Titolo IV (Decentramento)
Art. 33 (Quartieri)
1. Il territorio del Comune è
ripartito, a norma dell'art. 17 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, in
circoscrizioni che assumono la denominazione di Quartieri.
2. La
delimitazione territoriale, il numero e la denominazione dei Quartieri
sono stabiliti dal regolamento comunale sul decentramento, approvato
dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati. Le
modifiche della delimitazione territoriale o del numero dei Quartieri è
approvata dal Consiglio comunale con la stessa maggioranza, su
richiesta dei Quartieri interessati o previa loro consultazione.
3.
Sino alla costituzione della Città metropolitana, ai sensi del d.lgs 18
agosto 2000, n. 267, la ripartizione del Comune resta determinata dalla
deliberazione del Consiglio comunale OdG n. 1152 del 25 marzo 1985.
Art. 34 (Organi del Quartiere)
1. Sono organi del Quartiere: il Consiglio di Quartiere e il Presidente da questo eletto.
2. Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente può essere coadiuvato da un Vice Presidente.
Art. 35 (Consiglio di Quartiere)
1. Il Consiglio di Quartiere è organo rappresentativo delle esigenze della comunità nell'ambito dell'unità del Comune.
2. Il Consiglio di Quartiere è composto da:
a) 15 membri nei quartieri con popolazione inferiore a 35.000 abitanti;
b) 18 membri nei quartieri con popolazione inferiore a 60.000 abitanti;
c) 20 membri nei quartieri con popolazione di almeno 60.000 abitanti.
3.
Alla lista che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito il
60 per cento dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento
all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere
nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. I restanti
seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine
si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1,
2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e
quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in
numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una
graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono
i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità
di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla
lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di
quest'ultima, per sorteggio. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono
proclamati eletti consiglieri circoscrizionali secondo l'ordine delle
rispettive cifre individuali. A parità di cifra, sono proclamati eletti
i candidati che precedono nell'ordine di lista.
4. Il Consiglio di
Quartiere dura in carica per un periodo corrispondente a quello del
Consiglio comunale - ivi compreso in caso di scioglimento o cessazione
anticipata dello stesso per le cause previste dalla legge - ed esercita
le sue funzioni sino al giorno dell'affissione del manifesto di
convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio
comunale.
5. Ai consiglieri dei Quartieri si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i consiglieri comunali.
6. Le modalità di elezione, organizzazione e funzionamento dei Consigli dei Quartieri sono disciplinate dal regolamento.
Art. 36 (Scioglimento del Consiglio di Quartiere)
1.
Il Consiglio di Quartiere può essere sciolto quando, nonostante la
diffida motivata espressa dal Sindaco su mandato del Consiglio
comunale, insista in gravi e persistenti violazioni della legge, del
presente statuto o dei regolamenti o quando non possa essere assicurato
il normale funzionamento degli organi e dei servizi, in particolare per
la mancata elezione del Presidente o per le dimissioni o la decadenza
di almeno la metà dei consiglieri
2. Lo scioglimento è dichiarato dal Consiglio comunale, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
3.
Il Consiglio comunale fissa, contestualmente allo scioglimento del
Consiglio di Quartiere, la data delle elezioni per il rinnovo
dell'organo, che non debbono aver luogo oltre il novantesimo giorno
dalla data di scioglimento.
4. Nel periodo intercorrente fra lo
scioglimento del Consiglio di Quartiere e la proclamazione dei nuovi
eletti le funzioni del Consiglio e del Presidente di Quartiere sono
esercitate rispettivamente dalla Giunta e dal Sindaco.
5. Il regolamento stabilisce le procedure di scioglimento, per quanto non disposto dal presente articolo.
Art. 37 (Attribuzione dei Consigli di Quartiere)
1.
Ai Consigli di Quartiere, in quanto organi di rappresentanza diretta
dei cittadini, è garantito l’esercizio di un ruolo politico,
propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle
scelte della Amministrazione comunale nel suo complesso. Gli organi
dell’Amministrazione sono tenuti a motivare l’eventuale reiezione di
proposte e pareri espressi dal Consiglio di Quartiere su provvedimenti
che riguardino interessi specificamente attinenti alla collettività o
al territorio del Quartiere medesimo.
2. Ai Consigli dei Quartieri è
attribuita autonomia decisionale per l’esercizio di attività e la
gestione di servizi di base rivolti a soddisfare immediate esigenze
della popolazione, che trova il proprio limite nel rispetto degli atti
in cui si esprime la funzione di indirizzo politico-amministrativo
propria del Consiglio comunale.
3. I Consigli dei Quartieri,
nell’ambito del proprio territorio, coordinano l’attività del Comune
con quella di ogni altra amministrazione pubblica.
4. I Consigli dei
Quartieri promuovono forme di partecipazione della popolazione a
carattere consultivo, preparatorie alla formazione di atti o per
l’esame di speciali problemi della popolazione e dei servizi di
quartiere.
5. Nell’esercizio delle funzioni loro assegnate i
Consigli dei Quartieri svolgono le attività di gestione finanziaria
altrimenti demandate alla Giunta.
6. I Consigli dei Quartieri
esercitano l’iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale
con il voto della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
7.
Fino alla costituzione della Città metropolitana, ai sensi del d.lgs 18
agosto 2000, n. 267, la specificazione del nucleo minimo di funzioni ai
Consigli dei Quartieri resta determinata dalla deliberazione del
Consiglio comunale.
