Titolo VI (I servizi) - Capo V (Altre forme di gestione dei servizi)


Art. 59 (Affidamento della gestione di servizi a terzi)

1. Il Comune può procedere all'affidamento della gestione di servizi a terzi individuati in base a procedure ad evidenza pubblica, fatte salve le normative di settore vigenti.
2. In tal caso si deve prevedere una durata dell'affidamento motivatamente determinata, l'esclusione del rinnovo tacito dell'affidamento al momento della scadenza, e quando possibile il frazionamento della gestione del servizio fra più affidatari operanti in aree distinte del territorio comunale.
3. Il Comune può stipulare convenzioni con altri enti locali, loro aziende e istituzioni per la gestione, anche in ambito metropolitano, di determinati servizi, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 59 bis (Affidamento di servizi in appalto)

1. Il Comune, al fine di ottenere economie di gestione, può affidare in appalto lo svolgimento di specifici servizi a proprie società appositamente costituite o a terzi, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e dai propri regolamenti.

Ultimo aggiornamento: lunedì 17 maggio 2010