Titolo VIII (Disposizioni finali e transitorie)


Art. 67 (Revisione dello statuto)

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo le procedure previste all'art. 6, comma 4, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.

Art. 68 (Adozione dei regolamenti)

1. Il regolamento del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente statuto.
2. Gli altri regolamenti richiamati nel presente statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto medesimo.

Art. 69 (Disciplina transitoria)

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello statuto medesimo.
1bis. ABROGATO
2. ABROGATO
3. ABROGATO
4. ABROGATO
5.ABROGATO
6. Sino all’elezione del Difensore civico comunale, le funzioni di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) vengono assicurate dal Difensore civico regionale, secondo quanto previsto dalla Convenzione con la Regione Emilia Romagna, mentre le funzioni di cui all’art, 13, comma 1, lett. b) vengono esercitate dal Comitato di controllo, secondo quanto previsto dal d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
7. ABROGATO.

Ultimo aggiornamento: lunedì 17 maggio 2010