8. Ulteriori funzioni attinenti ai servizi e
alle attività direttamente rivolte ai cittadini vengono individuate dal
Consiglio comunale, nella prospettiva della trasformazione dei
Quartieri in Comuni metropolitani, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs 18
agosto 2000, n. 267.
Art. 38 (Ambito di esercizio delle funzioni delegate)
1.
Nelle materie delegate ai Consigli dei Quartieri la funzione di
programmazione propria del Consiglio comunale è tesa a favorire le
interrelazioni e collaborazioni fra più ambiti di intervento e consiste
nell’identificare, in rapporto ai singoli settori, gli obiettivi
minimi, sia in termini quantitativi che qualitativi, il cui
soddisfacimento deve essere garantito dall’azione degli organi
decentrati nonché, ove ritenuto necessario, il tetto massimo entro il
quale contenere i singoli interventi.
2. Annualmente il Consiglio
comunale provvede, in conformità a quanto previsto al precedente art.
27, a quantificare le risorse da assegnare ai singoli Quartieri per
l’insieme degli interventi e dei servizi che fanno capo agli stessi,
secondo un modello distributivo che tiene conto dei servizi esistenti
sul territorio, di indicatori economico-sociali e demografici e che
deve assicurare anche funzioni perequative e di riequilibrio.
3.
Spetta ai Consigli dei Quartieri, nell’esercizio della propria
autonomia decisionale e nel rispetto del tetto di risorse
complessivamente assegnate e degli obiettivi indicati, formulare
programmi-obiettivo in cui si determinano i budget annuali dei singoli
servizi e interventi.
4. I programmi-obiettivo dei Consigli dei
Quartieri vengono sottoposti al Consiglio comunale per una valutazione
di conformità agli atti del Consiglio medesimo, secondo una procedura
stabilita dal regolamento.
5. Il Consiglio comunale esercita la
funzione di controllo al fine di valutare il rispetto dei vincoli
imposti e la compatibilità dei risultati conseguiti con gli obiettivi e
gli standard qualitativi fissati dal Consiglio stesso. Il controllo è
finalizzato alla rideterminazione quantitativa delle risorse da
assegnare ai Consigli dei Quartieri nell’esercizio successivo.
Art. 39 (Presidente)
1.
Il Presidente del Consiglio di Quartiere è eletto dal Consiglio nel
proprio seno per appello nominale e con la maggioranza dei consiglieri
assegnati alla circoscrizione, sulla base di un documento programmatico
sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
2. Il
Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di
sfiducia votata per appello nominale con la maggioranza dei consiglieri
assegnati alla circoscrizione.
3. La mozione deve essere
sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla
circoscrizione; deve contenere la proposta di nuove linee
politico-amministrative e l'indicazione di un nuovo Presidente del
Consiglio di Quartiere.
4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo Presidente del Consiglio di Quartiere.
6.
Qualora il Consiglio di Quartiere si sia avvalso della facoltà di
eleggere un Vice Presidente, questi cessa dalla carica contestualmente
al Presidente, in caso di approvazione della mozione di sfiducia di cui
al comma 2 del presente articolo.
Art. 40 (Attribuzioni del Presidente)
1. Il Presidente:
a) rappresenta il Quartiere nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi;
b) convoca e presiede il Consiglio di Quartiere secondo le modalità previste dal regolamento sul decentramento;
c) propone al Consiglio, per l’approvazione, le deliberazioni;
d) tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l’esercizio effettivo delle loro funzioni;
e)
sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi di Quartiere,
dando impulso all’azione del dirigente preposto ai medesimi in ordine
all’attuazione dei programmi adottati dal Consiglio del Quartiere e
vigilando sul corretto esercizio dell’attività amministrativa e di
gestione;
f) esercita le funzioni delegategli dal Sindaco anche nella sua qualità di ufficiale di governo;
g) esercita ogni altra funzione a lui attribuita dal regolamento sul decentramento;
h)
partecipa con diritto di parola, ma non di voto, alle sedute del
Consiglio comunale e, su invito del Sindaco, alle sedute della Giunta.
Art. 41 (Personale)
1. A ciascun Quartiere viene assegnato il personale necessario a
garantire l’assolvimento delle funzioni spettanti agli organi del
Quartiere medesimo, ivi compreso quello che opera nei servizi delegati.
2.
La responsabilità gestionale del complesso degli uffici e dei servizi
di Quartiere è affidata ad un dirigente incaricato con le modalità
previste al successivo art. 45, comma 4. Ad esso spettano i compiti
inerenti la responsabilità di direzione, come specificati al successivo
art. 44, fatte salve diverse eventuali specificazioni disposte dal
regolamento in ragione della peculiarità del compito assegnato.
3.
Il regolamento disciplina le modalità di formazione degli atti dei
Consigli dei Quartieri per quanto attiene ai pareri e alle attestazioni
di cui artt. 49 e 151 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 42 (Deliberazioni dei Consigli dei Quartieri)
1. Le deliberazioni dei Consigli dei Quartieri diventano
esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione mediante
affissione nell’albo pretorio del Comune.
2. Per ragioni di urgenza,
le deliberazioni possono venire dichiarate immediatamente eseguibili
dal Consiglio di Quartiere medesimo, con separata votazione, assunta
con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Circoscrizione.
Ultimo aggiornamento: martedì 18 maggio 2010