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Il Comune
Statuto del Comune di Bologna - Comune di Bologna


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Statuto del Comune di Bologna

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ODG/PRG: 26
PG: 36651/91
Data Seduta: 17/06/91
Data inizio vigore: 16/12/91
Il provvedimento è stato modificato dalle seguenti delibere:
Odg/prg n.221 N.PG. 52636/93 Data seduta 14/06/93 Testo totalmente consolidato
Odg/prg n.434 N.PG. 106702/93 Data seduta 22/11/93 Testo totalmente consolidato
Odg/prg n.3 N.PG. 121566/93 Data seduta 31/01/94 Testo totalmente consolidato
Odg/prg n.459 N.PG. 170670/95 Data seduta 20/12/95 Testo totalmente consolidato
Odg/prg n.101 N.PG. 34556/96 Data seduta 25/03/96 Testo totalmente consolidato
Odg/prg n.182 N.PG. 92746/97 Data seduta 14/07/97 Testo totalmente consolidato
Odg/prg n.309 N.PG. 160654/97 Data seduta 10/12/97 Testo totalmente consolidato
Odg/prg n.236 N.PG. 140712/98 Data seduta 05/10/98 Testo totalmente consolidato
Odg/prg n.335 N.PG. 178484/2000 Data seduta 04/12/00 Testo totalmente consolidato
Odg/prg n.61 N.PG. 16750/2001 Data seduta 19/01/01 Testo totalmente consolidato
Odg/prg n.162 N.PG. 89469/2002 Data seduta 17/06/02 Testo totalmente consolidato
Odg/prg n.267 N.PG. 182880/2003 Data seduta 27/10/03 Testo totalmente consolidato
Odg/prg n.11 N.PG. 116258/2004 Data seduta 26/01/04 Testo totalmente consolidato
Odg/prg n. 122 N.PG. 107971/2006 Data seduta 29/05/06 Testo totalmente consolidato

STATUTO COMUNALE

Titolo I (Principi)
Art. 1 (Il Comune)
Art. 2 (Obiettivi programmatici)

Titolo II (Istituti di partecipazione)

Capo I (Partecipazione popolare, diritto di informazione)
Art. 3 (Tutela dei diritti)
Art. 4 (Libere forme associative)
Art. 5 (Iniziativa popolare)
Art. 5 bis (Istruttoria ad iniziativa popolare)
Art. 6 (Consultazione della popolazione)
Art. 7 (Referendum consultivo)
Art. 8 (Diritto di informazione)
Art. 9 (Conferenze di servizi)

Capo II (Diritto di accesso, partecipazione al procedimento amministrativo)
Art. 10 (Diritto di accesso ai documenti amministrativi)
Art. 11 (Partecipazione ai procedimenti amministrativi di carattere puntuale)
Art. 12 (Istruttoria pubblica)
Art. 13 (Difensore civico)
Art. 13 bis (Garante per i diritti delle persone private della libertà personale)

Titolo III (Gli organi di governo del Comune)
Art. 14 (Organi di governo)

Capo I (Il Consiglio)
Art. 15 (Il Consiglio)
Art. 16 (I consiglieri)
Art. 16 bis (Gettoni di presenza ed indennità di funzione per i consiglieri)
Art. 17 (Decadenza dei consiglieri)
Art. 18 (Regolamento)
Art. 19 (Gruppi consiliari)
Art. 20 (Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari)
Art. 21 (Commissioni consiliari)
Art. 22 (Commissione delle elette)
Art. 23 (Strutture di supporto al Consiglio e alle commissioni consiliari)
Art. 24 (Funzionamento del Consiglio)
Art. 25 (Prima convocazione)
Art. 25 bis (Presidenza del Consiglio comunale)
Art. 25 ter (Revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale)
Art. 26 (Poteri di iniziativa)
Art. 26 bis (Linee programmatiche per il mandato amministrativo)
Art. 27 (Modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo)

Capo II (La Giunta e il Sindaco)
Art. 28 (La Giunta)
Art. 29 (Attribuzioni della Giunta)
Art. 30 (Funzionamento della Giunta)
Art. 31 (Sfiducia. Dimissioni)
Art. 32 (Il Sindaco)
Art. 32 bis (Rappresentanza legale)

Titolo IV (Decentramento)
Art. 33 (Quartieri)
Art. 34 (Organi del Quartiere)
Art. 35 (Consiglio di Quartiere)
Art. 36 (Scioglimento del Consiglio di Quartiere)
Art. 37 (Attribuzione dei Consigli di Quartiere)
Art. 38 (Ambito di esercizio delle funzioni delegate)
Art. 39 (Presidente)
Art. 40 (Attribuzioni del Presidente)
Art. 41 (Personale)
Art. 42 (Deliberazioni dei Consigli dei Quartieri)

Titolo V (Ordinamento degli uffici)
Art. 43 (Organizzazione degli uffici e dei servizi)
Art. 44 (Funzione dirigenziale)
Art. 45 (Attribuzione della funzione di direzione)
Art. 46 (Segretario e Vice Segretario generale)
Art. 47 (Direzione generale)

Titolo VI (I servizi)

Capo I (Modalità di gestione. Nomina degli amministratori)
Art. 48 (Modalità di gestione)
Art. 48 bis (Servizi pubblici locali)
Art. 49 (Nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni)

Capo II (Partecipazione a società)
Art. 50 (Partecipazioni a società)

Capo III (Azienda speciale)
Art. 51 (Azienda speciale)
Art. 52 (Consiglio di amministrazione e Presidente)
Art. 53 (Direttore)
Art. 54 (Rapporti con il Comune)

Capo IV (L'istituzione)
Art. 55 (Istituzione)
Art. 56 (Consiglio di amministrazione e Presidente)
Art. 57 (Direttore)
Art. 58 (Rapporti con il Comune)

Capo V (Altre forme di gestione dei servizi)
Art. 59 (Affidamento della gestione di servizi a terzi)
Art. 59 bis (Affidamento di servizi in appalto)

Titolo VII (Finanza e contabilità)
Art. 60 (Ordinamento contabile del Comune)
Art. 60 bis (Garanzie per i procedimenti tributari e sanzioni amministrative)
Art. 61 (Bilancio e programmazione finanziaria)
Art. 62 (Risultati di gestione)
Art. 63 (Controlli interni)
Art. 64 (Gestione finanziaria)
Art. 65 (Collegio dei revisori dei conti)
Art. 66 (Attività del Collegio dei revisori)

Titolo VIII (Disposizioni finali e transitorie)
Art. 67 (Revisione dello statuto)
Art. 68 (Adozione dei regolamenti)
Art. 69 (Disciplina transitoria)

 

Titolo I
(Principi)

Art. 1
(Il Comune)

1. Il Comune di Bologna, ente autonomo entro l’unità della Repubblica, secondo i principi della legge e del presente statuto, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune di Bologna concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità europea al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie. Concorre, altresì, al processo di conferimento agli enti locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui l’attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità.
3. Il Comune di Bologna valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali, promuovendo la conoscenza e l'attuazione della Carta Europea dell'autonomia locale, sostenendo altresì il processo di trasformazione dei poteri locali, secondo il principio di autogoverno locale, nonché promuove ogni iniziativa di coordinamento delle attività e delle politiche di area vasta e di accesso ai servizi in ambito metropolitano.
3 bis. Abrogato.
4. La sede del Comune è in Bologna a Palazzo d’Accursio.
5. L’emblema del Comune è costituito da uno scudo sorretto da una testa di leone e composto da quattro quarti, di cui il primo e il quarto hanno come emblema una croce rossa, il secondo e il terzo il motto “libertas”, come più analiticamente specificato dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 1937.
6. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone, riconosciuto secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.
7. Il gonfalone può essere trasportato all'esterno della Residenza Municipale per iniziative pubbliche solo con accompagnamento da parte di adeguata rappresentanza ufficiale.

Art. 2
(Obiettivi programmatici)

1. Il Comune garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressioni della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall’amministrazione locale.
2. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa garantendo un’informazione completa ed accessibile sull’attività svolta direttamente dal Comune o dalle strutture cui comunque esso partecipa.
3. Il Comune orienta la propria azione al fine di contribuire all’attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza.
4. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, anche promuovendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti. Favorisce un'organizzazione della vita urbana per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità della città con particolare riguardo ai portatori di handicap e operando per il superamento delle barriere architettoniche. Promuove le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti alle persone handicappate. Il regolamento disciplina le modalità di espletamento di un servizio per i rapporti con le persone handicappate.
5. Il Comune concorre, anche in rapporto con le istituzioni europee ed internazionali, alla riduzione dell’inquinamento, al fine di assicurare, nell’uso sostenibile ed equo delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.
6. Il Comune valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell’iniziativa economica dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. In tal senso promuove l’equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico della città e le tradizioni culturali. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
7. Il Comune promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso l’articolazione di servizi. Valorizza le diverse culture che nella città convivono.
8. Il Comune valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni con l’Università di Bologna, l'Amministrazione scolastica e le altre realtà del mondo della scuola, le istituzioni culturali statali, regionali e locali.
9. Il Comune promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi. Il Comune, in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
10. Il Comune concorre, nell’ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
11. Il Comune valorizza e sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.
12. Il Comune promuove la valorizzazione del lavoro nella società e promuove, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.

