Titolo VII (Finanza e contabilità)


Art. 60 (Ordinamento contabile del Comune)

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, nonché dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle leggi espressamente rivolte agli enti locali e in conformità alle norme del presente statuto.

Art. 60 bis (Garanzie per i procedimenti tributari e sanzioni amministrative)

1. Ai cittadini residenti nel Comune si applicano le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212 in materia di Statuto dei diritti del contribuente. La definizione delle modalità e delle procedure per l'applicazione delle garanzie è disciplinata da apposito regolamento.
2. Il Comune stabilisce sanzioni per le violazioni a disposizioni contenute in regolamenti comunali.

Art. 61 (Bilancio e programmazione finanziaria)

1. Nell'ambito degli strumenti di previsione contabile l'impiego delle risorse è legittimato dal bilancio annuale di previsione.
2. Il bilancio annuale di previsione, coincidente con l'anno solare, è redatto in termini di competenza osservando i principi stabiliti dalla legge ed è approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune. Le variazioni al bilancio, proposte nel corso dell’esercizio finanziario, sono approvate dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri presenti.
3. La definizione delle previsioni di entrata e di spesa è individuata in coerenza con gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria espressi sulla base di quanto previsto al precedente art. 27. A tal fine la Giunta presenta al Consiglio il progetto di bilancio, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal progetto di bilancio pluriennale, la proposta di programma triennale dei lavori pubblici e di piano degli investimenti e le proposte di provvedimenti eventualmente necessari a dare coerenza alla manovra finanziaria nel campo delle entrate comunali.
4. Il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza e di durata pari a quello della Regione, esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione del Comune e costituisce presupposto formale ed amministrativo dei piani finanziari degli investimenti comunali.
5. Qualsiasi integrazione del piano pluriennale degli investimenti o l'istituzione di nuovi uffici e servizi, ancorché derivanti da leggi speciali o da attribuzioni o deleghe di funzioni, deve essere preceduta da una verifica delle conseguenze finanziarie e dall'individuazione dell'ipotesi gestionale prescelta, apportando quindi le eventuali modifiche al bilancio pluriennale al fine di garantire il permanere delle necessarie compatibilità finanziarie nel medio periodo.

Art. 62 (Risultati di gestione)

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo del Comune costituito da tre distinte parti:
a) conto del bilancio;
b) conto generale del patrimonio;
c) conto economico.
L'articolazione e la classificazione delle entrate e delle spese deve consentire la rilevazione del significato economico delle risultanze contabilizzate.
2. Il conto consuntivo è accompagnato da idonea documentazione volta a esporre, per centri di gestione economica ricompresi in aree di attività, i valori dei fattori produttivi impiegati e, limitatamente ai centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti. Tale documentazione pone a confronto i risultati della gestione con le indicazioni contenute nei documenti di indirizzo programmatico.
3. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a 20 giorni, salvo un termine maggiore stabilito dal regolamento di contabilità.

Art. 63 (Controlli interni)

1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, comma 2, del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 286.
2. Spetta al Regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per quanto di rispettiva competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, ivi compreso il controllo di gestione, svolto anche attraverso la costituzione di apposito ufficio, in base alle norme previste dagli artt. 196, 197 e 198 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. L'ufficio preposto al controllo di gestione provvede a predisporre rapporti periodici che danno conto dell'andamento della gestione. Tali rapporti sono trasmessi anche alla Commissione consiliare "Pianificazione, contabilità economica e controllo di gestione", nonché alla Commissione consiliare "Affari generali e istituzionali".

Art. 64 (Gestione finanziaria)

1. I dirigenti e, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio, la Giunta, il Sindaco, i Consigli dei Quartieri, il Segretario generale e il Direttore generale impegnano le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio e in conformità agli atti di programmazione.
2. I dirigenti e il Segretario generale impegnano le spese attenendosi ai criteri fissati con deliberazione della Giunta.
3.ABROGATO.
4. I dirigenti hanno diretta responsabilità della coerenza degli atti di spesa da essi compiuti e dei relativi documenti giustificativi con le decisioni assunte dagli organi del Comune.
5. Le deliberazioni e gli atti che comunque autorizzino spese o comportino diminuzione di entrate a carico del bilancio del Comune devono essere comunicati alla Ragioneria per la verifica della corretta imputazione, la registrazione del relativo impegno di spesa, e non possono essere assunti senza l'attestazione della sussistenza della rispettiva copertura finanziaria.
6. La Ragioneria comunale, nell'esercizio delle proprie attività di controllo, registrazione e vigilanza, può articolarsi in servizi. Nei settori in cui sia istituito un apposito servizio di ragioneria, il responsabile dello stesso, per gli stanziamenti di bilancio assegnati al settore specifico, adempie a tutte le funzioni attribuite alla ragioneria nel campo della gestione finanziaria dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali operando, nell'esercizio di tali incombenze, alle dirette dipendenze del Direttore dei servizi di ragioneria e nell'osservanza delle istruzioni da questi impartite.
7. I dirigenti curano, nell'esercizio delle loro attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che le entrate afferenti agli uffici e ai servizi di rispettiva competenza siano accertate, riscosse e versate prontamente e integralmente.

Art. 65 (Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Consiglio comunale procede all'elezione del Collegio dei revisori dei conti secondo quanto disposto dall'art. 234 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, ed in modo da far coincidere il mandato con gli esercizi finanziari del triennio.
2. Le proposte relative all'elezione del Collegio non possono essere discusse e deliberate dal Consiglio comunale se non corredate dei titoli professionali richiesti.
3. Non possono essere eletti revisori dei conti del Comune di Bologna e se eletti decadono da componenti il Collegio:
a) abrogata;
b) i consiglieri comunali, di Quartiere e gli assessori del Comune di Bologna e i loro parenti o affini entro il quarto grado;
c) ABROGATA;
d) gli amministratori, consiglieri e dipendenti di comuni, province, comunità montane della Regione Emilia-Romagna e della stessa regione;
e) i revisori di altri enti locali territoriali e relative aziende;
f) gli amministratori e i dipendenti dell'istituto di credito concessionario e/o tesoriere del Comune;
g) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 e dall'art. 2399 del codice civile.
4. È altresì causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal registro dei revisori contabili, dall'albo dei dottori commercialisti e dei ragionieri, la mancata redazione della relazione al bilancio preventivo e al conto consuntivo del Comune, la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Collegio.
5. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un revisore, lo stesso deve essere sostituito al più presto ed in ogni caso entro quarantacinque giorni dalla prima iscrizione all'argomento dell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Il nuovo revisore resta in carica fino alla conclusione del mandato triennale del Collegio.
6. Ai membri del Collegio dei revisori è corrisposta un'indennità di funzione il cui ammontare è stabilito dal Consiglio comunale all'atto dell'elezione del Collegio medesimo.

Art. 66 (Attività del Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e indirizzo ed esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge in conformità a quanto disciplinato dal regolamento di contabilità.
2. I revisori dei conti, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'amministrazione.
3. I revisori dei conti non partecipano alle sedute della Giunta comunale. Può essere richiesta la loro presenza alle sedute del Consiglio o delle commissioni consiliari nei casi e con le modalità previste dal regolamento.

Ultimo aggiornamento: lunedì 17 maggio 2010