astensione facoltativa ai sensi del 1° comma dell' art. 33, L. 104/92, si applicano le norme di cui agli artt. 7, ultimo comma, e 15, 2° comma della L. 1204/71. I permessi orari giornalieri si cumulano con le assenze previste dall' art. 7, 1° e 2° comma, della L. 1204/71 e rapportati a giorni interi - non sono utili ai fini di ferie e della tredicesima mensilita'; le frazioni di giorno non si considerano. B) Ai sensi dell' art. 33. 3° comma, della L. 104/92, per i periodi successivi al terzo anno di eta' del bambino portatore di handicap in situazione di gravita' - accertata ai sensi del menzionato art. 4 della legge stessa - la madre lavoratrice o in alternativa, il padre lavoratore, anche adottivi o affidatari, hanno diritto, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, a tre giorni di permesso mensili fruibili anche in maniera continuativa.


I permessi di cui innanzi non sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilita'.

C) I permessi di cui al precedente punto B) competono anche al dipendente che assiste una persona adulta con handicap in situazione di gravita', che con lui conviva e del quale risulti parente o affine entro il terzo grado, dietro presentazione della documentazione prevista al punto B).  (torna all'indice)

Norme a favore dei lavoratori portatori di handicap

Ai sensi dell' art. 33. 6° comma della L. 104/92, il dipendente portatore di handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi del menzionato art. 4 della stessa legge, ha diritto a due ore di permesso giornaliero retribuito, ovvero, in alternativa, a tre giorni di permesso mensile retribuiti, fruibili anche in maniera continuativa.  (torna all'indice)

 

Quadro riassuntivo delle agevolazioni sul lavoro per i disabili o per la loro assistenza

 
Avente diritto Agevolazione Condizione
Un genitore lavoratore, anche adottivo Astensione facoltativa sino al 3° anno di vita del figlio con handicap Accertamento dell' handicap in situazione di gravita'.
Affidatari Astensione facoltativa sino al 3° anno di vita del figlio con handicap Bambino non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Un genitore lavoratore, anche adottivo Due ore di permesso giornaliero retribuito con handicap in alternativa al periodo di astensione facoltativa, fino al compimento del 3° anno del bambino Accertamento dell' handicap in situazione di gravita'.
Affidatari Due ore di permesso giornaliero retribuito con handicap in alternativa al periodo di astensione facoltativa, fino al compimento del 3° anno del bambino Bambino non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Madre lavoratrice o padre lavoratore, anche adottivi Tre giorni di permesso mensile fruibile in maniera anche continuativa Accertamento dell' handicap in situazione di gravita'.
Parenti o affini entro il 3° grado, conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravita'. Tre giorni di permesso mensile fruibile in maniera anche continuativa. Bambino di eta' superiore ai tre anni
Lavoratore disabile maggiorenne. Tre giorni mensili di permesso. Gravita' dell' handicap
Genitori di persona handicappata grave.
Parente o affini entro il 3° grado di conviventi con soggetto con handicap grave
Sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio. Accertamento della gravita' dell' handicap
Affidatari di handicappati gravi. Sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio. Accertamento della gravita' dell' handicap
Lavoratore handicappato in situazione di gravita' Sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio. Accertamento della gravita' dell' handicap

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Barriere archietttoniche

Le barriere architettoniche sono costituite da tutti gli ostacoli che impediscono ai portatori di handicap motori e/o sensoriali di svolgere in modo completo le proprie attivita' all' estreno e all' interno degli edifici ed altro.

La previsione dell' abbattimento delle barriere architettoniche e' previsto dalla L. n. 118/71, le modalita' attuative vengono espresse nel DPR n. 384/78, la L. n. 41/86 prescrive i Piani Comunali, la L. n. 13/89 norma il superamento delle barriere negli edifici privati e il D.M. Lavori Pubblici n. 236 del 14/6/89 ne e' il regolamento attuativo, il diritto al voto e' garantito relativamente a questo problema dalla L: 15/91 ed il quadro degli adempimenti e sanzionatorio e' contenuto nella legge quadro n. 104/92

Sulle barriere architettoniche si e' sempre sottolineato l' aspetto, certamente rilevante, della disabilita' motoria, meno approfonditi sono gli studi e gli interventi sulla disabilita' sensoriale e relativamente al disagio epilettico, attenzioni fondamentali per attivare una politica di ambiente sicuro ed accessibile anche per questo tipo di handicap.  (torna all'indice)

Normativa nazionale -
Legge 5.2.92, n.104
Legge-quadro per l' assistenza, l' integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
Decreto P.R. 21 settembre 1994, n. 698
Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici
Decreto P.R. 24.2.94,
Atto d' indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unita' sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicaps
Decreto Interministeriale della Pubblica Istruzione, Sanita', Affari Sociali, del 9.7.92
Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione, n. 122 dell' 11.4.94
D.P.R. 28 maggio 1964, n. 496
Approvazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare
Sent. 27/07/1991 n. 8390
Invalidi di Guerra, Invalidi per Servizio, Invalidi Civili - Indennita' di accompagnamento - Concessione - Condizioni.
D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575
Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli
Sent. 24/10/1991 n. 11329
Invalidi di Guerra, Invalidi per Servizio, Invalidi Civili - Inabilita' - Riconoscimento - Decesso successivo - Quote di pensione - Eredi - Spettanza. - Indennita' di accompagnamento - Presupposti.
Sent. 16/04/1992 n. 4641
Invalidi di Guerra, Invalidi per Servizio, Invalidi Civili - Indennita' di accompagnamento - Condizioni.
D. M. 21 giugno 1991, n. 286
Regolamento recante la sostituzione dell'art. 481 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, in materia di commissioni mediche locali.
Decreto 30.11.94, Approvazione dello schema tipo di convenzione prevista dalla Legge quadro sull' handicap 5.2.94, n. 104
D. M. del 4.3.93
Determinazione dei protocolli per la concessione dell' idoneita' alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate
Circolare dell' I.N.P.S. n. 80 del 24.3.95

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In collaborazione con i Servizi di Comunicazione e Relazione con i Cittadini del Comune di Bologna
(cic@comune.bologna.it)