Titolo II
(Istituti di partecipazione)

Capo I
(Partecipazione popolare, diritto di informazione)

Art. 3
(Tutela dei diritti)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano - salvo diverso esplicito riferimento - oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Bologna:
a) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
b) ai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro e di studio;
c) agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune di Bologna o che comunque vi svolgano la propria attività prevalente di lavoro e di studio.
2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

Art. 4
(Libere forme associative)

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione, le organizzazioni del volontariato e delle persone handicappate, facilitandone la comunicazione con la amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Per facilitare l’aggregazione di interessi diffusi o per garantire l’espressione di esigenze di gruppi sociali il Comune può istituire consulte tematiche, autonomamente espresse da gruppi o associazioni, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne e degli anziani.
Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.
3. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione, da parte del Consiglio comunale, dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi. Il Consiglio stabilisce inoltre annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.
4. Le forme di sostegno di cui al comma precedente sono destinate ad associazioni o altri organismi privati che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito elenco, diviso in sezioni tematiche, che viene periodicamente aggiornato a cura dell’amministrazione. Per la richiesta di iscrizione è sufficiente la presentazione di una scrittura privata avente data certa, dalla quale risultino le finalità, la sede, le fonti di finanziamento e i soggetti legittimati a rappresentare l’organismo interessato.
5. Annualmente la Giunta presenta alle competenti Commissioni consiliari ed al Consiglio, nonché rende pubblico, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l’elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

Art. 5
(Iniziativa popolare)

1. Tutti i soggetti di cui al precedente art. 3 possono proporre agli organi del Comune istanze e petizioni, queste ultime sottoscritte da almeno trecento persone e depositate presso la Segreteria generale. Per la presentazione non è richiesta nessuna particolare formalità. Il regolamento determina le modalità, forme e temi della risposta, che deve essere comunque resa entro tre mesi.
2. I soggetti di cui al precedente art. 3 esercitano l’iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale presentando un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, con non meno di duemila firme raccolte nei tre mesi precedenti il deposito, con modalità stabilite dal regolamento, approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Il Consiglio comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare entro 90 giorni dal deposito del testo presso la Segreteria Generale.
4. Le proposte di cui al precedente comma 2 sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 5 bis
(Istruttoria ad iniziativa popolare)

1. Tutti i soggetti di cui al precedente articolo 3 possono - con richiesta sottoscritta da almeno cento cittadini - proporre alla Presidenza del Consiglio comunale l'inserimento nell'ordine del giorno di una richiesta di istruttoria relativa a provvedimenti che rientrano nella competenza del Consiglio comunale.
2. La I^ Commissione procede alla verifica sulla competenza consiliare a deliberare ai sensi dell'art. 42 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e alla successiva convocazione del primo sottoscrittore per un'udienza conoscitiva in seduta congiunta con la Commissione o le Commissioni competenti per materia.
3. La Presidenza del Consiglio provvede poi senza indugio, all'iscrizione della richiesta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale.
4. Entro e non oltre le tre sedute successive il Consiglio comunale dovrà deliberare al riguardo.
5. Con la deliberazione di indizione dell'istruttoria il Consiglio Comunale può sospendere i provvedimenti amministrativi in corso di adozione inerenti l'oggetto dell'istruttoria medesima.
6. Non si potrà prevedere l'indizione di più di una singola istruttoria per volta.

Art. 6
(Consultazione della popolazione)

1. Il Comune può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell’oggetto della consultazione medesima, secondo modalità idonee allo scopo, che vengono disciplinate dal regolamento e che possono prevedere l’utilizzo di mezzi informatici e telematici.
1 bis. La consultazione della popolazione non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali o circoscrizionali.
2. La consultazione è indetta dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta, o di un terzo dei componenti il Consiglio comunale, di tre Consigli di Quartiere.
3. Il Sindaco provvede a che le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal Consiglio, secondo le modalità individuate dal regolamento. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.
4. La consultazione può essere indetta anche dai Consiglieri dei Quartieri su questioni che interessino la popolazione del quartiere medesimo o parti di essa.

Art. 7
(Referendum consultivo)

1. Il Sindaco indice il referendum consultivo quando lo richiedano novemila cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune su questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza del Consiglio comunale. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno 200 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
a) lo statuto, il regolamento del Consiglio comunale e dei Consigli dei Quartieri;
b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
d) i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
f) gli atti relativi al personale del Comune;
g) gli oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
h) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.
3. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un arco di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti, eletto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi del Comune.
4. Il giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, verte:
a) sull'esclusiva competenza locale;
b) sull'esclusiva competenza del Consiglio a deliberare;
c) su attività deliberativa effettivamente in corso;
d) sulla congruità e sull'univocità del quesito.
5. Fino alla pronuncia di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, il Sindaco, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale e il Presidente della Commissione Affari generali e istituzionali possono presentare memorie al Comitato stesso.
6. Se prima dell'indizione del referendum il Consiglio interviene con una nuova deliberazione sulla materia oggetto d'iniziativa referendaria la proposta di referendum è sottoposta nuovamente in giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, il quale entro dieci giorni verifica se ne esistono ancora i presupposti.
7. Quando il referendum sia stato indetto il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto salvo che, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza.
8. Il Consiglio comunale deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento indipendentemente dal numero dei cittadini che ha partecipato al voto.
9. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti. I referendum non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
10. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 8
(Diritto di informazione)

1. Il Comune riconosce nell’informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
1 bis. Salvo diversa previsione di legge o di regolamento, tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. Al fine di garantire la trasparenza della propria azione, l’amministrazione rende pubblici, a mezzo stampa e/o tramite gli altri strumenti di informazione e comunicazione di massa in particolare:
a) i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione e, in particolare, quelli relativi alla destinazione delle risorse complessivamente disponibili, sia di natura ordinaria che straordinaria;
b) i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse fra i diversi settori di intervento dell’amministrazione stessa, nonché i dati relativi ai costi di gestione dei servizi e al loro andamento;
c) i dati, di cui l’amministrazione sia in possesso, che riguardino in generale le condizioni di vita della città nel suo complesso (andamento demografico, rilevazione prezzi, qualità dell’ambiente urbano, salute);
d) i criteri e le modalità adottati per gli appalti di opere pubbliche e per la fornitura di beni e servizi nonché, con riferimento ai singoli contratti, i dati concernenti i tempi di esecuzione, i costi e le ditte appaltatrici e fornitrici;
e) i criteri e le modalità cui essa si attiene nella concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi ad associazioni o altri organismi privati;
f) i criteri e le modalità di accesso ai servizi e alle presentazioni resi dal Comune;
g) i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.
3. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere fornite ai cittadini e agli utenti dei servizi comunali attraverso sistemi informatici e telematici, anche nell'ambito di progetti sperimentali di semplificazione dell'attività amministrativa e di comunicazione con il cittadino.

Art. 9
(Conferenze di servizi)

1. Al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa il Sindaco promuove, in forma pubblica, periodiche conferenze di servizi, aperte alla partecipazione di organizzazioni sindacali e di categoria, di associazioni e gruppi di cittadini interessati, che hanno per obiettivo l'esame dell'effettiva incidenza anche in ambito metropolitano delle politiche dell'amministrazione, con riguardo a settori di intervento fra loro interconnessi, e lo sviluppo di attività di programmazione e controllo fra loro coordinate.
2. Al fine di coordinare gli interventi dell'amministrazione comunale, anche a livello decentrato, in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti alle persone handicappate, il Sindaco promuove apposite conferenze di servizi.

Capo II
(Diritto di accesso, partecipazione al procedimento amministrativo)

Art. 10
(Diritto di accesso ai documenti amministrativi)

1. I cittadini hanno accesso alla consultazione degli atti e dei documenti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, secondo quanto previsto dalla legge.
2. Il regolamento:
a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia dei documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;
b) disciplina l’oggetto dell’accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, e utilizzando il criterio che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati gli atti preparatori che costituiscono la determinazione definitiva dell’unità organizzativa competente ad esternarli;
c) detta le misure organizzative idonee a garantire l’effettività dell’esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione di un apposito ufficio;
d) disciplina il diritto di accesso alle informazioni contenute in banche dati, nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Per le banche dati costituite da documenti o schede di carta formate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai dirigenti del Comune e dai soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati, fatta salva per la amministrazione la facoltà di non esibire quei documenti o di sopprimere quei particolari che comportino una violazione del diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.

Art. 11
(Partecipazione ai procedimenti amministrativi di carattere puntuale)

1. Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale, secondo i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, il regolamento disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati:
a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell’emanazione del provvedimento;
b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l’emanazione del provvedimento;
c) ad essere sostituiti da un rappresentante.
L’amministrazione può non dare corso a quanto disposto ai precedenti punti a) e b) quando vi siano oggettive ragioni di somma urgenza.

Art. 12
(Istruttoria pubblica)

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l’adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.
2. Sull’indizione dell’istruttoria decide il Consiglio comunale quando è su proposta della Giunta, di due capigruppo del Consiglio, di un Consiglio di Quartiere. L’istruttoria deve essere indetta altresì quando ne facciano richiesta almeno duemila persone salvo motivato diniego approvato a maggioranza dei due terzi dei consiglieri comunali assegnati.
2 bis. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore composto da non meno di venti cittadini rientranti nelle classificazioni definite all'art. 3.
2 ter. I cittadini di cui al precedente comma 2-bis devono provvedere alla raccolta delle firme entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di istruttoria alla Segreteria Generale.
2 quater. L'istruttoria deve essere indetta entro sessanta giorni dal deposito presso la Segreteria Generale delle duemila firme richieste.
3. L’istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto, oltre alla Giunta e ai gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.
4. Il regolamento disciplina le modalità di raccolta delle firme per la richiesta, le forme di pubblicità, le modalità di svolgimento dell’istruttoria, che deve essere conclusa entro tempi certi.
5. Sono fatte salve le forme di partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica generale previste dalla legislazione vigente.

