Titolo VI (I servizi) - Capo IV (L'istituzione)
Art. 55 (Istituzione)
1. Il Comune può istituire una o più istituzioni, per la gestione
di servizi di interesse sociale, ivi compresi quelli educativi e culturali,
senza rilevanza imprenditoriale.
1 bis. Le istituzioni possono essere costituite anche sulla base di accordi
con altri enti locali per la gestione di servizi di interesse metropolitano.
In tal caso, la convenzione può prevedere deroghe alla disciplina contenuta
nel presente articolo.
2. La delibera del Consiglio comunale che costituisce l'istituzione è approvata
con la maggioranza dei consiglieri in carica. Essa specifica l'ambito di attività dell'istituzione
e individua i mezzi finanziari ed il personale da assegnare all'istituzione
medesima.
3. Ogni istituzione è dotata di autonomia gestionale e ha la capacità di
compiere gli atti necessari allo svolgimento dell'attività assegnatale,
nel rispetto del presente statuto, dei regolamenti comunali e degli indirizzi
fissati dal Consiglio comunale.
4. Ciascuna istituzione ha un proprio regolamento, approvato dal Consiglio
comunale con la maggioranza dei consiglieri in carica, il quale disciplina,
in conformità a quanto previsto dal presente statuto, le attribuzioni
e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi
e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione medesima.
5. Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento
in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale
delle istituzioni anche attraverso forme di contabilità economica.
6. Le istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dalle tariffe dei
servizi e delle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo
svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio
delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.
7. La disciplina dello stato giuridico ed economico del personale assegnato
alle istituzioni è la stessa del personale del Comune. Il regolamento
dell'istituzione può prevedere deroghe alle disposizioni contenute nel
regolamento organico del Comune riguardanti singoli aspetti della prestazione
di lavoro connessi a peculiarità dell'attività svolta, quali
fra l'altro l'orario giornaliero.
Art. 56 (Consiglio di amministrazione e Presidente)
1. Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di
cinque membri, incluso il Presidente. Alla nomina e alla revoca degli amministratori
si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 49.
2. Il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione percepiscono un'indennità la
cui misura è stabilita all'atto di nomina.
3. Spetta al Consiglio di amministrazione dare attuazione agli indirizzi e
agli obiettivi assunti dagli organi comunali, deliberando sugli oggetti che
non rientrino nelle competenze del Direttore.
4. Il Presidente rappresenta l'istituzione nei rapporti con gli organi del
Comune e con i terzi. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione secondo
le modalità stabilite dal regolamento dell'istituzione medesima. Sovraintende
al corretto funzionamento dell'istituzione, vigilando sul rispetto del regolamento
e degli indirizzi stabiliti dagli organi del Comune.
5. Il Presidente può, sotto la sua responsabilità, adottare gli
atti di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica
dello stesso nella prima seduta utile.
Art. 57 (Direttore)
1. Il Direttore della istituzione è nominato dal Sindaco a tempo determinato
e può essere riconfermato con formale provvedimento.
2. La responsabilità di direzione può essere ricoperta da personale
dipendente dall'amministrazione comunale, nonché tramite contratto a
tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.
3. Al Direttore compete la responsabilità generale sulla gestione dell'istituzione.
A questo fine dirige il personale assegnato all'istituzione, dà esecuzione
alle delibere del Consiglio di amministrazione, propone allo stesso gli schemi
del bilancio e del conto consuntivo, provvede alle spese necessarie per il
normale funzionamento dell'azienda nei limiti previsti dal regolamento di contabilità del
Comune. Esercita altresì tutte le attribuzioni conferitegli dal regolamento
o dal Consiglio di amministrazione.
Art. 58 (Rapporti con il Comune)
1. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta, nel rispetto degli indirizzi
stabiliti dal Consiglio comunale:
a) il bilancio annuale;
b) il conto consuntivo;
c) il piano programma annuale, il quale, preceduto da un dibattito in Consiglio
comunale sugli indirizzi generali, deve essere coerente con la programmazione
generale del Comune e deve specificare analiticamente i risultati da raggiungere
e la quantità e la qualità delle risorse necessarie;
d) le tariffe dei servizi gestiti dall'istituzione, nonché gli standard
di erogazione dei medesimi;
e) le convenzioni con gli enti locali che comportino l'estensione dei servizi
fuori dal territorio del Comune.
Tutti gli altri atti del Consiglio di amministrazione dell'istituzione sono
trasmessi per informazione agli organi del Comune, con le modalità stabilite
dal regolamento e producono i loro effetti immediatamente.
2. Il Collegio dei revisori dei conti del Comune svolge, nei confronti dell'istituzione,
la medesima attività che svolge nei confronti del Comune, esercitando
gli stessi poteri.
Ultimo aggiornamento: lunedì 17 maggio 2010