Titolo I (Principi)
Art. 1 (Il Comune)
1. Il Comune di Bologna, ente autonomo entro l’unità della Repubblica,
secondo i principi della legge e del presente statuto, rappresenta la comunità di
coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove
lo sviluppo.
2. Il Comune di Bologna concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti
nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità europea
al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie. Concorre,
altresì, al processo di conferimento agli enti locali di funzioni e
compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui l’attribuzione
delle responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente
e funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di favorire
l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie,
associazioni e comunità.
3. Il Comune di Bologna valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri
enti locali, promuovendo la conoscenza e l'attuazione della Carta Europea dell'autonomia
locale, sostenendo altresì il processo di trasformazione dei poteri
locali, secondo il principio di autogoverno locale, nonché promuove
ogni iniziativa di coordinamento delle attività e delle politiche di
area vasta e di accesso ai servizi in ambito metropolitano.
3 bis. Abrogato.
4. La sede del Comune è in Bologna a Palazzo d’Accursio.
5. L’emblema del Comune è costituito da uno scudo sorretto da
una testa di leone e composto da quattro quarti, di cui il primo e il quarto
hanno come emblema una croce rossa, il secondo e il terzo il motto “libertas”,
come più analiticamente specificato dal decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 6 novembre 1937.
6. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone, riconosciuto
secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Nell'uso del gonfalone si
osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.
7. Il gonfalone può essere trasportato all'esterno della Residenza Municipale
per iniziative pubbliche solo con accompagnamento da parte di adeguata rappresentanza
ufficiale.
Art. 2 (Obiettivi programmatici)
1. Il Comune garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni
sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di
interessi diffusi, come espressioni della comunità locale, di concorrere
allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall’amministrazione
locale.
2. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa
garantendo un’informazione completa ed accessibile sull’attività svolta
direttamente dal Comune o dalle strutture cui comunque esso partecipa.
3. Il Comune orienta la propria azione al fine di contribuire all’attuazione
dei principi della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza.
4. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini,
anche promuovendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi
collegiali, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende
e delle Istituzioni da esso dipendenti. Favorisce un'organizzazione della vita
urbana per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini delle famiglie. Armonizza
gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce
per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità della città con
particolare riguardo ai portatori di handicap e operando per il superamento
delle barriere architettoniche. Promuove le più ampie iniziative in
materia di assistenza, integrazione sociale e diritti alle persone handicappate.
Il regolamento disciplina le modalità di espletamento di un servizio
per i rapporti con le persone handicappate.
5. Il Comune concorre, anche in rapporto con le istituzioni europee ed internazionali,
alla riduzione dell’inquinamento, al fine di assicurare, nell’uso
sostenibile ed equo delle risorse, le necessità delle persone di oggi
e delle generazioni future.
6. Il Comune valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità,
promuovendo la partecipazione dell’iniziativa economica dei privati alla
realizzazione di obiettivi di interesse generale compatibili con le risorse
ambientali. In tal senso promuove l’equilibrato assetto del territorio
nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente; tutela la salute dei
cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce
la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico
della città e le tradizioni culturali. Favorisce la funzione sociale
della cooperazione a carattere di mutualità.
7. Il Comune promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi
in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso
l’articolazione di servizi. Valorizza le diverse culture che nella città convivono.
8. Il Comune valorizza le risorse e le attività culturali, formative
e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie
collaborazioni con l’Università di Bologna, l'Amministrazione
scolastica e le altre realtà del mondo della scuola, le istituzioni
culturali statali, regionali e locali.
9. Il Comune promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia,
la valorizzazione sociale della maternità e della paternità,
assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno
di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.
Il Comune, in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di
diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio
e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di
educazione.
10. Il Comune concorre, nell’ambito delle organizzazioni internazionali
degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni,
alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico,
sociale, culturale e democratico.
11. Il Comune valorizza e sostiene le attività e le iniziative del volontariato
e delle libere associazioni.
12. Il Comune promuove la valorizzazione del lavoro nella società e
promuove, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei
lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.
Ultimo aggiornamento: lunedì 17 maggio 2010