Titolo II (Istituti di partecipazione) - Capo I (Partecipazione popolare, diritto di informazione)


Art. 3 (Tutela dei diritti)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano - salvo diverso esplicito riferimento - oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Bologna:
a) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
b) ai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro e di studio;
c) agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune di Bologna o che comunque vi svolgano la propria attività prevalente di lavoro e di studio.
2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

Art. 4 (Libere forme associative)

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione, le organizzazioni del volontariato e delle persone handicappate, facilitandone la comunicazione con la amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Per facilitare l’aggregazione di interessi diffusi o per garantire l’espressione di esigenze di gruppi sociali il Comune può istituire consulte tematiche, autonomamente espresse da gruppi o associazioni, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne e degli anziani.
Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.
3. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione, da parte del Consiglio comunale, dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi. Il Consiglio stabilisce inoltre annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.
4. Le forme di sostegno di cui al comma precedente sono destinate ad associazioni o altri organismi privati che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito elenco, diviso in sezioni tematiche, che viene periodicamente aggiornato a cura dell’amministrazione. Per la richiesta di iscrizione è sufficiente la presentazione di una scrittura privata avente data certa, dalla quale risultino le finalità, la sede, le fonti di finanziamento e i soggetti legittimati a rappresentare l’organismo interessato.
5. Annualmente la Giunta presenta alle competenti Commissioni consiliari ed al Consiglio, nonché rende pubblico, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l’elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

Art. 5 (Iniziativa popolare)

1. Tutti i soggetti di cui al precedente art. 3 possono proporre agli organi del Comune istanze e petizioni, queste ultime sottoscritte da almeno trecento persone e depositate presso la Segreteria generale. Per la presentazione non è richiesta nessuna particolare formalità. Il regolamento determina le modalità, forme e temi della risposta, che deve essere comunque resa entro tre mesi.
2. I soggetti di cui al precedente art. 3 esercitano l’iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale presentando un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, con non meno di duemila firme raccolte nei tre mesi precedenti il deposito, con modalità stabilite dal regolamento, approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Il Consiglio comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare entro 90 giorni dal deposito del testo presso la Segreteria Generale.
4. Le proposte di cui al precedente comma 2 sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 5 bis (Istruttoria ad iniziativa popolare)

1. Tutti i soggetti di cui al precedente articolo 3 possono - con richiesta sottoscritta da almeno cento cittadini - proporre alla Presidenza del Consiglio comunale l'inserimento nell'ordine del giorno di una richiesta di istruttoria relativa a provvedimenti che rientrano nella competenza del Consiglio comunale.
2. La I^ Commissione procede alla verifica sulla competenza consiliare a deliberare ai sensi dell'art. 42 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e alla successiva convocazione del primo sottoscrittore per un'udienza conoscitiva in seduta congiunta con la Commissione o le Commissioni competenti per materia.
3. La Presidenza del Consiglio provvede poi senza indugio, all'iscrizione della richiesta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale.
4. Entro e non oltre le tre sedute successive il Consiglio comunale dovrà deliberare al riguardo.
5. Con la deliberazione di indizione dell'istruttoria il Consiglio Comunale può sospendere i provvedimenti amministrativi in corso di adozione inerenti l'oggetto dell'istruttoria medesima.
6. Non si potrà prevedere l'indizione di più di una singola istruttoria per volta.

Art. 6 (Consultazione della popolazione)

1. Il Comune può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell’oggetto della consultazione medesima, secondo modalità idonee allo scopo, che vengono disciplinate dal regolamento e che possono prevedere l’utilizzo di mezzi informatici e telematici.
1 bis. La consultazione della popolazione non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali o circoscrizionali.
2. La consultazione è indetta dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta, o di un terzo dei componenti il Consiglio comunale, di tre Consigli di Quartiere.
3. Il Sindaco provvede a che le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal Consiglio, secondo le modalità individuate dal regolamento. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.
4. La consultazione può essere indetta anche dai Consiglieri dei Quartieri su questioni che interessino la popolazione del quartiere medesimo o parti di essa.

Art. 7 (Referendum consultivo)

1. Il Sindaco indice il referendum consultivo quando lo richiedano novemila cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune su questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza del Consiglio comunale. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno 200 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
a) lo statuto, il regolamento del Consiglio comunale e dei Consigli dei Quartieri;
b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
d) i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
f) gli atti relativi al personale del Comune;
g) gli oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
h) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.
3. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un arco di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti, eletto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi del Comune.
4. Il giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, verte:
a) sull'esclusiva competenza locale;
b) sull'esclusiva competenza del Consiglio a deliberare;
c) su attività deliberativa effettivamente in corso;
d) sulla congruità e sull'univocità del quesito.
5. Fino alla pronuncia di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, il Sindaco, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale e il Presidente della Commissione Affari generali e istituzionali possono presentare memorie al Comitato stesso.
6. Se prima dell'indizione del referendum il Consiglio interviene con una nuova deliberazione sulla materia oggetto d'iniziativa referendaria la proposta di referendum è sottoposta nuovamente in giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, il quale entro dieci giorni verifica se ne esistono ancora i presupposti.
7. Quando il referendum sia stato indetto il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto salvo che, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza.
8. Il Consiglio comunale deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento indipendentemente dal numero dei cittadini che ha partecipato al voto.
9. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti. I referendum non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
10. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 8 (Diritto di informazione)

1. Il Comune riconosce nell’informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
1 bis. Salvo diversa previsione di legge o di regolamento, tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. Al fine di garantire la trasparenza della propria azione, l’amministrazione rende pubblici, a mezzo stampa e/o tramite gli altri strumenti di informazione e comunicazione di massa in particolare:
a) i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione e, in particolare, quelli relativi alla destinazione delle risorse complessivamente disponibili, sia di natura ordinaria che straordinaria;
b) i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse fra i diversi settori di intervento dell’amministrazione stessa, nonché i dati relativi ai costi di gestione dei servizi e al loro andamento;
c) i dati, di cui l’amministrazione sia in possesso, che riguardino in generale le condizioni di vita della città nel suo complesso (andamento demografico, rilevazione prezzi, qualità dell’ambiente urbano, salute);
d) i criteri e le modalità adottati per gli appalti di opere pubbliche e per la fornitura di beni e servizi nonché, con riferimento ai singoli contratti, i dati concernenti i tempi di esecuzione, i costi e le ditte appaltatrici e fornitrici;
e) i criteri e le modalità cui essa si attiene nella concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi ad associazioni o altri organismi privati;
f) i criteri e le modalità di accesso ai servizi e alle presentazioni resi dal Comune;
g) i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.
3. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere fornite ai cittadini e agli utenti dei servizi comunali attraverso sistemi informatici e telematici, anche nell'ambito di progetti sperimentali di semplificazione dell'attività amministrativa e di comunicazione con il cittadino.

Art. 9 (Conferenze di servizi)

1. Al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa il Sindaco promuove, in forma pubblica, periodiche conferenze di servizi, aperte alla partecipazione di organizzazioni sindacali e di categoria, di associazioni e gruppi di cittadini interessati, che hanno per obiettivo l'esame dell'effettiva incidenza anche in ambito metropolitano delle politiche dell'amministrazione, con riguardo a settori di intervento fra loro interconnessi, e lo sviluppo di attività di programmazione e controllo fra loro coordinate.
2. Al fine di coordinare gli interventi dell'amministrazione comunale, anche a livello decentrato, in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti alle persone handicappate, il Sindaco promuove apposite conferenze di servizi.

Ultimo aggiornamento: lunedì 17 maggio 2010