Estetisti

L’attività di estetista è quella definita dall’art. 1 della Legge 4.1.1990, n. 1, e Leggi Regionali 32/1992 e 12/1993 comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, l’attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti. Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla Legge 4.1.1990 n. 1 e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.1986, n. 713. Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Nell’ambito della definizione dell’attività di estetista, si intendono:
1) per centro di abbronzatura o “solarium”, quella inerente l’effettuazione di trattamenti mediante l’uso di lampade abbronzanti UV-A, con la presenza di estetista qualificato;
2) per attività di ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico, quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
3) per attività di “disegno epidermico o trucco semipermanente”, quella inerente i trattamenti duraturi, ma non permanenti, sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l’aspetto estetico attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi esistenti;
4) i trattamenti effettuati per il tramite dell’acqua e del vapore, quali ad esempio sauna e bagno turco;
5)per mansione di onicotecnico, quella svolta in forma esclusiva, consistente nell’applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché nell’applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione.

Non rientrano nell’attività di estetista, e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del vigente Regolamento:
- i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;
- l’attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- le attività motorie, quali quelle di “ginnastica sportiva”, “educazione fisica”, “fitness”, svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13;
- l’attività di naturopata del benessere, disciplinata dalla L.R. 21 febbraio 2005. n. 11;
- l’esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri di benessere, disciplinati dalla L.R. 19 febbraio 2008 n.2

L'apertura di nuovi esercizi di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing, il subingresso, il trasferimento e le modifiche dei locali esistenti e delle attrezzature è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) con efficacia immediata. Alla S.C.I.A. devono essere allegati gli elaborati necessari e da una dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell’impresa, redatta secondo apposita modulistica, circa:

- il possesso dei requisiti professionali e il rispetto della normativa antimafia;

- il rispetto delle superfici minime dei locali previste dall’art. 16 del vigente Regolamento;

- la conformità dell’esercizio e dell’attività ai requisiti oggettivi di cui all’art. 15 del vigente Regolamento;

- il rispetto dei requisiti urbanistici ed edilizi e della destinazione d’uso dei locali;

- di aver rispettato le modalità operative descritte nelle schede tecniche approvate con delibera di giunta comunale pg 147478/2008.

Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali suoi effetti dannosi, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere del SUAP di assumere provvedimenti di annullamento o revoca. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali suoi effetti dannosi.

Riferimenti organizzativi:

Unità Intermedia Attività Produttive e Commerciali - Dott. Fabrizio Fugattini
Unità Operativa Responsabile U.O. Somministrazione, manifestazioni ed artigianato - Dott.ssa Mara Falcioni
Responsabile del Procedimento: Dott. Fabrizio Fugattini

Competenza

Settore Attività Produttive e Commercio
  • Responsabile direzione: Giancarlo Angeli