|
statuto Art. 1 - DenominazioneE' costituita un'associazione culturale denominata Afriche e Orienti che opera senza fini di lucro nel campo dell'informazione ed educazione allo sviluppo, alla solidarietà internazionale e alla multiculturalità con particolare riferimento ai paesi dell'Africa, del bacino del Mediterraneo, del Vicino e Medio Oriente. Art. 2 - Sedi L'Associazione ha sede legale in Bologna. L'associazione costituirà una sede distaccata a Napoli e prevede l'opportunità di aprire altre sedi distaccate. Art. 3 - Finalità L'Associazione ha per scopo la promozione del rispetto dei diritti universali dell'uomo e delle diversità culturali, della autodeterminazione dei popoli, dello sviluppo economico e sociale dei paesi del sud del mondo. Per perseguire tale scopo, l'associazione intende: a) elaborare ricerche e studi che potranno confluire in pubblicazioni; b) svolgere attività di documentazione e redigere materiali di studio e divulgazione per seminari, corsi di aggiornamento e per le scuole; c) promuovere iniziative culturali (quali mostre, seminari, corsi, convegni) finalizzate a comprendere la realtà politica, sociale ed economica dei paesi dell?Africa, del bacino del Mediterraneo e del Vicino e Medio Oriente; d) realizzare progetti finalizzati a promuovere la libertà di stampa, l?editoria, la pubblicazione di ricerche nei paesi afro-mediterranei, in partnership con istituzioni e associazioni locali; e) promuovere iniziative di sensibilizzazione ed informazione sulle questioni della cooperazione, dello sviluppo, della pace, dei diritti umani, della interdipendenza e della solidarietà; f) realizzare la pubblicazione di una rivista periodica di studi di storia, politica, società e cultura dei paesi dell?Africa, del Mediterraneo, del vicino e Medio Oriente; g) svolgere qualsiasi altra attività finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale. Tali attività possono essere svolte anche congiuntamente con altre associazioni, istituzioni e fondazioni con obiettivi analoghi, sia italiane che straniere. Per il conseguimento dello scopo sociale l'associazione ha facoltà di stipulare convenzioni o contratti con enti pubblici o privati. Essa potrà inoltre svolgere attività finanziarie e commerciali, purché strumentali al raggiungimento dei suo scopo. In particolare si preoccuperà di stipulare un accordo editoriale con una società editrice al fine di poter diffondere la rivista e altre pubblicazioni. Art. 4 - Durata La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato. Art. 5 - Soci 5.1 - Possono essere soci persone fisiche (soci individuali), enti ed associazioni (soci collettivi) italiane o straniere. 5.2 - I soci individuali si distinguono in: soci fondatori, soci attivi, soci sostenitori, soci ordinari, soci onorari: a) Soci fondatori sono quelli che intervengono all'atto della costituzione della Associazione; essi eleggono il primo Consiglio Direttivo e svolgono la propria opera nell?interesse della Associazione; b) Soci attivi sono coloro che prestano la propria opera nell'interesse della Associazione come i soci fondatori, ma che entrano nella associazione in momenti successivi alla costituzione della medesima; c) Soci sostenitori sono tutti coloro che, all'atto della prima iscrizione o all?atto del suo rinnovo versano la quota determinata dal Consiglio Direttivo per tale categoria di soci; d) Soci ordinari sono tutti coloro che, all'atto della prima iscrizione o all'atto del suo rinnovo versano la quota fissata dal Consiglio Direttivo per tale categoria di soci; e) Soci onorari sono coloro che il Consiglio Direttivo elegge in riconoscimento di meriti particolari. 5.3 - La ammissione dei soci, a qualunque categoria essi appartengano, è soggetta alle seguenti modalità: a) richiesta scritta di adesione inoltrata al Consiglio Direttivo; b) accettazione da parte del Consiglio Direttivo. 