02 - Autorizzazione attività con posteggio - tipo A

Tipo A: autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in posteggio in concessione decennale.

Il rilascio dell'autorizzazione con contestuale concessione decennale di suolo pubblico è di competenza del Comune in base al Piano delle Aree approvato dal Consiglio Comunale.

I posteggi liberi sono assegnati mediante Bando Pubblico previa valutazione dell'Amministrazione sull' opportunità di mantenerli in essere.

Pertanto, per l'assegnazione di qualunque posteggio, occorre attendere l'uscita di eventuali bandi (periodi di riferimento: fine gennaio e fine luglio). In alternativa si può subentrare ad uno degli operatori in posssesso di valida autorizzazione e concessione per un posteggio a seguito di, ad esempio, affitto o compravendita d'azienda.

I bandi per l'assegnazione dei posteggi vengono pubblicati nella sezione Bandi e selezioni pubbliche.

I posteggi possono essere assegnati per l'attività con strutture fisse ancorate al suolo (chioschi) o per l'attività con strutture mobili esclusivamente ad imprese individuali e a società di persone.

In caso di attività con strutture fisse, occorre richiedere la disponibilità dell'area e il titolo edilizio, sia in caso di nuova apertura che in caso di ampliamento.

Per la vendita dei prodotti appartenenti al settore alimentare, ed in caso di successiva modifica dei prodotti venduti, dei locali, o delle attrezzature utilizzate è necessario presentare il modulo per la notifica ai fini della registrazione ai sensi del Regolamento CE 852/2004.

Requisiti per le autorizzazioni:

  • Requisiti morali, indispensabili sia per il settore alimentare che non alimentare
  • Requisiti professionali, indispensabili solo per esercitare nel settore alimentare.

Vendita bevande alcoliche:

I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche, sono sottoposti al divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 176, comma 1, del Regolamento per l’esecuzione dei testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940 n.635 e successive modifiche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.

Specificazione dei limiti e delle modalità relativi alla vendita di bevande:

La quantità contenuta nei singoli recipienti, chiusi secondo le consuetudini commerciali, non deve essere inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche (alcool superiore al 21% del volume) ed a litri 0,33 per le altre (vino, birra, altre bevande con alcool inferiore ai 21% del volume). L'art. 1 della legge 125/2001 "Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcool correlati" prevede che per "bevande alcolica si intende ogni prodotto contenente alcool alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcool.

Per maggiori informazioni consultare la sezione domande ricorrenti.

Modalità di presentazione
La compilazione e l'invio delle pratiche avviene tramite la piattaforma regionale ACCESSO UNITARIO.
Per informazioni: Modalità invio pratiche

Riferimenti organizzativi:
Dirigente U.I.  Attività Produttive e Commercio: Dott.ssa Pierina Martinelli
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa  Pierina Martinelli

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Informazioni