Titolo V (Ordinamento degli uffici)
Art. 43 (Organizzazione degli uffici e dei servizi)
1. Le attività che l'amministrazione comunale svolge
direttamente sono organizzate attraverso uffici riuniti per settori
secondo raggruppamenti di competenze adeguati all'assolvimento autonomo
e compiuto di una o più attività omogenee.
2. I settori sono
individuati dallo schema organizzativo e sono affidati alla
responsabilità di un dirigente che risponde all'insieme delle attività
interne al settore.
3. Gli uffici e i settori di attività possono
essere coordinati fra loro per aree funzionali affidate alla
responsabilità di un dirigente scelto fra i massimi dirigenti già in
servizio presso l'amministrazione o assunti con apposito contratto, ai
sensi del titolo IV capo III del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il
regolamento generale, specifica, nel rispetto di quanto disposto al
successivo art. 44, le attribuzioni e i compiti dei dirigenti preposti
ai diversi uffici, settori e aree.
5. Nell'ambito delle forme di
collaborazione con altri enti locali, l'amministrazione promuove la
costituzione di strutture comuni, composte da dipendenti dei singoli
enti, con funzioni strumentali ed istruttorie, in ordine a politiche ed
opere di interesse metropolitano.
Art. 44 (Funzione dirigenziale)
1. I dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono
direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli
obiettivi individuati dagli organi di governo dell'ente, alla cui
formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con
autonome proposte, della correttezza amministrativa e dell'efficienza
della gestione.
2. I dirigenti, in conformità a quanto stabilito
dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento generale
sull'ordinamento degli uffici e servizi, godono di autonomia e
responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri
della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro
assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.
3. I
dirigenti preposti ai settori sono tenuti annualmente alla stesura di
un programma di attività che traduce in termini operativi gli obiettivi
fissati dagli organi di governo. Tale programma viene approvato dalla
Giunta, su proposta della Direzione generale, secondo modalità che
garantiscono il contraddittorio, e costituisce il riferimento per la
valutazione della responsabilità dirigenziale. I dirigenti sono tenuti
altresì a fornire, secondo le modalità previste dalla Giunta, periodici
consuntivi delle attività svolte.
4. Fatte salve le competenze
espressamente attribuite dalla legge e dal presente Statuto ad altri
organi del Comune, spetta ai dirigenti preposti ai settori, e
limitatamente alle materie di propria competenza, secondo le modalità
previste dai regolamenti:
a) la presidenza e la nomina delle
commissioni di gara e di concorso. In ragione di specifiche esigenze la
presidenza delle Commissioni può essere attribuita al Direttore
Generale e a dirigenti diversi da quelli preposti ai Settori.
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f)
i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui
rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura
discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai
regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le
autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti
di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di
competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di
irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente
legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e
repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h)le
attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali,
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente
manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti non
provvedimentali esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi,
quali, ad esempio gli ordini relativi a lavori, forniture, ecc.;
l) gli altri atti ad essi attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
5.
Alle commissioni partecipano solo tecnici o esperti interni ed esterni
all'amministrazione scelti secondo modalità stabilite dal regolamento.
6.
Nell'ambito delle materie di propria competenza i dirigenti dei settori
individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro
adempimento procedimentale connesso all'emanazione di provvedimenti
amministrativi.
7. Abrogato.
8. Salvo diversa previsione
regolamentare i dirigenti hanno facoltà di delegare l'esercizio delle
funzioni loro spettanti ai responsabili delle strutture in cui si
articolano i settori cui sono preposti.
9.Abrogato.
Art. 45 (Attribuzione della funzione di direzione)
1. Le posizioni di responsabile di ufficio, settore o di area
funzionale, nonché di alta specializzazione, possono essere ricoperte
da personale dipendente dall'Amministrazione di idonea qualifica
funzionale, nonché tramite contratto a tempo determinato di diritto
pubblico o di diritto privato, qualora sia richiesta una rilevante
esperienza acquisita in attività uguali od analoghe a quelle previste e
fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2.