5.4 - La qualifica di socio, a qualunque categoria essi appartengano, cessa per le seguenti cause: a) dimissioni, da notificare al Consiglio Direttivo a mezzo r.a r., non oltre il 31 dicembre di ogni anno; diversamente l?impegno sociale s'intende prorogato per un altro anno; b) morosità nel pagamento della quota sociale; c) radiazione per gravi violazioni delle norme statutarie a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo che deciderà a maggioranza dei 3/5 dei componenti. Art. 6 - Patrimonio 6.1 Il patrimonio della associazione è costituito da: - proventi delle quote sociali di iscrizione; - contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche o private, o di privati, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività; - contributi di organismi internazionali; - rimborsi derivanti da convenzioni; - entrate derivanti da attività economiche o finanziarie strumentali al perseguimento dello scopo sociale. I soci ordinari e sostenitori sono tenuti a pagare le quote annuali fissate, per ciascuna categoria, dal Consiglio Direttivo all'atto della loro iscrizione e, successivamente, entro il 1° gennaio di ogni anno. L'anno sociale decorre dal I' gennaio al 31 dicembre. I soci fondatori dovranno corrispondere all'associazione quanto necessario per la sua costituzione. Soci fondatori e soci attivi dovranno corrispondere all'associazione quanto necessario per il suo funzionamento. Art. 7 - Organi sociali 7.1 Gli organi sociali della associazione sono: l?Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo (CD), il Presidente, i Revisori dei conti, il Collegio dei Probiviri. 7.2 Tutti gli organi sociali durano in carica 3 anni; i loro componenti sono rieleggibili per non più di tre mandati successivi. Le cariche non sono cumulabili. Art. 8 - Assemblea dei Soci 8.1 Alla assemblea dei soci hanno diritto di intervento e di voto tutti i soci in possesso dei requisiti richiesti per la singola assemblea, purché in regola con il pagamento della quota annuale. 8.2 L'Assemblea generale ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile di ogni anno. L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci. L'Assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. 8.3 L'Assemblea: a) approva le linee programmatiche generali dell'Associazione; b) approva il Bilancio consuntivo e preventivo; c) delibera le modifiche statutarie e l'eventuale regolamento; d) elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, dei Collegio dei Probiviri. 8.4 L'Assemblea straordinaria generale dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando lo richieda almeno un terzo dei soci. L'Assemblea straordinaria provvede a deliberare in ordine allo scioglimento della associazione. L'Assemblea è valida in prima convocazione con l'intervento di almeno tre quarti dei soci; in seconda convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei soci; nelle successive con qualsiasi numero dei soci. Tra una convocazione e l'altra devono trascorrere almeno 10 giorni. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione dei patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti. 8.5 Le assemblee sono convocate mediante avviso contenente l'indicazione di giorno, ora e luogo dell'adunanza, che può essere diverso da quello della sede legale, e l'elenco degli argomenti posti all'ordine dei giorno. L'avviso viene diramato dal Presidente mediante lettera o affissione nella sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data di convocazione, o mediante pubblicazione sul Bollettino dell'Associazione, se ed in quanto esistente. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, e le votazioni sono sempre palesi. Nelle assemblee sono ammesse deleghe esclusivamente tra i soci. Ogni socio non può rappresentare per delega più di un socio. 8.6 Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un membro del Consiglio Direttivo. Il segretario della assemblea è nominato dal Presidente tra i soci presenti. Alla fine della assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed allegato agli atti. Art. 9 - Consiglio Direttivo 9.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea generale dei soci e si compone di un minimo di sette e un massimo di nove membri, almeno due terzi dei quali scelti tra i soci fondatori e i soci attivi. Potranno partecipare come osservatori i soci onorari e altri esperti senza diritto di voto secondo quanto verrà stabilito dal Consiglio Direttivo. 9.2 Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed il vice-Presidente, scegliendoli fra i propri componenti; nomina inoltre il Segretario dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può designare fra i suoi membri uno o più consiglieri delegati determinandone i poteri nei limiti dell'art. 2381 C.C. e l'eventuale compenso, nel rispetto dello Statuto. Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario del Consiglio scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti; in questo caso egli non avrà diritto di voto. 9.3 Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore e il caporedattore della rivista, nonché altre cariche che potranno essere previste per il funzionamento della rivista. Ratifica, su proposta del Direttore, la composizione del comitato di redazione e del comitato scientifico della rivista. Designa inoltre eventuali responsabili di progetti, pubblicazioni specifiche e collane. 