In determinate casistiche previste dall'art. 4, commi 5 e 9 della L.R. 14/2003, della Delibera di Giunta regionale n. 1879 del 23 novembre 2009 e della Delibera di Giunta Comunale P.G.N. 18376 del 29/09/2010 è previsto il rilascio dell'autorizzazione motivato dalla sussistenza di determinate condizioni (collegate ad impianti sportivi, nei centri commerciali, se previste nell'ambito di un Piano di Valorizzazione Commerciale, nelle stazioni di trasporto pubblico, negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti ecc....(vedi Progetti e Piani del Comune). Queste autorizzazioni sono però vincolate alla struttura grazie alla quale vengono attivate e pertanto non sono trasferibili in altri locali. Le autorizzazioni sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali ed alle aree in esse indicati. L'inizio dell'attività deve avvenire entro 180 giorni dal rilascio del titolo autorizzativo, pena la decadenza e fatto salvo il rilascio di proroga in casi di comprovata necessità (vedi scheda "Autorizzazione alla proroga dell'attivazione di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande").
Non c'è più la distinzione tra bar, ristoranti, pub ecc... poichè la L.R. 14/2003, all'art. 7 ha previsto un'unica tipologia di autorizzazione. La concreta individuazione della tipologia di somministrazione dipende dalla verifica dell'adeguatezza della struttura alla normativa sanitaria ed è indicata nella comunicazione all'Azienda USL competente.
La richiesta di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga si intende accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
L'autorizzazione in argomento abilita all'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7, T.U.L.P.S. nei limiti di cui al Decreto Ministeriale 23.10.2003, all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini (con potenza non superiore a 20 W RMS), sempre che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o trattenimento.
Per i giochi di cui all'art. 86, comma 1, occorre invece presentare apposita D.I.A. (vedi "Attività ricreative e giochi").
L'autorizzazione alla somministrazione, unitamente alla tabella dei giochi proibiti vanno tenute esposte presso l'esercizio.
REQUISITI
Possesso dei requisiti morali e professionali (vedi apposita sezione qui lincata) e degli artt. 11 e 92 TULPS - R.D. n. 773/1931
Deve essere documentato dal richiedente iI presupposto che consente il rilascio di autorizzazione di nuova attività in applicazione delle deroghe previste per legge (contratto/convenzione con struttura/attività principale). I locali devono comunque possedere i requisiti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi.
Riferimenti organizzativi:
Unità Intermedia Attività Produttive e Commerciali - Dott. Fabrizio Fugattini
Unità Operativa Responsabile U.O. Somministrazione, manifestazioni ed artigianato - Dott.ssa Mara Falcioni
Responsabile del Procedimento: Dott. Fabrizio Fugattini
Competenza
- Responsabile direzione: Giancarlo Angeli