STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CLAVICEMBALISTICA BOLOGNESE

Denominazione, durata e scopo

Art. 1

È costituita l' "ASSOCIAZIONE CLAVICEMBALISTICA BOLOGNESE" con sede in Bologna.

Art. 2

L' Associazione ha carattere culturale, non ha fini di lucro, è indipendente, apartitica ed ha durata illimitata. Suo particolare scopo è tutto quanto può contribuire alla salvaguardia e alla diffusione della cultura clavicembalistica.

Soci

Art. 3

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, interessati agli intendimenti che l'Associazione si propone, ne fanno domanda al Presidente del Direttivo, e la cui domanda è accettata dal Direttivo medesimo. I soci al momento della domanda si impegnano ad accettare il presente statuto e ad osservarlo in ogni sua parte. I soci possono dimettersi con comunicazione scritta; le dimissioni avranno effetto, sotto ogni riguardo, soltanto dopo tre mesi dalla avvenuta comunicazione.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 4

I soci pagano una quota annuale fissata dall'Assemblea. Al secondo mancato pagamento si decade dalla condizione di socio.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 5

Oltre che per dimissioni o per morosità, la qualità di socio si può perdere per espulsione, qualora un socio danneggi moralmente o materialmente l'Associazione. L'espulsione è proposta dal Consiglio Direttivo che la sottopone, debitamente motivata, all'Assemblea dei soci, la quale delibera in merito a maggioranza dei soci stessi.

Patrimonio sociale, esercizio sociale e bilancio

Art. 6

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote di iscrizione dei soci e da eventuali proventi vari.

Art. 7

L'esrcizio sociale va ad anno solare; il bilancio consuntivo e quello preventivo unitamente al rendiconto economico e finanziario sono redatti dal Consiglio Direttivo che li sottopone per la approvazione all' Assemblea ordinaria annuale.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Organi dell'Associazione

Art. 8

Organi dell'Associazione sono:

  1. L'Assembela dei soci;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente;
  4. Il Collegio dei Probiviri.

L''Assemblea dei soci

Art. 9

L'Assemblea dei soci rappresenta la totalità dei soci, e le sue delibere, prese a norma del presente statuto, vincolano tutti i soci.

L' assemblea ordinaria annuale ha luogo entro il 30 aprile di ogni anno. Nell' assemblea ordinaria annuale, insieme ai bilanci, viene presentata dal Presidente la relazione sull' attività svolta e il programma di attività futura.

Art. 10

L' Assemblea dei soci può essere convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, oltre che per l'Assemblea ordinaria annuale, ogniqualvolta l'uno o l'altro lo ritenga opportuno.

Deve inoltre essere convocata dal Presidente o dal Direttivo entro un mese dalla richiesta, quando lo richieda un numero di soci non inferiore ad un terzo.

Art. 11

L' Assemblea, oltre ai compiti previsti dagli artt. 4, 5 e 7, nomina il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri; discute tutti gli argomenti che siano ad essa sottoposti dal Presidente o dal Direttivo ed ha ogni altra competenza e potere previsti dalla legge e dal presente statuto.

Art.12

La convocazione dell'Assemblea sarà fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno, firmato dal Presidente, da inviarsi ai soci almeno sei giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 13

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, ed in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'Assemblea. Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano; le nomine delle cariche sociali saranno fatte con scheda segreta. In caso di impedimento, i soci assenti potranno farsi rappresentare nelle assemblee soltanto da altri soci non consiglieri mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Art. 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ed in sua assenza dal Consigliere più anziano.

Le deliberazioni debbono constare da verbale sottosrcitto dal Presidente e dal Segretario e raccolto in apposito registro numerato e vidimato in ciascun foglio dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo

Art. 15

Il Consiglio Direttivo è composto di cinque membri e dura in carica due anni. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei soci a scrutinio segreto. Il Consiglio Direttivo ha l'ordinaria amministrazione dell' Associazione ed esercita tutti i poteri previsti dalla legge o dal presente statuto e tutti quelli che ad esso sono delegati dall'Assemblea. Esercita la straordinaria amministrazione in caso di urgenza, salvo ratifica dell'Assemblea da convocarsi opportunamente entro un mese.

Le riunioni del Consiglio Direttivo hanno luogo d'obbligo almeno quattro volte l'anno; inoltre il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga opportuno o che lo richiedano almeno due consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide qualora siano presenti almeno tre componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 16

Nella prima riunione, da tenersi non oltre venti giorni dall'elezione, il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, i quali restano in carica per tutta la durata del Consiglio che li ha eletti.

Il Presidente

Art. 17

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo che presiede, trasmette al Collegio dei Probiviri i ricorsi dei soci, presenta all'Assemblea le relazioni sulle attività svolte e da svolgere e i bilanci consuntivo e preventivo.

Art. 18

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o di impedimento di quest' ultimo.

Art. 19

Il Segretario esercita anche le funzioni di tesoriere dell'Associazione. Il Segretario provvede al disbrigo della corrispondenza d'ufficio ed alla tenuta del registro protocollo; compila i verbali del Consiglio e dell'Assemblea, compila e tiene aggiornato lo schedario dei soci. Inoltre, quale cassiere, provvede al pagamento delle spese e alla riscossione delle entrate; compila il consuntivo e il preventivo. È responsabile della cassa.

Il Collegio dei Probiviri

Art. 20

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti dall' Assemblea tra gli iscritti che non rivestano altre cariche o non svolgano altri incarichi per conto dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri dura in carica due anni e nella sua prima riunione, da tenersi entro un mese dall'elezione, elegge un Presidente e un Segretario. Il Presidente convoca il Collegio, il Segretario provvede alla verbalizzazione scritta delle riunioni.

Art. 21

Ogni socio ha diritto di ricorrere al Collegio dei Probiviri per un fatto riguardante un altro o più soci, siano o no investiti di cariche. Il ricorso deve essere motivato o circostanziato, presentato al Presidente che lo trasmette entro dieci giorni al Collegio dei Probiviri. Questo provvede ad avvertire entro dieci giorni i soci oggetto del ricorso, invitandoli a presentare le loro osservazioni. Ove le richiedano, sia il ricorrente sia i soci oggetto del ricorso possono essere presenti alla discussione. La delibera del Collegio dei Probiviri deve essere comunicata con raccomandata R.R. agli interessati i quali possono ricorrere all' Assemblea che decide in via definitiva, a maggioranza assoluta dei soci.

Modifiche allo statuto

Art. 22

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea dei soci, con delibera approvata dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei soci iscritti. La modifica può essere approvata anche mediante votazione con lettera raccomandata inviata al Presidente. I soci si impegnano a tale votazione e dopo la seconda mancata votazione postale decadono automaticamente dalla qualità di soci.

Art. 23

In caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoga o ai fini di pubblica utilità sentito l' organismo di controllo di cui all' art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.