La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve essere comunicata al Comune competente se di durata superiore a trenta giorni.
Un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande attivo può decidere di sospendere l'attività per un periodo non superiore a dodici mesi.
Anche in caso di subingresso per trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione, l'attività può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi.
In caso di mancata riattivazione nei termini suddetti, l'autorizzazione amministrativa è soggetta a decadenza.
Riferimenti organizzativi:
Unità Intermedia Attività Produttive e Commerciali - Dott. Fabrizio Fugattini
Unità Operativa Responsabile U.O. Somministrazione, manifestazioni ed artigianato - Dott.ssa Mara Falcioni
Responsabile del Procedimento: Dott. Fabrizio Fugattini
Competenza
- Responsabile direzione: Giancarlo Angeli