Titolo III (Gli organi di governo del Comune) - Capo II (La Giunta e il Sindaco)


Art. 28 (La Giunta)

1. La Giunta é composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori entro la misura massima prevista dalla legge.
2. ABROGATO
2 bis. Il Sindaco, nel provvedimento di nomina degli assessori, specifica il numero ed i compiti affidati agli stessi, ai sensi del successivo art. 29, comma 2.
3. Gli assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.


Art. 29 (Attribuzioni della Giunta)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche per il mandato amministrativo orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi, e svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo.
2. Il Sindaco affida ai singoli assessori il compito di sovraintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti dando impulso all'attività degli uffici secondo quanto previsto dalle linee programmatiche e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
3. La Giunta adotta gli atti che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco, degli organi di decentramento.
4. Abrogato.


Art. 30 (Funzionamento della Giunta)

1. La Giunta si riunisce su avviso del Sindaco, che la presiede, o di chi ne fa le veci.
2. La Giunta invia trimestralmente all'ufficio di Presidenza del Consiglio, al Presidente della Commissione "Affari generali e istituzionali" e ai capigruppo consiliari il proprio programma generale dei lavori.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. La Giunta può però ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.
4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario. Il Segretario ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici e di stendere il processo verbale della seduta.
5. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.
6. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.


Art. 31 (Sfiducia. Dimissioni)

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
2. Qualora la mozione di sfiducia sia respinta, i consiglieri che hanno sottoscritto la mozione non possono presentarne una ulteriore se non prima di sei mesi dalla reiezione della precedente.
3. Le dimissioni di uno o più assessori vanno presentate al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, o revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 32 (Il Sindaco)

1. Il Sindaco esprime ed interpreta gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è il capo dell’amministrazione e la rappresenta.
2. Il Sindaco promuove e coordina l’azione dei singoli assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell’ente. Sovraintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, a tal fine impartendo direttive al Segretario generale e al Direttore generale.
3. Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi statali, anche con riferimento al ruolo di autorità locale, e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti.
4. Il Sindaco, sulla base della normativa specifica in materia e degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, adotta ogni iniziativa necessaria per il coordinamento degli orari dei pubblici esercizi, servizi e uffici, così come previsto dall'art. 50, comma 7, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, anche promuovendo la costituzione di apposite consulte.
5. Il Sindaco può delegare ai singoli assessori, ai Presidenti dei Quartieri e ai dirigenti l’adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere motivando la riassunzione del provvedimento. Agli assessori e ai Presidenti dei Quartieri il Sindaco può altresì delegare l’esercizio delle funzioni di ufficiale di governo di cui all'art. 54 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
6. Abrogato.
7. Il Sindaco nomina fra gli assessori un Vice Sindaco che lo sostituisce in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento.
8. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall’assessore più anziano per età.


Art. 32 bis (Rappresentanza legale)

1. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco, o ai dirigenti nei soli casi previsti dalla legge.
2. Al Sindaco spetta la decisione di stare in giudizio per conto dell'Ente. Egli può delegare con proprio atto la rappresentanza in sede processuale ai dirigenti del comune. In tale ipotesi il dirigente delegato sottoscrive la procura alle liti.

Ultimo aggiornamento: martedì 18 maggio 2010