Titolo VI (I servizi) - Capo I (Modalità di gestione. Nomina degli amministratori)


Art. 48 (Modalità di gestione)

1. Il Comune, ove non eserciti le funzioni e le attività di competenza direttamente, a mezzo dei propri uffici, ai sensi del precedente art. 43, può avvalersi, nei limiti di legge, di apposite strutture quali consorzi, società di capitali o altri organismi disciplinati dal codice civile, il cui oggetto sociale ricomprenda l'espletamento di attività strumentali a quelle dell'amministrazione comunale, perfezionando i relativi rapporti con appositi contratti.
2. Nella scelta della forma di gestione dei servizi, il Comune persegue il miglioramento della qualità e assicura la tutela dei cittadini e degli utenti, ancorchè in forma associata, nel rispetto anche delle previsioni delle carte dei servizi. Tutte le forme di gestione prescelte adottano alla base della loro iniziativa il principio dell'ottimizzazione degli impieghi energetici, tanto a livello delle risorse naturali impiegate, quanto a livello del proprio sistema di relazioni esterne ed interne.

Art. 48 bis (Servizi pubblici locali)

1. Per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza industriale e delle relative reti il Comune, nell'ambito delle normative di settore tempo per tempo vigenti, esercita le facoltà e le funzioni previste dall'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, nell'ambito delle disposizioni di eventuali normative di settore, il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 113 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, determina quale forma di gestione adottare, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
3. La delibera consiliare inerente la identificazione e qualificazione del servizio pubblico locale deve adeguatamente specificare in motivazione:
a) la produzione di beni e di attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, costituenti l'oggetto del servizio, e il relativo collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunità locale;
b) la rilevanza sociale riconosciuta all'attività e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti;
c) gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima amministrazione o ad eventuali modalità collaborative con altri enti locali.
4. La deliberazione consiliare deve inoltre precisare di volta in volta, in relazione alle diverse forme di gestione prescelte:
a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale fondanti la specifica scelta
b) le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che rendono opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
c) le ragioni comprovanti il carattere primario del servizio tali da giustificare l'eventuale vincolo della proprietà pubblica maggioritaria nel caso dell'opzione per la gestione a mezzo di società di capitali.
5. I rapporti tra il Comune e i soggetti erogatori dei servizi pubblici locali sono regolati da contratti di servizio, che fissano gli obblighi reciproci e gli obiettivi da raggiungere, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.
6. Per la soppressione o la revoca dei servizi assunti dal Comune si applicano, in quanto compatibili, le medesime modalità dettate dal presente articolo.

Art. 49 (Nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni)

1. Gli amministratori delle società, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri enti cui il Comune partecipa vengono nominati o designati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale ad inizio di mandato, fra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private per uffici pubblici ricoperti.
2. Non possono essere nominati alle cariche di cui al presente articolo:
a) il Commissario di governo, il Prefetto e i Vice Prefetti della Provincia di Bologna, il Questore ed i funzionari di pubblica sicurezza;
b) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il comando nel territorio della provincia;
c) gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che esercitano il loro ufficio nel territorio della provincia, fatti salvi i casi in cui la nomina si riferisce ad enti o istituzioni a prevalente carattere culturale;
d) abrogata;
e) i magistrati che esercitano le loro funzioni con riferimento all'ambito territoriale della provincia;
f) i consiglieri della Regione Emilia-Romagna, della Provincia e del Comune di Bologna, nonché i componenti della Giunta municipale e provinciale, fatti salvi i casi in cui lo statuto dell'ente o dell'istituzione espressamente lo preveda;
g) i segretari e i tesorieri locali dei partiti e dei movimenti politici che abbiano partecipato alle elezioni politiche o amministrative nelle circoscrizioni elettorali riferite al territorio del Comune di Bologna, relativamente al mandato in corso;
h) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione al Comune o all'ente al quale si riferisce la nomina.
3. Se nominati, devono esercitare opzione entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina:
a) i consulenti che prestano opera in favore del Comune o dell'ente al quale si riferisce la nomina o in favore di imprese od enti concorrenti con il medesimo;
b) coloro che come titolari, amministratori, dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento hanno parte in servizi, appalti, esazione di diritti in favore dell'ente al quale si riferisce la nomina o in favore di imprese od enti concorrenti con il medesimo;
c) i consiglieri e i componenti delle giunte municipali dei Comuni o di altri enti territoriali che partecipano all'assetto azionario, che hanno comunque ruolo negli organi di indirizzo delle società, delle aziende e degli enti o che abbiano stipulato con le stesse contratti di servizio.
4. Le persone nominate sono tenute a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità.
5. Gli incarichi di cui ai commi precedenti non sono di norma cumulabili.
6. Il Sindaco provvede a comunicare al Presidente della Commissione consiliare Affari generali e istituzionali i nominativi, e relativi curricula, delle persone nominate o designate in rappresentanza del Comune presso enti, aziende o istituzioni, al fine di darne informazione ai membri della Commissione medesima.
7. Il Consiglio comunale provvede alle nomine ad esso espressamente riservate dalla legge secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare. Qualora le norme prevedano la nomina di rappresentanti del Comune in capo alle minoranze del Consiglio comunale, le designazioni vengono effettuate con le modalità di cui al precedente art.21, comma 3.
8. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa comporta l'automatica decadenza degli amministratori nominati in rappresentanza del Comune. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
9. Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal Sindaco o dal Consiglio, quando di competenza, nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune o di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'ente.

Ultimo aggiornamento: lunedì 17 maggio 2010