Titolo III (Gli organi di governo del Comune) - Capo II (La Giunta e il Sindaco)
Art. 28 (La Giunta)
1. La Giunta é composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di componenti entro la misura massima prevista dalla legge, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
2. ABROGATO
2
bis. Il Sindaco, nel provvedimento di nomina degli assessori, specifica
il numero ed i compiti affidati agli stessi, ai sensi del successivo
art. 29, comma 2.
3. Gli assessori partecipano ai lavori del
Consiglio e delle commissioni permanenti senza diritto di voto e senza
concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.
Art. 29 (Attribuzioni della Giunta)
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione delle
linee programmatiche per il mandato amministrativo orientando a tal
fine l'azione degli apparati amministrativi, e svolge attività di
impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo.
2. Il
Sindaco affida ai singoli assessori il compito di sovraintendere ad un
particolare settore di amministrazione o a specifici progetti dando
impulso all'attività degli uffici secondo quanto previsto dalle linee
programmatiche e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dagli organi di
governo del Comune e vigilando sul corretto esercizio dell'attività
amministrativa e di gestione.
3. La Giunta adotta gli atti che non
siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla
competenza del Consiglio, del Sindaco, degli organi di decentramento.
4. Abrogato.
Art. 30 (Funzionamento della Giunta)
1. La Giunta si riunisce su avviso del Sindaco, che la presiede, o di chi ne fa le veci.
2.
La Giunta invia trimestralmente all'ufficio di Presidenza del
Consiglio, al Presidente della Commissione "Affari generali e
istituzionali" e ai capigruppo consiliari il proprio programma generale
dei lavori.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. La Giunta
può però ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al
collegio.
4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario
generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario.
Il Segretario ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici e di
stendere il processo verbale della seduta.
5. La Giunta esercita
collegialmente le sue funzioni. Delibera con l’intervento della
maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e con voto palese,
salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità
personali di soggetti individuati. In caso di parità prevale il voto
del Sindaco.
6. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su
proposta del Sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di
deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste
dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.
Art. 31 (Sfiducia. Dimissioni)
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di
approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi dell'art. 52 del
d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
2. Qualora la mozione di sfiducia sia
respinta, i consiglieri che hanno sottoscritto la mozione non possono
presentarne una ulteriore se non prima di sei mesi dalla reiezione
della precedente.
3. Le dimissioni di uno o più assessori vanno
presentate al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari,
o revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco,
dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Art. 32 (Il Sindaco)
1. Il Sindaco esprime ed interpreta gli indirizzi di politica
amministrativa del Comune, è il capo dell’amministrazione e la
rappresenta.
2. Il Sindaco promuove e coordina l’azione dei singoli
assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle
determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse
alle proprie responsabilità di direzione della politica generale
dell’ente. Sovraintende in via generale al funzionamento degli uffici e
dei servizi del Comune, a tal fine impartendo direttive al Segretario
generale e al Direttore generale.
3. Il Sindaco esercita le funzioni
che gli sono attribuite dalle leggi statali, anche con riferimento al
ruolo di autorità locale, e regionali, dal presente statuto e dai
regolamenti.
4. Il Sindaco, sulla base della normativa specifica in
materia e degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, adotta ogni
iniziativa necessaria per il coordinamento degli orari dei pubblici
esercizi, servizi e uffici, così come previsto dall'art. 50, comma 7,
del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, anche promuovendo la costituzione di
apposite consulte.
5. Il Sindaco può delegare ai singoli assessori,
ai Presidenti dei Quartieri e ai dirigenti l’adozione degli atti
espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo
potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere
motivando la riassunzione del provvedimento. Agli assessori e ai
Presidenti dei Quartieri il Sindaco può altresì delegare l’esercizio
delle funzioni di ufficiale di governo di cui all'art. 54 del d.lgs 18
agosto 2000, n. 267.
6. Abrogato.
7. Il Sindaco nomina fra gli
assessori un Vice Sindaco che lo sostituisce in via generale, anche
quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento.
8. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall’assessore più anziano per età.
Art. 32 bis (Rappresentanza legale)
1. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco, o ai dirigenti nei soli casi previsti dalla legge.
2.
Al Sindaco spetta la decisione di stare in giudizio per conto
dell'Ente. Egli può delegare con proprio atto la rappresentanza in sede
processuale ai dirigenti del comune. In tale ipotesi il dirigente
delegato sottoscrive la procura alle liti.
Ultimo aggiornamento: venerdì 05 aprile 2013