Titolo VI (I servizi) - Capo V (Altre forme di gestione dei servizi)
Art. 59 (Affidamento della gestione di servizi a terzi)
1. Il Comune può procedere all'affidamento della gestione di servizi
a terzi individuati in base a procedure ad evidenza pubblica, fatte salve le
normative di settore vigenti.
2. In tal caso si deve prevedere una durata dell'affidamento motivatamente
determinata, l'esclusione del rinnovo tacito dell'affidamento al momento della
scadenza, e quando possibile il frazionamento della gestione del servizio fra
più affidatari operanti in aree distinte del territorio comunale.
3. Il Comune può stipulare convenzioni con altri enti locali, loro aziende
e istituzioni per la gestione, anche in ambito metropolitano, di determinati
servizi, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 59 bis (Affidamento di servizi in appalto)
1. Il Comune, al fine di ottenere economie di gestione, può affidare
in appalto lo svolgimento di specifici servizi a proprie società appositamente
costituite o a terzi, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale e dai propri regolamenti.
Ultimo aggiornamento: lunedì 17 maggio 2010