9.4 Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente. 9.5 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per il conseguimento dell'oggetto sociale e per l'amministrazione della associazione, fatta eccezione di quegli oggetti che lo Statuto riserva alle Assemblee. Il Consiglio Direttivo in particolare: a) decide sulle domande di ammissione a socio dell'associazione; b) compila il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre alla assemblea ordinaria; c) delibera l'ammontare delle quote delle varie categorie di soci; d) provvede al buon andamento della associazione, esercitando tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione consentiti dallo Statuto, e non riservati alla assemblea dei soci; e) delibera sulle attività da svolgere e sulle relative modalità di svolgimento. 9.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La convocazione è fatta con lettera inviata almeno 5 giorni prima della convocazione. Sarà valida anche la riunione non formalmente convocata che vedrà presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo che potrà quindi discutere e deliberare su qualsiasi argomento. Art. 10 - Presidente 10.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Per la sua elezione occorre la maggioranza dei 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo; alla terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice. 10.2 Il Presidente è il rappresentante legale dell?Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. 10.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni, ivi compresa la rappresentanza legale dell'Associazione, sono svolte dal vice-Presidente. 10.4 Il Presidente può delegare al vice-Presidente parte delle sue funzioni. Art. 11 - Segretario 11.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo. 11.2 Il Segretario è il responsabile operativo dell?Associazione; egli garantisce l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. 11.3 Il Segretario partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Art. 12 - Revisori dei conti 12.1 I Revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea generale dei soci in numero di tre effettivi e due supplenti; l'assemblea elegge tra di essi il Presidente del collegio. 12.2 Possono essere nominati revisori dei conti i soci ed i non soci; non possono tuttavia essere nominati revisori: - coloro che risultano aver subito procedimenti di espulsione da altre associazioni a causa della loro condotta; - coloro che ricoprono incarichi di gestione della associazione a qualsiasi titolo. In caso di cessazione dall'ufficio, per qualsiasi causa, di un revisore, gli subentra il revisore supplente più anziano di età. 12.3 Al Collegio dei revisori spetta: - il controllo della contabilità della associazione; - il controllo del bilancio preventivo e del conto consuntivo, riferendone l'esito all'assemblea ordinaria mediante apposita relazione; - il controllo periodico, da eseguirsi almeno ogni sei mesi, delle risorse finanziarie della associazione. 12.4 I revisori dei conti potranno intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci esprimendo il loro voto che avrà valore consultivo. Art. 13 - Collegio dei Probiviri 13.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tra membri nominati dall'Assemblea generale dei soci. Al Collegio dei Probiviri sono deferite le controversie tra l'associazione ed i soci, gli amministratori, i revisori dei conti ed i liquidatori in relazione alla interpretazione ed esecuzione dei presente Statuto, ad eccezione delle controversie che per legge non possono compromettersi. Il Collegio dei Probiviri giudica inappellabilmente secondo equità, secondo formalità di procedura e pronuncia il suo lodo come amichevole composizione. Art. 14 - Disposizioni generali e finali 14.1 L'Associazione è sciolta con deliberazione della assemblea straordinaria, la quale determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo è comunque destinato ad uno o più enti indicati dalla stessa Assemblea con fini analoghi a quelli indicati nel presente Statuto. 14.2 Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto o dal regolamento interno, valgono le norme di legge. 14.3 Due copie dello Statuto, firmate dal Presidente, sono depositate nell'archivio della associazione, i soci hanno facoltà di consultarle. |
||