Art. 13
(Difensore civico)

1.L’Amministrazione istituisce l'Ufficio del Difensore civico, al fine di:
a) garantire una migliore tutela dei cittadini nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti dai propri uffici;
b) esercitare le funzioni di cui all'art.11, comma 3 e all'art.127 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
c) esercitare le funzioni attribuite dallo statuto e dai regolamenti del Comune.
2. Il Difensore civico agisce in particolare a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare il Difensore Civico può pronunziarsi sulle determinazioni di diniego o di differimento del diritto di accesso secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2 bis. Il Difensore civico è tenuto a intervenire su richiesta di parte o per iniziativa propria ogniqualvolta sia necessario prevenire o porre rimedio ad abusi, disfunzioni o carenze dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei soggetti interessati.
2 ter. Il Difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, sia eliminata e può fornire indicazioni al soggetto interessato al fine di informarlo in relazione ad altre e complementari forme di garanzia, tali da consentire allo stesso di tutelare pienamente i propri diritti ed interessi nelle forme previste dalla legge.
2 quater. Il Difensore Civico provvede, nell'ambito delle sue competenze, affinché gli eventuali abusi, nonché le possibili disfunzioni o carenze siano rimossi, sollecitando l'Amministrazione Comunale a porvi rimedio tenendo conto della situazione venutasi a creare per i soggetti interessati.
3. Il Difensore civico viene eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati, fra persone che diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e indipendenza di giudizio. Qualora per due votazioni consecutive la maggioranza richiesta non venga raggiunta nella seduta immediatamente successiva, si dà luogo fino ad un massimo di tre votazioni per le quali è richiesta la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. In caso di mancato raggiungimento del quorum previsto, dopo la quinta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile.
4. Al fine di favorire l'esercizio delle funzioni ad esso demandate nei confronti dell'Amministrazione comunale, il Difensore civico si può avvalere in particolare dell'operato dell'Ispettore dei servizi, i cui compiti sono stabiliti dal regolamento anche con riferimento alla vigilanza sulla corretta applicazione della normativa sull'accesso.
5. Il Difensore civico invia annualmente al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, che può contenere suggerimenti e proposte per l'Amministrazione, e ha il diritto di essere ascoltato dalle Commissioni consiliari per riferire su aspetti particolari della sua attività.
6. Il Consiglio comunale può assicurare, altresì, le funzioni di cui alla lett. a) del comma 1 del presente articolo mediante convenzione con la Regione Emilia Romagna, per l'utilizzo del Difensore civico regionale, ovvero attribuendole ad analoga figura istituita in ambito metropolitano.
7. Con la convenzione di cui al precedente comma 6 il Comune provvede ad assicurare al Difensore civico regionale o metropolitano i mezzi e il personale necessari per l'espletamento dei compiti ad esso spettanti.
8. Qualora le funzioni di cui alla lett.a) del precedente comma 1 vengano esercitate tramite convenzione con la Regione Emilia Romagna, per l’utilizzo del Difensore civico regionale, il Consiglio comunale può affidare lo svolgimento delle funzioni di cui alla lett.b) del medesimo comma 1 al Comitato Regionale di Controllo.

Art. 13 bis
(Garante per i diritti delle persone private della libertà personale)

1. Il Comune istituisce il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, al fine di promuovere l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale o limitate nella libertà di movimento.
2. Il Garante svolge la propria azione di tutela nei confronti delle persone che, nelle condizioni di cui al precedente comma 1, siano domiciliate, residenti o comunque presenti nel territorio del Comune di Bologna, con riferimento alle competenze dell’Amministrazione e tenendo conto delle particolari condizioni dei soggetti stessi.
3. Le azioni poste in essere per le finalità di cui al precedente comma 1 sono volte a garantire alle persone private della libertà personale il diritto al lavoro, alla formazione, alla crescita culturale, alla tutela della salute, alla cura della persona, anche mediante la pratica di attività formative, culturali e sportive.
4. L’elezione, il funzionamento del Garante ed i profili procedurali riferiti all’attività da esso esercitata sono disciplinati da apposito regolamento.

Titolo III
(Gli organi di governo del Comune)

Art. 14
(Organi di governo)

1. Sono organi di governo del Comune: il Sindaco, il Consiglio e la Giunta.

Capo I
(Il Consiglio)

Art. 15
(Il Consiglio)

1. Il Consiglio comunale determina l’indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l’attuazione, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.

Art. 16
(I consiglieri)

1. I consiglieri comunali rappresentano l’intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantirne l’effettivo esercizio, ha diritto di:
a) esercitare l’iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno;
c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
d) ottenere dal Segretario generale e dai dirigenti del Comune, nonché dagli enti e dalle aziende dipendenti, copie di atti, documenti e informazioni utili all’espletamento del proprio mandato, essendo tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
3. A norma della legge 5 luglio 1982, n. 441, i consiglieri comunali sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale.

Art. 16 bis
(Gettoni di presenza ed indennità di funzione per i consiglieri)

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di percepire il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari. La misura del gettone di presenza è definita con deliberazione consiliare nel rispetto dei limiti di legge.
2. A ciascun Consigliere comunale compete, su sua richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione nella misura stabilita dal Consiglio Comunale entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
3. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'indennità.

Art. 17
(Decadenza dei consiglieri)

1. Decade il consigliere che senza giustificato motivo preventivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio non intervenga a dieci sedute consecutive del Consiglio comunale.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su iniziativa della Presidenza del Consiglio comunale o di un qualsiasi consigliere.
2. ABROGATO.

Art. 18
(Regolamento)

1. Il Consiglio Comunale adotta il proprio regolamento ed eventuali successive modificazioni dello stesso con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Il regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari .
3. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina le modalità di allontanamento dall’aula dei consiglieri per gravi e ripetute violazioni dello stesso, fermo restante il diritto di partecipare alle operazioni di voto.
4. Il regolamento prevede l'attribuzione e la gestione dei servizi, del personale e delle attrezzature e risorse finanziarie necessarie a garantire adeguata autonomia funzionale ed organizzativa al Consiglio Comunale.

Art. 19
(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi.
2. La costituzione dei gruppi consiliari avviene secondo le modalità disciplinate nel regolamento del Consiglio comunale.
3. A ciascun gruppo è assicurata, per l'assolvimento delle proprie funzioni, la disponibilità di locali, personale e servizi, nonché di risorse economiche a carico del bilancio, con riferimento alle esigenze comuni ad ogni gruppo e alla consistenza numerica dei gruppi stessi. L'ammontare di tali risorse è stabilito annualmente dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo secondo un criterio di proporzionalità rispetto alle risorse destinate al funzionamento della Giunta comunale.
4. Le modalità di gestione e di rendicontazione del fondo di cui al comma precedente sono assicurate, secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza, da disposizioni regolamentari.
5. I Gruppi consiliari possono nominare propri esperti per questioni complesse, i quali hanno diritto d'intervento se chiamati a partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari. Il regolamento definisce le modalità di dettaglio per la partecipazione degli esperti ai lavori delle Commissioni consiliari.

Art. 20
(Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari)

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è formata dal Presidente del Consiglio comunale, dal Vice Presidente del Consiglio comunale e dai Presidenti di ciascun gruppo consiliare o loro delegati.
2. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.
3. La Conferenza esercita le funzioni attribuitele dal Regolamento del Consiglio comunale e definisce unitamente al Sindaco o ad un assessore suo delegato la programmazione dei lavori del Consiglio comunale. In particolare:
a) coadiuva il Presidente del Consiglio comunale nella programmazione e nell’organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio comunale;
b) concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni.
4. Alle riunioni della Conferenza partecipa di diritto il Presidente della Commissione consiliare permanente “Affari generali e istituzionali”.
5. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a convocare la conferenza entro cinque giorni qualora ne facciano richiesta il Sindaco o almeno 3 Presidenti di gruppo o da Presidenti di gruppo che rappresentino almeno 1/5 dei consiglieri.
6. Il Segretario generale o un suo incaricato e il dirigente assegnato allo staff del Consiglio comunale assistono ai lavori della Conferenza.

Art. 21
(Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio istituisce nel proprio seno la Commissione "Affari generali e istituzionali" e la Commissione "Pianificazione, contabilità economica e controllo di gestione", con il compito di favorire il corretto esercizio da parte del Consiglio delle funzioni di regolamentazione, pianificazione e controllo.
2. Fatte salve le funzioni di garanzia e di controllo delle Commissioni di cui al comma 1, il Consiglio istituisce altresì nel proprio seno Commissioni permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie, referenti e istruttorie per gli atti di competenza del Consiglio. La competenza di ciascuna Commissione è determinata dalla deliberazione di istituzione.
3. Le commissioni sono composte da soli consiglieri con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi. I Presidenti delle Commissioni di cui al precedente comma 1 sono eletti dal Consiglio su designazione effettuata con voto espresso in sede consiliare dai consiglieri appartenenti ai gruppi formati dagli eletti in liste che al momento della consultazione elettorale non hanno usufruito del premio di maggioranza.
3 bis. E’ istituita la Conferenza dei presidenti delle Commissioni consiliari composta dal Presidente della Commissione Affari generali e istituzionali, dal Presidente della Commissione Pianificazione, contabilità economica e controllo di gestione e dai Presidenti delle Commissioni istituite ai sensi del comma 1 del presente articolo. La Conferenza svolge funzioni di coordinamento delle attività delle commissioni in funzione della programmazione dei lavori del Consiglio comunale, d’intesa con il Presidente del Consiglio Comunale e delle competenze di controllo alle medesime attribuite, d’intesa con il Presidente della Commissione Affari generali e istituzionali secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.
4. Le commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all’attività svolta dagli enti e dalle aziende dipendenti dal Comune.
5. Alle commissioni può essere deferito il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, che possono essere sottoposti alla votazione del Consiglio senza discussione qualora abbiano ottenuto voto unanime favorevole della commissione competente. Il Consiglio, all’atto dell’invio in commissione, può stabilire criteri e direttive per la formulazione del testo.
6. Possono essere presentate al Consiglio, in apposito allegato all’ordine del giorno, ed essere votate senza discussione le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto voto unanime favorevole della commissione competente.
7. Il Consiglio comunale può istituire commissioni speciali per l’esame di problemi particolari, stabilendone la composizione, l’organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
7 bis. Nell'eventualità in cui alle commissioni speciali previste dal comma precedente siano assegnate funzioni e attività di controllo, i Presidenti delle medesime sono eletti secondo le modalità di cui al comma 3.
8. Le commissioni hanno diritto di ottenere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco o degli assessori, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei funzionari e dirigenti del Comune, degli amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti. Possono altresì invitare ai propri lavori persone estranee all’amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all’argomento da trattare.
9. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dal regolamento.
10. Abrogato.

