Titolo II (Istituti di partecipazione) - Capo II (Diritto di accesso, partecipazione al procedimento amministrativo)
Art. 10 (Diritto di accesso ai documenti amministrativi)
1. I cittadini hanno accesso alla consultazione degli atti e dei
documenti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati,
che gestiscono servizi pubblici, secondo quanto previsto dalla legge.
2. Il regolamento:
a)
disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e
rilascio di copia dei documenti, che è subordinato al pagamento dei
soli costi di riproduzione;
b) disciplina l’oggetto dell’accesso
individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi
dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni e integrazioni, e utilizzando il criterio che nel corso
del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati gli
atti preparatori che costituiscono la determinazione definitiva
dell’unità organizzativa competente ad esternarli;
c) detta le
misure organizzative idonee a garantire l’effettività dell’esercizio
del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione di un apposito
ufficio;
d) disciplina il diritto di accesso alle informazioni
contenute in banche dati, nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. n.
196 del 30 giugno 2003. Per le banche dati costituite da documenti o
schede di carta formate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs.
n. 196 del 30 giugno 2003 si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Sono pubblici i provvedimenti
finali emessi dagli organi e dai dirigenti del Comune e dai soggetti
che gestiscono servizi pubblici comunali, anche se non ancora esecutivi
ai sensi di legge, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. La
conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati, fatta salva
per la amministrazione la facoltà di non esibire quei documenti o di
sopprimere quei particolari che comportino una violazione del diritto
alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.
Art. 11 (Partecipazione ai procedimenti amministrativi di carattere puntuale)
1. Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la
partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti di
amministrazione giuridica puntuale, secondo i principi stabiliti dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, il regolamento disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati:
a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell’emanazione del provvedimento;
b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l’emanazione del provvedimento;
c) ad essere sostituiti da un rappresentante.
L’amministrazione
può non dare corso a quanto disposto ai precedenti punti a) e b) quando
vi siano oggettive ragioni di somma urgenza.
Art. 12 (Istruttoria pubblica)
1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di
atti normativi o amministrativi di carattere generale l’adozione del
provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.
2.
Sull’indizione dell’istruttoria decide il Consiglio comunale quando è
su proposta della Giunta, di due capigruppo del Consiglio, di un
Consiglio di Quartiere. L’istruttoria deve essere indetta altresì
quando ne facciano richiesta almeno duemila persone salvo motivato
diniego approvato a maggioranza dei due terzi dei consiglieri comunali
assegnati.
2 bis. La richiesta deve essere presentata da un comitato
promotore composto da non meno di venti cittadini rientranti nelle
classificazioni definite all'art. 3.
2 ter. I cittadini di cui al
precedente comma 2-bis devono provvedere alla raccolta delle firme
entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di
istruttoria alla Segreteria Generale.
2 quater. L'istruttoria deve
essere indetta entro sessanta giorni dal deposito presso la Segreteria
Generale delle duemila firme richieste.
3. L’istruttoria si svolge
nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per
il tramite di un esperto, oltre alla Giunta e ai gruppi consiliari,
associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse a
carattere non individuale. Il provvedimento finale è motivato con
riferimento alle risultanze istruttorie.
4. Il regolamento
disciplina le modalità di raccolta delle firme per la richiesta, le
forme di pubblicità, le modalità di svolgimento dell’istruttoria, che
deve essere conclusa entro tempi certi.
5. Sono fatte salve le forme
di partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica generale
previste dalla legislazione vigente.
Art. 13 (Difensore civico)
1.L’Amministrazione istituisce l'Ufficio del Difensore civico, al fine di:
a)
garantire una migliore tutela dei cittadini nei confronti di
provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque
irregolarmente compiuti dai propri uffici;
b) esercitare le funzioni di cui all'art.11, comma 3 e all'art.127 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
c) esercitare le funzioni attribuite dallo statuto e dai regolamenti del Comune.
2.
