Sanzioni amministrative per violazioni a regolamenti comunali
Le sanzioni amministrative si applicano in seguito all'accertamento di violazioni di:
- regolamenti comunali
- normativa nazionale e regionale:
- di competenza comunale: Legge 191/78, art. 12 - comunicazione alla Questura della concessione in uso, godimento, proprietà' dei fabbricati), Decreto Legislativo 114/98 (disciplina relativa settore del commercio), ecc.
- di competenza AUSL: R.D. n. 1265/34 - Testo Unico Leggi Sanitarie), il D.P.R. 320/54 - Regolamento di polizia veterinaria), Legge 283/62 (Disciplina igienica della vendita di sostanze alimentari), ecc.
Procedimento
La violazione viene contestata al trasgressore e ad eventuali obbligati in solido immediatamente, oppure tramite notifica del verbale di accertamento.
Il trasgressore può pagare la sanzione in misura ridotta entro il termine di 60 giorni, come indicato nel verbale, salvo nei casi in cui la normativa non preveda tale possibilità.
E' possibile, entro 30 giorni dalla notifica del verbale, inviare al Direttore del Settore Entrate scritti difensivi e documenti comprovanti l'estraneità ai fatti accertati e chiedere di essere sentiti personalmente. Gli scritti difensivi, redatti in carta semplice, vanno inviati oppure presentati al Settore Entrate - Ufficio Sanzioni Amministrative.
Il Direttore del Settore Entrate, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese di notifica all'autore della violazione ed alle persone che sono solidalmente obbligate; in caso contrario, emette ordinanza di archiviazione.
E' possibile effettuare ricorso entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione davanti al Giudice di Pace ovvero davanti al Tribunale, entrambi del luogo dove e' stata commessa la violazione (competenza per il giudizio di opposizione: art. 22 bis legge 689/81).
La sanzione pecuniaria non pagata nei termini stabiliti nell'ordinanza-ingiunzione viene iscritta a ruolo e riscossa con cartella esattoriale.
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28 Legge 689/81).
Per informazioni relative ai singoli verbali occorre che si presenti presso l'Ufficio Sanzioni Amministrative il trasgressore in persona o un suo incaricato con delega e fotocopia di un documento d'identità valido dell'interessato.
Dove rivolgersi
- + Ufficio Sanzioni Amministrative
Indirizzo: piazza Liber Paradisus, 10 - piano 1 - Torre A
Orari:
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Chiuso: sabato, domenica, festivi e 4 ottobre (Festa del Patrono).
Tel.: 051 2193440 - 2193393 - 2195800
Competenze
Normativa di riferimento »
L. n. 689 del 24 novembre 1981 - Modifiche al sistema penale
L. n. 3 art. 16 del 16 gennaio 2003
T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.
Lgs. 267 del 18 agosto 2000
Ultimo aggiornamento: martedì 14 settembre 2010