Art. 22
(Commissione delle elette)

1. Il Comune, al fine di meglio programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, istituisce la Commissione delle elette.
2. La Commissione è composta dalle elette nel Consiglio comunale e, su proposta delle stesse, può essere integrata da consigliere elette nei consigli circoscrizionali; in tal caso la proposta integrativa è sottoposta alla determinazione del Consiglio comunale.
3. La Commissione elegge al proprio interno la Presidente.
4. La Commissione formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che può avere attinenza alla condizione femminile e che possono essere sviluppate in politiche di pari opportunità; a tal fine può avvalersi del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali e di esperte di accertata competenza e/o esperienza professionale.
5. La Giunta comunale può consultare preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio in merito ad azioni particolarmente rivolte alla popolazione femminile.
6. La Commissione dura in carica per l'intero mandato e al termine dello stesso redige una relazione conclusiva sulle attività svolte.
7. Per il suo funzionamento la Commissione usufruisce delle strutture e delle risorse previste al successivo art. 23 dello statuto.

Art. 23
(Strutture di supporto al Consiglio e alle commissioni consiliari)

1. Al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'Ufficio di Presidenza, le Commissioni e i Gruppi consiliari sono dotati di apposito staff di supporto tecnico posto sotto la responsabilità di un dirigente nominato con le modalità di cui al successivo articolo 45, comma 3.
2. Le commissioni possono altresì avvalersi dell’apporto di periti, consulenti e tecnici, anche esterni all’amministrazione.
3. Per il funzionamento e l’attività delle commissioni consiliari viene iscritto in bilancio apposito stanziamento, il cui ammontare viene determinato annualmente dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 24
(Funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo il Consiglio è presieduto dal consigliere anziano.
2. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, che fissa il giorno e l'ora della seduta. L'avviso di convocazione è spedito ai singoli consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio è predisposto dal Presidente, secondo le modalità stabilite dal regolamento, che assicura l'iscrizione degli oggetti richiesti dal Sindaco.
4. L'attività del Consiglio coincide con l'anno solare.
5. Salvi i casi previsti dal regolamento le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese. Avvengono a scrutinio segreto le votazioni che comportino apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.

Art. 25
(Prima convocazione)

1. Nella sua prima seduta il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi delle leggi dello Stato, disponendo le eventuali surroghe.
2. Agli adempimenti di cui ai commi precedenti il Consiglio procede in seduta pubblica e a voto palese.
3. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio procede alla elezione nel proprio seno di un Presidente e di un Vice Presidente, con due votazioni separate, a voto palese.
4. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede alla elezione di entrambi con un’unica votazione, con voto limitato ad un nominativo, a scrutinio segreto, da tenersi entro quindici giorni. E’ eletto Presidente il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e Vice Presidente il candidato che abbia ottenuto il secondo risultato più favorevole.
5. ABROGATO.

Art. 25 bis
(Presidenza del Consiglio comunale)

1. Il Presidente o chi ne fa le veci nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto:
a) rappresenta il Consiglio comunale;
b) ne dirige i lavori;
c) assicura l’ordine della seduta e la regolarità delle discussioni ;
d) concede la parola;
e) proclama il risultato delle votazioni;
f) valuta la congruità dei documenti presentati dai consiglieri in relazione all’Ordine del giorno in discussione e la loro ammissibilità in relazione a quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento.
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, svolgendo altresì le funzioni che il Presidente ritenga di attribuirgli stabilmente o per un periodo determinato.
3. Il Presidente ed il Vice Presidente costituiscono l’Ufficio di presidenza, le cui attribuzioni e modalità di funzionamento sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio comunale.
4. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio comunale sono incompatibili con quelle di Presidente di Commissione Consiliare e di Presidente di gruppo consiliare.
5. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio comunale durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio comunale.

Art. 25 ter
(Revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale)

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio comunale possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
2. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la quarta seduta del Consiglio comunale successiva alla sua presentazione.
3. Il consigliere anziano convoca e presiede la seduta in cui viene posta in discussione la proposta di revoca.
4. La proposta di revoca deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In caso di approvazione della proposta decade l’intero Ufficio di presidenza.

Art. 26
(Poteri di iniziativa)

1. L’iniziativa delle proposte da sottoporre all’esame del Consiglio spetta alla Giunta, al Sindaco, alle commissioni consiliari, ai singoli consiglieri oltre che ai Consigli dei Quartieri e ai cittadini in conformità al presente statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Alla Giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al Consiglio, per l’adozione, gli schemi dei bilanci annuali e pluriennali e del conto consuntivo nonché delle relazioni di accompagnamento.
3. Le proposte concernenti atti a contenuto amministrativo sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Sono di norma assegnate all’esame della commissione consiliare competente. Per essere sottoposte alla votazione del Consiglio devono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.
4. Il Consiglio comunale esprime, con l’approvazione di propri ordini del giorno, prese di posizione e richieste su questioni di rilevante interesse, anche se esulanti la competenza amministrativa del Comune.

Art. 26 bis
(Linee programmatiche per il mandato amministrativo)

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla prima seduta del Consiglio, sono presentate dal Sindaco le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato amministrativo.
2. Con cadenza annuale il Consiglio provvede, in apposite sedute, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e degli Assessori.

Art. 27
(Modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo)

1. La funzione di programmazione propria del Consiglio comunale si esprime in particolare nell’adottare, al fine della predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, un documento di indirizzi che contenga, a scala temporale annuale e pluriennale, un’ipotesi sull’andamento complessivo delle risorse disponibili per l’ente con riferimento alle entrate e alle spese correnti e agli investimenti e che determini, su questa base, le priorità di intervento e la dislocazione delle risorse per aggregati significativi in termini qualitativi e quantitativi.
2. Il Consiglio adotta atti di indirizzo generale per singoli settori omogenei, coerenti con la scala temporale dei documenti contabili, che impegnano la Giunta e che devono esplicitare in termini quantitativi e qualitativi i risultati da raggiungere, le risorse complessivamente impegnate, il bilancio delle risorse ambientali e patrimoniali, la scansione temporale prevista per il raggiungimento dei risultati, i costi degli interventi a regime. Tali indirizzi assumono un ambito intersettoriale qualora si tratti di favorire lo sviluppo di attività sinergiche.
3. La Giunta comunale periodicamente fornisce al Consiglio rapporti globali e per settore, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, la congruità dell’andamento della gestione in relazione agli obiettivi fissati dal Consiglio medesimo.
4. Anche al fine di garantire ai consigli comunali la possibilità di attivare le forme di controllo previste dal d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni vengono tempestivamente inviate alle Commissioni consiliari e ai Capigruppo, con le modalità previste dal regolamento del Consiglio comunale, tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta con particolare evidenza per gli atti assunti in attuazione degli indirizzi del Consiglio di cui al primo e secondo comma del presente articolo.
5. Al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni di controllo proprie della Commissione Affari generali e istituzionali, il Presidente della stessa ha il diritto di rivolgersi direttamente agli enti di secondo grado e alle società a prevalente partecipazione comunale per ottenere notizie e informazioni utili all’espletamento del mandato, essendo tenuto al segreto nei casi espressamente previsti dalla legge.

Capo II
(La Giunta e il Sindaco)

Art. 28
(La Giunta)

1. La Giunta é composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori entro la misura massima prevista dalla legge.
2. ABROGATO
2 bis. Il Sindaco, nel provvedimento di nomina degli assessori, specifica il numero ed i compiti affidati agli stessi, ai sensi del successivo art. 29, comma 2.
3. Gli assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

Art. 29
(Attribuzioni della Giunta)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche per il mandato amministrativo orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi, e svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo.
2. Il Sindaco affida ai singoli assessori il compito di sovraintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti dando impulso all'attività degli uffici secondo quanto previsto dalle linee programmatiche e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
3. La Giunta adotta gli atti che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco, degli organi di decentramento.
4. Abrogato.

