Titolo III (Gli organi di governo del Comune) - Capo I (Il Consiglio)


Art. 14 (Organi di governo)

1. Sono organi di governo del Comune: il Sindaco, il Consiglio e la Giunta.

Capo I (Il Consiglio)

Art. 15 (Il Consiglio)

1. Il Consiglio comunale determina l’indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l’attuazione, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.

Art. 16 (I consiglieri)

1. I consiglieri comunali rappresentano l’intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantirne l’effettivo esercizio, ha diritto di:
a) esercitare l’iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno;
c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
d) ottenere dal Segretario generale e dai dirigenti del Comune, nonché dagli enti e dalle aziende dipendenti, copie di atti, documenti e informazioni utili all’espletamento del proprio mandato, essendo tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
3. A norma della legge 5 luglio 1982, n. 441, i consiglieri comunali sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale.

Art. 16 bis (Gettoni di presenza ed indennità di funzione per i consiglieri)

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di percepire il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari. La misura del gettone di presenza è definita con deliberazione consiliare nel rispetto dei limiti di legge.
2. A ciascun Consigliere comunale compete, su sua richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione nella misura stabilita dal Consiglio Comunale entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
3. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'indennità.

Art. 17 (Decadenza dei consiglieri)

1. Decade il consigliere che senza giustificato motivo preventivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio non intervenga a dieci sedute consecutive del Consiglio comunale.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su iniziativa della Presidenza del Consiglio comunale o di un qualsiasi consigliere.
2. ABROGATO.

Art. 18 (Regolamento)

1. Il Consiglio Comunale adotta il proprio regolamento ed eventuali successive modificazioni dello stesso con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Il regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari .
3. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina le modalità di allontanamento dall’aula dei consiglieri per gravi e ripetute violazioni dello stesso, fermo restante il diritto di partecipare alle operazioni di voto.
4. Il regolamento prevede l'attribuzione e la gestione dei servizi, del personale e delle attrezzature e risorse finanziarie necessarie a garantire adeguata autonomia funzionale ed organizzativa al Consiglio Comunale.

Art. 19 (Gruppi consiliari)

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi.
2. La costituzione dei gruppi consiliari avviene secondo le modalità disciplinate nel regolamento del Consiglio comunale.
3. A ciascun gruppo è assicurata, per l'assolvimento delle proprie funzioni, la disponibilità di locali, personale e servizi, nonché di risorse economiche a carico del bilancio, con riferimento alle esigenze comuni ad ogni gruppo e alla consistenza numerica dei gruppi stessi. L'ammontare di tali risorse è stabilito annualmente dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo secondo un criterio di proporzionalità rispetto alle risorse destinate al funzionamento della Giunta comunale.
4. Le modalità di gestione e di rendicontazione del fondo di cui al comma precedente sono assicurate, secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza, da disposizioni regolamentari.
5. I Gruppi consiliari possono nominare propri esperti per questioni complesse, i quali hanno diritto d'intervento se chiamati a partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari. Il regolamento definisce le modalità di dettaglio per la partecipazione degli esperti ai lavori delle Commissioni consiliari.

Art. 20 (Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari)

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è formata dal Presidente del Consiglio comunale, dal Vice Presidente del Consiglio comunale e dai Presidenti di ciascun gruppo consiliare o loro delegati.
2. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.
3. La Conferenza esercita le funzioni attribuitele dal Regolamento del Consiglio comunale e definisce unitamente al Sindaco o ad un assessore suo delegato la programmazione dei lavori del Consiglio comunale. In particolare:
a) coadiuva il Presidente del Consiglio comunale nella programmazione e nell’organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio comunale;
b) concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni.
4. Alle riunioni della Conferenza partecipa di diritto il Presidente della Commissione consiliare permanente “Affari generali e istituzionali”.
5. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a convocare la conferenza entro cinque giorni qualora ne facciano richiesta il Sindaco o almeno 3 Presidenti di gruppo o da Presidenti di gruppo che rappresentino almeno 1/5 dei consiglieri.
6. Il Segretario generale o un suo incaricato e il dirigente assegnato allo staff del Consiglio comunale assistono ai lavori della Conferenza.

