Piano edicole

Il Piano ha validità di quattro anni a decorrere dal 11.02.2008 ed ha lo scopo di creare un sistema per la diffusione della stampa quotidiana e periodica che agevoli l'accesso dei consumatori ai punti vendita:
- esclusivi (edicole): tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
- non esclusivi: autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta ad altre merci ed appartenenti alle seguenti categorie:
1. rivendite di generi di monopolio;
2. distributori di carburanti ed oli minerali con superficie pari a 1500 mq.;
3. bar, inclusi quelli ubicati nelle aree di servizio delle autostrade e all’interno di stazioni ferroviarie ed aeroportuali, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
4. esercizi commerciali con superficie di vendita minima di 700 mq.;
5. esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con superficie di vendita minima di 120 mq.;
6. esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Il Piano si articola in due zone commerciali:
ZONA 1: centro storico (porzione di città inclusa entro i viali di circonvallazione)
ZONA 2: rimanente parte del territorio comunale.

Con riferimento ai punti vendita esclusivi non sono previste nuove autorizzazioni all'interno della ZONA 1. Nella ZONA 2 potranno essere rilasciate 2 autorizzazioni esclusivamente nell'ambito delle aree commerciali integrate previste dal Primo Programma di Attuazione degli interventi relativi alle grandi strutture di vendita (Riva Calzoni, Caab, Ex Asam).

I trasferimenti di sede dei punti vendita esclusivi sono consentiti solo nell'ambito della ZONA di appartenenza e nel rispetto della distanza minima da un altro punto vendita esclusivo di metri lineari 200 in ZONA 1 e 400 in ZONA 2. Quando il trasferimento di un esercizio all’interno della stessa zona avvenga in un ambito ristretto con uno spostamento dalla collocazione originaria, fino a metri lineari 20 nella ZONA 1 e metri lineari 50 nella ZONA 2, si prescinde dalla distanza minima di cui sopra.

N.B. Le autorizzazioni per i punti vendita esclusivi interni alle seguenti strutture:
a) stazioni ferroviarie, aeroporti, interporti, autostazioni;
b) ospedali;
c) campeggi organizzati e villaggi turistici
sono rilasciate al di fuori del contingente numerico. Dette autorizzazioni non sono trasferibili al di fuori delle strutture di riferimento e decadono quando cessa il legame fisico e funzionale con gli impianti medesimi. Ai fini dell’attivazione dei suddetti esercizi interni il richiedente deve possedere il preventivo assenso dell’ente proprietario.

Il Piano fissa i criteri per il rilascio di autorizzazioni per nuovi punti vendita non esclusivi, consentito solo quando un'area, inclusa nella ZONA 1 o nella ZONA 2, sia identificata come carente di servizio, cioè qualora in un raggio di metri lineari 2500, alla precisione della scala 1:2000 e facendo centro sul civico dell'ubicazione prescelta, non esistano altri punti vendita (esclusivi e non).

I trasferimenti di sede dei punti vendita non esclusivi sono consentiti soltanto nell’ambito della ZONA di appartenenza (ZONA 1 o ZONA 2) e contestualmente al trasferimento dell’attività a cui sono funzionalmente collegati, nel rispetto della distanza di metri lineari 2.500 da un altro punto vendita (esclusivo o non esclusivo).

In allegato i testi del Piano e del documento che fissa le tipologie e caratteristiche tecniche dei chioschi.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 13 aprile 1999, n. 108
- Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170
- Deliberazione del Consiglio della Regione Emilia Romagna 8 maggio 2002, Prog. n. 354 - Indirizzi regionali per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica
- Deliberazione del Consiglio comunale 11.02.2008, O.d.G. n 30, P.G. n. 26120 - Proroga del piano comunale di localizzazione dei punti vendita esclusivi per la diffusione della stampa quotidiana e periodica