Associazione Italiana Contro l'Epilessia
Associazione
Italiana Contro l'Epilessia
Dal
1974,Piena
Cittadinanza e Ricerca scientifica:
un impegno per gli oltre 300mila italiani con epilessia!
STORICI
SUCCESSI AICE:
Conseguito
il riconoscimento della guarigione ed avviato l'esame della PdL2060.

ZONEGRAN
- KEPPRA e VIMPAT riscontrate
difficoltà di reperimento risposta
AIFA ad AICE LAZIO
e numeri per urgenze
TALOXA lettera AICE per irriperibilità
risposta MSD Italia e numero emergenze
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Oltre il riconoscimento per la cura dell'epilessia il DIAZEPAM - LORAZEPAM - ATCH - ETOSUCCIMIDE - LAMOTRIGINA - LEVETIRACETAM - RUFINAMIDE - TOPIRAMATO - ZONISAMIDE - CLOBAZAM e MIDAZOLAM ed il loro costo assunto dallo Stato.
AIFA: ha fatto sucessiva comunicazione
su LEVETIRACETAM -
TOPIRAMATO
Di seguito, assieme al testo AIFA, alcune considerazioni AICE e tra parentesi ed in corsivo considerazioni terminologiche alternative - non nel testo ufficiale.
NULLA DA RILEVARE...
PIENAMENTE CONDIVISO INIZIARE CON FARMACO A COSTO VANTAGGIOSO PER IL SSN ED ASSICURAZIONE DELLA NON SOSTITUIBILITA' DEL PREPARATO DI PARTENZA.
NULLA DA RILEVARE...
PIENAMENTE CONDIVISO NON SOSTITUIRE IL FARMACO EFFICACE
PIENAMENTE CONDIVISO NON SOSTITUIRE IL FARMACO, PUR IN FARMACO RESISTENZA, CHE DETERMINI EFFICACE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA
Si evidenzia che se l'inserimento dei due farmaci nella lista di trasparenza, in via generale, li rende sostituibili con i relativi generici, tale disposizione AIFA li ritiene INSOSTITUIBILI per le persone con epilessia se:
1) se il farmaco determina il completo controllo delle crisi
2) se, a giudizio del medico curante, determini significativo miglioramento in termini di frequenza o tipologia di crisi
IN QUESTI CASI, ACCERTATEVI CHE NELLA PRESCRIZIONE VENGA RIPORTATO A FIANCO DEL NOME DEL FARMACO LA DIZIONE "INSOSTITUIBILE.
NULLA DA RILEVARE ...
NULLA DA RILEVARE ...
SI ESPRIME DUBBIO CIRCA L'USO DEL TERMINE RACCOMANDAZIONE E QUANTO DA CIO' DERIVATO SUI SISTEMI SANITARI REGIONALI E SULL'ASSISTITO.
prima considerazione: SU CHI CADE L'ONERE DERIVANTE DALL'ATTO AIFA? NON VA A CARICO DEL SSNAZIONALE MA PARE (trattasi di raccomandazione e non disposizione/obbligo) ASSUMIBILE DAI SSREGIONALI ED IN CASO CONTRARIO DELL'ASSISTITO.
seconda considerazione: LE FORTI CRITICITA' FINANZIARE DEI SSREGIONALI RENDONO PROBABILE LO SVILUPPO DI CONFLITTUALITA' TRA LORO E GLI ASSISTITI.
terza considerazione: STANTE IL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE ITALIANA TALE RACCOMANDAZIONE POTRA'/SARA' RECEPITA IN MODO DISOMOGENEO SUL TERRITORIO NAZIONALE.
IN RIFERIMENTO AI DIRITTI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTT. 3 E 5 (UGUAGLIANZA DEI CITADINI E DIRITTO ALLA SALUTE) SI RITIENE CHE L'ONERE DERIVANTE DALL'ATTO DEBBA ESSERE ASSUNTO DALLO STATO NAZIONALE.
NULLA DA RILEVARE ... SE NON L'OPPORTUNITA' DI SOSTITUZIONE DEL TERMINE "sollecita" RITENUTO NON VINCOLANTE ... il personale sanitario alla lettura ed al rispetto...
Comunicazione approvata dalla Commissione Tecnico Scientifica (CTS) il 16 luglio 2012