Art. 21 (Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio istituisce nel proprio seno la Commissione "Affari generali e istituzionali" e la Commissione "Pianificazione, contabilità economica e controllo di gestione", con il compito di favorire il corretto esercizio da parte del Consiglio delle funzioni di regolamentazione, pianificazione e controllo.
2. Fatte salve le funzioni di garanzia e di controllo delle Commissioni di cui al comma 1, il Consiglio istituisce altresì nel proprio seno Commissioni permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie, referenti e istruttorie per gli atti di competenza del Consiglio. La competenza di ciascuna Commissione è determinata dalla deliberazione di istituzione.
3. Le commissioni sono composte da soli consiglieri con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi. I Presidenti delle Commissioni di cui al precedente comma 1 sono eletti dal Consiglio su designazione effettuata con voto espresso in sede consiliare dai consiglieri appartenenti ai gruppi formati dagli eletti in liste che al momento della consultazione elettorale non hanno usufruito del premio di maggioranza.
3 bis. E’ istituita la Conferenza dei presidenti delle Commissioni consiliari composta dal Presidente della Commissione Affari generali e istituzionali, dal Presidente della Commissione Pianificazione, contabilità economica e controllo di gestione e dai Presidenti delle Commissioni istituite ai sensi del comma 1 del presente articolo. La Conferenza svolge funzioni di coordinamento delle attività delle commissioni in funzione della programmazione dei lavori del Consiglio comunale, d’intesa con il Presidente del Consiglio Comunale e delle competenze di controllo alle medesime attribuite, d’intesa con il Presidente della Commissione Affari generali e istituzionali secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.
4. Le commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all’attività svolta dagli enti e dalle aziende dipendenti dal Comune.
5. Alle commissioni può essere deferito il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, che possono essere sottoposti alla votazione del Consiglio senza discussione qualora abbiano ottenuto voto unanime favorevole della commissione competente. Il Consiglio, all’atto dell’invio in commissione, può stabilire criteri e direttive per la formulazione del testo.
6. Possono essere presentate al Consiglio, in apposito allegato all’ordine del giorno, ed essere votate senza discussione le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto voto unanime favorevole della commissione competente.
7. Il Consiglio comunale può istituire commissioni speciali per l’esame di problemi particolari, stabilendone la composizione, l’organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
7 bis. Nell'eventualità in cui alle commissioni speciali previste dal comma precedente siano assegnate funzioni e attività di controllo, i Presidenti delle medesime sono eletti secondo le modalità di cui al comma 3.
8. Le commissioni hanno diritto di ottenere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco o degli assessori, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei funzionari e dirigenti del Comune, degli amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti. Possono altresì invitare ai propri lavori persone estranee all’amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all’argomento da trattare.
9. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dal regolamento.
10. Abrogato.

Art. 22 (Commissione delle elette)

1. Il Comune, al fine di meglio programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, istituisce la Commissione delle elette.
2. La Commissione è composta dalle elette nel Consiglio comunale e, su proposta delle stesse, può essere integrata da consigliere elette nei consigli circoscrizionali; in tal caso la proposta integrativa è sottoposta alla determinazione del Consiglio comunale.
3. La Commissione elegge al proprio interno la Presidente.
4. La Commissione formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che può avere attinenza alla condizione femminile e che possono essere sviluppate in politiche di pari opportunità; a tal fine può avvalersi del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali e di esperte di accertata competenza e/o esperienza professionale.
5. La Giunta comunale può consultare preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio in merito ad azioni particolarmente rivolte alla popolazione femminile.
6. La Commissione dura in carica per l'intero mandato e al termine dello stesso redige una relazione conclusiva sulle attività svolte.
7. Per il suo funzionamento la Commissione usufruisce delle strutture e delle risorse previste al successivo art. 23 dello statuto.

Art. 23 (Strutture di supporto al Consiglio e alle commissioni consiliari)

1. Al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'Ufficio di Presidenza, le Commissioni e i Gruppi consiliari sono dotati di apposito staff di supporto tecnico posto sotto la responsabilità di un dirigente nominato con le modalità di cui al successivo articolo 45, comma 3.
2. Le commissioni possono altresì avvalersi dell’apporto di periti, consulenti e tecnici, anche esterni all’amministrazione.
3. Per il funzionamento e l’attività delle commissioni consiliari viene iscritto in bilancio apposito stanziamento, il cui ammontare viene determinato annualmente dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 24 (Funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo il Consiglio è presieduto dal consigliere anziano.
2. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, che fissa il giorno e l'ora della seduta. L'avviso di convocazione è spedito ai singoli consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio è predisposto dal Presidente, secondo le modalità stabilite dal regolamento, che assicura l'iscrizione degli oggetti richiesti dal Sindaco.
4. L'attività del Consiglio coincide con l'anno solare.
5. Salvi i casi previsti dal regolamento le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese. Avvengono a scrutinio segreto le votazioni che comportino apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.

Art. 25 (Prima convocazione)

1. Nella sua prima seduta il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi delle leggi dello Stato, disponendo le eventuali surroghe.
2. Agli adempimenti di cui ai commi precedenti il Consiglio procede in seduta pubblica e a voto palese.
3. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio procede alla elezione nel proprio seno di un Presidente e di un Vice Presidente, con due votazioni separate, a voto palese.
4. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede alla elezione di entrambi con un’unica votazione, con voto limitato ad un nominativo, a scrutinio segreto, da tenersi entro quindici giorni. E’ eletto Presidente il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e Vice Presidente il candidato che abbia ottenuto il secondo risultato più favorevole.
5. ABROGATO.

