Titolo VI (I servizi) - Capo II (Partecipazione a società)
Art. 50 (Partecipazioni a società)
1. Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società per
la gestione di servizi pubblici locali; può partecipare a società di
capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico
e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali
per le quali sia ritenuto opportuno ricercare soluzioni organizzative di maggiore
efficienza.
1bis. Il Comune può altresì affidare l'esercizio di funzioni
amministrative a società per azioni costituite con il vincolo della
partecipazione maggioritaria di capitale pubblico locale
2. La partecipazione a società per la gestione di servizi pubblici si
informa alla distinzione delle responsabilità inerenti la funzione di
indirizzo e controllo e di gestione nonché alla trasparenza delle relazioni
finanziarie.
3. L'indicazione di eventuali criteri per il riparto del potere di nomina degli
amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra gli enti partecipanti,
deve essere riportata nella deliberazione consiliare di affidamento del servizio.
4. Abrogato.
5. I candidati alla carica di amministratore all'atto dell'accettazione della
candidatura si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti
dai contratti di servizio regolanti i rapporti con le società costituite
o partecipate dal Comune.
Ultimo aggiornamento: lunedì 17 maggio 2010