Titolo VI (I servizi) - Capo III (Azienda speciale)


Art. 51 (Azienda speciale)

1. L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è retta da un proprio statuto deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri in carica.
2. La delibera che istituisce una nuova azienda deve contenere oltre alle valutazioni di ordine economico-finanziario richieste in base alla normativa vigente, la specificazione del capitale conferito, dei mezzi di finanziamento e del personale dipendente del Comune che viene trasferito all'azienda medesima.
3. Abrogato.

Art. 52 (Consiglio di amministrazione e Presidente)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri non superiore a cinque. Alla elezione del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le modalità di cui al precedente art. 49.
2. Il Consiglio comunale prima della nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione è tenuto a deliberare, su proposta della Giunta, gli indirizzi e gli obiettivi generali che l'azienda deve perseguire.
3. I candidati alla carica di Presidente e di consigliere di amministrazione, all'atto dell'accettazione della candidatura, si impegnano a perseguire gli obiettivi e ad uniformarsi agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 53 (Direttore)

1. Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, viene nominato dal Consiglio di amministrazione dell'azienda medesima, secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'azienda, che disciplina altresì le ipotesi di revoca.

Art. 54 (Rapporti con il Comune)

1. In conformità a quanto disposto all'art. 114, comma 6, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono riservati all'approvazione della Giunta, su conforme delibera del Consiglio di amministrazione dell'azienda, e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale a norma dell'art. 42 del medesimo decreto legislativo:
a) il piano-programma, la cui approvazione è preceduta da un dibattito del Consiglio comunale sugli indirizzi generali, che deve essere coerente con la programmazione generale del Comune;
b) il bilancio pluriennale e il bilancio preventivo economico nonché la relativa relazione previsionale;
c) il conto consuntivo;
d) le convenzioni con gli enti locali che comportino estensione parziale o totale del servizio al di fuori del territorio comunale;
e) la partecipazione a società di capitali o la costituzione di società i cui fini sociali coincidano in tutto o in parte con quelli dell'azienda e sempre che l'operazione non si riferisca all'intero complesso dei servizi già affidati all'azienda o ad una parte preponderante degli stessi.
Ogni altro atto dell'azienda concernente l'erogazione del servizio è riservato all'autonomia gestionale dell'azienda medesima, che vi provvede in conformità al proprio statuto.
2. La vigilanza sull'attività delle aziende speciali è esercitata dalla Giunta che provvede a riferire alle commissioni competenti affinché queste possano verificare la coerenza della gestione aziendale con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio comunale.
3. I rapporti delle commissioni con gli organi dell'azienda, ivi compreso con l'organo di revisione, sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

Ultimo aggiornamento: lunedì 17 maggio 2010