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"Alla privazione della libertà dell'individuo
non deve corrispondere alcuna limitazione della dignità dell'essere umano"
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale."
(Art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana)
"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese " (Art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana)
"La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. (Art. 27 della Costituzione della Repubblica Italiana)
Ogni uomo nato e domiciliato in Francia, in età di ventun anni compiuti; - Ogni straniero in età di ventun anni compiuti, che, domiciliato in Francia da un anno; - Vi vive del suo lavoro; o acquista una proprietà; - O sposa una francese; - O adotta un fanciullo; - O mantiene un vecchio; - Ogni straniero infine, che il Corpo legislativo giudicherà di aver ben 'meritato dell'umanità; - è ammesso all'esercizio dei diritti di cittadino francese. (Art. 4. Costituzione della Repubblica Francese del 1793)
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