15 - Obbligo di denuncia fiscale per la vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa

Il decreto Crescita, convertito nella legge 28 giugno 2019 n. 58, art. 13 bis, reintroduce la denuncia fiscale per la vendita di alcolici a carico di alcune attività produttive che dal 2017 ne erano state esentate.

E' quindi ripristinato l'obbligo di denuncia fiscale per la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati, per gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all'art.86 del TULPS, per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi.

L'obbligo di denuncia all'Agenzia doganale e di licenza fiscale rimane inoltre in capo a coloro che vendono all'ingrosso o che gestiscono i depositi.

Indicazioni ulteriori per la Comunicazione/Denuncia per la vendita di alcolici assoggettati ad accisa nei casi di tutte le forme speciali di vendita: 
1. Il venditore possiede anche un magazzino/deposito proprio, in questo caso colui che effettua la vendita deve inoltrare al Suap la Comunicazione per la vendita di alcolici;  
2. Il venditore acquista da un rivenditore con magazzino/deposito (ingrosso o  dettaglio): in tal caso la Comunicazione la inoltra al Suap il rivenditore che ha  il magazzino/deposito;
3. Il venditore non  ha un deposito/magazzino ma ha la propria merce presso un Centro Distribuzioni merci: la Comunicazione in questo caso la deve inoltrare al Suap il venditore, indicando anche la denominazione e l’ubicazione del Centro Distribuzioni merci dove i prodotti alcolici sono detenuti per conto del venditore e dal quale saranno “estratti” per la vendita.

La Comunicazione/denuncia per la vendita di alcolici va effettuata anche nel caso di mense aziendali e di somministrazione alimenti e bevande effettuata nei circoli privati, agriturismi, fattorie didattiche e imprenditori agricoli che vendono sul proprio fondo.

Per il periodo di non vigenza dell'obbligo di denuncia fiscale, la circolare prevede:

a) che siano sottoposti all'obbligo di denuncia anche quegli operatori che dal 29/08/2017 al 29/06/2019 hanno avviato l'attività senza essere tenuti all'osservanza del predetto vincolo. In tale direzione, gli esercenti rientranti nella descritta fattispecie procederanno a consolidare la loro posizione presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa utilizzando il modello allegato alla circolare stessa
b) analogamente dovranno comportarsi quegli esercenti che avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia i quali potranno utilizzare, quindi, il modello allegato come i soggetti di cui al punto a)
c) stesso comportamento è previsto per i titolari degli esercizi per i quali, durante il periodo di vigenza  della soppressione dell’obbligo di denuncia siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, (e che siano pertanto subentrati ad un titolare di licenza in quanto trattasi di esercizio avviato prima del 29/08/2017); per tali soggetti si prevede infatti che l’attuale gestore ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio.

Nel sito dell’Agenzia https://www.adm.gov.it/portale/ sono reperibili tutte le informazioni sull’argomento.

Modalità di presentazione
La compilazione e l'invio delle pratiche avviene tramite la piattaforma regionale ACCESSO UNITARIO.
Per informazioni: Modalità invio pratiche.

Riferimenti organizzativi:
Dirigente U.I.  Attività Produttive e Commercio: Dott.ssa Pierina Martinelli
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa  Pierina Martinelli