Titolo II (Istituti di partecipazione) - Capo II (Diritto di accesso, partecipazione al procedimento amministrativo)


Art. 10 (Diritto di accesso ai documenti amministrativi)


1. I cittadini hanno accesso alla consultazione degli atti e dei documenti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, secondo quanto previsto dalla legge.
2. Il regolamento:
a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia dei documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;
b) disciplina l’oggetto dell’accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, e utilizzando il criterio che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati gli atti preparatori che costituiscono la determinazione definitiva dell’unità organizzativa competente ad esternarli;
c) detta le misure organizzative idonee a garantire l’effettività dell’esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione di un apposito ufficio;
d) disciplina il diritto di accesso alle informazioni contenute in banche dati, nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Per le banche dati costituite da documenti o schede di carta formate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai dirigenti del Comune e dai soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati, fatta salva per la amministrazione la facoltà di non esibire quei documenti o di sopprimere quei particolari che comportino una violazione del diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.

Art. 11 (Partecipazione ai procedimenti amministrativi di carattere puntuale)


1. Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale, secondo i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, il regolamento disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati:
a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell’emanazione del provvedimento;
b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l’emanazione del provvedimento;
c) ad essere sostituiti da un rappresentante.
L’amministrazione può non dare corso a quanto disposto ai precedenti punti a) e b) quando vi siano oggettive ragioni di somma urgenza.

Art. 12 (Istruttoria pubblica)


1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l’adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.
2. Sull’indizione dell’istruttoria decide il Consiglio comunale quando è su proposta della Giunta, di due capigruppo del Consiglio, di un Consiglio di Quartiere. L’istruttoria deve essere indetta altresì quando ne facciano richiesta almeno duemila persone salvo motivato diniego approvato a maggioranza dei due terzi dei consiglieri comunali assegnati.
2 bis. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore composto da non meno di venti cittadini rientranti nelle classificazioni definite all'art. 3.
2 ter. I cittadini di cui al precedente comma 2-bis devono provvedere alla raccolta delle firme entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di istruttoria alla Segreteria Generale.
2 quater. L'istruttoria deve essere indetta entro sessanta giorni dal deposito presso la Segreteria Generale delle duemila firme richieste.
3. L’istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto, oltre alla Giunta e ai gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.
4. Il regolamento disciplina le modalità di raccolta delle firme per la richiesta, le forme di pubblicità, le modalità di svolgimento dell’istruttoria, che deve essere conclusa entro tempi certi.
5. Sono fatte salve le forme di partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica generale previste dalla legislazione vigente.

Art. 13 (Difensore civico)


1.L’Amministrazione istituisce l'Ufficio del Difensore civico, al fine di:
a) garantire una migliore tutela dei cittadini nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti dai propri uffici;
b) esercitare le funzioni di cui all'art.11, comma 3 e all'art.127 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
c) esercitare le funzioni attribuite dallo statuto e dai regolamenti del Comune.
2. Il Difensore civico agisce in particolare a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare il Difensore Civico può pronunziarsi sulle determinazioni di diniego o di differimento del diritto di accesso secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2 bis. Il Difensore civico è tenuto a intervenire su richiesta di parte o per iniziativa propria ogniqualvolta sia necessario prevenire o porre rimedio ad abusi, disfunzioni o carenze dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei soggetti interessati.
2 ter. Il Difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, sia eliminata e può fornire indicazioni al soggetto interessato al fine di informarlo in relazione ad altre e complementari forme di garanzia, tali da consentire allo stesso di tutelare pienamente i propri diritti ed interessi nelle forme previste dalla legge.
2 quater. Il Difensore Civico provvede, nell'ambito delle sue competenze, affinché gli eventuali abusi, nonché le possibili disfunzioni o carenze siano rimossi, sollecitando l'Amministrazione Comunale a porvi rimedio tenendo conto della situazione venutasi a creare per i soggetti interessati.
3. Il Difensore civico viene eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati, fra persone che diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e indipendenza di giudizio. Qualora per due votazioni consecutive la maggioranza richiesta non venga raggiunta nella seduta immediatamente successiva, si dà luogo fino ad un massimo di tre votazioni per le quali è richiesta la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. In caso di mancato raggiungimento del quorum previsto, dopo la quinta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile.
4. Al fine di favorire l'esercizio delle funzioni ad esso demandate nei confronti dell'Amministrazione comunale, il Difensore civico si può avvalere in particolare dell'operato dell'Ispettore dei servizi, i cui compiti sono stabiliti dal regolamento anche con riferimento alla vigilanza sulla corretta applicazione della normativa sull'accesso.
5. Il Difensore civico invia annualmente al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, che può contenere suggerimenti e proposte per l'Amministrazione, e ha il diritto di essere ascoltato dalle Commissioni consiliari per riferire su aspetti particolari della sua attività.
6. Il Consiglio comunale può assicurare, altresì, le funzioni di cui alla lett. a) del comma 1 del presente articolo mediante convenzione con la Regione Emilia Romagna, per l'utilizzo del Difensore civico regionale, ovvero attribuendole ad analoga figura istituita in ambito metropolitano.
7. Con la convenzione di cui al precedente comma 6 il Comune provvede ad assicurare al Difensore civico regionale o metropolitano i mezzi e il personale necessari per l'espletamento dei compiti ad esso spettanti.
8. Qualora le funzioni di cui alla lett.a) del precedente comma 1 vengano esercitate tramite convenzione con la Regione Emilia Romagna, per l’utilizzo del Difensore civico regionale, il Consiglio comunale può affidare lo svolgimento delle funzioni di cui alla lett.b) del medesimo comma 1 al Comitato Regionale di Controllo.

Art. 13 bis (Garante per i diritti delle persone private della libertà personale)


1. Il Comune istituisce il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, al fine di promuovere l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale o limitate nella libertà di movimento.
2. Il Garante svolge la propria azione di tutela nei confronti delle persone che, nelle condizioni di cui al precedente comma 1, siano domiciliate, residenti o comunque presenti nel territorio del Comune di Bologna, con riferimento alle competenze dell’Amministrazione e tenendo conto delle particolari condizioni dei soggetti stessi.
3. Le azioni poste in essere per le finalità di cui al precedente comma 1 sono volte a garantire alle persone private della libertà personale il diritto al lavoro, alla formazione, alla crescita culturale, alla tutela della salute, alla cura della persona, anche mediante la pratica di attività formative, culturali e sportive.
4. L’elezione, il funzionamento del Garante ed i profili procedurali riferiti all’attività da esso esercitata sono disciplinati da apposito regolamento.

Ultimo aggiornamento: lunedì 17 maggio 2010