Il Difensore civico agisce in particolare a tutela dei diritti e degli
interessi dei cittadini in attuazione del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
e della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni. In particolare il Difensore Civico può pronunziarsi sulle
determinazioni di diniego o di differimento del diritto di accesso
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2 bis. Il Difensore
civico è tenuto a intervenire su richiesta di parte o per iniziativa
propria ogniqualvolta sia necessario prevenire o porre rimedio ad
abusi, disfunzioni o carenze dell'Amministrazione Comunale nei
confronti dei soggetti interessati.
2 ter. Il Difensore civico deve
provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, sia eliminata
e può fornire indicazioni al soggetto interessato al fine di informarlo
in relazione ad altre e complementari forme di garanzia, tali da
consentire allo stesso di tutelare pienamente i propri diritti ed
interessi nelle forme previste dalla legge.
2 quater. Il Difensore
Civico provvede, nell'ambito delle sue competenze, affinché gli
eventuali abusi, nonché le possibili disfunzioni o carenze siano
rimossi, sollecitando l'Amministrazione Comunale a porvi rimedio
tenendo conto della situazione venutasi a creare per i soggetti
interessati.
3. Il Difensore civico viene eletto dal Consiglio
comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei quattro quinti dei
consiglieri assegnati, fra persone che diano garanzia di comprovata
competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e indipendenza di
giudizio. Qualora per due votazioni consecutive la maggioranza
richiesta non venga raggiunta nella seduta immediatamente successiva,
si dà luogo fino ad un massimo di tre votazioni per le quali è
richiesta la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. In
caso di mancato raggiungimento del quorum previsto, dopo la quinta
votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e non è
immediatamente rieleggibile.
4. Al fine di favorire l'esercizio
delle funzioni ad esso demandate nei confronti dell'Amministrazione
comunale, il Difensore civico si può avvalere in particolare
dell'operato dell'Ispettore dei servizi, i cui compiti sono stabiliti
dal regolamento anche con riferimento alla vigilanza sulla corretta
applicazione della normativa sull'accesso.
5. Il Difensore civico
invia annualmente al Consiglio comunale una relazione sull'attività
svolta, che può contenere suggerimenti e proposte per
l'Amministrazione, e ha il diritto di essere ascoltato dalle
Commissioni consiliari per riferire su aspetti particolari della sua
attività.
6. Il Consiglio comunale può assicurare, altresì, le
funzioni di cui alla lett. a) del comma 1 del presente articolo
mediante convenzione con la Regione Emilia Romagna, per l'utilizzo del
Difensore civico regionale, ovvero attribuendole ad analoga figura
istituita in ambito metropolitano.
7. Con la convenzione di cui al
precedente comma 6 il Comune provvede ad assicurare al Difensore civico
regionale o metropolitano i mezzi e il personale necessari per
l'espletamento dei compiti ad esso spettanti.
8. Qualora le funzioni
di cui alla lett.a) del precedente comma 1 vengano esercitate tramite
convenzione con la Regione Emilia Romagna, per l’utilizzo del Difensore
civico regionale, il Consiglio comunale può affidare lo svolgimento
delle funzioni di cui alla lett.b) del medesimo comma 1 al Comitato
Regionale di Controllo.
Art. 13 bis (Garante per i diritti delle persone private della libertà personale)
1. Il Comune istituisce il Garante dei diritti delle persone
private della libertà personale, al fine di promuovere l’esercizio dei
diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di
fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della
libertà personale o limitate nella libertà di movimento.
2. Il
Garante svolge la propria azione di tutela nei confronti delle persone
che, nelle condizioni di cui al precedente comma 1, siano domiciliate,
residenti o comunque presenti nel territorio del Comune di Bologna, con
riferimento alle competenze dell’Amministrazione e tenendo conto delle
particolari condizioni dei soggetti stessi.
3. Le azioni poste in
essere per le finalità di cui al precedente comma 1 sono volte a
garantire alle persone private della libertà personale il diritto al
lavoro, alla formazione, alla crescita culturale, alla tutela della
salute, alla cura della persona, anche mediante la pratica di attività
formative, culturali e sportive.
4. L’elezione, il funzionamento
del Garante ed i profili procedurali riferiti all’attività da esso
esercitata sono disciplinati da apposito regolamento.
Ultimo aggiornamento: lunedì 17 maggio 2010