Tatuaggi e piercing

TATUAGGIO:
l’attività inerente all’inserimento di pigmenti anche di diverso colore nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle;

PIERCING:
l’attività inerente all’inserimento cruento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo.

Gli operatori che svolgono l’attività di tatuaggio e di piercing, possono esercitare l’attività previa frequenza di un percorso formativo obbligatorio organizzato dall'Azienda Usl e secondo le indicazioni tecniche contenute nelle linee guida approvate dalla Giunta regionale con delibera n. 465 del 11/04/2007.

Coloro che, alla data di entrata in vigore del vigente Regolamento, intendono avviare l’attività di tatuatore e di piercing devono frequentare il percorso formativo obbligatorio previsto dall’art. 3, comma 4 del vigente Regolamento; mentre coloro che svolgono già tali attività devono frequentarlo entro un anno dalla data di entrata in vigore del vigente Regolamento.

L'Azienda U.s.l. organizza il suddetto percorso formativo che è obbligatorio per le nuove attività e per quelle esistenti dal 01 Ottobre 2008.

Per ulteriori informazioni sulle date di svolgimento e modalità di iscrizione al corso contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.s.l. di Bologna


Disposizioni specifiche per attività di tatuaggio e piercing
1. È fatto obbligo a chi esercita l’attività di tatuatore e di piercing di richiedere all’interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi esercita la patria potestà, se minorenne, tutte le informazioni utili per praticare l’attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza; è fatto inoltre obbligo di fornire informazioni sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto.

2. L’operatore deve acquisire il consenso informato dell’interessato all’esecuzione del trattamento. Qualora il soggetto che chiede l’intervento di tatuaggio e piercing sia di età inferiore ai 18 anni, si deve acquisire il consenso di chi esercita la patria potestà, con la sola esclusione del piercing al lobo dell’orecchio richiesto da minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

3. Non sono ammessi il tatuaggio e il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti in cui la cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa.

L'apertura di nuovi esercizi di tatuatore e piercing, il subingresso e le modifiche dei locali esistenti e delle attrezzature è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) con efficacia immediata. Alla S.C.I.A. devono essere allegati gli elaborati necessari ed una dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell’impresa, redatta secondo apposita modulistica, circa:
- il possesso dei requisiti professionali e il rispetto della normativa antimafia;
- il rispetto delle superfici minime dei locali previste dall’art. 16 del vigente Regolamento;
- la conformità dell’esercizio e dell’attività ai requisiti oggettivi di cui all’art. 15 del vigente Regolamento;
- il rispetto dei requisiti urbanistici ed edilizi e della destinazione d’uso dei locali;
- di avere rispettato le modalità operative descritte nelle schede tecniche approvate con delibera di Giunta Comunale PG.147578/2008;

La sussistenza del titolo per l’esercizio dell’attività è comprovata dalla copia della S.C.I.A. da cui risulta la data di presentazione della stessa al Comune, ovvero dalla sua regolarizzazione e/o completamento, nonché degli altri atti di assenso di altre Amministrazioni eventualmente necessari per l’esercizio dell’attività.

Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali suoi effetti dannosi, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere del SUAP di assumere provvedimenti di annullamento o revoca. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali suoi effetti dannosi.

Riferimenti organizzativi:

Unità Intermedia Attività Produttive e Commerciali - Dott. Fabrizio Fugattini
Unità Operativa Responsabile U.O. Somministrazione, manifestazioni ed artigianato - Dott.ssa Mara Falcioni
Responsabile del Procedimento: Dott. Fabrizio Fugattini

Competenza

Settore Attività Produttive e Commercio
  • Responsabile direzione: Giancarlo Angeli