Titolo VI (I servizi) - Capo IV (L'istituzione)


Art. 55 (Istituzione)

1. Il Comune può istituire una o più istituzioni, per la gestione di servizi di interesse sociale, ivi compresi quelli educativi e culturali, senza rilevanza imprenditoriale.
1 bis. Le istituzioni possono essere costituite anche sulla base di accordi con altri enti locali per la gestione di servizi di interesse metropolitano. In tal caso, la convenzione può prevedere deroghe alla disciplina contenuta nel presente articolo.
2. La delibera del Consiglio comunale che costituisce l'istituzione è approvata con la maggioranza dei consiglieri in carica. Essa specifica l'ambito di attività dell'istituzione e individua i mezzi finanziari ed il personale da assegnare all'istituzione medesima.
3. Ogni istituzione è dotata di autonomia gestionale e ha la capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento dell'attività assegnatale, nel rispetto del presente statuto, dei regolamenti comunali e degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale.
4. Ciascuna istituzione ha un proprio regolamento, approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri in carica, il quale disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione medesima.
5. Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale delle istituzioni anche attraverso forme di contabilità economica.
6. Le istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e delle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.
7. La disciplina dello stato giuridico ed economico del personale assegnato alle istituzioni è la stessa del personale del Comune. Il regolamento dell'istituzione può prevedere deroghe alle disposizioni contenute nel regolamento organico del Comune riguardanti singoli aspetti della prestazione di lavoro connessi a peculiarità dell'attività svolta, quali fra l'altro l'orario giornaliero.

Art. 56 (Consiglio di amministrazione e Presidente)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque membri, incluso il Presidente. Alla nomina e alla revoca degli amministratori si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 49.
2. Il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione percepiscono un'indennità la cui misura è stabilita all'atto di nomina.
3. Spetta al Consiglio di amministrazione dare attuazione agli indirizzi e agli obiettivi assunti dagli organi comunali, deliberando sugli oggetti che non rientrino nelle competenze del Direttore.
4. Il Presidente rappresenta l'istituzione nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'istituzione medesima. Sovraintende al corretto funzionamento dell'istituzione, vigilando sul rispetto del regolamento e degli indirizzi stabiliti dagli organi del Comune.
5. Il Presidente può, sotto la sua responsabilità, adottare gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

Art. 57 (Direttore)

1. Il Direttore della istituzione è nominato dal Sindaco a tempo determinato e può essere riconfermato con formale provvedimento.
2. La responsabilità di direzione può essere ricoperta da personale dipendente dall'amministrazione comunale, nonché tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.
3. Al Direttore compete la responsabilità generale sulla gestione dell'istituzione. A questo fine dirige il personale assegnato all'istituzione, dà esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione, propone allo stesso gli schemi del bilancio e del conto consuntivo, provvede alle spese necessarie per il normale funzionamento dell'azienda nei limiti previsti dal regolamento di contabilità del Comune. Esercita altresì tutte le attribuzioni conferitegli dal regolamento o dal Consiglio di amministrazione.

Art. 58 (Rapporti con il Comune)

1. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale:
a) il bilancio annuale;
b) il conto consuntivo;
c) il piano programma annuale, il quale, preceduto da un dibattito in Consiglio comunale sugli indirizzi generali, deve essere coerente con la programmazione generale del Comune e deve specificare analiticamente i risultati da raggiungere e la quantità e la qualità delle risorse necessarie;
d) le tariffe dei servizi gestiti dall'istituzione, nonché gli standard di erogazione dei medesimi;
e) le convenzioni con gli enti locali che comportino l'estensione dei servizi fuori dal territorio del Comune.
Tutti gli altri atti del Consiglio di amministrazione dell'istituzione sono trasmessi per informazione agli organi del Comune, con le modalità stabilite dal regolamento e producono i loro effetti immediatamente.
2. Il Collegio dei revisori dei conti del Comune svolge, nei confronti dell'istituzione, la medesima attività che svolge nei confronti del Comune, esercitando gli stessi poteri.

Ultimo aggiornamento: lunedì 17 maggio 2010