Titolo VII (Finanza e contabilità)
Art. 60 (Ordinamento contabile del Comune)
1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato
dall'apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la
maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, nonché dalle altre
disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle leggi
espressamente rivolte agli enti locali e in conformità alle norme del
presente statuto.
Art. 60 bis (Garanzie per i procedimenti tributari e sanzioni amministrative)
1. Ai cittadini residenti nel Comune si applicano le
disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212 in materia di Statuto
dei diritti del contribuente. La definizione delle modalità e delle
procedure per l'applicazione delle garanzie è disciplinata da apposito
regolamento.
2. Il Comune stabilisce sanzioni per le violazioni a disposizioni contenute in regolamenti comunali.
Art. 61 (Bilancio e programmazione finanziaria)
1. Nell'ambito degli strumenti di previsione contabile l'impiego delle risorse è legittimato dal bilancio annuale di previsione.
2.
Il bilancio annuale di previsione, coincidente con l'anno solare, è
redatto in termini di competenza osservando i principi stabiliti dalla
legge ed è approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei
consiglieri assegnati al Comune. Le variazioni al bilancio, proposte
nel corso dell’esercizio finanziario, sono approvate dal Consiglio
comunale con la maggioranza dei consiglieri presenti.
3. La
definizione delle previsioni di entrata e di spesa è individuata in
coerenza con gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria
espressi sulla base di quanto previsto al precedente art. 27. A tal
fine la Giunta presenta al Consiglio il progetto di bilancio, corredato
dalla relazione previsionale e programmatica e dal progetto di bilancio
pluriennale, la proposta di programma triennale dei lavori pubblici e
di piano degli investimenti e le proposte di provvedimenti
eventualmente necessari a dare coerenza alla manovra finanziaria nel
campo delle entrate comunali.
4. Il bilancio pluriennale, elaborato
in termini di competenza e di durata pari a quello della Regione,
esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di
programmazione del Comune e costituisce presupposto formale ed
amministrativo dei piani finanziari degli investimenti comunali.
5.
Qualsiasi integrazione del piano pluriennale degli investimenti o
l'istituzione di nuovi uffici e servizi, ancorché derivanti da leggi
speciali o da attribuzioni o deleghe di funzioni, deve essere preceduta
da una verifica delle conseguenze finanziarie e dall'individuazione
dell'ipotesi gestionale prescelta, apportando quindi le eventuali
modifiche al bilancio pluriennale al fine di garantire il permanere
delle necessarie compatibilità finanziarie nel medio periodo.
Art. 62 (Risultati di gestione)
1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono
riassunti e dimostrati nel conto consuntivo del Comune costituito da
tre distinte parti:
a) conto del bilancio;
b) conto generale del patrimonio;
c) conto economico.
L'articolazione
e la classificazione delle entrate e delle spese deve consentire la
rilevazione del significato economico delle risultanze contabilizzate.
2.
Il conto consuntivo è accompagnato da idonea documentazione volta a
esporre, per centri di gestione economica ricompresi in aree di
attività, i valori dei fattori produttivi impiegati e, limitatamente ai
centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità
costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi
ottenuti. Tale documentazione pone a confronto i risultati della
gestione con le indicazioni contenute nei documenti di indirizzo
programmatico.
3. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio
comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo, tenuto motivatamente
conto della relazione dell’organo di revisione. La proposta è messa a
disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio
della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un
termine non inferiore a 20 giorni, salvo un termine maggiore stabilito
dal regolamento di contabilità.
Art. 63 (Controlli interni)
1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti
dall'art. 147 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la cui organizzazione è
svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, comma
2, del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 286.
2. Spetta al Regolamento di
contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, per quanto di rispettiva competenza, la disciplina delle
modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, ivi
compreso il controllo di gestione, svolto anche attraverso la
costituzione di apposito ufficio, in base alle norme previste dagli
artt. 196, 197 e 198 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. L'ufficio
preposto al controllo di gestione provvede a predisporre rapporti
periodici che danno conto dell'andamento della gestione. Tali rapporti
sono trasmessi anche alla Commissione consiliare "Pianificazione,
contabilità economica e controllo di gestione", nonché alla Commissione
consiliare "Affari generali e istituzionali".
