04 - Commercio elettronico

Per iniziare l'attività è necessario presentare Scia - Segnalazione Certificata di Inizio Attività. L'attività può essere iniziata con decorrenza immediata

Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo, quindi non occorre presentare alcun modulo.

Se un esercente che ha già presentato la comunicazione di cui sopra decide di attivare un nuovo sito internet sarà sufficiente che presenti Scia segnalando l' aggiunta di un nuovo sito.

Distinzione fra attività SECONDARIA e attività ACCESSORIA

Se l'attività di commercio on-line si affianca ad un'attività commerciale già esistente, occorre distinguere fra attività secondaria e attività accessoria.

Nel momento in cui l'attività di commercio elettronico ha una sua identità, una sua rilevanza economica, una specifica organizzazione e viene esercitata da personale ad essa dedicata, allora si configura un'attività SECONDARIA che prevede la presentazione della SCIA al Comune competente, oltre a dover essere dichiarata al Registro Imprese.

Se viceversa l'attività di commercio elettronico non ha rilevanza economica, viene svolta occasionalmente, in modo saltuario, senza regole organizzative, con personale non stabilmente dedicato all'attività, si tratterebbe di un'attività ACCESSORIA per l'esercizio della quale non occorrono titoli di legittimazione aggiuntivi. In questo caso non sono dunque richieste la presentazione della SCIA e la denuncia dell'attività, compreso il caso di vendita accessoria di beni artigianali di propria produzione (alimentari e non). Come esempio: esercizi di vicinato che utilizzano il commercio elettronico come modalità accessoria alla vendita diretta in negozio o bar/ristorante.

Un'attività ACCESSORIA che nel tempo muta stabilmente in attività SECONDARIA dovrà essere prontamente regolarizzata.

Precisazioni comuni a tutte le forme speciali di vendita:

Per la vendita dei prodotti appartenenti al settore alimentare, in ognuna delle tipologie di esercizi commerciali elencate di seguito, è necessario presentare il modulo  per la notifica ai fini della registrazione ai sensi del Regolamento CE 852/2004)In caso di successive modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o produttive per attività già registrate è necessario inviarne comunicazione.

Le forme speciali di vendita al dettaglio sono disciplinate dal Titolo VI (articoli 16-21) del Decreto Legislativo 114/98.

La disciplina del commercio tramite distributori automatici è trattata in una scheda a parte.

Le restanti forme speciali di vendita sono approfondite nei successivi punti di questa sezione e si precisa che i titolari devono sempre essere in possesso dei requisiti per l'attività di commercio al dettaglio.

Modalità di presentazione
La compilazione e l'invio delle pratiche avviene tramite la piattaforma regionale ACCESSO UNITARIO.
Per informazioni: Modalità invio pratiche

 

Riferimenti organizzativi:
Dirigente U.I.  Attività Produttive e Commercio: Dott.ssa Pierina Martinelli
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa  Pierina Martinelli

Articoli Generici