05 Sospensione temporanea di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve essere comunicata al Comune competente se di durata superiore a trenta giorni.

Un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande attivo può decidere di sospendere l'attività per un periodo non superiore a dodici mesi.

Anche in caso di subingresso per trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione, l'attività può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi.

In caso di mancata riattivazione nei termini suddetti, l'autorizzazione amministrativa è soggetta a decadenza.

Riferimenti organizzativi:

Unità Intermedia Attività Produttive e Commerciali - Dott. Fabrizio Fugattini
Unità Operativa Responsabile U.O. Somministrazione, manifestazioni ed artigianato - Dott.ssa Mara Falcioni
Responsabile del Procedimento: Dott. Fabrizio Fugattini

Competenza

Settore Attività Produttive e Commercio
  • Responsabile direzione: Giancarlo Angeli