Strutture ricettive extralberghiere

La legge regionale 28.07.2004 n.16 elenca e definisce le strutture ricettive extralberghiere ed altre tipologie ricettive, come di seguito indicato:

Strutture ricettive extralberghiere:

  • le case per ferie;
  • gli ostelli;
  • i rifugi alpini;
  • i rifugi escursionistici;
  • gli affittacamere;
  • le case e appartamenti per vacanza.

Case per ferie.
Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, organizzate e gestite senza scopo di lucro, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari.
Nelle case per ferie possono essere altresì ospitati dipendenti e familiari di altre aziende o assistiti di altri enti con cui venga stipulata apposita convenzione.
Nelle case per ferie oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali sono assicurati, di norma, i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La presenza nelle case per ferie di servizi e attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti, quali cucine o punti di cottura autonomi, non ne muta la natura.
La casa per ferie può assumere specificazioni tipologiche aggiuntive, purché concordate con il Comune e connesse alla categoria di utenza ospitata o alla finalità specifica.

Ostelli.
Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento per periodi limitati dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani.
Gli ostelli sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti, senza scopo di lucro, ai fini del turismo sociale e giovanile. Gli ostelli possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune, che regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.

Affittacamere.
Sono esercizi di affittacamere le strutture, gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti ad attività di affittacamere sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto ad un esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare e gestore in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso l'esercizio può assumere la specificazione tipologica di "locanda".

Case e appartamenti per vacanze.

Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili composti da uno o più locali, arredati e dotati di servizi igienici e cucine autonome, gestiti in forma imprenditoriale, per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati ad eccezione del servizio di ricevimento e di recapito, nel corso di una o più stagioni turistiche con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi.
Ai fini di cui al comma 1 è considerata gestione in forma imprenditoriale quella che viene esercitata da chi ha la proprietà o l'usufrutto di oltre tre case o appartamenti e li concede in locazione con le modalità e nei limiti di cui al comma 1. È, inoltre, considerata gestione in forma imprenditoriale quella esercitata anche su di un numero inferiore di unità abitative da imprese, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, che hanno in gestione a qualsiasi titolo case o appartamenti per la locazione a turisti con le modalità di cui al co. 1.


Documentazione da presentare:

L'attività delle strutture ricettive extralberghiere è intrapresa a seguito di Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) inviata al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, indicante il nome del titolare, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura. Per le case per ferie e gli ostelli sono, inoltre, indicati i soggetti che possono utilizzare la struttura. La S.C.I.A. è inviata per conoscenza anche al Comune dove ha sede l'impresa che gestisce case e appartamenti per vacanza.
Il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture.

Modalità di presentazione 
La compilazione e l'invio delle pratiche avviene tramite la piattaforma regionale ACCESSO UNITARIO.
Per informazioni:  Modalità invio pratiche

Per informazioni: Modalità invio pratichLa presentazione delle pratiche avviene tramite la piattaforma regionale ACCESSO UNITARIO.r informazioni: Modalità invio pratichLa presentazione delle pratiche avviene tramite la piattaforma regionale ACCESSO UNITARIO.Per informazioni: Modalità invio pratiche
Si precisa che i modelli sono di competenza regionale e quelli attualmente in vigore sono stati approvati con Determinazione del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche 15 dicembre 2010, N. 14543

 

Ulteriori adempimenti
Dopo aver presentato la pratica:

- contattare la Regione Emilia-Romagna per comunicare i flussi turistici utilizzando la mail: statisticaturismo.bo@regione.emilia-romagna.it.
Maggiori informazioni alla pagina del Servizio Statistica della Regione Emilia-Romagna

- rivolgersi all'Ufficio Riscossioni e Controlli per l'imposta di soggiorno

- Questura di Bologna per l'inserimento dei nominativi degli alloggiati

 

 

Riferimenti organizzativi
Dirigente Unità Intermedia  Attività Produttive e Commercio: Dott.ssa Pierina Martinelli
Responsabile Unità Operativa Sportello Unico Artigiani, pubblici esercizi, attività ricettive: Dott.ssa Tiziana Spedicato
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa  Pierina Martinelli

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