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Regolamento


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Regolamento

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Art.1 Fanno parte della Consulta:

le associazioni senza fini di lucro, che abbiano sede nel Comune di Bologna; che siano formalmente e regolarmente costituite, che associno prevalentemente persone con handicap o loro familiari, che contemplino tra i fini statutari l'integrazione sociale delle persone in situazione di handicap e delle loro famiglie.
Le associazioni partecipano alla consulta attraverso un loro rappresentante, in maniera gratuita e volontaria.

Possono prendere parte ai lavori della Consulta:

- I membri degli Organi Istituzionali del Comune di Bologna ed in particolare l'Assessore ai Servizi Sociali.

- Le organizzazioni sindacali.

Art.2 Composizione e compiti della Consulta

La Consulta è composta da rappresentanti formalmente designati dalle Associazioni che aderiscono ad essa con possibilità di delegare altra persona. Ha diritto di voto solo un membro per Associazione.
La consulta discute, aggiorna, integra il regolamento e lo approva. La Consulta ha compiti d'indirizzo generale, discussione e confronto sui singoli temi, può decidere di articolarsi in gruppi di lavoro, discussione e confronto su temi specifici.
Esprime pareri su richiesta dell'Amministrazione Comunale, in merito a progetti, programmi o singoli atti.
Ai lavori della consulta possono essere invitati rappresentanti delle Istituzioni locali, delle Autorità cittadine e delle associazioni preposte alla tutela e integrazione sociale delle persone disabili e delle loro famiglie non facenti parte della medesima, esperti alfine di acquisire pareri, informazioni o approfondimenti.

Art.3 Presidente

La Consulta elegge il Presidente che durerà in carica un anno; l'elezione avverrà a scrutinio segreto a maggioranza semplice dei partecipanti alla votazione e sarà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti.Il Presidente dura in carica un anno solare e non è eleggibile per il successivo mandato.
Alla scadenza del mandato del presidente ogni membro ha diritto di candidarsi alla presidenza esponendo un suo programma.
Egli è, rispettivamente all'esigenze manifestate in forma scritta dalla Consulta, l'unico interlocutore con l'Amministrazione Comunale.
Essendo la Consulta organo consultivo e non di rappresentanza interassociativa nessuno potrà ritenersi pubblico portavoce di detto organismo.Ognuno è libero di fare dichiarazioni sui lavori della Consulta e tali dichiarazioni rappresentano soltanto la qualifica personale e associativa di chi le pronuncia.
In caso di dimissioni del Presidente, la Consulta si riunisce per eleggere un nuovo Presidente.
Per la verifica della legittimità delle Associazioni, che intendono con un loro rappresentante far parte della consulta, il Presidente, coadiuvato dall'Ufficio di Segreteria, verifica le condizioni di legittimità, propone alla Consulta l'adesione, relazionando anche su eventuali condizioni di non legittimità.

Art.4 Convocazione della Consulta

La consulta dovrà essere convocata almeno quattro volte durante l'anno solare.
Il Presidente convoca la Consulta con comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno ed una specificazione motivata degli argomenti da trattare 15 giorni prima della data della riunione, salvo casi d'urgenza o quando essa viene convocata su richiesta dell'Amministrazione Comunale.
Le riunioni della Consulta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti.Ogni membro della consulta ha il diritto di proporre una questione da inserire all'ordine del giorno delle sedute dandone preventiva comunicazione scritta al Presidente della Consulta.

Art.5 Svolgimento lavori della Consulta

La Consulta nella prima riunione andrà a definire un elenco delle tematiche da affrontare in armonia e secondo quanto previsto dal deliberato Comunale, aggiornerà le tematiche ogni sei mesi.
La Consulta approva i verbali della seduta precedente.
L'impossibilità di partecipazione alle assemblee va motivata; dopo tre assenze consecutive non giustificate decade l'adesione e verrà inoltrata all'associazione, da parte del Presidente della Consulta, richiesta formale di rinnovo dell'impegno d'adesione o formale accettazione di rinuncia per decadenza. Il presidente protempore presiede la consulta e in caso d'impedimento dello stesso può delegare temporaneamente un altro componente dell'ufficio di presidenza.

Art.6 Segreteria

Questo organo della Consulta si riferisce solo al Presidente della Consulta e da esso riceve le indicazioni operative.
Il Presidente è tenuto ad essere informato e informare la Consulta sulle risorse e i servizi d'ogni genere a disposizione della Segreteria e dei Membri della Consulta.
Il presidente per i rapporti con i componenti della consulta e per ogni esplicazione del proprio mandato, si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art.7 Gruppi di lavoro

Alla Consulta può essere chiesto, sia da uno o più dei suoi stessi membri, sia dall'Amministrazione Comunale, la formazione di un Gruppo di Lavoro proponendo un tema, il Coordinatore, gli obiettivi e la data di chiusura dei Lavori del Gruppo. Tutte le Associazioni della Consulta possono partecipare, in qualsiasi momento lo decidano, ai lavori del Gruppo iscrivendo tramite il coordinatore il proprio referente.
A chiusura dei lavori deve essere prodotta una relazione che metta in evidenza la o le posizioni raggiunte e consegnata al Presidente della Consulta concordando con lo stesso la data di presentazione dei lavori.
L'organizzazione dei lavori all'interno del gruppo è definita unicamente dai partecipanti dello stesso.




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A cura della Redazione Iperbole - Settore Comunicazione e Rapporti con i Cittadini - Comune di Bologna
Ultimo aggiornamento: 23 05 2006



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