L'attribuzione della responsabilità di direzione dello staff del
Consiglio comunale spetta al Sindaco, su proposta della Presidenza del
Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni
consiliari.
3. L'attribuzione della responsabilità di direzione di
settore, area funzionale e delle restanti strutture spetta al Sindaco,
che la conferisce secondo criteri di competenza professionale, in
relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo.
L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente
assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
4. La
responsabilità di direzione di settore o di area funzionale è
attribuita a tempo determinato, salvo rinnovo espresso. I dirigenti
possono essere rimossi anticipatamente dall'incarico, nei casi previsti
dall'art. 109, comma 1, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni e integrazioni.
5. Il Sindaco nomina e revoca i Direttori dei Quartieri cittadini, sentiti i rispettivi Presidenti dei Consigli di Quartiere.
Art. 46 (Segretario e Vice Segretario generale)
1. Il Segretario generale svolge i compiti che gli sono
assegnati dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o conferitigli
dal Sindaco, assistendo gli organi del Comune nell'azione
amministrativa. Il Sindaco definisce con proprio atto i rapporti tra
Segretario generale e Direttore generale, di cui al successivo art 47.
Anche le Commissioni consiliari possono richiedere l'assistenza del
Segretario Generale o di un suo delegato.
2. Il Segretario generale
o il Direttore generale, sulla base di un atto del Sindaco, adottano
gli atti di competenza dei dirigenti che, per qualsiasi ragione, non
siano attribuiti o attribuibili alla responsabilità di un dirigente
ovvero in caso di vacanza del posto.
3. Il Sindaco, sentita la
Commissione consiliare Affari generali e istituzionali e il Segretario
generale, nomina uno o più Vicesegretari con il compito di coadiuvare
il Segretario generale, nonché di sostituirlo in via generale per tutte
le funzioni ad esso spettanti in base alla legge, allo statuto o ai
regolamenti, in caso di vacanza, assenza o impedimento. Qualora vengano
nominati più Vice Segretari, il Sindaco individua fra essi il Vice
Segretario cui spetta la funzione vicaria.
Art. 47 (Direzione generale)
1. Al fine di sovrintendere al processo di pianificazione, di
introdurre misure operative per il miglioramento dell'efficienza e
dell'efficacia dei servizi e delle attività dell'Amministrazione, viene
istituita la Direzione generale, le cui funzioni vengono specificate
dal regolamento organico.
2. La Direzione generale si fa carico in
particolare della unitarietà e coerenza dell'azione dei dirigenti, per
quanto attiene al processo di pianificazione, rispetto agli indirizzi e
agli obiettivi individuati dagli organi di governo del Comune. Alla
Direzione generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro
assegnate e in base allo schema organizzativo, i dirigenti dell'Ente,
ad eccezione del Segretario generale del Comune.
3. Alla Direzione generale è preposto il Direttore generale.
L'incarico relativo, a tempo determinato e rinnovabile, può essere
affidato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, al Segretario
generale ovvero tramite contratto a tempo determinato di diritto
pubblico o di diritto privato anche a un dipendente di ruolo
dell'Amministrazione. In quest'ultima ipotesi, il rapporto di impiego
del dipendente di ruolo incaricato è risolto di diritto con effetto
dalla data di decorrenza del contratto stipulato. Alla scadenza
dell'incarico, il dipendente viene, a richiesta, riammesso in servizio
con le modalità previste dalla legge.
4. Nell'ambito della Direzione generale, può essere istituita la
figura del Direttore operativo, il cui incarico viene assegnato con le
modalità di cui al comma precedente, sentito il Direttore generale. Al
Direttore operativo il Direttore generale affida le responsabilità
operative in ordine alle funzioni indicate al presente articolo.
Ultimo aggiornamento: lunedì 17 maggio 2010