Art. 30
(Funzionamento della Giunta)

1. La Giunta si riunisce su avviso del Sindaco, che la presiede, o di chi ne fa le veci.
2. La Giunta invia trimestralmente all'ufficio di Presidenza del Consiglio, al Presidente della Commissione "Affari generali e istituzionali" e ai capigruppo consiliari il proprio programma generale dei lavori.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. La Giunta può però ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.
4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario. Il Segretario ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici e di stendere il processo verbale della seduta.
5. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.
6. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Art. 31
(Sfiducia. Dimissioni)

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
2. Qualora la mozione di sfiducia sia respinta, i consiglieri che hanno sottoscritto la mozione non possono presentarne una ulteriore se non prima di sei mesi dalla reiezione della precedente.
3. Le dimissioni di uno o più assessori vanno presentate al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, o revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 32
(Il Sindaco)

1. Il Sindaco esprime ed interpreta gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è il capo dell’amministrazione e la rappresenta.
2. Il Sindaco promuove e coordina l’azione dei singoli assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell’ente. Sovraintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, a tal fine impartendo direttive al Segretario generale e al Direttore generale.
3. Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi statali, anche con riferimento al ruolo di autorità locale, e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti.
4. Il Sindaco, sulla base della normativa specifica in materia e degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, adotta ogni iniziativa necessaria per il coordinamento degli orari dei pubblici esercizi, servizi e uffici, così come previsto dall'art. 50, comma 7, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, anche promuovendo la costituzione di apposite consulte.
5. Il Sindaco può delegare ai singoli assessori, ai Presidenti dei Quartieri e ai dirigenti l’adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere motivando la riassunzione del provvedimento. Agli assessori e ai Presidenti dei Quartieri il Sindaco può altresì delegare l’esercizio delle funzioni di ufficiale di governo di cui all'art. 54 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
6. Abrogato.
7. Il Sindaco nomina fra gli assessori un Vice Sindaco che lo sostituisce in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento.
8. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall’assessore più anziano per età.

Art. 32 bis
(Rappresentanza legale)

1. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco, o ai dirigenti nei soli casi previsti dalla legge.
2. Al Sindaco spetta la decisione di stare in giudizio per conto dell'Ente. Egli può delegare con proprio atto la rappresentanza in sede processuale ai dirigenti del comune. In tale ipotesi il dirigente delegato sottoscrive la procura alle liti.

Titolo IV
(Decentramento)

Art. 33
(Quartieri)

1. Il territorio del Comune è ripartito, a norma dell'art. 17 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, in circoscrizioni che assumono la denominazione di Quartieri.
2. La delimitazione territoriale, il numero e la denominazione dei Quartieri sono stabiliti dal regolamento comunale sul decentramento, approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati. Le modifiche della delimitazione territoriale o del numero dei Quartieri è approvata dal Consiglio comunale con la stessa maggioranza, su richiesta dei Quartieri interessati o previa loro consultazione.
3. Sino alla costituzione della Città metropolitana, ai sensi del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, la ripartizione del Comune resta determinata dalla deliberazione del Consiglio comunale OdG n. 1152 del 25 marzo 1985.

Art. 34
(Organi del Quartiere)

1. Sono organi del Quartiere: il Consiglio di Quartiere e il Presidente da questo eletto.
2. Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente può essere coadiuvato da un Vice Presidente.

Art. 35
(Consiglio di Quartiere)

1. Il Consiglio di Quartiere è organo rappresentativo delle esigenze della comunità nell'ambito dell'unità del Comune.
2. Il Consiglio di Quartiere è composto da:
a) 15 membri nei quartieri con popolazione inferiore a 35.000 abitanti;
b) 18 membri nei quartieri con popolazione inferiore a 60.000 abitanti;
c) 20 membri nei quartieri con popolazione di almeno 60.000 abitanti.
3. Alla lista che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri circoscrizionali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
4. Il Consiglio di Quartiere dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale - ivi compreso in caso di scioglimento o cessazione anticipata dello stesso per le cause previste dalla legge - ed esercita le sue funzioni sino al giorno dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale.
5. Ai consiglieri dei Quartieri si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i consiglieri comunali.
6. Le modalità di elezione, organizzazione e funzionamento dei Consigli dei Quartieri sono disciplinate dal regolamento.

Art. 36
(Scioglimento del Consiglio di Quartiere)

1. Il Consiglio di Quartiere può essere sciolto quando, nonostante la diffida motivata espressa dal Sindaco su mandato del Consiglio comunale, insista in gravi e persistenti violazioni della legge, del presente statuto o dei regolamenti o quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, in particolare per la mancata elezione del Presidente o per le dimissioni o la decadenza di almeno la metà dei consiglieri.
2. Lo scioglimento è dichiarato dal Consiglio comunale, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Il Consiglio comunale fissa, contestualmente allo scioglimento del Consiglio di Quartiere, la data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, che non debbono aver luogo oltre il novantesimo giorno dalla data di scioglimento.
4. Nel periodo intercorrente fra lo scioglimento del Consiglio di Quartiere e la proclamazione dei nuovi eletti le funzioni del Consiglio e del Presidente di Quartiere sono esercitate rispettivamente dalla Giunta e dal Sindaco.
5. Il regolamento stabilisce le procedure di scioglimento, per quanto non disposto dal presente articolo.

Art. 37
(Attribuzione dei Consigli di Quartiere)

1. Ai Consigli di Quartiere, in quanto organi di rappresentanza diretta dei cittadini, è garantito l’esercizio di un ruolo politico, propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte della Amministrazione comunale nel suo complesso. Gli organi dell’Amministrazione sono tenuti a motivare l’eventuale reiezione di proposte e pareri espressi dal Consiglio di Quartiere su provvedimenti che riguardino interessi specificamente attinenti alla collettività o al territorio del Quartiere medesimo.
2. Ai Consigli dei Quartieri è attribuita autonomia decisionale per l’esercizio di attività e la gestione di servizi di base rivolti a soddisfare immediate esigenze della popolazione, che trova il proprio limite nel rispetto degli atti in cui si esprime la funzione di indirizzo politico-amministrativo propria del Consiglio comunale.
3. I Consigli dei Quartieri, nell’ambito del proprio territorio, coordinano l’attività del Comune con quella di ogni altra amministrazione pubblica.
4. I Consigli dei Quartieri promuovono forme di partecipazione della popolazione a carattere consultivo, preparatorie alla formazione di atti o per l’esame di speciali problemi della popolazione e dei servizi di quartiere.
5. Nell’esercizio delle funzioni loro assegnate i Consigli dei Quartieri svolgono le attività di gestione finanziaria altrimenti demandate alla Giunta.
6. I Consigli dei Quartieri esercitano l’iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale con il voto della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
7. Fino alla costituzione della Città metropolitana, ai sensi del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, la specificazione del nucleo minimo di funzioni ai Consigli dei Quartieri resta determinata dalla deliberazione del Consiglio comunale.
8. Ulteriori funzioni attinenti ai servizi e alle attività direttamente rivolte ai cittadini vengono individuate dal Consiglio comunale, nella prospettiva della trasformazione dei Quartieri in Comuni metropolitani, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 38
(Ambito di esercizio delle funzioni delegate)

1. Nelle materie delegate ai Consigli dei Quartieri la funzione di programmazione propria del Consiglio comunale è tesa a favorire le interrelazioni e collaborazioni fra più ambiti di intervento e consiste nell’identificare, in rapporto ai singoli settori, gli obiettivi minimi, sia in termini quantitativi che qualitativi, il cui soddisfacimento deve essere garantito dall’azione degli organi decentrati nonché, ove ritenuto necessario, il tetto massimo entro il quale contenere i singoli interventi.
2. Annualmente il Consiglio comunale provvede, in conformità a quanto previsto al precedente art. 27, a quantificare le risorse da assegnare ai singoli Quartieri per l’insieme degli interventi e dei servizi che fanno capo agli stessi, secondo un modello distributivo che tiene conto dei servizi esistenti sul territorio, di indicatori economico-sociali e demografici e che deve assicurare anche funzioni perequative e di riequilibrio.
3. Spetta ai Consigli dei Quartieri, nell’esercizio della propria autonomia decisionale e nel rispetto del tetto di risorse complessivamente assegnate e degli obiettivi indicati, formulare programmi-obiettivo in cui si determinano i budget annuali dei singoli servizi e interventi.
4. I programmi-obiettivo dei Consigli dei Quartieri vengono sottoposti al Consiglio comunale per una valutazione di conformità agli atti del Consiglio medesimo, secondo una procedura stabilita dal regolamento.
5. Il Consiglio comunale esercita la funzione di controllo al fine di valutare il rispetto dei vincoli imposti e la compatibilità dei risultati conseguiti con gli obiettivi e gli standard qualitativi fissati dal Consiglio stesso. Il controllo è finalizzato alla rideterminazione quantitativa delle risorse da assegnare ai Consigli dei Quartieri nell’esercizio successivo.

Art. 39
(Presidente)

1. Il Presidente del Consiglio di Quartiere è eletto dal Consiglio nel proprio seno per appello nominale e con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla circoscrizione, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
2. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla circoscrizione.
3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla circoscrizione; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative e l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio di Quartiere.
4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo Presidente del Consiglio di Quartiere.
6. Qualora il Consiglio di Quartiere si sia avvalso della facoltà di eleggere un Vice Presidente, questi cessa dalla carica contestualmente al Presidente, in caso di approvazione della mozione di sfiducia di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 40
(Attribuzioni del Presidente)

1. Il Presidente:
a) rappresenta il Quartiere nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi;
b) convoca e presiede il Consiglio di Quartiere secondo le modalità previste dal regolamento sul decentramento;
c) propone al Consiglio, per l’approvazione, le deliberazioni;
d) tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l’esercizio effettivo delle loro funzioni;
e) sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi di Quartiere, dando impulso all’azione del dirigente preposto ai medesimi in ordine all’attuazione dei programmi adottati dal Consiglio del Quartiere e vigilando sul corretto esercizio dell’attività amministrativa e di gestione;
f) esercita le funzioni delegategli dal Sindaco anche nella sua qualità di ufficiale di governo;
g) esercita ogni altra funzione a lui attribuita dal regolamento sul decentramento;
h) partecipa con diritto di parola, ma non di voto, alle sedute del Consiglio comunale e, su invito del Sindaco, alle sedute della Giunta.