Art. 25 bis (Presidenza del Consiglio comunale)

1. Il Presidente o chi ne fa le veci nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto:
a) rappresenta il Consiglio comunale;
b) ne dirige i lavori;
c) assicura l’ordine della seduta e la regolarità delle discussioni ;
d) concede la parola;
e) proclama il risultato delle votazioni;
f) valuta la congruità dei documenti presentati dai consiglieri in relazione all’Ordine del giorno in discussione e la loro ammissibilità in relazione a quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento.
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, svolgendo altresì le funzioni che il Presidente ritenga di attribuirgli stabilmente o per un periodo determinato.
3. Il Presidente ed il Vice Presidente costituiscono l’Ufficio di presidenza, le cui attribuzioni e modalità di funzionamento sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio comunale.
4. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio comunale sono incompatibili con quelle di Presidente di Commissione Consiliare e di Presidente di gruppo consiliare.
5. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio comunale durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio comunale.

Art. 25 ter (Revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale)

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio comunale possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
2. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la quarta seduta del Consiglio comunale successiva alla sua presentazione.
3. Il consigliere anziano convoca e presiede la seduta in cui viene posta in discussione la proposta di revoca.
4. La proposta di revoca deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In caso di approvazione della proposta decade l’intero Ufficio di presidenza.

Art. 26 (Poteri di iniziativa)

1. L’iniziativa delle proposte da sottoporre all’esame del Consiglio spetta alla Giunta, al Sindaco, alle commissioni consiliari, ai singoli consiglieri oltre che ai Consigli dei Quartieri e ai cittadini in conformità al presente statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Alla Giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al Consiglio, per l’adozione, gli schemi dei bilanci annuali e pluriennali e del conto consuntivo nonché delle relazioni di accompagnamento.
3. Le proposte concernenti atti a contenuto amministrativo sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Sono di norma assegnate all’esame della commissione consiliare competente. Per essere sottoposte alla votazione del Consiglio devono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.
4. Il Consiglio comunale esprime, con l’approvazione di propri ordini del giorno, prese di posizione e richieste su questioni di rilevante interesse, anche se esulanti la competenza amministrativa del Comune.

Art. 26 bis (Linee programmatiche per il mandato amministrativo)

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla prima seduta del Consiglio, sono presentate dal Sindaco le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato amministrativo.
2. Con cadenza annuale il Consiglio provvede, in apposite sedute, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e degli Assessori.

Art. 27 (Modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo)

1. La funzione di programmazione propria del Consiglio comunale si esprime in particolare nell’adottare, al fine della predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, un documento di indirizzi che contenga, a scala temporale annuale e pluriennale, un’ipotesi sull’andamento complessivo delle risorse disponibili per l’ente con riferimento alle entrate e alle spese correnti e agli investimenti e che determini, su questa base, le priorità di intervento e la dislocazione delle risorse per aggregati significativi in termini qualitativi e quantitativi.
2. Il Consiglio adotta atti di indirizzo generale per singoli settori omogenei, coerenti con la scala temporale dei documenti contabili, che impegnano la Giunta e che devono esplicitare in termini quantitativi e qualitativi i risultati da raggiungere, le risorse complessivamente impegnate, il bilancio delle risorse ambientali e patrimoniali, la scansione temporale prevista per il raggiungimento dei risultati, i costi degli interventi a regime. Tali indirizzi assumono un ambito intersettoriale qualora si tratti di favorire lo sviluppo di attività sinergiche.
3. La Giunta comunale periodicamente fornisce al Consiglio rapporti globali e per settore, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, la congruità dell’andamento della gestione in relazione agli obiettivi fissati dal Consiglio medesimo.
4. Anche al fine di garantire ai consigli comunali la possibilità di attivare le forme di controllo previste dal d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni vengono tempestivamente inviate alle Commissioni consiliari e ai Capigruppo, con le modalità previste dal regolamento del Consiglio comunale, tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta con particolare evidenza per gli atti assunti in attuazione degli indirizzi del Consiglio di cui al primo e secondo comma del presente articolo.
5. Al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni di controllo proprie della Commissione Affari generali e istituzionali, il Presidente della stessa ha il diritto di rivolgersi direttamente agli enti di secondo grado e alle società a prevalente partecipazione comunale per ottenere notizie e informazioni utili all’espletamento del mandato, essendo tenuto al segreto nei casi espressamente previsti dalla legge.

Ultimo aggiornamento: lunedì 17 maggio 2010