Art. 64 (Gestione finanziaria)
1. I dirigenti e, nell'ambito delle attribuzioni ad essi
demandate dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio, la Giunta,
il Sindaco, i Consigli dei Quartieri, il Segretario generale e il
Direttore generale impegnano le spese nei limiti degli stanziamenti di
bilancio e in conformità agli atti di programmazione.
2. I dirigenti e il Segretario generale impegnano le spese attenendosi ai criteri fissati con deliberazione della Giunta.
3.ABROGATO.
4.
I dirigenti hanno diretta responsabilità della coerenza degli atti di
spesa da essi compiuti e dei relativi documenti giustificativi con le
decisioni assunte dagli organi del Comune.
5. Le deliberazioni e gli
atti che comunque autorizzino spese o comportino diminuzione di entrate
a carico del bilancio del Comune devono essere comunicati alla
Ragioneria per la verifica della corretta imputazione, la registrazione
del relativo impegno di spesa, e non possono essere assunti senza
l'attestazione della sussistenza della rispettiva copertura finanziaria.
6.
La Ragioneria comunale, nell'esercizio delle proprie attività di
controllo, registrazione e vigilanza, può articolarsi in servizi. Nei
settori in cui sia istituito un apposito servizio di ragioneria, il
responsabile dello stesso, per gli stanziamenti di bilancio assegnati
al settore specifico, adempie a tutte le funzioni attribuite alla
ragioneria nel campo della gestione finanziaria dalla legge, dallo
statuto e dai regolamenti comunali operando, nell'esercizio di tali
incombenze, alle dirette dipendenze del Direttore dei servizi di
ragioneria e nell'osservanza delle istruzioni da questi impartite.
7.
I dirigenti curano, nell'esercizio delle loro attribuzioni e sotto la
loro personale responsabilità, che le entrate afferenti agli uffici e
ai servizi di rispettiva competenza siano accertate, riscosse e versate
prontamente e integralmente.
Art. 65 (Collegio dei revisori dei conti)
1. Il Consiglio comunale procede all'elezione del Collegio dei
revisori dei conti secondo quanto disposto dall'art. 234 del d.lgs 18
agosto 2000, n. 267, ed in modo da far coincidere il mandato con gli
esercizi finanziari del triennio.
2. Le proposte relative
all'elezione del Collegio non possono essere discusse e deliberate dal
Consiglio comunale se non corredate dei titoli professionali richiesti.
3. Non possono essere eletti revisori dei conti del Comune di Bologna e se eletti decadono da componenti il Collegio:
a) abrogata;
b) i consiglieri comunali, di Quartiere e gli assessori del Comune di Bologna e i loro parenti o affini entro il quarto grado;
c) ABROGATA;
d)
gli amministratori, consiglieri e dipendenti di comuni, province,
comunità montane della Regione Emilia-Romagna e della stessa regione;
e) i revisori di altri enti locali territoriali e relative aziende;
f) gli amministratori e i dipendenti dell'istituto di credito concessionario e/o tesoriere del Comune;
g) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 e dall'art. 2399 del codice civile.
4.
È altresì causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal
registro dei revisori contabili, dall'albo dei dottori commercialisti e
dei ragionieri, la mancata redazione della relazione al bilancio
preventivo e al conto consuntivo del Comune, la mancata partecipazione,
senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Collegio.
5.
In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un revisore, lo stesso deve
essere sostituito al più presto ed in ogni caso entro quarantacinque
giorni dalla prima iscrizione all'argomento dell'ordine del giorno del
Consiglio comunale. Il nuovo revisore resta in carica fino alla
conclusione del mandato triennale del Collegio.
6. Ai membri del
Collegio dei revisori è corrisposta un'indennità di funzione il cui
ammontare è stabilito dal Consiglio comunale all'atto dell'elezione del
Collegio medesimo.
Art. 66 (Attività del Collegio dei revisori)
1. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio nella sua
funzione di controllo e indirizzo ed esercita le attribuzioni che gli
sono demandate dalla legge in conformità a quanto disciplinato dal
regolamento di contabilità.
2. I revisori dei conti, nell'esercizio
delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti
dell'amministrazione.
3. I revisori dei conti non partecipano alle
sedute della Giunta comunale. Può essere richiesta la loro presenza
alle sedute del Consiglio o delle commissioni consiliari nei casi e con
le modalità previste dal regolamento.
Ultimo aggiornamento: lunedì 17 maggio 2010