Il precariato

peculiarità ed evoluzione

•  Le possibili soluzioni

> Con questi obiettivi generali si possono anche individuare alcune decisioni efficaci (Tab. 7). Questi alcuni dei punti necessari e indispensabili su cui riflettere:

•  interrompere il flusso di abilitati che alimenta le attuali graduatorie permanenti. Un serio provvedimento dovrebbe scrivere, senza ambiguità alcuna, che esse sono bloccate e che rimarranno solo ad esaurimento. Solo fino a tale esaurimento si dovrebbe mantenere la ripartizione fra il 50% di immissioni in ruolo dalla graduatoria permanente e il 50% degli "specializzati", in modo da favorire il ricambio degli insegnanti non solo generazionale ma anche qualitativo;

•  Riaffermare che il titolo necessario e indispensabile per accedere all'insegnamento, fino alle prime lauree specialistiche di cui all'art. 5 della legge 53/03, deve essere la specializzazione ottenuta nelle SISS per gli insegnanti della scuola secondaria e la laurea per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria. Fino all'applicazione dell'art. 5 della legge delega 53/03, solo questi titoli devono costituire titolo abilitante, in presenza di cospicuo praticantato nelle scuole (per almeno un intero anno scolastico, con normale orario di insegnamento). Il praticantato deve esser e valutato dalle stesse scuole e retribuito, come avviene, ad esempio, per i medici specializzandi;

•  escludere dalle graduatorie tutti coloro che hanno già un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai quali viene garantito comunque, con i passaggi di ruolo e di cattedra, la possibilità di cambiare materia di insegnamento o ordine di scuola;

•  abolire ogni tipo di punteggio per le supplenze temporanee (sia annuali che "di breve durata") e tutti i contratti a tempo determinato dovrebbero essere di competenza delle scuole autonome, come stabilito dal DPR 275 sull'autonomia (art.15). Sarebbe anche questa l'occasione per semplificare le procedure di conferimento di supplenza, garantendo la precedenza solo agli insegnanti abilitati;

•  istituire borse di studio universitarie per la specializzazione di insegnanti nelle materie scientifiche (fisica, matematica, informatica, tecnologie, ecc.), di cui si prevedono, a breve, carenza di aspiranti;

•  assicurare le immissioni in ruolo solo per le discipline e le attività curricolari obbligatorie, con la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, calcolati successivamente alle operazioni di mobilità. E' sottinteso che la copertura di "tutti" i posti, e non solo di una percentuale di essi, dovrebbe essere assicurata solo al momento in cui sarà chiaro il quadro orario curricolare dei vari ordini e gradi di scuola definiti dalla riforma.

•  lasciare un margine di flessibilità alle scuole autonome per l'organizzazione delle attività opzionali attraverso la stipulazioni di contratti d'opera di natura professionale, come, peraltro, era già stato opportunamente e chiaramente scritto nella Legge 27 dicembre 1997, n. 449. 10

•  Affidare la gestione dell'assunzione del personale docente alle scuole, o me­glio a reti di scuole con un certo bacino di utenza. A questo riguardo, una delle pro­poste più serie rimane quella della Commissione D'Amore istituita dal ministro Berlinguer.11

•  Introdurre contratti "a termine", pluriennali e rinnovabili per i posti temporaneamente liberi, in modo da garantire la copertura di tutti i posti vacanti e la continuità del servizio. Tali contratti dovrebbero prevedere l' interruzione del rapporto di lavoro per giusta causa al rientro del titolare;

Pianificare nel breve e medio periodo l'assunzione degli insegnanti abilitati, attraverso una previsione dell'andamento dell'offerta, delle potenzialità della domanda nelle sue varie caratteristiche e delle modalità per favorire l'assunzione di insegnanti di qualità.

Tab. 7 - Le principali soluzioni al problema del precariato

tenere chiuse le attuali graduatorie fino al loro esaurimento

con l'attuazione dell'art. 5 della legge 53/03, si dovrebbe scegliere un sistema diverso di reclutamento degli specializzati

ripulire le graduatorie dai 103.000 insegnanti già in ruolo

in modo da stabilire l'effettivo fabbisogno

verificare l'effettiva consistenza delle graduatorie

idem

favorire l'ingresso di insegnanti specializzati e specializzare gli attuali abilitati inseriti nelle graduatorie permanenti

anche attraverso quote di assunzione e l'incentivazione per quelli che hanno già l'abilitazione all'iscrizione ai corsi universitari

abolire i punteggi per tutte le supplenze inferiori ad un anno scolastico effettuate senza titolo di abilitazione.

per impedire la riproduzione del precariato

stabilire un meccanismo relativamente automatico di assunzione dopo la specializzazione

per ridurre i tempi di attesa

attribuire il potere di nomina dei supplenti alle scuole

come indicato dall'art.145 del DPR 275 del 1999

istituire, su tutti i posti disponibili, contratti di supplenza a termine pluriennali, con interruzione nel caso di rientro del titolare.

eliminando il precariato di breve durata. I contratti andrebbero riservati solamente agli abilitati.

istituire borse di studio per la specializzazione all'insegnamento delle materie scientifiche

di cui si prevede carenza della domanda nei prossimi anni

pianificare le immissioni in ruolo attraverso una previsione realistica dell'offerta

in modo da favorire l'ingresso di insegnanti di qualità


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10 art. 40: "Anche in vista dell'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia di cui all'articolo 21, commi da 1 a 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è consentita, altresì, alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle isti­tuzioni scolastiche")
11 La proposta più seria in questa direzione in Italia è stata avanzata nel documento della Commissione D'Amore (10 marzo 1997), istituita da Berlinguer il 4 luglio 1996, con l'incarico "di definire, alla luce dell'art. 33 comma 4 della Costituzione, i possibili collegamenti fra scuola non statale e sistema pubblico di istruzione." Per quanto concerne l'assunzione dei docenti, quella proposta indicava un sistema unitario pubblico di reclutamento per le scuole statali e non statali paritarie che doveva rispon­dere a due principi:
a) attitudine a svolgere un servizio pubblico nazionale,
b) rispondenza alle esigenze delle scuole autonome.
L'iter prevedeva due fasi:
1) Abilitazione vincolata a un numero programmato ed esame di stato a conclusione dell'iter universitario
2) Concorso per titoli e colloquio presso gli istituti scolastici. In caso di scuole non statali i titoli richiesti non avrebbero mai dovuto configurarsi come adesione a un'ideologia politica o credo religioso.
Quella proposta, come quella più complessiva sulla parità in cui era inserita, fu presto abbandonata.

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