Art. 41
(Personale)

1. A ciascun Quartiere viene assegnato il personale necessario a garantire l’assolvimento delle funzioni spettanti agli organi del Quartiere medesimo, ivi compreso quello che opera nei servizi delegati.
2. La responsabilità gestionale del complesso degli uffici e dei servizi di Quartiere è affidata ad un dirigente incaricato con le modalità previste al successivo art. 45, comma 4. Ad esso spettano i compiti inerenti la responsabilità di direzione, come specificati al successivo art. 44, fatte salve diverse eventuali specificazioni disposte dal regolamento in ragione della peculiarità del compito assegnato.
3. Il regolamento disciplina le modalità di formazione degli atti dei Consigli dei Quartieri per quanto attiene ai pareri e alle attestazioni di cui artt. 49 e 151 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 42
(Deliberazioni dei Consigli dei Quartieri)

1. Le deliberazioni dei Consigli dei Quartieri diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione mediante affissione nell’albo pretorio del Comune.
2. Per ragioni di urgenza, le deliberazioni possono venire dichiarate immediatamente eseguibili dal Consiglio di Quartiere medesimo, con separata votazione, assunta con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Circoscrizione.

Titolo V
(Ordinamento degli uffici)

Art. 43
(Organizzazione degli uffici e dei servizi)

1. Le attività che l'amministrazione comunale svolge direttamente sono organizzate attraverso uffici riuniti per settori secondo raggruppamenti di competenze adeguati all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee.
2. I settori sono individuati dallo schema organizzativo e sono affidati alla responsabilità di un dirigente che risponde all'insieme delle attività interne al settore.
3. Gli uffici e i settori di attività possono essere coordinati fra loro per aree funzionali affidate alla responsabilità di un dirigente scelto fra i massimi dirigenti già in servizio presso l'amministrazione o assunti con apposito contratto, ai sensi del titolo IV capo III del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il regolamento generale, specifica, nel rispetto di quanto disposto al successivo art. 44, le attribuzioni e i compiti dei dirigenti preposti ai diversi uffici, settori e aree.
5. Nell'ambito delle forme di collaborazione con altri enti locali, l'amministrazione promuove la costituzione di strutture comuni, composte da dipendenti dei singoli enti, con funzioni strumentali ed istruttorie, in ordine a politiche ed opere di interesse metropolitano.

Art. 44
(Funzione dirigenziale)

1. I dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
2. I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.
3. I dirigenti preposti ai settori sono tenuti annualmente alla stesura di un programma di attività che traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo. Tale programma viene approvato dalla Giunta, su proposta della Direzione generale, secondo modalità che garantiscono il contraddittorio, e costituisce il riferimento per la valutazione della responsabilità dirigenziale. I dirigenti sono tenuti altresì a fornire, secondo le modalità previste dalla Giunta, periodici consuntivi delle attività svolte.
4. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dal presente Statuto ad altri organi del Comune, spetta ai dirigenti preposti ai settori, e limitatamente alle materie di propria competenza, secondo le modalità previste dai regolamenti:
a) la presidenza e la nomina delle commissioni di gara e di concorso. In ragione di specifiche esigenze la presidenza delle Commissioni può essere attribuita al Direttore Generale e a dirigenti diversi da quelli preposti ai Settori.
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h)le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti non provvedimentali esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi, quali, ad esempio gli ordini relativi a lavori, forniture, ecc.;
l) gli altri atti ad essi attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
5. Alle commissioni partecipano solo tecnici o esperti interni ed esterni all'amministrazione scelti secondo modalità stabilite dal regolamento.
6. Nell'ambito delle materie di propria competenza i dirigenti dei settori individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di provvedimenti amministrativi.
7. Abrogato.
8. Salvo diversa previsione regolamentare i dirigenti hanno facoltà di delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili delle strutture in cui si articolano i settori cui sono preposti.
9.Abrogato.

Art. 45
(Attribuzione della funzione di direzione)

1. Le posizioni di responsabile di ufficio, settore o di area funzionale, nonché di alta specializzazione, possono essere ricoperte da personale dipendente dall'Amministrazione di idonea qualifica funzionale, nonché tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, qualora sia richiesta una rilevante esperienza acquisita in attività uguali od analoghe a quelle previste e fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. L'attribuzione della responsabilità di direzione dello staff del Consiglio comunale spetta al Sindaco, su proposta della Presidenza del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari.
3. L'attribuzione della responsabilità di direzione di settore, area funzionale e delle restanti strutture spetta al Sindaco, che la conferisce secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
4. La responsabilità di direzione di settore o di area funzionale è attribuita a tempo determinato, salvo rinnovo espresso. I dirigenti possono essere rimossi anticipatamente dall'incarico, nei casi previsti dall'art. 109, comma 1, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Il Sindaco nomina e revoca i Direttori dei Quartieri cittadini, sentiti i rispettivi Presidenti dei Consigli di Quartiere.

Art. 46
(Segretario e Vice Segretario generale)

1. Il Segretario generale svolge i compiti che gli sono assegnati dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o conferitigli dal Sindaco, assistendo gli organi del Comune nell'azione amministrativa. Il Sindaco definisce con proprio atto i rapporti tra Segretario generale e Direttore generale, di cui al successivo art 47. Anche le Commissioni consiliari possono richiedere l'assistenza del Segretario Generale o di un suo delegato.
2. Il Segretario generale o il Direttore generale, sulla base di un atto del Sindaco, adottano gli atti di competenza dei dirigenti che, per qualsiasi ragione, non siano attribuiti o attribuibili alla responsabilità di un dirigente ovvero in caso di vacanza del posto.
3. Il Sindaco, sentita la Commissione consiliare Affari generali e istituzionali e il Segretario generale, nomina uno o più Vicesegretari con il compito di coadiuvare il Segretario generale, nonché di sostituirlo in via generale per tutte le funzioni ad esso spettanti in base alla legge, allo statuto o ai regolamenti, in caso di vacanza, assenza o impedimento. Qualora vengano nominati più Vice Segretari, il Sindaco individua fra essi il Vice Segretario cui spetta la funzione vicaria.

Art. 47
(Direzione generale)

1. Al fine di sovrintendere al processo di pianificazione, di introdurre misure operative per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e delle attività dell'Amministrazione, viene istituita la Direzione generale, le cui funzioni vengono specificate dal regolamento organico.
2. La Direzione generale si fa carico in particolare della unitarietà e coerenza dell'azione dei dirigenti, per quanto attiene al processo di pianificazione, rispetto agli indirizzi e agli obiettivi individuati dagli organi di governo del Comune. Alla Direzione generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate e in base allo schema organizzativo, i dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario generale del Comune.
3. Alla Direzione generale è preposto il Direttore generale. L'incarico relativo, a tempo determinato e rinnovabile, può essere affidato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, al Segretario generale ovvero tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato anche a un dipendente di ruolo dell'Amministrazione. In quest'ultima ipotesi, il rapporto di impiego del dipendente di ruolo incaricato è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato. Alla scadenza dell'incarico, il dipendente viene, a richiesta, riammesso in servizio con le modalità previste dalla legge.
4. Nell'ambito della Direzione generale, può essere istituita la figura del Direttore operativo, il cui incarico viene assegnato con le modalità di cui al comma precedente, sentito il Direttore generale. Al Direttore operativo il Direttore generale affida le responsabilità operative in ordine alle funzioni indicate al presente articolo.

Titolo VI
(I servizi)

Capo I
(Modalità di gestione. Nomina degli amministratori)

Art. 48
(Modalità di gestione)

1. Il Comune, ove non eserciti le funzioni e le attività di competenza direttamente, a mezzo dei propri uffici, ai sensi del precedente art. 43, può avvalersi, nei limiti di legge, di apposite strutture quali consorzi, società di capitali o altri organismi disciplinati dal codice civile, il cui oggetto sociale ricomprenda l'espletamento di attività strumentali a quelle dell'amministrazione comunale, perfezionando i relativi rapporti con appositi contratti.
2. Nella scelta della forma di gestione dei servizi, il Comune persegue il miglioramento della qualità e assicura la tutela dei cittadini e degli utenti, ancorchè in forma associata, nel rispetto anche delle previsioni delle carte dei servizi. Tutte le forme di gestione prescelte adottano alla base della loro iniziativa il principio dell'ottimizzazione degli impieghi energetici, tanto a livello delle risorse naturali impiegate, quanto a livello del proprio sistema di relazioni esterne ed interne.

Art. 48 bis
(Servizi pubblici locali)

1. Per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza industriale e delle relative reti il Comune, nell'ambito delle normative di settore tempo per tempo vigenti, esercita le facoltà e le funzioni previste dall'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, nell'ambito delle disposizioni di eventuali normative di settore, il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 113 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, determina quale forma di gestione adottare, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
3. La delibera consiliare inerente la identificazione e qualificazione del servizio pubblico locale deve adeguatamente specificare in motivazione:
a) la produzione di beni e di attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, costituenti l'oggetto del servizio, e il relativo collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunità locale;
b) la rilevanza sociale riconosciuta all'attività e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti;
c) gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima amministrazione o ad eventuali modalità collaborative con altri enti locali.
4. La deliberazione consiliare deve inoltre precisare di volta in volta, in relazione alle diverse forme di gestione prescelte:
a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale fondanti la specifica scelta
b) le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che rendono opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
c) le ragioni comprovanti il carattere primario del servizio tali da giustificare l'eventuale vincolo della proprietà pubblica maggioritaria nel caso dell'opzione per la gestione a mezzo di società di capitali.
5. I rapporti tra il Comune e i soggetti erogatori dei servizi pubblici locali sono regolati da contratti di servizio, che fissano gli obblighi reciproci e gli obiettivi da raggiungere, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.
6. Per la soppressione o la revoca dei servizi assunti dal Comune si applicano, in quanto compatibili, le medesime modalità dettate dal presente articolo.

