Titolo VI (I servizi) - Capo III (Azienda speciale)
Art. 51 (Azienda speciale)
1. L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica
e di autonomia imprenditoriale, è retta da un proprio statuto deliberato
dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri in carica.
2. La delibera che istituisce una nuova azienda deve contenere oltre alle valutazioni
di ordine economico-finanziario richieste in base alla normativa vigente, la
specificazione del capitale conferito, dei mezzi di finanziamento e del personale
dipendente del Comune che viene trasferito all'azienda medesima.
3. Abrogato.
Art. 52 (Consiglio di amministrazione e Presidente)
1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri
non superiore a cinque. Alla elezione del Presidente e del Consiglio di amministrazione
si applicano le modalità di cui al precedente art. 49.
2. Il Consiglio comunale prima della nomina del Presidente e del Consiglio
di amministrazione è tenuto a deliberare, su proposta della Giunta,
gli indirizzi e gli obiettivi generali che l'azienda deve perseguire.
3. I candidati alla carica di Presidente e di consigliere di amministrazione,
all'atto dell'accettazione della candidatura, si impegnano a perseguire gli
obiettivi e ad uniformarsi agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
Art. 53 (Direttore)
1. Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda,
viene nominato dal Consiglio di amministrazione dell'azienda medesima, secondo
le modalità stabilite dallo statuto dell'azienda, che disciplina altresì le
ipotesi di revoca.
Art. 54 (Rapporti con il Comune)
1. In conformità a quanto disposto all'art. 114, comma 6, del d.lgs
18 agosto 2000, n. 267, sono riservati all'approvazione della Giunta, su conforme
delibera del Consiglio di amministrazione dell'azienda, e nel rispetto degli
indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale a norma dell'art. 42 del medesimo
decreto legislativo:
a) il piano-programma, la cui approvazione è preceduta da un dibattito
del Consiglio comunale sugli indirizzi generali, che deve essere coerente con
la programmazione generale del Comune;
b) il bilancio pluriennale e il bilancio preventivo economico nonché la
relativa relazione previsionale;
c) il conto consuntivo;
d) le convenzioni con gli enti locali che comportino estensione parziale o
totale del servizio al di fuori del territorio comunale;
e) la partecipazione a società di capitali o la costituzione di società i
cui fini sociali coincidano in tutto o in parte con quelli dell'azienda e sempre
che l'operazione non si riferisca all'intero complesso dei servizi già affidati
all'azienda o ad una parte preponderante degli stessi.
Ogni altro atto dell'azienda concernente l'erogazione del servizio è riservato
all'autonomia gestionale dell'azienda medesima, che vi provvede in conformità al
proprio statuto.
2. La vigilanza sull'attività delle aziende speciali è esercitata
dalla Giunta che provvede a riferire alle commissioni competenti affinché queste
possano verificare la coerenza della gestione aziendale con gli atti di indirizzo
adottati dal Consiglio comunale.
3. I rapporti delle commissioni con gli organi dell'azienda, ivi compreso con
l'organo di revisione, sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.
Ultimo aggiornamento: lunedì 17 maggio 2010