Art. 49
(Nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni)

1. Gli amministratori delle società, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri enti cui il Comune partecipa vengono nominati o designati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale ad inizio di mandato, fra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private per uffici pubblici ricoperti.
2. Non possono essere nominati alle cariche di cui al presente articolo:
a) il Commissario di governo, il Prefetto e i Vice Prefetti della Provincia di Bologna, il Questore ed i funzionari di pubblica sicurezza;
b) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il comando nel territorio della provincia;
c) gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che esercitano il loro ufficio nel territorio della provincia, fatti salvi i casi in cui la nomina si riferisce ad enti o istituzioni a prevalente carattere culturale;
d) abrogata;
e) i magistrati che esercitano le loro funzioni con riferimento all'ambito territoriale della provincia;
f) i consiglieri della Regione Emilia-Romagna, della Provincia e del Comune di Bologna, nonché i componenti della Giunta municipale e provinciale, fatti salvi i casi in cui lo statuto dell'ente o dell'istituzione espressamente lo preveda;
g) i segretari e i tesorieri locali dei partiti e dei movimenti politici che abbiano partecipato alle elezioni politiche o amministrative nelle circoscrizioni elettorali riferite al territorio del Comune di Bologna, relativamente al mandato in corso;
h) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione al Comune o all'ente al quale si riferisce la nomina.
3. Se nominati, devono esercitare opzione entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina:
a) i consulenti che prestano opera in favore del Comune o dell'ente al quale si riferisce la nomina o in favore di imprese od enti concorrenti con il medesimo;
b) coloro che come titolari, amministratori, dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento hanno parte in servizi, appalti, esazione di diritti in favore dell'ente al quale si riferisce la nomina o in favore di imprese od enti concorrenti con il medesimo;
c) i consiglieri e i componenti delle giunte municipali dei Comuni o di altri enti territoriali che partecipano all'assetto azionario, che hanno comunque ruolo negli organi di indirizzo delle società, delle aziende e degli enti o che abbiano stipulato con le stesse contratti di servizio.
4. Le persone nominate sono tenute a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità.
5. Gli incarichi di cui ai commi precedenti non sono di norma cumulabili.
6. Il Sindaco provvede a comunicare al Presidente della Commissione consiliare Affari generali e istituzionali i nominativi, e relativi curricula, delle persone nominate o designate in rappresentanza del Comune presso enti, aziende o istituzioni, al fine di darne informazione ai membri della Commissione medesima.
7. Il Consiglio comunale provvede alle nomine ad esso espressamente riservate dalla legge secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare. Qualora le norme prevedano la nomina di rappresentanti del Comune in capo alle minoranze del Consiglio comunale, le designazioni vengono effettuate con le modalità di cui al precedente art.21, comma 3.
8. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa comporta l'automatica decadenza degli amministratori nominati in rappresentanza del Comune. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
9. Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal Sindaco o dal Consiglio, quando di competenza, nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune o di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'ente.

Capo II
(Partecipazione a società)

Art. 50
(Partecipazioni a società)

1. Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società per la gestione di servizi pubblici locali; può partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia ritenuto opportuno ricercare soluzioni organizzative di maggiore efficienza.
1bis. Il Comune può altresì affidare l'esercizio di funzioni amministrative a società per azioni costituite con il vincolo della partecipazione maggioritaria di capitale pubblico locale
2. La partecipazione a società per la gestione di servizi pubblici si informa alla distinzione delle responsabilità inerenti la funzione di indirizzo e controllo e di gestione nonché alla trasparenza delle relazioni finanziarie.
3. L'indicazione di eventuali criteri per il riparto del potere di nomina degli amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra gli enti partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di affidamento del servizio.
4. Abrogato.
5. I candidati alla carica di amministratore all'atto dell'accettazione della candidatura si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dai contratti di servizio regolanti i rapporti con le società costituite o partecipate dal Comune.

Capo III
(Azienda speciale)

Art. 51
(Azienda speciale)

1. L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è retta da un proprio statuto deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri in carica.
2. La delibera che istituisce una nuova azienda deve contenere oltre alle valutazioni di ordine economico-finanziario richieste in base alla normativa vigente, la specificazione del capitale conferito, dei mezzi di finanziamento e del personale dipendente del Comune che viene trasferito all'azienda medesima.
3. Abrogato.

Art. 52
(Consiglio di amministrazione e Presidente)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri non superiore a cinque. Alla elezione del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le modalità di cui al precedente art. 49.
2. Il Consiglio comunale prima della nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione è tenuto a deliberare, su proposta della Giunta, gli indirizzi e gli obiettivi generali che l'azienda deve perseguire.
3. I candidati alla carica di Presidente e di consigliere di amministrazione, all'atto dell'accettazione della candidatura, si impegnano a perseguire gli obiettivi e ad uniformarsi agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 53
(Direttore)

1. Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, viene nominato dal Consiglio di amministrazione dell'azienda medesima, secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'azienda, che disciplina altresì le ipotesi di revoca.

Art. 54
(Rapporti con il Comune)

1. In conformità a quanto disposto all'art. 114, comma 6, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono riservati all'approvazione della Giunta, su conforme delibera del Consiglio di amministrazione dell'azienda, e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale a norma dell'art. 42 del medesimo decreto legislativo:
a) il piano-programma, la cui approvazione è preceduta da un dibattito del Consiglio comunale sugli indirizzi generali, che deve essere coerente con la programmazione generale del Comune;
b) il bilancio pluriennale e il bilancio preventivo economico nonché la relativa relazione previsionale;
c) il conto consuntivo;
d) le convenzioni con gli enti locali che comportino estensione parziale o totale del servizio al di fuori del territorio comunale;
e) la partecipazione a società di capitali o la costituzione di società i cui fini sociali coincidano in tutto o in parte con quelli dell'azienda e sempre che l'operazione non si riferisca all'intero complesso dei servizi già affidati all'azienda o ad una parte preponderante degli stessi.
Ogni altro atto dell'azienda concernente l'erogazione del servizio è riservato all'autonomia gestionale dell'azienda medesima, che vi provvede in conformità al proprio statuto.
2. La vigilanza sull'attività delle aziende speciali è esercitata dalla Giunta che provvede a riferire alle commissioni competenti affinché queste possano verificare la coerenza della gestione aziendale con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio comunale.
3. I rapporti delle commissioni con gli organi dell'azienda, ivi compreso con l'organo di revisione, sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

Capo IV
(L'istituzione)

Art. 55
(Istituzione)

1. Il Comune può istituire una o più istituzioni, per la gestione di servizi di interesse sociale, ivi compresi quelli educativi e culturali, senza rilevanza imprenditoriale.
1 bis. Le istituzioni possono essere costituite anche sulla base di accordi con altri enti locali per la gestione di servizi di interesse metropolitano. In tal caso, la convenzione può prevedere deroghe alla disciplina contenuta nel presente articolo.
2. La delibera del Consiglio comunale che costituisce l'istituzione è approvata con la maggioranza dei consiglieri in carica. Essa specifica l'ambito di attività dell'istituzione e individua i mezzi finanziari ed il personale da assegnare all'istituzione medesima.
3. Ogni istituzione è dotata di autonomia gestionale e ha la capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento dell'attività assegnatale, nel rispetto del presente statuto, dei regolamenti comunali e degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale.
4. Ciascuna istituzione ha un proprio regolamento, approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri in carica, il quale disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione medesima.
5. Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale delle istituzioni anche attraverso forme di contabilità economica.
6. Le istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e delle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.
7. La disciplina dello stato giuridico ed economico del personale assegnato alle istituzioni è la stessa del personale del Comune. Il regolamento dell'istituzione può prevedere deroghe alle disposizioni contenute nel regolamento organico del Comune riguardanti singoli aspetti della prestazione di lavoro connessi a peculiarità dell'attività svolta, quali fra l'altro l'orario giornaliero.

Art. 56
(Consiglio di amministrazione e Presidente)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque membri, incluso il Presidente. Alla nomina e alla revoca degli amministratori si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 49.
2. Il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione percepiscono un'indennità la cui misura è stabilita all'atto di nomina.
3. Spetta al Consiglio di amministrazione dare attuazione agli indirizzi e agli obiettivi assunti dagli organi comunali, deliberando sugli oggetti che non rientrino nelle competenze del Direttore.
4. Il Presidente rappresenta l'istituzione nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'istituzione medesima. Sovraintende al corretto funzionamento dell'istituzione, vigilando sul rispetto del regolamento e degli indirizzi stabiliti dagli organi del Comune.
5. Il Presidente può, sotto la sua responsabilità, adottare gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

Art. 57
(Direttore)

1. Il Direttore della istituzione è nominato dal Sindaco a tempo determinato e può essere riconfermato con formale provvedimento.
2. La responsabilità di direzione può essere ricoperta da personale dipendente dall'amministrazione comunale, nonché tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.
3. Al Direttore compete la responsabilità generale sulla gestione dell'istituzione. A questo fine dirige il personale assegnato all'istituzione, dà esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione, propone allo stesso gli schemi del bilancio e del conto consuntivo, provvede alle spese necessarie per il normale funzionamento dell'azienda nei limiti previsti dal regolamento di contabilità del Comune. Esercita altresì tutte le attribuzioni conferitegli dal regolamento o dal Consiglio di amministrazione.

Art. 58
(Rapporti con il Comune)

1. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale:
a) il bilancio annuale;
b) il conto consuntivo;
c) il piano programma annuale, il quale, preceduto da un dibattito in Consiglio comunale sugli indirizzi generali, deve essere coerente con la programmazione generale del Comune e deve specificare analiticamente i risultati da raggiungere e la quantità e la qualità delle risorse necessarie;
d) le tariffe dei servizi gestiti dall'istituzione, nonché gli standard di erogazione dei medesimi;
e) le convenzioni con gli enti locali che comportino l'estensione dei servizi fuori dal territorio del Comune.
Tutti gli altri atti del Consiglio di amministrazione dell'istituzione sono trasmessi per informazione agli organi del Comune, con le modalità stabilite dal regolamento e producono i loro effetti immediatamente.
2. Il Collegio dei revisori dei conti del Comune svolge, nei confronti dell'istituzione, la medesima attività che svolge nei confronti del Comune, esercitando gli stessi poteri.

Capo V
(Altre forme di gestione dei servizi)

Art. 59
(Affidamento della gestione di servizi a terzi)

1. Il Comune può procedere all'affidamento della gestione di servizi a terzi individuati in base a procedure ad evidenza pubblica, fatte salve le normative di settore vigenti.
2. In tal caso si deve prevedere una durata dell'affidamento motivatamente determinata, l'esclusione del rinnovo tacito dell'affidamento al momento della scadenza, e quando possibile il frazionamento della gestione del servizio fra più affidatari operanti in aree distinte del territorio comunale.
3. Il Comune può stipulare convenzioni con altri enti locali, loro aziende e istituzioni per la gestione, anche in ambito metropolitano, di determinati servizi, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 59 bis
(Affidamento di servizi in appalto)

1. Il Comune, al fine di ottenere economie di gestione, può affidare in appalto lo svolgimento di specifici servizi a proprie società appositamente costituite o a terzi, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e dai propri regolamenti.

Titolo VII
(Finanza e contabilità)

Art. 60
(Ordinamento contabile del Comune)

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, nonché dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle leggi espressamente rivolte agli enti locali e in conformità alle norme del presente statuto.

Art. 60 bis
(Garanzie per i procedimenti tributari e sanzioni amministrative)

1. Ai cittadini residenti nel Comune si applicano le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212 in materia di Statuto dei diritti del contribuente. La definizione delle modalità e delle procedure per l'applicazione delle garanzie è disciplinata da apposito regolamento.
2. Il Comune stabilisce sanzioni per le violazioni a disposizioni contenute in regolamenti comunali.

Art. 61
(Bilancio e programmazione finanziaria)

1. Nell'ambito degli strumenti di previsione contabile l'impiego delle risorse è legittimato dal bilancio annuale di previsione.
2. Il bilancio annuale di previsione, coincidente con l'anno solare, è redatto in termini di competenza osservando i principi stabiliti dalla legge ed è approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune. Le variazioni al bilancio, proposte nel corso dell’esercizio finanziario, sono approvate dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri presenti.
3. La definizione delle previsioni di entrata e di spesa è individuata in coerenza con gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria espressi sulla base di quanto previsto al precedente art. 27. A tal fine la Giunta presenta al Consiglio il progetto di bilancio, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal progetto di bilancio pluriennale, la proposta di programma triennale dei lavori pubblici e di piano degli investimenti e le proposte di provvedimenti eventualmente necessari a dare coerenza alla manovra finanziaria nel campo delle entrate comunali.
4. Il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza e di durata pari a quello della Regione, esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione del Comune e costituisce presupposto formale ed amministrativo dei piani finanziari degli investimenti comunali.
5. Qualsiasi integrazione del piano pluriennale degli investimenti o l'istituzione di nuovi uffici e servizi, ancorché derivanti da leggi speciali o da attribuzioni o deleghe di funzioni, deve essere preceduta da una verifica delle conseguenze finanziarie e dall'individuazione dell'ipotesi gestionale prescelta, apportando quindi le eventuali modifiche al bilancio pluriennale al fine di garantire il permanere delle necessarie compatibilità finanziarie nel medio periodo.

Art. 62
(Risultati di gestione)

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo del Comune costituito da tre distinte parti:
a) conto del bilancio;
b) conto generale del patrimonio;
c) conto economico.
L'articolazione e la classificazione delle entrate e delle spese deve consentire la rilevazione del significato economico delle risultanze contabilizzate.
2. Il conto consuntivo è accompagnato da idonea documentazione volta a esporre, per centri di gestione economica ricompresi in aree di attività, i valori dei fattori produttivi impiegati e, limitatamente ai centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti. Tale documentazione pone a confronto i risultati della gestione con le indicazioni contenute nei documenti di indirizzo programmatico.
3. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a 20 giorni, salvo un termine maggiore stabilito dal regolamento di contabilità.

Art. 63
(Controlli interni)

1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, comma 2, del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 286.
2. Spetta al Regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per quanto di rispettiva competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, ivi compreso il controllo di gestione, svolto anche attraverso la costituzione di apposito ufficio, in base alle norme previste dagli artt. 196, 197 e 198 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. L'ufficio preposto al controllo di gestione provvede a predisporre rapporti periodici che danno conto dell'andamento della gestione. Tali rapporti sono trasmessi anche alla Commissione consiliare "Pianificazione, contabilità economica e controllo di gestione", nonché alla Commissione consiliare "Affari generali e istituzionali".

Art. 64
(Gestione finanziaria)

1. I dirigenti e, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio, la Giunta, il Sindaco, i Consigli dei Quartieri, il Segretario generale e il Direttore generale impegnano le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio e in conformità agli atti di programmazione.
2. I dirigenti e il Segretario generale impegnano le spese attenendosi ai criteri fissati con deliberazione della Giunta.
3.ABROGATO.
4. I dirigenti hanno diretta responsabilità della coerenza degli atti di spesa da essi compiuti e dei relativi documenti giustificativi con le decisioni assunte dagli organi del Comune.
5. Le deliberazioni e gli atti che comunque autorizzino spese o comportino diminuzione di entrate a carico del bilancio del Comune devono essere comunicati alla Ragioneria per la verifica della corretta imputazione, la registrazione del relativo impegno di spesa, e non possono essere assunti senza l'attestazione della sussistenza della rispettiva copertura finanziaria.
6. La Ragioneria comunale, nell'esercizio delle proprie attività di controllo, registrazione e vigilanza, può articolarsi in servizi. Nei settori in cui sia istituito un apposito servizio di ragioneria, il responsabile dello stesso, per gli stanziamenti di bilancio assegnati al settore specifico, adempie a tutte le funzioni attribuite alla ragioneria nel campo della gestione finanziaria dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali operando, nell'esercizio di tali incombenze, alle dirette dipendenze del Direttore dei servizi di ragioneria e nell'osservanza delle istruzioni da questi impartite.
7. I dirigenti curano, nell'esercizio delle loro attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che le entrate afferenti agli uffici e ai servizi di rispettiva competenza siano accertate, riscosse e versate prontamente e integralmente.

Art. 65
(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Consiglio comunale procede all'elezione del Collegio dei revisori dei conti secondo quanto disposto dall'art. 234 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, ed in modo da far coincidere il mandato con gli esercizi finanziari del triennio.
2. Le proposte relative all'elezione del Collegio non possono essere discusse e deliberate dal Consiglio comunale se non corredate dei titoli professionali richiesti.
3. Non possono essere eletti revisori dei conti del Comune di Bologna e se eletti decadono da componenti il Collegio:
a) abrogata;
b) i consiglieri comunali, di Quartiere e gli assessori del Comune di Bologna e i loro parenti o affini entro il quarto grado;
c) ABROGATA;
d) gli amministratori, consiglieri e dipendenti di comuni, province, comunità montane della Regione Emilia-Romagna e della stessa regione;
e) i revisori di altri enti locali territoriali e relative aziende;
f) gli amministratori e i dipendenti dell'istituto di credito concessionario e/o tesoriere del Comune;
g) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 e dall'art. 2399 del codice civile.
4. È altresì causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal registro dei revisori contabili, dall'albo dei dottori commercialisti e dei ragionieri, la mancata redazione della relazione al bilancio preventivo e al conto consuntivo del Comune, la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Collegio.
5. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un revisore, lo stesso deve essere sostituito al più presto ed in ogni caso entro quarantacinque giorni dalla prima iscrizione all'argomento dell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Il nuovo revisore resta in carica fino alla conclusione del mandato triennale del Collegio.
6. Ai membri del Collegio dei revisori è corrisposta un'indennità di funzione il cui ammontare è stabilito dal Consiglio comunale all'atto dell'elezione del Collegio medesimo.

Art. 66
(Attività del Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e indirizzo ed esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge in conformità a quanto disciplinato dal regolamento di contabilità.
2. I revisori dei conti, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'amministrazione.
3. I revisori dei conti non partecipano alle sedute della Giunta comunale. Può essere richiesta la loro presenza alle sedute del Consiglio o delle commissioni consiliari nei casi e con le modalità previste dal regolamento.

Titolo VIII
(Disposizioni finali e transitorie)

Art. 67
(Revisione dello statuto)

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo le procedure previste all'art. 6, comma 4, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.

Art. 68
(Adozione dei regolamenti)

1. Il regolamento del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente statuto.
2. Gli altri regolamenti richiamati nel presente statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto medesimo.

Art. 69
(Disciplina transitoria)

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello statuto medesimo.
1bis. ABROGATO
2. ABROGATO
3. ABROGATO
4. ABROGATO
5.ABROGATO
6. Sino all’elezione del Difensore civico comunale, le funzioni di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) vengono assicurate dal Difensore civico regionale, secondo quanto previsto dalla Convenzione con la Regione Emilia Romagna, mentre le funzioni di cui all’art, 13, comma 1, lett. b) vengono esercitate dal Comitato di controllo, secondo quanto previsto dal d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
7. ABROGATO.



A cura del Settore Affari Istituzionali e Decentramento - Innovazione Amministrativa

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A cura della Redazione Iperbole - Settore Comunicazione e Rapporti con i Cittadini - Comune di Bologna
Ultimo aggiornamento: 10 05 2007